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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1122 DELLA COMMISSIONE, 12 marzo 2019

G.U.U.E. 2 luglio 2019, n. L 177

Regolamento che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2904)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 luglio 2019

Applicabile dal: 1 gennaio 2021 ad eccezione dell'art. 87, che si applica dal 22 luglio 2019.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, tutte le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono conservate in un registro dell'Unione. Il registro è stato inizialmente istituito dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione (3).

2) Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento (UE) n. 920/2010 e stabilito le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio che ha inizio il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi, del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

3) Il registro dell'Unione consente l'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE. Il registro dell'Unione è una banca dati elettronica standardizzata e sicura contenente elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Dovrebbe assicurare che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi risultanti dalla direttiva 2003/87/CE.

4) Nel 2021 si apre un nuovo periodo di applicazione della legislazione a tutti i settori economici, che segna l'inizio di un nuovo periodo per il sistema EU ETS. E' necessario assicurare che l'attuazione e il funzionamento del sistema dei registri siano conformi anche ai requisiti fissati per questo nuovo periodo.

5) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha modificato in modo sostanziale la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, rendendo così necessarie delle modifiche del registro dell'Unione. Le disposizioni introdotte da tali modifiche sostanziali si applicano ai periodi dal 2021 in poi.

6) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Tuttavia, a partire dal 2021, le quote devono riportare un'indicazione del periodo di scambio in cui sono state create. E' pertanto necessario dotare il registro dell'Unione delle opportune funzionalità. L'indicazione da cui risulta in quale periodo di dieci anni sono state create le quote dovrebbe essere visibile solo ai titolari dei conti, ove ciò sia indispensabile per distinguere le quote create in una fase da quelle create in un'altra. Sarà questo il caso durante la transizione dal terzo al quarto periodo di scambio, in considerazione del fatto che le quote create nel periodo che ha inizio nel 2021 saranno valide solo per le emissioni prodotte a partire dal 1° gennaio 2021.

7) E' inoltre opportuno limitare la restituzione di quote, in modo che queste possano essere usate solo per le emissioni prodotte a partire dal primo anno del periodo decennale in cui le quote sono state rilasciate. Le norme per il calcolo del valore relativo allo stato di adempimento sono necessarie per garantire il rispetto di tale restrizione.

8) La direttiva (UE) 2018/410 ha soppresso l'articolo 11 ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. Nel periodo di scambio che inizia il 1° gennaio 2021, pertanto, non sarà più possibile ricorrere a crediti internazionali ai fini del sistema EU ETS. Ne consegue che non sarà possibile detenere crediti internazionali nei conti ETS e i diritti di utilizzo di crediti internazionali saranno estinti. Tuttavia, è opportuno continuare a consentire l'utilizzo dei crediti internazionali e, di conseguenza, riconoscere i diritti di utilizzo di crediti internazionali fino a che tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio 2013-2020 siano state concluse. Le unità non ammissibili dovrebbero essere rimosse dai conti ETS al termine del periodo in cui continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013.

9) In seguito alla classificazione come «strumenti finanziari», ai sensi della direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), delle quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta ai fini della conformità ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, è opportuno adeguare le norme che disciplinano il registro dell'Unione allo scopo di allinearle, nella misura necessaria, alla normativa in materia di mercati finanziari, in particolare assicurando che siano fornite le informazioni pertinenti necessarie per un'efficace applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

10) Conformemente alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), gli strumenti finanziari devono essere identificati mediante i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) di cui alla norma ISO 6166. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei titolari dei conti, i codici ISIN per le quote di emissioni dovrebbero essere visibili nel registro dell'Unione.

11) La corretta attuazione del procedimento d'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (10), che dipende in gran parte dall'esperienza maturata e dal fatto che, dal 3 gennaio 2018, le quote di emissioni scambiate a pronti di cui all'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE sono classificate come strumenti finanziari, richiede la modifica del regolamento (UE) n. 389/2013. In particolare, tale classificazione fa sì che le quote di emissioni scambiate a pronti rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le modifiche sono quindi necessarie per allineare le procedure riguardanti le aste di cui al presente regolamento alle prescrizioni della direttiva 98/26/CE, ivi compresa l'attuazione armonizzata di queste ultime nel diritto nazionale, ove necessario, ai fini della vendita all'asta delle quote di emissioni.

12) Poiché le quote esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili, la titolarità di una quota deve essere accertata attraverso la sua effettiva presenza nel conto del registro dell'Unione in cui è detenuta. Inoltre, per ridurre i rischi connessi all'annullamento delle operazioni inserite nel registro dell'Unione e le conseguenti turbative del sistema e del mercato che tale annullamento potrebbe causare, è necessario garantire che le quote siano completamente fungibili. In particolare, le operazioni possono essere annullate, revocate o ricalcolate solo in base alle norme che regolano il registro, entro il termine definito dalle stesse. Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione immessa in un sistema, diritti o crediti risultanti dall'operazione e riconosciutigli per legge a fini di recupero o di restituzione, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione. Inoltre, l'acquisizione in buona fede di una quota dovrebbe essere tutelata.

13) I compiti principali dell'amministratore centrale dovrebbero essere istituire, gestire e tenere il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), gestire i conti centrali ed eseguire le operazioni che competono al livello centrale. Agli amministratori nazionali dovrebbe spettare in primo luogo fungere da punto di contatto per i rispettivi titolari di conti iscritti nel registro dell'Unione e svolgere tutte le operazioni che implicano un contatto diretto con essi, tra cui l'apertura e la chiusura dei conti, nonché la sospensione dell'accesso agli stessi.

14) Le quote assegnate a titolo gratuito dagli Stati membri sulla base dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere rilasciate a norma del medesimo articolo.

15) Il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ha modificato la direttiva 2003/87/CE. La modifica ha esteso la deroga agli obblighi previsti dall'EU ETS per i voli da e per i paesi terzi fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, gli operatori aerei che ne beneficiano devono continuare a ricevere quote a titolo gratuito fino a tale data. Dal 1° gennaio 2021 il numero di quote assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE.

16) L'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE impone alle autorità competenti di trasferire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il numero di quote assegnate a titolo gratuito ai gestori per l'anno in questione. Ove la direttiva preveda il ricalcolo del numero di quote assegnate al gestore, l'amministratore centrale dovrebbe provvedere a che ciò avvenga in conformità della direttiva 2003/87/CE e che le modifiche necessarie siano apportate nel registro dell'Unione e nell'EUTL prima che l'autorità nazionale competente possa trasferire le quote al gestore.

17) Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo all'autorità competente di esigere che un gestore o un operatore aereo trasferisca al conto unionale di assegnazione un quantitativo di quote ricevuto in più rispetto all'assegnazione adeguata per l'anno in questione, nel caso in cui le quote assegnate in eccesso dipendano, ad esempio, da un errore nell'assegnazione iniziale oppure dalla mancata o errata presentazione, da parte del gestore o dell'operatore aereo, delle informazioni pertinenti all'autorità competente, a condizione che l'amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro.

18) Le quote rilasciate dopo che il gestore ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui tali quote afferiscono, senza averne previamente informato l'autorità competente, non possono essere classificate come quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Ciò implica che, qualora l'assegnazione in eccesso sia dovuta alla mancata comunicazione della cessazione della produzione da parte del gestore, dovrebbe essere possibile rimuovere il corrispondente numero di quote dal conto di deposito di quest'ultimo anche senza la sua approvazione.

19) E' auspicabile applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di apertura dei conti, autenticazione e diritti d'accesso per tutelare la sicurezza delle informazioni nel registro dell'Unione ed evitare frodi. I requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 389/2013 dovrebbero essere riveduti e aggiornati al fine di assicurarne l'efficacia e, nel contempo, la proporzionalità. Sebbene gli amministratori del registro dell'Unione non siano direttamente soggetti agli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), i requisiti e le misure di salvaguardia ivi fissati trovano riscontro anche nelle norme che disciplinano l'apertura e la tenuta dei conti nel registro dell'Unione, con particolare riguardo alle informazioni dei titolari effettivi. E' opportuno rivedere le disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 per consentire agli amministratori nazionali di adeguare le loro procedure al rischio reale che una determinata azione comporta.

20) Se un documento originale redatto in un altro Stato membro, o una sua copia autentica, è presentato come prova conformemente all'allegato IV o VIII, le norme previste dal regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) dovrebbero essere applicate di conseguenza.

21) Gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e la Commissione sono tenuti al rispetto del diritto unionale e nazionale sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), quando questi sono applicabili alle informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento.

22) Le registrazioni relative a tutte le procedure, i gestori, gli operatori aerei e le persone che figurano nel sistema dei registri dovrebbero essere conservate, mentre i dati personali ivi contenuti dovrebbero essere cancellati al termine del periodo di conservazione applicabile.

23) La Commissione e gli amministratori nazionali sono contitolari del trattamento delle informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento. Il registro dell'Unione e l'EUTL assolvono funzioni svolte nell'interesse pubblico. In caso di violazione dei dati personali, si applicano le pertinenti procedure di notifica previste dalla normativa sulla protezione dei dati.

24) Gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento possano essere utilizzate solo ai fini del funzionamento del registro dell'Unione.

25) Le norme che disciplinano il registro dell'Unione dovrebbero essere semplificate in modo da ridurre gli oneri amministrativi, nei limiti del possibile, senza compromettere l'integrità ambientale, la sicurezza o l'affidabilità dell'EU ETS. Per definire l'orientamento e la portata delle possibili semplificazioni e riduzioni degli oneri, sono state raccolte le esperienze concrete degli amministratori nazionali del registro dell'Unione e sono stati consultati gli Stati membri. Le nuove norme elaborate in tale ottica mirano a rendere il registro dell'Unione di più immediata comprensione e di più facile utilizzo sia per gli utenti, sia per gli amministratori.

26) Se del caso e per il tempo necessario a tutelare l'integrità ambientale del sistema EU ETS, gli operatori del trasporto aereo e gli altri gestori che rientrano in tale sistema non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

27) Il collegamento dell'EU ETS ad altri sistemi analoghi crea maggiori opportunità di riduzione delle emissioni, contenendo in tal modo i costi della lotta ai cambiamenti climatici. L'attuazione degli accordi di collegamento a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE richiede una serie di adeguamenti del registro dell'Unione. Il regolamento (UE) n. 389/2013 dovrebbe pertanto essere modificato anche per assicurare il riconoscimento delle quote di paesi terzi ai fini della conformità e consentirne il trasferimento, nonché per permettere la creazione dei conti e l'esecuzione delle operazioni e per definire le condizioni di sospensione del collegamento.

28) Tutte le transazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio del sistema EU ETS, compreso tra il 2013 e il 2020, dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013. Poiché la direttiva 2003/87/CE prevedeva l'utilizzo dei crediti internazionali generati nell'ambito del protocollo di Kyoto, è opportuno che il suddetto regolamento continui ad applicarsi a tali transazioni. Onde chiarire le norme che disciplinano tutte le transazioni connesse al terzo periodo di scambio in conformità della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), da un lato, e quelle che disciplinano tutte le transazioni connesse al quarto periodo di scambio in conformità della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, dall'altro, è opportuno limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continueranno ad applicarsi alle transazioni connesse al terzo periodo di scambio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

29) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il proprio parere il 18 ottobre 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003.

(2)

GU L 156 del 19.6.2018.

(3)

Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 270 del 14.10.2010).

(4)

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013).

(5)

Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49 del 19.2.2004).

(6)

Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018).

(7)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

(8)

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).

(9)

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).

(10)

Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010).

(11)

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998).

(12)

Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017).

(13)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).

(14)

Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 200 del 26.7.2016).

(15)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(16)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(17)

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 2

Ambito di applicazione

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

Il presente regolamento si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS).

Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).

Art. 3

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (1). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «amministratore centrale»: la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

2) «amministratore nazionale»: il soggetto, designato a norma dell'articolo 7, responsabile di amministrare, per conto dello Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione dello Stato membro contenuti nel registro dell'Unione;

3) «titolare del conto»: la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel registro dell'Unione;

4) «informazioni sul conto»: l'insieme delle informazioni necessarie per aprire un conto o registrare un verificatore, comprese tutte le informazioni relative ai rappresentanti assegnati al conto o al verificatore;

5) «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

6) "verificatore":

a) nel caso di impianti fissi, operatori aerei e soggetti regolamentati, il verificatore quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (2);

b) nel caso del trasporto marittimo, il verificatore quale definito all'articolo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2015/757 (3);

7) "quote del trasporto aereo": quote create in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE rilasciate prima del 1° gennaio 2025 e quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati all'EU ETS a norma dell'articolo 25 della medesima direttiva;

8) "quote generiche": quote create in applicazione del capo III della direttiva 2003/87/CE, comprese le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati all'EU ETS a norma dell'articolo 25 della medesima direttiva e le quote create in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies di tale direttiva rilasciate dopo il 1° gennaio 2025;

8 bis) «quote di soggetti regolamentati»: quote create in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE;

9) «procedura»: il mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto o a un'unità nel registro dell'Unione;

10) «esecuzione»: il completamento della procedura di cui si è proposta l'esecuzione, che può culminare nella sua conclusione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, oppure nella sua interruzione;

11) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì;

12) «operazione»: la procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota o di un'unità di assegnazione annuale di emissioni;

13) "restituzione": la contabilizzazione di una quota da parte dell'impianto fisso, dell'operatore aereo, della società di navigazione o del soggetto regolamentato a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto, del proprio aeromobile, della propria nave o a fronte del combustibile immesso in consumo;

14) «soppressione»: l'eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

15) «riciclaggio»: il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849;

16) «reato grave»: il reato grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849;

17) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;

18) «direttori»: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 596/2014;

19) «impresa madre»: l'impresa madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

20) «impresa figlia»: l'impresa figlia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE;

21) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;

22) «controparte centrale»: la controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

23) «periodo di adempimento ESR»: il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 durante il quale gli Stati membri devono limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842;

24) «unità di assegnazione annuale di emissioni»: una sottoparte dell'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

25) "conti di gestori": conti di deposito di impianto fisso, conti di deposito di operatore aereo, conti di deposito di operatore marittimo e conti di deposito di soggetto regolamentato;

26) "gestori": impianti fissi, operatori aerei, società di navigazione e soggetti regolamentati.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019).

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018).

(3)

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015).

(4)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(5)

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).

CAPO 2

Il sistema dei registri

Art. 4

Registro dell'Unione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. L'amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell'Unione, inclusa la relativa infrastruttura tecnica.

2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell'Unione per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842. Il registro dell'Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.

3. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.

Art. 5

Catalogo delle operazioni dell'Unione europea

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. A norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), sotto forma di banca dati elettronica standardizzata, per le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L'EUTL fa parte del registro dell'Unione.

2. L'amministratore centrale gestisce e tiene la banca dati elettronica standardizzata in conformità del disposto del presente regolamento.

3. L'amministratore centrale provvede affinché la banca dati elettronica standardizzata sia in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui al presente regolamento e sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.

4. L'amministratore centrale provvede affinché la banca dati elettronica standardizzata sia in grado di registrare tutte le procedure di cui al titolo I, capo 3, e ai titoli II e III.

Art. 6

Collegamenti di comunicazione fra i registri [e l'EUTL] (parole soppresse) (1)

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione verifichi e registri le operazioni che riguardano le quote e le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo 3. Tutte le operazioni che interessano unità di quote sono eseguite nel registro dell'Unione e sono registrate e verificate prima e dopo l'esecuzione delle procedure di gestione dei conti. L'amministratore centrale può stabilire un collegamento riservato di comunicazione tra il registro dell'Unione e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l'adesione all'Unione.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

Art. 7

Amministratori nazionali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Lo Stato membro accede ai propri conti e ai conti nel registro dell'Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, a norma dell'articolo 10, attraverso il proprio amministratore nazionale indicato nell'allegato I.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d'interesse tra gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e i titolari dei conti.

3. Lo Stato membro comunica alla Commissione l'identità e i recapiti dell'amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.

4. La Commissione coordina l'attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione procede a tutte le consultazioni del caso a norma dei trattati per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all'attuazione di quest'ultimo. Le modalità di cooperazione, concordate tra l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali, prevedono procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, procedure relative alle modifiche e agli incidenti nel registro dell'Unione, specifiche tecniche per il funzionamento e l'affidabilità del registro dell'Unione [e dell'EUTL] (parole soppresse) (1), così come disposizioni relative alle mansioni dei titolari del trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento. Le modalità di cooperazione possono comprendere modalità di consolidamento dei collegamenti di comunicazione esterni, dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione e delle procedure di accesso ai conti di utilizzatore. Al fine di assicurare l'attuazione armonizzata del titolo I, capo 3, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali, con cadenza biennale, una relazione sulle prassi pertinenti in vigore in ciascuno Stato membro.

5. L'amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni in conformità della direttiva 2003/87/CE e del regolamento (UE) 2018/842.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

CAPO 3

Conti

Sezione 1

Disposizioni generali applicabili a tutti i conti

Art. 8

Conti

1. Gli Stati membri e l'amministratore centrale provvedono affinché nel registro dell'Unione siano iscritti i conti di cui all'allegato I.

2. In ciascun tipo di conto possono essere detenuti i tipi di unità indicati nell'allegato I.

Art. 9

Stato dei conti

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: «aperto», «bloccato», «in attesa di chiusura» o «chiuso». In determinati anni, i conti possono trovarsi anche nello stato «escluso».

2. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto bloccato, ad eccezione di quelle indicate agli articoli 22, 31 e 56.

3. Prima della chiusura, a un conto può essere assegnato lo stato «in attesa di chiusura» per il periodo durante il quale sono disponibili mezzi di ricorso contro la chiusura o fino a che non siano soddisfatte le condizioni di chiusura, ma non per più di dieci anni. Non è consentito avviare alcuna procedura né acquisire unità dai conti il cui stato risulta «in attesa di chiusura» e tutti gli accessi a tali conti sono sospesi. Al conto «in attesa di chiusura» può essere assegnato lo stato «aperto» solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per l'apertura di un conto.

4. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Il conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.

5. In caso di esclusione di un impianto dall'EU ETS a norma dell'articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di impianto fisso lo stato "escluso" per tutta la durata dell'esclusione.

6. L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nell'EU ETS in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore aereo lo stato «escluso», previa comunicazione all'operatore interessato, fino a quando l'autorità competente gli comunica che i voli dell'operatore aereo sono di nuovo inclusi nell'EU ETS.

6 bis. Qualora un soggetto regolamentato sia esentato dall'obbligo di restituire le quote a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di soggetto regolamentato lo stato "escluso" per tutta la durata dell'esenzione.

7. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, ad eccezione delle procedure di cui all'articolo 22, all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 50, paragrafi 6 e 8, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 57 e di quelle indicate agli articoli 31 e 56 corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato «escluso».

Art. 10

Amministrazione dei conti

1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell'amministrazione per conto dello Stato membro o dell'Unione.

2. L'amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell'allegato I.

3. L'amministratore del conto, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, apre, sospende l'accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono la sua autorizzazione, avvia le operazioni su richiesta del rappresentante o del titolare del conto a norma dell'articolo 20, paragrafi 6 e 7 e avvia le operazioni su ordine dell'autorità competente o dell'autorità di contrasto.

4. L'amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell'allegato II.

5. I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono detenute sono considerate situate nel territorio dello stesso.

Art. 11

Comunicazioni dell'amministratore centrale

L'amministratore centrale comunica ai rappresentanti dei conti e all'amministratore nazionale la proposta di esecuzione e la conclusione o l'interruzione di qualsiasi procedura inerente a un conto, nonché la modifica dello stato del conto, mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75. Le comunicazioni sono inviate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'amministratore del conto.

Sezione 2

Apertura e aggiornamento dei conti

Art. 12

Apertura di conti amministrati dall'amministratore centrale

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. L'amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell'Unione, il conto totale unionale AEA ESR, il conto delle soppressioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 ("conto delle soppressioni ESR"), il conto totale unionale AEA allegato II, il conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo di adempimento.

2. L'amministratore nazionale designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR.

Art. 13

Apertura del conto per la consegna delle garanzie d'asta nel registro dell'Unione

1. Il sistema di compensazione o di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, collegato a una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26 o dell'articolo 30 del medesimo regolamento, può presentare all'amministratore nazionale una domanda per l'apertura, nel registro dell'Unione, di un conto per la consegna delle garanzie d'asta. La persona che presenta la domanda per l'apertura del conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all'allegato IV.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto per la consegna delle garanzie d'asta o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

3. Le quote detenute in un conto per la consegna delle garanzie d'asta costituiscono garanzie ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione costituisce il conto pertinente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/26/CE, e si considera situato nello Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento e disciplinato dalla legislazione del medesimo Stato.

Art. 14

Apertura di conti di deposito di impianto fisso nel registro dell'Unione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l'autorità competente o l'impianto fisso pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VI e gli chiede di aprire un conto di deposito di impianto fisso nel registro dell'Unione, a condizione che l'impianto fisso sia soggetto all'obbligo di restituire le quote a norma dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di impianto fisso per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

3. E' consentito aprire un nuovo conto di deposito di impianto fisso solo se l'impianto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

Art. 15

Apertura di conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Entro venti giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo, l'autorità competente o l'operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII e gli chiede di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione.

2. Ogni operatore aereo dispone di non più di un conto di deposito di operatore aereo.

3. Gli operatori aerei che svolgono attività di trasporto aereo responsabili di emissioni annue totali inferiori a 25.000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti l'anno, o che effettuano meno di 243 voli per quadrimestre nel corso di tre quadrimestri consecutivi, possono conferire a una persona fisica o giuridica il mandato di aprire un conto di deposito di operatore aereo e di restituire le quote in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE per loro conto. Responsabile dell'adempimento resta l'operatore aereo. Al momento di conferire il mandato a una persona fisica o giuridica, l'operatore aereo provvede affinché non vi siano conflitti d'interesse tra il mandatario e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i responsabili della verifica o altri organismi soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e degli atti adottati per la sua attuazione. In questo caso, la persona fisica o giuridica cui è conferito il mandato fornisce le informazioni necessarie in conformità del paragrafo 1.

4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di operatore aereo per ciascun operatore aereo o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

[5. Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.] (paragrafo soppresso) (1)

(1)

Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904.

Art. 15

Apertura di conti di deposito di operatore marittimo nel registro dell'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, o, per le società di navigazione che non figurano in tale elenco, entro 65 giorni lavorativi dal primo viaggio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis della medesima direttiva, la società di navigazione comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII bis del presente regolamento e gli chiede di aprire un conto di deposito di operatore marittimo nel registro dell'Unione.

2. Ogni società di navigazione dispone di non più di un conto di deposito di operatore marittimo.

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di operatore marittimo per ciascuna società di navigazione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

In deroga al primo comma, per le richieste di cui al paragrafo 1 presentate nel 2024, il termine per l'apertura di un conto di deposito di operatore marittimo da parte dell'amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni.

Art. 15

Apertura di conti di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, il soggetto regolamentato che rientra nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII ter del presente regolamento e gli chiede di aprire un conto di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell'Unione.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di soggetto regolamentato per ciascun soggetto regolamentato o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

3. Ogni soggetto regolamentato dispone di non più di un conto di deposito di soggetto regolamentato.

4. In deroga al primo comma, per le richieste di cui al paragrafo 1 presentate nel 2025, il termine per l'apertura di un conto di deposito di soggetto regolamentato da parte dell'amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni.

5. E' consentito aprire un nuovo conto di deposito di soggetto regolamentato solo se il soggetto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

6. Se ha già acquisito informazioni ai fini delle misure nazionali nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale può utilizzare tali informazioni ai fini dell'apertura dei conti di deposito di soggetto regolamentato, a condizione che esse soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 15 ter del presente regolamento.

Art. 15

Apertura di conti delle soppressioni di governo di paese terzo nel registro dell'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. In seguito alla conclusione dell'accordo non vincolante di cui all'articolo 25, paragrafo 1 ter, della direttiva 2003/87/CE, il governo del paese terzo o l'entità sub-federale o regionale può chiedere all'amministratore centrale, con lettera ufficiale, di aprire un conto delle soppressioni di governo di paese terzo nel registro dell'Unione.

2. Il paese terzo interessato non dispone di più di un conto delle soppressioni di governo di paese terzo.

Art. 15

Apertura di conti delle soppressioni per deroga per tassa nazionale nel registro dell'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Se uno Stato membro notifica alla Commissione l'applicazione dell'esenzione a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la Commissione non solleva obiezioni al riguardo, lo Stato membro interessato chiede all'amministratore centrale, con lettera ufficiale, di aprire un conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale nel registro dell'Unione.

2. Lo Stato membro interessato non dispone di più di un conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale.

3. Al conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale possono essere trasferite solo quote di soggetti regolamentati. Le quote di soggetti regolamentati detenute nel conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale sono soppresse entro la fine dell'anno successivo all'anno di riferimento a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2003/87/CE.

4. Il conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale è utilizzato solo per adempiere a quanto prescritto all'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2003/87/CE e il quantitativo di quote trasferito a tale conto in un dato anno non è superiore alla differenza tra il quantitativo di quote ancora da mettere all'asta nell'anno di riferimento in seguito all'applicazione dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE e il quantitativo di quote da cancellare a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della medesima direttiva.

Art. 16

Apertura di conti di scambio nel registro dell'Unione

1. Il richiedente presenta all'amministratore nazionale la domanda di apertura di un conto di scambio nel registro dell'Unione. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato IV.

2. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente abbia residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

3. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere, come condizione previa all'apertura del conto di scambio, che il richiedente sia iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione il conto di scambio o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.

Art. 17

Apertura di conti nazionali di deposito nel registro dell'Unione

L'autorità competente dello Stato membro ordina all'amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell'Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'allegato III.

Art. 18

Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione

1. La domanda di registrazione del verificatore nel registro dell'Unione è presentata all'amministratore nazionale. Il richiedente fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale, comprensive di quelle stabilite negli allegati III e V.

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale registra il verificatore nel registro dell'Unione o informa il richiedente del rifiuto di registrarlo a norma dell'articolo 19.

Art. 19

Rifiuto di aprire il conto o registrare il verificatore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell'apertura del conto o della registrazione siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.

2. L'amministratore nazionale può rifiutare di aprire il conto o registrare il verificatore nei seguenti casi:

a) se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b) se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il richiedente o, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;

c) se l'amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi legate a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;

d) per motivi previsti dal diritto nazionale.

3. Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto di gestore a norma del paragrafo 2, il conto può essere aperto su ordine dell'autorità competente. Tutti gli accessi al conto sono sospesi a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, fino a quando non vengono meno i motivi del rifiuto di cui al paragrafo 2.

4. Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto, il richiedente può contestare tale rifiuto rivolgendosi all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Art. 20

Rappresentanti autorizzati

1. L'amministratore centrale provvede affinché i rappresentanti autorizzati di conti nel registro dell'Unione possano accedere ai conti pertinenti e godano di uno dei seguenti diritti per conto del titolare:

a) avviare procedure;

b) approvare procedure, se necessario;

c) avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.

2. Al momento dell'apertura il conto dispone di almeno due rappresentanti autorizzati con una delle seguenti combinazioni di diritti:

a) un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;

b) un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;

c) un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato;

d) due rappresentanti autorizzati con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.

3. I verificatori hanno almeno un rappresentante autorizzato che avvia le pertinenti procedure per loro conto. Il rappresentante di un verificatore non può essere il rappresentante di un conto.

4. Il titolare del conto può decidere che, per proporre l'esecuzione di trasferimenti a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23, non è necessaria l'approvazione di un secondo rappresentante autorizzato. Il titolare del conto può revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.

5. Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui ai paragrafi 1 e 2, i conti possono anche avere rappresentanti autorizzati ad accedere al conto «in sola lettura».

6. Se il rappresentante autorizzato non può accedere al registro dell'Unione per motivi tecnici o per altri motivi, l'amministratore nazionale può, su richiesta e in funzione dei diritti concessi al rappresentante autorizzato, avviare o approvare le operazioni per conto di questi, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste e che l'accesso del rappresentante autorizzato non sia stato sospeso a norma del presente regolamento.

7. Se i rappresentanti autorizzati del conto non possono accedere al registro dell'Unione, il titolare del conto può chiedere all'amministratore nazionale di proporre l'esecuzione di una procedura per proprio conto, conformemente al presente regolamento, a condizione che l'amministratore nazionale ammetta tali richieste. Tali richieste non possono essere presentate per conti il cui stato risulta «chiuso».

8. Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati per ciascun tipo di conto.

9. I rappresentanti autorizzati sono persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati di un conto sono persone diverse, ma una stessa persona può fungere da rappresentante autorizzato per più di un conto. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale può esigere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati del conto abbia residenza permanente nello Stato membro, ad eccezione dei rappresentanti dei verificatori.

Art. 21

Designazione e approvazione dei rappresentanti autorizzati

1. Il richiedente che chiede l'apertura di un conto o la registrazione di un verificatore designa un numero di rappresentanti autorizzati conforme a quanto disposto dall'articolo 20.

2. Quando designa un rappresentante autorizzato, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore. Tali informazioni comprendono almeno quelle stabilite nell'allegato VIII.

Se il potenziale rappresentante autorizzato è già stato designato per un conto l'amministratore nazionale può, su richiesta del titolare del conto, avvalersi della documentazione presentata in occasione della precedente designazione ai fini della verifica di cui al paragrafo 4.

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni necessarie in conformità del paragrafo 2, l'amministratore nazionale approva il rappresentante autorizzato oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la designazione richiede più tempo, l'amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri venti giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto.

4. L'amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della designazione del rappresentante autorizzato siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.

5. L'amministratore nazionale può rifiutare di approvare il rappresentante autorizzato nei seguenti casi:

a) se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b) se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;

c) per motivi previsti dal diritto nazionale.

6. Se l'amministratore nazionale rifiuta di approvare il rappresentante autorizzato, il titolare del conto può contestare il rifiuto rivolgendosi all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Art. 22

Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Tutti i titolari di conti comunicano all'amministratore nazionale le modifiche delle informazioni relative al conto entro dieci giorni lavorativi. Inoltre, essi confermano all'amministratore nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere.

2. I gestori comunicano eventuali fusioni o scissioni all'amministratore del proprio conto entro dieci giorni lavorativi.

3. La comunicazione delle modifiche è accompagnata dalle informazioni richieste dall'amministratore nazionale in conformità della presente sezione. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione e delle informazioni a sostegno, l'amministratore nazionale competente approva l'aggiornamento delle informazioni. L'amministratore può rifiutare di aggiornare le informazioni in conformità dell'articolo 21, paragrafi 4 e 5. Il titolare del conto è informato di un eventuale rifiuto. E' possibile contestare il rifiuto presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4.

4. Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale esamina le informazioni relative al conto per verificare se sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. Per i conti di gestori e i verificatori, il riesame ha luogo almeno ogni cinque anni. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito almeno una volta l'anno, gli amministratori nazionali esaminano i conti che non contengono informazioni sull'identificativo della persona giuridica o sullo status di sede di negoziazione o controparte centrale di cui all'allegato III, tabella III-I.

5. Il titolare del conto di deposito di gestore può vendere o cedere tale conto solo congiuntamente all'impianto ad esso connesso.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, nessun titolare di conto può vendere o cedere la proprietà del conto a un'altra persona.

7. Se la persona giuridica titolare di un conto nel registro dell'Unione cambia in seguito alla fusione o alla scissione di titolari di conti, il titolare del conto è il successore legale del titolare precedente, previa presentazione della documentazione necessaria a norma dell'articolo 14, 15, 15 bis, 15 ter o 16.

8. Il rappresentante autorizzato non può trasferire il proprio stato di rappresentante a un'altra persona.

9. Il titolare del conto o il verificatore può chiedere la cancellazione di un rappresentante autorizzato. L'amministratore nazionale sospende l'accesso al conto del rappresentante autorizzato nel momento in cui riceve la richiesta. L'amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

10. Il titolare del conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati a norma dell'articolo 21.

11. Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale aggiorna i dati relativi all'amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore aereo. Quando cambia l'amministratore del conto di deposito di operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all'operatore aereo di presentare le informazioni relative all'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati richieste, rispettivamente, a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 21.

11 bis. Se l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale aggiorna i dati relativi all'amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore marittimo. Quando cambia l'amministratore del conto di deposito di operatore marittimo, il nuovo amministratore può chiedere alla società di navigazione di presentare le informazioni relative all'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 bis e dell'articolo 21.

12. Fatti salvi i paragrafi 11 e 11 bis, lo Stato membro di riferimento per la gestione del conto non cambia.

Art. 23

Elenco dei conti di fiducia

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. I conti nel registro dell'Unione dispongono di un elenco dei conti di fiducia.

2. I conti detenuti dal medesimo titolare e amministrati dal medesimo amministratore nazionale sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.

3. Il conto unionale di assegnazione e il conto unionale delle soppressioni sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia.

3 bis. L'amministratore centrale può fissare una soglia al di sopra della quale le operazioni possono essere eseguite solo su conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia.

3 ter. I rappresentanti dei conti possono fissare soglie per le operazioni nei propri conti. I limiti devono essere approvati da un secondo rappresentante del conto o da un amministratore nazionale.

4. L'esecuzione delle modifiche dell'elenco dei conti di fiducia è proposta e completata mediante la procedura di cui all'articolo 35. La modifica è avviata e approvata da due rappresentanti autorizzati aventi il diritto, rispettivamente, di avviare e approvare procedure. Se la modifica proposta è la cancellazione di conti dall'elenco dei conti di fiducia, la sua esecuzione è immediata. L'esecuzione di tutte le altre modifiche dell'elenco dei conti di fiducia avviene alle 12:00 CET (ora dell'Europa centrale) del quarto giorno lavorativo dopo la proposta.

Sezione 3

Chiusura dei conti

Art. 24

Chiusura dei conti

Fatto salvo l'articolo 29, l'amministratore chiude il conto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del titolare di un conto diverso da quelli indicati agli articoli 25 e 26.

Art. 24

Chiusura di conti delle soppressioni di governo di paese terzo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

L'amministratore centrale chiude il conto delle soppressioni di governo di paese terzo entro dieci giorni lavorativi dalla fine del periodo stabilito nell'accordo non vincolante di cui all'articolo 25, paragrafo 1 ter, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 25

Chiusura di conti di deposito di impianto fisso

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Entro dieci giorni lavorativi dal ritiro di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra o dall'apprendere della cessazione delle attività di un impianto, l'autorità competente ne dà comunicazione all'amministratore nazionale. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione l'amministratore nazionale inserisce la data pertinente nel registro dell'Unione.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di impianto fisso se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'impianto ha cessato le attività o l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra è stata ritirata;

b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;

c) le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'impianto fisso ha partecipato al sistema EU ETS;

d) il gestore dell'impianto ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;

e) non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 48, paragrafo 4.

Art. 26

Chiusura di conti di deposito di operatore aereo

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta in base ad altre prove, l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che l'operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore aereo se sussistono le seguenti condizioni:

a) è stata effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1;

b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;

c) le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'operatore aereo ha partecipato al sistema EU ETS;

d) l'operatore aereo ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;

e) non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 50, paragrafo 6.

Art. 26

Chiusura di conti di deposito di operatore marittimo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta in base ad altre prove, l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che la società di navigazione si è fusa con un'altra società di navigazione o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore marittimo se sussistono le seguenti condizioni:

a) è stata effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1;

b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;

c) le emissioni verificate soggette a obblighi di restituzione a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della direttiva 2003/87/CE sono state registrate per tutti gli anni in cui la società di navigazione ha partecipato al sistema EU ETS;

d) la società di navigazione ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate soggette a obblighi di restituzione a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della direttiva 2003/87/CE.

Art. 26

Chiusura di conti di deposito di soggetto regolamentato

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Se ritira l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra o riceve una comunicazione dal titolare del conto o scopre in base ad altre prove che il soggetto regolamentato si è fuso con un altro soggetto regolamentato o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, l'autorità competente lo comunica all'amministratore nazionale entro dieci giorni lavorativi dal ritiro, dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta, a seconda dei casi.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di soggetto regolamentato se sussistono le seguenti condizioni:

a) gli è pervenuta la comunicazione dell'autorità competente di cui paragrafo 1;

b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;

c) le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui il soggetto regolamentato ha partecipato al sistema EU ETS;

d) il soggetto regolamentato ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate.

Art. 27

Cancellazione dei verificatori

1. L'amministratore nazionale cancella il verificatore dal registro dell'Unione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cancellazione presentata dal verificatore.

2. L'autorità competente può inoltre ordinare all'amministratore nazionale di cancellare il verificatore dal registro dell'Unione in uno dei seguenti casi:

a) l'accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato;

b) il verificatore ha cessato l'attività.

Art. 27

Chiusura del conto di adempimento ESR

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale chiude il conto di adempimento ESR non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto, a norma dell'articolo 59 septies, previa notifica al titolare del conto.

Alla chiusura del conto di adempimento ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti nel conto al conto delle soppressioni ESR.

Art. 28

Chiusura dei conti e cancellazione dei rappresentanti autorizzati su iniziativa dell'amministratore

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Se, nonostante ripetute comunicazioni, la situazione che ha dato origine alla sospensione dell'accesso ai conti a norma dell'articolo 30 non è risolta entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di chiudere i conti a cui è sospeso l'accesso.

Nel caso dei conti di gestori, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di bloccare i conti a cui è sospeso l'accesso finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato origine alla sospensione non sussiste più.

2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di scambio su cui non sono state registrate operazioni per un anno, dopo aver comunicato al titolare che il conto sarà chiuso entro quaranta giorni lavorativi e a meno che non riceva la richiesta di mantenerlo. Se non riceve una richiesta in tal senso da parte del titolare, l'amministratore nazionale può procedere alla chiusura del conto o assegnargli lo stato «in attesa di chiusura».

3. L'amministratore nazionale chiude il conto di gestore su ordine dell'autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote o di resa di quote in eccesso.

4. L'amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato se ritiene che l'approvazione del rappresentante autorizzato avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all'identità del rappresentante forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi.

5. Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica dello stato del proprio conto a norma del paragrafo 1 o la cancellazione di un rappresentante autorizzato a norma del paragrafo 4 presso l'autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Art. 29

Saldo positivo sui conti in fase di chiusura

Se il conto che l'amministratore deve chiudere a norma degli articoli 24, 25, 26 e 28 presenta un saldo di quote positivo, l'amministratore chiede al titolare del conto di indicare un altro conto nel quale trasferire tali quote. Se il titolare del conto non risponde entro quaranta giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo può trasferire le quote nel proprio conto di deposito nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».

Sezione 4

Sospensione dell'accesso ai conti

Art. 30

Sospensione dell'accesso ai conti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. L'amministratore può sospendere l'accesso del rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o verificatore nel registro o a procedure a cui il rappresentante autorizzato avrebbe altrimenti accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:

a) tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere;

b) ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure

c) tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza del registro dell'Unione [o dell'EUTL] (parole soppresse) (1), o dei dati ivi elaborati o archiviati.

2. L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore quando sussiste una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del conto è deceduto oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;

b) il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri;

c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;

d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini decise dall'amministratore nazionale o dall'amministratore centrale;

e) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto o non ha fornito giustificativi al riguardo, oppure non ha fornito giustificativi riguardo a nuovi obblighi in materia di informazioni sul conto;

f) il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'amministratore nazionale;

g) il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell'amministratore del conto.

3. L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore nei casi seguenti:

a) per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto sia stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 67. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria;

b) sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

4. L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore se ritiene che l'apertura del conto o la registrazione del verificatore avrebbe dovuto essere respinta a norma dell'articolo 19, oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l'apertura del conto.

5. L'amministratore nazionale può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a tutti i conti di un titolare di conti se viene informato che quest'ultimo è oggetto di una procedura di insolvenza. Tale sospensione può essere mantenuta fino a quando l'amministratore nazionale non riceve informazioni ufficiali su chi ha il diritto di rappresentare il titolare del conto e i rappresentanti autorizzati sono confermati o finché non sono nominati nuovi rappresentanti autorizzati conformemente all'articolo 21.

6. L'amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che le ha dato origine.

7. Il titolare del conto o un suo rappresentante può contestare, entro trenta giorni di calendario, la sospensione dell'accesso di cui ai paragrafi da 1 a 3 presso l'autorità competente o l'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all'amministratore nazionale di ripristinare l'accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

8. L'autorità competente o la Commissione può anche ordinare a un amministratore nazionale o all'amministratore centrale di procedere a una sospensione basandosi su uno dei motivi previsti ai paragrafi da 1 a 5.

9. Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore può altresì esigere che l'amministratore proceda a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

10. Se il titolare del conto di gestore è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti il termine stabilito rispettivamente all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 30 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l'amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da questi indicato.

11. Se il conto a cui è stato sospeso l'accesso presenta un saldo di quote positivo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può, a norma delle disposizioni legislative nazionali pertinenti, ordinare all'amministratore nazionale di trasferire immediatamente tali quote nel corrispondente conto nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL REGISTRO DELL'UNIONE RELATIVE AL SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DELL'UNIONE

CAPO 1

Emissioni verificate e adempimento

Art. 31

Dati sulle emissioni verificate dei gestori

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Ogniqualvolta il diritto nazionale lo richieda, il gestore sceglie un verificatore tra quelli registrati presso l'amministratore nazionale che ne amministra il conto.

2. L'amministratore nazionale, l'autorità competente o, su decisione dell'autorità competente, il titolare del conto o il verificatore inserisce i dati sulle emissioni per l'anno precedente.

3. I dati annui sulle emissioni sono presentati nel formato stabilito dall'allegato IX.

4. Il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica, a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, della comunicazione del gestore sulle emissioni prodotte dall'impianto nel corso di un anno precedente, della comunicazione dell'operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo che ha svolto in un anno precedente o della comunicazione del soggetto regolamentato sulle emissioni da esso prodotte nel corso di un anno precedente.

Per le società di navigazione, il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica dei dati sulle emissioni della società di navigazione aggregati a livello di società, conformemente all'articolo 3 octies quinquies della suddetta direttiva. Per i soggetti regolamentati, il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

5. L'amministratore nazionale o l'autorità competente contrassegna come verificate, nel registro dell'Unione, le emissioni approvate a norma del paragrafo 4. L'autorità competente può stabilire che sia il verificatore a contrassegnare come verificate le emissioni nel registro dell'Unione al posto dell'amministratore nazionale. Tutte le emissioni approvate sono contrassegnate come verificate entro i termini di cui all'articolo 32.

6. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate del gestore al fine di garantire la conformità con gli articoli 3 octies quinquies, 3 octies sexies, 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE inserendo nel registro dell'Unione i dati corretti sulle emissioni verificate o stimate del gestore per un determinato anno.

7. Se al 1° maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate dell'impianto fisso o dell'operatore aereo per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.

Se al 1° maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate di una società di navigazione per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 3 octies quinquies e 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE.

Se al 1° giugno di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate di un soggetto regolamentato per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.

Art. 32

Blocco dei conti per mancata comunicazione delle emissioni verificate

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Se al 1° aprile di ogni anno nel registro dell'Unione non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue dell'impianto fisso, dell'operatore aereo o della società di navigazione per l'anno precedente, o se al 1° maggio di ogni anno non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue corrispondenti alla quantità di combustibile immesso in consumo dal soggetto regolamentato per l'anno precedente, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "bloccato".

2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti del gestore per l'anno interessato sono state iscritte nel registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "aperto".

Art. 33

Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. L'amministratore centrale provvede affinché al 1° ottobre di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti i conti di deposito di impianto fisso, i conti di deposito di operatore aereo e i conti di deposito di operatore marittimo che non risultano chiusi, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso, incluso l'anno precedente, più un fattore di correzione.

L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma degli articoli 25, 26, 26 bis e 26 ter.

1 bis. Per il periodo dal 2024 al 2030, ai fini del calcolo dello stato di adempimento delle società di navigazione si tiene conto delle deroghe di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 -sexies a 3 -ter, della direttiva 2003/87/CE.

1 ter. Per gli anni 2024 e 2025, ai fini del calcolo dello stato di adempimento delle società di navigazione si tiene conto delle norme di cui all'articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE.

1 quater. A partire dal 2026 le emissioni verificate delle società di navigazione comprendono anche quelle di metano e protossido di azoto.

2. Per i periodi di scambio 2008-2012 e 2013-2020, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o pari a zero. Per i periodi di scambio aventi inizio il 1° gennaio 2021, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente.

3. L'amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.

Art. 33

Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento dei soggetti regolamentati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. A partire dal 2028 l'amministratore centrale provvede affinché al 1° giugno di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti i soggetti regolamentati che hanno un conto di deposito di soggetto regolamentato che non risulta chiuso. A tal fine si calcola la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate corrispondenti alla rispettiva quantità di combustibile immesso in consumo nel periodo in corso, incluso l'anno precedente. Il valore relativo allo stato di adempimento non si calcola per i conti il cui valore precedente relativo allo stato di adempimento risultava pari a zero o positivo e per i quali l'anno delle ultime emissioni indicato è anteriore all'anno precedente.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma dell'articolo 26 ter.

3. L'amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni soggetto regolamentato.

CAPO 2

Operazioni

Sezione 1

Informazioni generali

Art. 34

Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto.

Art. 35

Esecuzione dei trasferimenti

1. Per tutte le operazioni di cui al presente capo, il registro dell'Unione chiede una conferma fuori banda prima che possa esserne proposta l'esecuzione. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 4, l'esecuzione di un'operazione può essere proposta solo se quest'ultima è stata avviata da un rappresentante autorizzato e approvata da un altro rappresentante del conto fuori banda.

2. L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all'articolo 55 a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia siano eseguiti immediatamente se la loro esecuzione è proposta tra le ore 10:00 e le ore 16:00 CET di un giorno lavorativo. Il trasferimento a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia la cui esecuzione è proposta in qualsiasi altro momento è eseguito alle ore 10:00 CET del medesimo giorno lavorativo, se proposto prima delle 10:00 CET, o alle ore 10:00 CET del giorno lavorativo seguente, se proposto dopo le 16:00 CET.

3. L'amministratore centrale provvede affinché tutti i trasferimenti di cui all'articolo 55 a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia e i trasferimenti dal conto per la consegna delle garanzie d'asta, la cui esecuzione è proposta prima delle ore 12:00 CET di un giorno lavorativo, siano eseguiti alle 12:00 CET del giorno lavorativo seguente. Le operazioni la cui esecuzione è proposta dopo le 12:00 CET di un giorno lavorativo sono eseguite alle 12:00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al giorno della proposta di esecuzione.

4. L'amministratore centrale provvede affinché i trasferimenti siano completati entro le ore 16:00 CET del giorno dell'esecuzione.

5. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione consenta di interrompere prima dell'esecuzione un'operazione soggetta alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3. Il rappresentante autorizzato può avviare l'interruzione di un'operazione almeno due ore prima della sua esecuzione. Se l'interruzione dell'operazione è stata avviata a causa di una sospetta frode, il titolare del conto la segnala subito all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale entro sette giorni lavorativi.

6. Qualora sospetti che la proposta di esecuzione di un trasferimento soggetto alle norme di esecuzione di cui al paragrafo 3 sia fraudolenta, il rappresentante o il titolare del conto può, almeno due ore prima dell'esecuzione del trasferimento, chiederne l'interruzione per suo conto all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale. Subito dopo la richiesta il titolare del conto segnala la sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. La segnalazione è trasmessa all'amministratore nazionale o, se del caso, all'amministratore centrale entro sette giorni lavorativi.

7. Contestualmente alla proposta d'esecuzione di un trasferimento, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione al riguardo. Contestualmente all'avvio dell'interruzione di un'operazione a norma del paragrafo 5, a tutti i rappresentanti del conto e all'amministratore nazionale che amministra il conto è trasmessa una comunicazione al riguardo.

8. Lo Stato membro può decidere che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel suo territorio, le festività nazionali in un dato anno non sono considerate giorni lavorativi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11. La decisione specifica i giorni in questione ed è pubblicata entro il 1o dicembre dell'anno che precede l'anno interessato.

Art. 36

Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Una quota è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato.

2. Data la natura dematerializzata delle quote, l'iscrizione nel registro dell'Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento.

3. Data la fungibilità delle quote, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota in quanto tale.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e la verifica della concordanza di cui all'articolo 73 del presente regolamento, un'operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell'articolo 74. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l'obbligo o l'ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell'Unione, nessuna legge, regolamentazione, norma o prassi relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare il ricalcolo nel registro di un'operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento.

Non si può impedire al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione divenuta definitiva nel registro dell'Unione, qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione e riconosciutigli per legge, inter alia a fini di recupero, restituzione o risarcimento, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione nel registro dell'Unione.

4. Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota acquisisce la titolarità della quota indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.

5. Le quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE non sono fungibili con quote che rientrano nell'ambito di applicazione dei capi II e III della medesima direttiva. Le quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE non sono detenute in conti di deposito di impianto fisso, in conti di deposito di operatore aereo, in conti di deposito di operatore marittimo né in conti delle soppressioni di governo di paese terzo.

Sezione 2

Creazione di quote

Art. 37

Creazione di quote

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Se del caso, l'amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto unionale di assegnazione, un conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo, un conto d'asta unionale, un conto d'asta unionale per il trasporto aereo un conto totale unionale per i soggetti regolamentati e un conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati, nonché creare o eliminare conti e quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione dell'Unione, comprese le disposizioni della direttiva 2003/87/CE o l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna quota un codice identificativo unico. Le quote di soggetti regolamentati sono sempre distinguibili dalle quote generiche.

3. Le quote create dal 1° gennaio 2021 in poi riportano un'indicazione che specifica in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state create.

4. L'amministratore centrale provvede affinché per le quote siano visibili nel registro dell'Unione i codici ISIN di cui alla norma ISO 6166.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, le quote create secondo la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono contraddistinte da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione.

6. Le quote create non sono contraddistinte da un codice paese:

a) per gli anni in cui il diritto dell'Unione non cessa di applicarsi nello Stato membro entro il 30 aprile dell'anno seguente, o in presenza di garanzie sufficienti che la restituzione delle quote debba avvenire in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro;

b) se le quote sono state create relativamente ad anni durante i quali la conformità alla direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda le emissioni prodotte in tali anni, deve essere garantita in virtù di un accordo recante le modalità del recesso dall'Unione dello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere, e se entrambe le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.

Sezione 3

Trasferimenti tra conti prima delle aste e dell'assegnazione

Art. 38

Trasferimento di quote generiche per gli impianti fissi e gli operatori marittimi destinate alla messa all'asta

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nonché per il Fondo per l'innovazione istituito a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, per il Fondo per la modernizzazione istituito a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, per il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche per gli impianti fissi e gli operatori marittimi dal conto totale unionale al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 10 di tale regolamento.

2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d'asta unionale o dal conto d'asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.

(1)

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).

(2)

Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023).

Art. 39

Trasferimento di quote generiche per gli impianti fissi destinate all'assegnazione a titolo gratuito

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche per gli impianti fissi dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro.

Art. 40

Trasferimento di quote generiche per il trasporto aereo destinate alla messa all'asta

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma di tale regolamento.

2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.

Art. 41

Trasferimento di quote generiche destinate all'assegnazione a titolo gratuito agli operatori aerei

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)

L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro.

Art. 42

Trasferimento di quote del trasporto aereo alla riserva speciale

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

[1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote del trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente al numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale, stabilito dalla decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2. Se il numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente all'aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.

3. Se il numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote nella riserva speciale.

4. In caso di assegnazione di quote prelevate dalla riserva speciale a norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, la quantità finale di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito all'operatore aereo per l'intero periodo di scambio è trasferita automaticamente dal conto unionale di riserva speciale al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.]

Art. 42

Trasferimento di quote di soggetti regolamentati destinate alla messa all'asta

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta e per il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955, nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote di soggetti regolamentati dal conto totale unionale per i soggetti regolamentati al conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 13 di tale regolamento.

2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote di soggetti regolamentati dal conto totale unionale per i soggetti regolamentati al conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati o dal conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati al conto totale unionale per i soggetti regolamentati, secondo il caso.

Art. 43

Trasferimento di quote generiche al conto totale unionale

Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione.

Art. 44

Trasferimento di quote del trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)

[Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale per il trasporto aereo tutte le quote rimaste sul conto unionale di riserva speciale.]

Art. 45

Soppressione delle quote del trasporto aereo

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)

[L'amministratore generale provvede affinché, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite al conto unionale delle soppressioni.]

Sezione 4

Assegnazione agli impianti fissi

Art. 46

Iscrizione nel registro dell'Unione delle tabelle nazionali di assegnazione

1. Lo Stato membro comunica alla Commissione la tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 e per il periodo 2026-2030 entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025, rispettivamente. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all'allegato X.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nel registro dell'Unione se la ritiene conforme alla direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.

Art. 47

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione

1. L'amministratore centrale provvede affinché ogni modifica della tabella nazionale di assegnazione in applicazione delle norme che disciplinano l'assegnazione a titolo gratuito agli impianti fissi sia effettuata nel registro dell'Unione.

2. Contestualmente all'introduzione di una modifica a norma del paragrafo 1, all'amministratore nazionale che amministra l'impianto interessato è trasmessa una comunicazione al riguardo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per quanto riguarda l'assegnazione a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE.

La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all'amministratore centrale di apportare le corrispondenti modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nel registro dell'Unione se ritiene che le modifiche della tabella nazionale di assegnazione siano conformi all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

Art. 48

Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione, per ciascun impianto fisso, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all'allegato X, se l'impianto può ricevere un'assegnazione nell'anno in questione.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche per gli impianti fissi dal conto unionale di assegnazione al pertinente conto di deposito di impianto fisso aperto e con stato di adempimento A, come indicato nella tabella XIV-I dell'allegato XIII, o al pertinente conto di deposito di impianto fisso bloccato, secondo la relativa tabella nazionale di assegnazione, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

3. Il conto di deposito di impianto fisso nello stato "escluso" che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato "aperto" per gli anni successivi.

4. L'amministratore centrale provvede affinché l'impianto fisso possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione, qualora la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'articolo 47 per correggere le quote in eccesso assegnate all'impianto fisso e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.

5. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse derivino da un'assegnazione effettuata dopo che l'impianto fisso ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.

Sezione 5

Assegnazione agli operatori aerei

Art. 49

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modifiche apportate alle proprie tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contenute nel registro dell'Unione se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

3. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica è avviata dall'amministratore nazionale che amministra l'operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell'assegnazione di un altro operatore aereo. La modifica è subordinata all'autorizzazione dell'amministratore nazionale cui fa capo l'operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l'assegnazione dell'operatore aereo oggetto della fusione.

Art. 50

Assegnazione a titolo gratuito delle quote agli operatori aerei

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l'operatore aereo può ricevere un'assegnazione per l'anno in questione.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo e, dal 1° gennaio 2025, le quote generiche dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo aperto e con stato di adempimento A, come indicato nella tabella XIV-I dell'allegato XIII, o al pertinente conto di deposito di operatore aereo bloccato, secondo la relativa tabella nazionale di assegnazione, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

3. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le quote generiche dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro. (1)

4. Qualora sia in vigore un accordo, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

5. Il conto di deposito di operatore aereo nello stato «escluso» che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato «aperto» per gli anni successivi.

6. L'amministratore centrale provvede a che l'operatore aereo possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo, qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'articolo 49 per correggere le quote in eccesso assegnate all'operatore aereo e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.

7. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse siano la conseguenza di un'assegnazione effettuata dopo che l'operatore aereo ha cessato le attività cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.

8. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse siano la conseguenza di un'assegnazione annuale per un anno in cui lo stato del conto di deposito di operatore aereo è successivamente passato a "escluso".

(1)

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2904, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2023/2904, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 51

Resa delle quote degli operatori aerei

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote, in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento, ai conti di deposito di operatore aereo per un determinato anno, l'amministratore centrale esegue i trasferimenti richiesti da eventuali provvedimenti adottati a norma dell'articolo 25 bis della suddetta direttiva.

Sezione 6

Asta

Art. 52

Iscrizione delle tabelle d'asta nel registro dell'Unione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Entro un mese dalla determinazione e prima della pubblicazione di un calendario d'asta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2, o dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 presenta alla Commissione la corrispondente tabella d'asta.

Il sistema di compensazione o sistema di regolamento di cui al primo comma presenta un'unica tabella d'asta per ciascun anno civile per la messa all'asta delle quote generiche e per la messa all'asta delle quote del trasporto aereo fino al 31 dicembre 2024, assicurandosi che la tabella d'asta contenga i dati indicati nell'allegato XII.

Il sistema di compensazione o sistema di regolamento di cui al primo comma presenta un'unica tabella d'asta per ciascun anno civile per la messa all'asta delle quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, assicurandosi che la tabella d'asta contenga i dati indicati nell'allegato XII. (1)

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta nel registro dell'Unione se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d'asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova tabella presentata possa essere accettata. Entro tre mesi il sistema di compensazione o il sistema di regolamento presenta alla Commissione una tabella d'asta riveduta di conseguenza.

3. Ogni tabella d'asta o tabella d'asta riveduta iscritta successivamente nel registro dell'Unione a norma del paragrafo 2costituisce un ordine di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 3, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, il momento di presentazione alla Commissione della tabella d'asta o tabella d'asta riveduta costituisce il momento di immissione di un ordine di trasferimento in un sistema quale definito all'articolo 2, lettera a), della suddetta direttiva.

(1)

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2904, l'introduzione del comma annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2023/2904, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Art. 53

Modifiche delle tabelle d'asta

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento pertinente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, comunica immediatamente alla Commissione eventuali modifiche che devono essere apportate alla tabella d'asta.

2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di iscrivere la tabella d'asta riveduta nel registro dell'Unione se la ritiene conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente il sistema di compensazione o il sistema di regolamento, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.

3. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d'asta se constata che il suddetto sistema di compensazione o sistema di regolamento non ha comunicato una modifica necessaria della tabella d'asta.

Art. 54

Messa all'asta delle quote

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Su richiesta dello Stato membro che procede alla messa all'asta e in relazione al Fondo per l'innovazione, al Fondo per la modernizzazione, al dispositivo per la ripresa e la resilienza o al Fondo sociale per il clima, nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all'amministratore centrale di trasferire tempestivamente quanto segue al corrispondente conto per la consegna delle garanzie d'asta in base alla tabella d'asta pertinente:

a) le quote generiche dal conto d'asta unionale;

b) fino al 31 dicembre 2024, le quote del trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo;

c) dal 1° gennaio 2025, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo;

d) dal 1° gennaio 2027, le quote di soggetti regolamentati dal conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati.

2. Il titolare del conto per la consegna delle garanzie d'asta provvede al trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all'asta in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

3. Il rappresentante autorizzato del conto per la consegna delle garanzie d'asta può essere tenuto a trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna delle garanzie d'asta al conto d'asta unionale, al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o al conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati, a seconda dei casi.

Sezione 7

Scambio

Art. 55

Trasferimenti di quote

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto, provvede a che il registro dell'Unione effettui il trasferimento delle quote verso qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo.

2. I conti di gestori possono trasferire quote esclusivamente a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23.

3. I titolari di conti di gestori possono decidere che dal loro conto sono possibili trasferimenti a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23. I titolari di conti di gestori possono revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.

4. L'amministratore centrale provvede affinché nel registro dell'Unione sia indicato se il trasferimento rappresenta un'operazione bilaterale. Il trasferimento è considerato un'operazione bilaterale, a meno che l'operazione non sia stata eseguita tramite i sistemi di una sede di mercato e segnalata a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), o sia stata compensata mediante una controparte centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

5. All'avvio di un trasferimento, il rappresentante autorizzato indica se il trasferimento è eseguito tra titolari di conti appartenenti allo stesso gruppo.

(1)

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).

Sezione 8

Restituzione delle quote

Art. 56

Restituzione delle quote

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Ai fini della restituzione delle quote, il gestore propone al registro dell'Unione di:

a) trasferire un determinato numero di quote dal pertinente conto di gestore al conto unionale delle soppressioni;

b) registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni del gestore nel periodo in corso.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione impedisca di proporre l'esecuzione della restituzione di quote che non devono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

3. Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.

4. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.

5. Le quote contraddistinte da un codice paese a norma dell'articolo 37, paragrafo 5, non possono essere restituite.

Sezione 9

Soppressione delle quote

Art. 57

Soppressione delle quote

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti:

a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto pertinente al conto unionale delle soppressioni;

b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.

2. Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per alcuna emissione.

Sezione 10

Annullamento delle operazioni

Art. 58

Annullamento dei processi avviati per errore e completati

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Se il titolare del conto o l'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all'amministratore del proprio conto di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro dieci giorni lavorativi dal completamento del processo. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

2. I titolari dei conti possono proporre l'annullamento delle seguenti operazioni:

a) restituzione di quote;

b) soppressione di quote.

3. Se l'amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e la accoglie, può proporre l'annullamento dell'operazione nel registro dell'Unione.

4. Se l'amministratore nazionale avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all'amministratore centrale di procedere all'annullamento dell'operazione conclusa presentando una domanda scritta. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

5. Gli amministratori nazionali possono proporre l'annullamento delle operazioni seguenti:

a) assegnazione di quote generiche;

b) assegnazione di quote del trasporto aereo.

6. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 1, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di trenta giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;

b) una volta annullata l'operazione di restituzione, nessun gestore risulterà non conforme a causa dell'annullamento.

7. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 4, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il conto di destinazione dell'operazione da annullare detiene ancora unità dello stesso tipo e in quantità pari a quelle interessate dall'operazione in questione;

b) l'assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di ritiro dell'autorizzazione dell'impianto o dopo la cessazione, totale o parziale, dell'attività dell'impianto.

8. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua l'annullamento con unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell'operazione da annullare.

CAPO 3

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

Art. 59

Attuazione degli accordi di collegamento

L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 bis, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 59

Operazioni autorizzate sui conti delle soppressioni di governo di paese terzo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

Le quote detenute nei conti delle soppressioni di governo di paese terzo sono soppresse. Le quote non sono trasferite dai conti delle soppressioni di governo di paese terzo. Da tali conti non sono possibili altre operazioni.

TITOLO II bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/842 E (UE) 2018/841

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

CAPO 1

Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/842

(introdotto dall' art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

Art. 59

Creazione di AEA

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea:

a) nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

b) nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento.

2. L'amministratore centrale provvede affinché, all'atto della creazione, il registro dell'Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.

Art. 59

Unità di assegnazione annuale di emissioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.

Art. 59

Trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo di AEA corrispondente all'assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ciascun anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 dal conto totale unionale AEA ESR al pertinente conto di adempimento ESR.

2. Se alla chiusura del conto di adempimento ESD dello Stato membro per l'anno 2020, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 389/2013, il quantitativo totale di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto supera la somma di tutte le AEA, dei crediti internazionali, delle riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER) e delle riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER), il quantitativo corrispondente al quantitativo di emissioni in eccesso, moltiplicato per il fattore di mitigazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE, è detratto dal quantitativo di AEA trasferite al conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno 2021, a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 59

Inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. Non appena sono disponibili i dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l'amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESR il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ciascuno Stato membro per l'anno in questione del periodo di adempimento.

2. L'amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA ESR la somma dei dati rilevanti delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno.

Art. 59

Calcolo del saldo del conto di adempimento ESR

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. L'amministratore centrale, quando inserisce i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies, provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESR, sottraendo il quantitativo totale di emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nel conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione visualizzi il saldo di ciascun conto di adempimento ESR.

Art. 59

Determinazione dei valori relativi allo stato di adempimento

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. L'amministratore centrale provvede affinché sei mesi dopo l'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell'articolo 59 quinquies per il 2025 e il 2030, il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento per ogni conto di adempimento ESR per il 2021 e il 2026, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti di cui all'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle unità di mitigazione Suolo (LMU, Land Mitigation Units) il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, presente nel medesimo conto di adempimento ESR.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione determini il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto ESR per ciascun anno dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030, sottraendo dalla somma di tutte le AEA, dei crediti a norma dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e delle LMU il quantitativo totale delle emissioni riesaminate di gas a effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente nello stesso conto di adempimento ESR in una data corrispondente ad un mese dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno precedente.

L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESR.

Art. 59

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è negativo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo, il quantitativo in eccesso delle emissioni riesaminate di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicato per il fattore di 1,08 di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.

2. L'amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESR dello Stato membro relativi agli anni rimanenti del periodo di adempimento.

3. L'amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESR da "bloccato" ad "aperto" per tutti gli anni rimanenti del periodo di adempimento, a partire dall'anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell'articolo 59 septies è pari a zero o è positivo.

Art. 59

Uso della flessibilità di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;

b) lo Stato membro che ha presentato la richiesta non figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842;

c) il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842 e tenendo conto di ogni revisione al ribasso del quantitativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento;

d) il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, calcolato tenendo conto del quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento LULUCF, a norma dell'articolo 59 quinvicies, paragrafo 3, o dell'articolo 59 septvicies bis, paragrafo 2.

Art. 59

Assunzione in prestito di AEA

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento, prelevandole dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;

b) il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2021 al 2025 e al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2026 al 2029.

Art. 59

Riporto di AEA

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESR dello Stato membro per uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESR per l'anno in questione;

b) per il 2021, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies;

c) per gli anni dal 2022 al 2029, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al 30 % delle assegnazioni annuali di emissioni cumulative dello Stato membro fino all'anno in questione, determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

d) lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Art. 59

Uso delle unità di mitigazione Suolo (LMU)

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di LMU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LMU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo;

b) il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile, a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2018/842, o il quantitativo residuo;

c) il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l'anno in questione meno il quantitativo di AEA per tale anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 di detto regolamento, e meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies del presente regolamento;

d) lo Stato membro non ha comunicato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, la sua intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842;

e) lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;

f) il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59 duovicies e 59 septivicies bis;

g) il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR dello Stato membro o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione.

Art. 59

Trasferimenti ex ante dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) per gli anni dal 2021 al 2025, il quantitativo richiesto è superiore al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;

b) per gli anni dal 2026 al 2030 il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;

c) lo Stato membro ha chiesto il trasferimento a un conto di adempimento ESR per un anno precedente a quello in questione;

d) lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Art. 59

Trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento ESR

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell'articolo 59 sexies;

b) il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al quantitativo residuo;

c) lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.

Art. 59

Riserva di sicurezza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

Al momento dell'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas serra a norma dell'articolo 59 quinquies del presente regolamento per l'anno 2030, l'amministratore centrale crea nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR un quantitativo di AEA aggiuntive pari alla differenza tra il 70 % della somma delle emissioni riesaminate per il 2005 di tutti gli Stati membri, determinate secondo la metodologia di cui alla decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, e la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra di tutti gli Stati membri per l'anno 2030. Tale quantitativo è compreso tra 0 e 105 milioni di AEA.

Art. 59

Prima tornata di distribuzione della riserva di sicurezza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto unionale della riserva di sicurezza ESR al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un anno qualsiasi del periodo compreso tra il 2026 e il 2030, come richiesto dallo Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) la richiesta si riferisce a un conto di adempimento ESR per un anno diverso dagli anni che vanno dal 2026 al 2030;

b) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo per il 2030;

c) la richiesta dello Stato membro è presentata meno di 6 settimane prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per il conto di adempimento ESR per il 2026;

d) la richiesta è stata presentata da uno Stato membro che non figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;

e) il quantitativo richiesto supera il 20 % dell'eccedenza globale dello Stato membro nel periodo dal 2013 al 2020 determinata nella decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842, il quantitativo ridotto a norma del paragrafo 3 del presente articolo o il quantitativo residuo disponibile;

f) il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies supera il quantitativo di AEA acquisite da altri Stati membri a norma di tali articoli;

g) il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, se si tiene conto di quanto segue:

i) del quantitativo di AEA per l'anno in questione, stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

ii) del quantitativo di AEA acquisite o vendute dal conto di adempimento ESR per l'anno in questione, a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies;

iii) del quantitativo totale di AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a un anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies;

iv) del quantitativo totale di AEA che possono essere prese a prestito per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 59 decies;

v) del quantitativo di LMU trasferibili ai conti di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo disponibile a norma dell'articolo 59 quaterdecies.

2. Sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli e visualizzi la somma totale di AEA richieste da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

3. Se la somma di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione effettui il trasferimento di ogni quantitativo richiesto da ciascun Stato membro, ridotto proporzionalmente.

4. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo ridotto proporzionalmente moltiplicando il quantitativo richiesto per il quoziente tra il quantitativo totale di AEA del conto unionale della riserva di sicurezza ESR e il quantitativo totale richiesto da tutti gli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Art. 59

Seconda tornata di distribuzione della riserva di sicurezza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. Se la somma di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 2, è inferiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione autorizzi ulteriori richieste degli Stati membri a condizione che:

a) la richiesta dello Stato membro sia presentata tra tre e sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026;

b) la richiesta sia stata presentata da uno Stato membro che figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;

c) il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies non superi il quantitativo di AEA che lo Stato membro ha acquisito da altri Stati membri a norma di tali articoli;

d) il quantitativo trasferito non superi il quantitativo delle emissioni in eccesso per l'anno in questione se si tiene conto di tutti i quantitativi di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 1, lettera g), e del quantitativo di AEA ricevuto a norma dell'articolo 59 sexdecies.

2. Se la somma di tutte le richieste valide è superiore al quantitativo totale residuo, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il quantitativo da trasferire per ogni richiesta valida moltiplicando il quantitativo totale residuo di AEA nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR per il quoziente tra il quantitativo della richiesta in questione e la somma di tutte le richieste che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

Art. 59

Adeguamenti

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero un aumento dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA ESR e lo trasferisce sul pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro.

2. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di qualsiasi altra modifica della somma di cui all'articolo 59 bis del presente regolamento che comporterebbero una riduzione dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro nel corso del periodo di adempimento, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal pertinente conto di adempimento ESR dello Stato membro al conto delle soppressioni ESR.

3. Se lo Stato membro comunica una revisione al ribasso della percentuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, e dopo la modifica corrispondente dei quantitativi indicati nella decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, l'amministratore centrale trasferisce il quantitativo corrispondente di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto delle soppressioni ESR. Il quantitativo totale disponibile per lo Stato membro a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 è modificato di conseguenza.

Art. 59

Trasferimenti di AEA precedentemente riportate

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento dal conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:

a) il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di AEA riportate a norma dell'articolo 59 undecies nel conto di adempimento ESR a partire dal quale s'intende effettuare il trasferimento;

b) la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR verso cui s'intende effettuare il trasferimento.

Art. 59

Esecuzione e annullamento di trasferimenti

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124)

1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 34, 35 e 55.

2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell'amministratore nazionale. In tal caso si applica l'articolo 62, paragrafi 4, 6, 7 e 8.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TECNICHE COMUNI

CAPO 1

REQUISITI TECNICI DEL REGISTRO DELL'UNIONE

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

Sezione 1

Disponibilità

Art. 60

Disponibilità e affidabilità del registro dell'Unione [e dell'EUTL] (parole soppresse) (1)

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure affinché:

a) il registro dell'Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;

b) i collegamenti di comunicazione di cui all'articolo 6 [tra il registro dell'Unione e l'EUTL] (parole soppresse) (1) siano in funzione ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;

c) siano previsti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;

d) il registro dell'Unione risponda tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.

2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione sia dotato di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di guasti o incidenti gravi, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

3. L'amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione [e dell'EUTL] (parole soppresse) (1).

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

Art. 61

Assistenza

1. Gli amministratori nazionali, attraverso punti di assistenza (helpdesk) nazionali, forniscono assistenza e supporto ai titolari e ai rappresentanti dei conti nel registro dell'Unione da essi amministrati.

2. L'amministratore centrale, attraverso un punto di assistenza centrale, fornisce supporto agli amministratori nazionali nel loro compito di garantire assistenza in conformità del paragrafo 1.

Sezione 2

Sicurezza e autenticazione

Art. 62

Autenticazione del registro dell'Unione

L'identità del registro dell'Unione è autenticata [dall'EUTL] (parole soppresse) (1) tenendo in considerazione le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

Art. 63

Accesso ai conti nel registro dell'Unione

1. I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet. Il sito web del registro dell'Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

2. Gli amministratori nazionali possono accedere ai conti che amministrano nel registro dell'Unione attraverso l'area riservata del registro dell'Unione. L'amministratore centrale provvede affinché l'area riservata del registro dell'Unione sia accessibile via Internet.

3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o gli amministratori nazionali e l'area riservata del registro dell'Unione sono criptate tenendo in considerazione i requisiti di sicurezza stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

4. L'amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

5. Se la sicurezza delle credenziali del rappresentante autorizzato è stata compromessa, questi sospende immediatamente l'accesso al conto, ne informa l'amministratore del conto e chiede nuove credenziali. Se non è possibile accedere al conto per sospendere l'accesso, il rappresentante autorizzato chiede immediatamente all'amministratore nazionale di procedere alla sospensione dell'accesso.

Art. 64

Autenticazione e autorizzazione nel registro dell'Unione

1. L'amministratore centrale provvede affinché agli amministratori nazionali e a ciascun rappresentante autorizzato siano assegnate delle credenziali per l'autenticazione al fine di accedere al registro dell'Unione.

2. I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti del registro dell'Unione per i quali dispongono di autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell'articolo 21. L'accesso o la richiesta si effettua in un'area riservata del sito web del registro dell'Unione.

3. Oltre alle credenziali di cui al paragrafo 1, il rappresentante autorizzato utilizza un'autenticazione secondaria per accedere al registro dell'Unione, tenendo in considerazione il tipo di meccanismi per l'autenticazione secondaria stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

4. L'amministratore del conto può presumere che un utente correttamente autenticato dal registro dell'Unione sia il rappresentante autorizzato registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle proprie credenziali è stata compromessa e ne chieda la sostituzione.

5. Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all'amministratore centrale la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali.

Art. 65

Sospensione di ogni accesso a causa di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza

1. L'amministratore centrale può sospendere temporaneamente l'accesso al registro dell'Unione [o all'EUTL] (parole soppresse) (1), o a parte di essi, qualora abbia motivi ragionevoli di sospettare che la sicurezza sia stata violata o che esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell'Unione [o dell'EUTL] (parole soppresse) (1) ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (2), ivi compresi gli strumenti di back-up di cui all'articolo 60. Se i motivi alla base della sospensione persistono per più di cinque giorni lavorativi, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di mantenere in essere la sospensione.

L'amministratore centrale informa tempestivamente tutti gli amministratori nazionali della sospensione, dei suoi motivi e della durata prevedibile.

2. L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale può adottare le misure di cui al paragrafo 1.

3. L'amministratore nazionale che viene a conoscenza di una situazione, descritta al paragrafo 1, che rende necessaria la sospensione di ogni accesso ai conti da esso amministrati a norma del presente regolamento, sospende tutti gli accessi a tali conti e ne informa tempestivamente l'amministratore centrale. L'amministratore centrale ne informa quanto prima tutti gli altri amministratori nazionali.

4. I titolari dei conti sono informati delle misure di sospensione adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 col maggior preavviso possibile. La comunicazione comprende la durata prevedibile della sospensione ed è chiaramente visibile nell'area pubblica del sito web del registro dell'Unione.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

(2)

Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017).

Art. 66

Sospensione dell'accesso alle quote in caso di sospetta operazione fraudolenta

1. L'amministratore nazionale o l'amministratore nazionale che agisce su ordine dell'autorità competente, o di un'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, può sospendere l'accesso alle quote nella parte del registro dell'Unione da esso amministrata nei seguenti casi:

a) per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi;

b) se la sospensione avviene sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo legittimo.

Ai fini del primo comma, lettera a), le disposizioni dell'articolo 67 si applicano di conseguenza. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria.

2. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere l'accesso alle quote nel registro dell'Unione [o nell'EUTL] (parole soppresse) (1) per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi.

3. L'amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l'autorità di contrasto.

4. Un'autorità nazionale di contrasto dello Stato membro dell'amministratore nazionale può altresì richiedere all'amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

Art. 67

Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose

1. L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali cooperano con gli organismi pubblici incaricati del controllo della conformità a norma della direttiva 2003/87/CE e con gli organismi pubblici competenti per la vigilanza dei mercati primari e secondari delle quote, affinché possano ottenere un quadro d'insieme consolidato dei mercati delle quote.

2. L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con le autorità competenti per istituire procedure congrue e appropriate ad anticipare e prevenire le transazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

3. L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con l'unità di informazione finanziaria (FIU, Financial Intelligence Unit) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, provvedendo tempestivamente a:

a) informare la FIU, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose;

b) fornire alla FIU, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro dell'amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, designano il soggetto o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

5. Lo Stato membro dell'amministratore nazionale provvede a che le misure nazionali di recepimento degli articoli 37, 38, 39 42 e 46 della direttiva (UE) 2015/849 si applichino all'amministratore nazionale.

6. I titolari dei conti segnalano immediatamente ogni frode o sospetta frode all'autorità nazionale di contrasto. Tale segnalazione è trasmessa agli amministratori nazionali.

Art. 68

Sospensione delle procedure

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione [, da parte dell'EUTL,] (inciso soppresso) (1) della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell'Unione, se quest'ultimo non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati.

2. L'amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l'avvio o l'accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell'Unione al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo.

3. L'amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In tal caso la Commissione ordina all'amministratore centrale di ripristinare dette procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l'amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova richiesta possa essere accettata.

4. La Commissione può, anche su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte del registro dell'Unione, delle procedure pertinenti per detto Stato membro relative all'assegnazione a titolo gratuito e alla vendita all'asta.

5. Se, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, il sistema di compensazione della piattaforma d'asta notifica alla Commissione la modifica di una tabella d'asta dovuta al ritiro di quote a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale inserisce la tabella d'asta riveduta oggetto della notifica nel registro dell'Unione e non trasferisce le quote in questione.

6. Se il sistema di compensazione della piattaforma d'asta non notifica la modifica della tabella d'asta a norma del paragrafo 5 e se la notifica è effettuata dal responsabile del collocamento designato a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale sospende il trasferimento di quote per lo Stato membro interessato.

7. Se, in seguito alla designazione di un nuovo responsabile del collocamento a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1031/2010, il sistema di compensazione della piattaforma d'asta notifica alla Commissione la modifica di una tabella d'asta per quanto riguarda l'identità e i recapiti del nuovo responsabile del collocamento, l'amministratore centrale inserisce la tabella d'asta riveduta nel registro dell'Unione e trasferisce per conto del nuovo responsabile del collocamento le quote sul conto per la consegna delle garanzie d'asta del sistema di compensazione della piattaforma d'asta pertinente.

8. Tranne nel caso in cui un'asta sia stata annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale sospende il trasferimento di quote come specificato nella corrispondente tabella d'asta inserita nel registro dell'Unione nei casi seguenti:

a) la piattaforma d'asta non è in grado di svolgere le aste in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010;

b) sono stati raggiunti i proventi d'asta richiesti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 9, dell'articolo 10 sexies e dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

Nei casi di cui al primo comma, il sistema di compensazione della piattaforma d'asta presenta con la massima urgenza la tabella d'asta riveduta all'amministratore centrale, che la inserisce nel registro dell'Unione.

(1)

Inciso soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

Art. 69

Sospensione degli accordi di collegamento

In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure appropriate previste dall'accordo.

Sezione 3

Controllo automatico, registrazione e conclusione delle procedure

Art. 70

Controllo automatico delle procedure

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali informatici di messaggeria elettronica che assicurano la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione della procedura da parte del registro dell'Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai pertinenti requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche e di scambio dei dati di cui all'articolo 75, al fine di individuare, nella procedura proposta, eventuali irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal presente regolamento.

Art. 71

Rilevazione di difformità

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

Per le procedure concluse attraverso il collegamento diretto di comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatizzati di cui all'articolo 72, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi l'amministratore dei conti interessati dall'operazione interrotta. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l'interruzione della procedura mediante l'invio di un codice di risposta al controllo automatico.

Art. 72

Rilevazione di difformità nel registro dell'Unione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, l'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono a che il registro dell'Unione contenga i codici di ingresso di controllo e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo tengono conto di quelli contenuti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.

2. L'amministratore centrale provvede a che, prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, il registro dell'Unione esegua gli opportuni controlli automatici per assicurare la rilevazione di eventuali difformità e l'interruzione delle procedure errate prima dei controlli automatici eseguiti dal registro dell'Unione.

Art. 73

Verifica della concordanza - Rilevazione di incongruenze da parte del registro dell'Unione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione avvii periodicamente la verifica della concordanza dei dati per accertarsi che i dati registrati relativamente ai conti e alle quote detenute corrispondano alle operazioni eseguite nel registro dell'Unione. L'amministratore centrale si assicura che il registro dell'Unione registri tutte le procedure.

2. Se durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1 si rileva un'incongruenza relativamente ai conti o alle quote detenute nell'ambito della suddetta verifica periodica, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione non consenta la conclusione di qualsiasi altra procedura inerente ai conti o alle quote detenute interessati dall'incongruenza. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ogni incongruenza all'amministratore centrale e agli amministratori dei conti o delle quote detenute interessati.

Art. 74

Completamento delle procedure

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

1. Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate al registro dell'Unione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, si considerano completate a seguito dell'esecuzione di tutti i controlli automatizzati. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione interrompa automaticamente la conclusione dell'operazione o della procedura che non abbia potuto essere conclusa entro 24 ore dalla sua comunicazione.

2. La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all'articolo 73 si considera completata quando sono state risolte tutte le incongruenze per un'ora e una data specifiche per specifici conti o quote detenute e la procedura di verifica della concordanza dei dati è stata riavviata e conclusa correttamente.

Sezione 4

Specifiche e gestione delle modifiche

Art. 75

Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati

1. La Commissione rende accessibili agli amministratori nazionali le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati che definiscono i requisiti operativi per il registro dell'Unione, compresi i codici identificativi, i controlli automatici, i codici di risposta e gli obblighi relativi alla registrazione dei dati, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza.

2. Le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati sono stilate in consultazione con gli Stati membri.

3. Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 76

Gestione delle modifiche e delle versioni

Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede a che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 siano concluse [prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento di comunicazione tra la nuova versione intermedia o ufficiale del software e l'EUTL] (parole soppresse) (1).

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

CAPO 2

Registrazioni, relazioni, riservatezza e oneri

Art. 77

Trattamento delle informazioni e dei dati personali

1. In relazione al trattamento dei dati personali nel registro dell'Unione [e nell'EUTL] (parole soppresse) (1), gli amministratori nazionali sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679. In relazione alle responsabilità che le incombono a norma del presente regolamento e al trattamento dei dati personali che queste comportano, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

2. L'amministratore nazionale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo l'amministratore centrale e gli altri amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure adottate e di cui si propone l'adozione per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.

3. L'amministratore centrale che rilevi una violazione dei dati personali informa senza indebito ritardo gli amministratori nazionali della natura e delle possibili conseguenze della violazione, nonché delle misure che ha adottato e di cui propone l'adozione da parte degli amministratori nazionali per porvi rimedio e per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Le modalità di cooperazione definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, includono disposizioni relative alle responsabilità che incombono ai titolari del trattamento per quanto concerne la conformità ai rispettivi obblighi di protezione dei dati.

5. L'amministratore centrale e gli Stati membri provvedono affinché il registro dell'Unione [e l'EUTL] (parole soppresse) (1) archivino e trattino soltanto le informazioni riguardanti i conti, i titolari dei conti e i rappresentanti dei conti di cui alla tabella III-I dell'allegato III, alle tabelle VI-I e VI-II dell'allegato VI, alla tabella VII-I dell'allegato VII e alla tabella VIII-I dell'allegato VIII. Qualsiasi altra informazione che deve essere fornita a norma del presente regolamento è archiviata e trattata al di fuori del registro dell'Unione [o dell'EUTL] (parole soppresse) (1).

6. Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni prescritte dal presente regolamento ma non archiviate nel registro dell'Unione [o nell'EUTL] (parole soppresse) (1) siano trattate conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale.

7. Nessuna delle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 è registrata nel registro dell'Unione [o nell'EUTL] (parole soppresse) (1).

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

Art. 78

Registrazioni

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.

2. I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con una persona fisica.

3. I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

4. A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.

5. Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6. L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.

Art. 79

Comunicazione e disponibilità delle informazioni

1. L'amministratore centrale rende accessibili, in modo trasparente e organizzato, ai destinatari di cui all'allegato XIII le informazioni ivi indicate. L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure per rendere accessibili le informazioni di cui all'allegato XIII alla frequenza ivi indicata. L'amministratore centrale non rende pubbliche le altre informazioni contenute [nell'EUTL o] (parole soppresse) (1) nel registro dell'Unione a meno che non sia autorizzato a farlo a norma dell'articolo 80.

2. Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite un sito Internet pubblico, le informazioni di cui all'allegato XIII a cui hanno accesso a norma dell'articolo 80, ai destinatari e alla frequenza indicati nel suddetto allegato. Gli amministratori nazionali non rendono pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell'Unione a meno che non siano autorizzati a farlo a norma dell'articolo 80.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

Art. 80

Riservatezza

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

1. Tutte le informazioni [nell'EUTL e] (parole soppresse) (1) nel registro dell'Unione, ivi comprese quelle concernenti le quote detenute in tutti i conti, tutte le operazioni effettuate e il codice identificativo unico delle quote detenute o interessate da un'operazione, sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Il primo comma si applica anche alle informazioni raccolte a norma del presente regolamento e detenute dall'amministratore centrale o dall'amministratore nazionale.

2. L'amministratore centrale e gli amministratori nazionali provvedono affinché tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per loro o per soggetti cui sono delegate mansioni, così come gli esperti da essi incaricati, siano tenuti al segreto d'ufficio o professionale. Essi non divulgano alcuna informazione riservata ricevuta nell'esercizio delle proprie funzioni, fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale o le altre disposizioni del presente regolamento.

3. L'amministratore centrale o l'amministratore nazionale può fornire i dati archiviati nel registro dell'Unione [e nell'EUTL] (parole soppresse) (1) o raccolti a norma del presente regolamento ai seguenti soggetti:

a) le forze di polizia o le autorità di contrasto o gli organi giudiziari, le autorità fiscali di uno Stato membro e la Procura europea (EPPO);

b) l'Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

c) la Corte dei conti europea;

d) Eurojust;

e) le autorità competenti di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2015/849;

f) le autorità competenti di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE;

g) le autorità competenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

i) l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

j) le competenti autorità nazionali di vigilanza;

k) gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

l) le autorità di cui all'articolo 6 della direttiva 98/26/CE;

m) il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati.

4. I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 3 che ne facciano richiesta all'amministratore centrale o a un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi, agli abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS. I soggetti presentano eventuali richieste all'amministratore centrale o a un amministratore nazionale utilizzando il modello di cui all'allegato XIV.

Fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale, l'amministratore centrale, gli amministratori nazionali o le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui tali informazioni sono state loro fornite e/o nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.

Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il presente articolo non impedisce tuttavia all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere informazioni riservate conformemente al presente regolamento.

Il presente articolo non impedisce all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non siano state ricevute dall'amministratore centrale o da un amministratore nazionale di un altro Stato membro.

4 bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 che ne facciano richiesta all'amministratore centrale ottengono, se e fintantoché tale richiesta è motivata e necessaria ai fini del paragrafo 4, primo comma, i dati archiviati nel registro dell'Unione a intervalli regolari determinati di concerto con l'amministratore centrale.

5. Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 4 provvede affinché tali dati siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall'utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 3, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 4.

6. I soggetti che hanno avuto accesso ai dati alle condizioni sopra descritte condividono con l'amministratore centrale, se lo ritengono necessario, le loro conclusioni generali sulle implicazioni giuridiche o tecniche delle operazioni con quote di emissione, compresi i risultati generali volti a migliorare la comprensione delle implicazioni giuridiche dei processi analizzati e a contribuire all'evoluzione delle politiche senza fare riferimento ai dati di singoli conti od operazioni.

7. Europol ottiene l'accesso permanente in sola lettura ai dati archiviati nel registro dell'Unione [e nell'EUTL] (parole soppresse) (1) ai fini dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Europol informa la Commissione in merito all'uso che fa di tali dati.

8. Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell'amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome, la nazionalità, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali è stata rifiutata l'apertura di un conto a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o alle quali hanno rifiutato la designazione di rappresentante autorizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, lettere a) e b), nonché il nome, la nazionalità e la data di nascita del titolare e dei rappresentanti autorizzati dei conti a cui è stato sospeso l'accesso a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 30, paragrafo 3, lettere a) e b), e dell'articolo 30, paragrafo 4, o dei conti chiusi ai sensi dell'articolo 28. Gli amministratori nazionali provvedono a che le informazioni siano aggiornate e non più condivise quando cessano di esistere i motivi che hanno dato luogo alla condivisione. Le informazioni non sono condivise per più di cinque anni.

Gli amministratori nazionali informano le persone interessate del fatto che la loro identità è stata condivisa con altri amministratori nazionali e della durata di tale condivisione.

Le persone interessate possono contestare la condivisione delle informazioni rivolgendosi, entro trenta giorni di calendario, all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale. L'autorità competente o l'autorità responsabile ordina all'amministratore nazionale di sospendere o di mantenere la condivisione delle informazioni emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali.

Le persone interessate possono chiedere all'amministratore nazionale che condivide le informazioni di cui al primo comma di indicare i dati personali oggetto della condivisione che li riguardano. L'amministratore nazionale ottempera alla richiesta entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

9. Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali di contrasto e alle autorità fiscali nazionali tutte le operazioni che interessano un numero di unità superiore al numero da essi determinato e di comunicare tutti i conti per i quali si constata, nell'arco di un dato periodo, un numero di operazioni superiore al numero da essi determinato.

10. Il registro dell'Unione non può imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi delle quote.

11. Il sorvegliante d'asta designato a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(3)

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009).

(4)

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016).

Art. 81

Oneri

1. L'amministratore centrale non può imporre oneri ai titolari dei conti nel registro dell'Unione.

2. Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti e ai verificatori che essi amministrano.

3. Gli amministratori nazionali comunicano all'amministratore centrale gli oneri applicati e lo informano delle eventuali modifiche apportate a tali oneri entro dieci giorni lavorativi. L'amministratore centrale rende noti gli oneri in un sito web pubblico.

Art. 82

Interruzione del funzionamento

L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le dovute misure per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione [e dell'EUTL] (parole soppresse) (1) ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutte le informazioni.

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 83

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il presente regolamento, in particolare affinché gli amministratori nazionali si conformino agli obblighi che ad essi incombono di verificare e riesaminare le informazioni presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 22, paragrafo 4.

Art. 84

Ulteriore uso dei conti

1. I conti di cui al titolo I, capo 3, del presente regolamento, aperti o usati a norma del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, restano attivi ai fini del presente regolamento.

2. I conti personali di deposito aperti a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 389/2013 sono trasformati in conti di scambio.

Art. 85

Restrizioni d'uso

1. Le unità di Kyoto ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 389/2013 possono essere detenute nei conti dell'ETS iscritti nel registro dell'Unione fino al 1° luglio 2023.

2. Dopo il termine di cui al paragrafo 1, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali un elenco dei conti dell'ETS che contengono unità di Kyoto. In base all'elenco, l'amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.

3. Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore centrale, quest'ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale o in un conto designato a norma della legislazione nazionale.

Art. 86

Comunicazione di nuove informazioni relative ai conti

Le informazioni relative ai conti prescritte dal presente regolamento che non erano prescritte dal regolamento (UE) n. 389/2013 sono trasmesse agli amministratori nazionali al più tardi nel corso del prossimo riesame di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Art. 87

Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2013

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è così modificato:

1) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.»;

2) all'articolo 56 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

«4. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.

5. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione le quote del trasporto aereo corrispondenti a un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca tali quote del trasporto aereo dai corrispondenti conti iscritti nell'altro registro ai conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro dell'Unione, previa approvazione dell'autorità competente responsabile della gestione dell'altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.»;

3) all'articolo 67 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle unità emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra collegato all'EU ETS.»;

4) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Attuazione degli accordi di collegamento

L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 bis, della direttiva 2003/87/CE.»;

5) è inserito il seguente articolo 99 bis:

«Articolo 99 bis

Sospensione degli accordi di collegamento

In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure previste dall'accordo.»;

6) all'articolo 105 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Le norme elaborate conformemente agli accordi di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE sono coerenti con le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati stilate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.»;

7) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«Articolo 108

Registrazioni

1. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione archivi le registrazioni relative a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del conto.

2. I dati personali sono cancellati dalle registrazioni dopo cinque anni dalla chiusura del conto o dopo cinque anni dall'interruzione del rapporto d'affari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2015/849, con la persona fisica.

3. I dati personali possono essere conservati per un periodo supplementare di cinque anni, a condizione che l'accesso sia limitato all'amministratore centrale, esclusivamente a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS.

4. A fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di contrasto, di audit e vigilanza finanziaria delle attività connesse alle quote, oppure nell'ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi o ad abusi di mercato per cui i conti del registro dell'Unione possano essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento del sistema EU ETS, i dati personali controllati dagli amministratori nazionali possono essere conservati dopo l'interruzione del rapporto d'affari per un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione di tali reati a norma della legislazione dello Stato membro dell'amministratore nazionale.

5. Le informazioni sui conti contenenti dati personali, raccolte a norma delle disposizioni del presente regolamento e non archiviate nel registro dell'Unione o nell'EUTL, sono conservate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

6. L'amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutte le registrazioni nel registro dell'Unione concernenti conti che amministrano o hanno amministrato.»;

8) nell'allegato XIV è inserito il seguente punto 4 bis:

«4 bis

Il 1° maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, relativamente agli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:

a) quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti del registro dell'Unione;

b) numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'EU ETS;

c) somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, trasferite nel corso dell'anno civile precedente a conti del registro dell'Unione;

d) somma delle quote trasferite, nel corso dell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.».

Art. 88

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2021.

Tuttavia, il regolamento (UE) n. 389/2013 continua ad applicarsi fino al 1º gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e al periodo di adempimento di cui all'articolo 3, punto 30, di tale regolamento.

Art. 89

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021, ad eccezione dell'articolo 87, che si applica dal giorno di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

(1)

Allegato integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904.

ALLEGATO II

Termini e condizioni

Pagamento degli oneri

1. Termini e condizioni riguardanti gli oneri eventualmente applicati per la creazione e la tenuta dei conti nel registro, e per la registrazione e il mantenimento dei verificatori.

Modifica dei termini e delle condizioni essenziali

2. Modifica dei termini e delle condizioni essenziali per tenere conto delle modifiche apportate al presente regolamento o alla legislazione nazionale.

Risoluzione delle controversie

3. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti e foro competente per l'amministratore nazionale.

Responsabilità

4. Limite di responsabilità dell'amministratore nazionale. 5. Limite di responsabilità del titolare del conto.

ALLEGATO III

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

Informazioni da presentare insieme alla domanda per l'apertura di un conto

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I.

Tabella III-I: informazioni sul conto - per tutti i conti

  A B C D E F
Voce n. Elemento di informazione sul conto Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? Tipo Aggiornamento possibile? L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? Visibile nell'area pubblica del sito web?
1 Tipo di conto O A scelta No n.a.
2 Nome del titolare del conto O Libero
3 Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto) O Libero No
4 Indirizzo del titolare del conto - paese O A scelta
5 Indirizzo del titolare del conto - regione o Stato F Libero
6 Indirizzo del titolare del conto - città O Libero
7 Indirizzo del titolare del conto - codice postale O Libero
8 Indirizzo del titolare del conto - riga 1 O Libero
9 Indirizzo del titolare del conto - riga 2 F Libero
10 Numero di registrazione dell'impresa del titolare del conto  O Libero Sì 
11 Telefono - 1 - del titolare del conto O Libero No No (*)
12 Telefono - 2 - del titolare del conto O Libero No No (*)
13 Indirizzo di posta elettronica del titolare del conto O Libero No No (*)
14 Data di nascita (per le persone fisiche) O per le persone fisiche Libero No n.a. No
15 Luogo di nascita - città (per le persone fisiche) O per le persone fisiche Libero No n.a. No
16 Luogo di nascita - paese F Libero No n.a. No
17 Tipo di documento che comprova l'identità (per le persone fisiche) O A scelta No
18 Numero del documento d'identità (per le persone fisiche) O Libero No
19 Data di scadenza del documento d'identità O se assegnato Libero No
20 Numero di partita IVA con codice paese O se assegnato Libero No
21 Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442 O se assegnato Predefinito No
22 Nome dell'impresa madre O se assegnato Libero No
23 Nome dell'impresa figlia O se assegnato Libero No
24 Identificativo del titolare del conto dell'impresa madre (fornito dal registro dell'Unione) O se assegnato Predefinito No No
25 Se applicabile, nome società di navigazione registrato in THETIS MRV (**) O se assegnato Libero
26 Status di sede di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE o controparte centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 O se assegnato A scelta
(*) Il titolare del conto può decidere che le informazioni siano visibili nell'area pubblica del sito web.
(**) THETIS MRV è il sistema di informazione automatizzato dell'Unione gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e istituito a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

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ALLEGATO IV

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

Informazioni da fornire per l'apertura del conto per la consegna d'asta o del conto di scambio

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.

2. Prova del fatto che la persona che chiede l'apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

3. Prova dell'identità della persona fisica che chiede l'apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b) passaporto;

c) un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente del titolare del conto (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti: a) documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;

b) qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;

c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente dell'intestatario;

d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente dell'intestatario.

5. Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti: a) un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;

b) coordinate bancarie;

c) prova dell'iscrizione IVA;

d) nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;

e) elenco dei direttori;

f) i titolari di conto che fanno parte di un gruppo forniscono un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo.

Ai fini della lettera f), se il documento che identifica la struttura del gruppo è una copia, essa è certificata come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Una copia certificata rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede è autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

6. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi: a) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;

b) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.

7. Prova dell'indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.

8. La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona fisica che chiede di aprire il conto.Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, l'amministratore nazionale può richiedere la fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, del titolare effettivo e/o dei direttori della persona giuridica. Se l'amministratore nazionale richiede la fedina penale, la motivazione di tale richiesta è registrata.

Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.

I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'apertura del conto.

9. Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.

10. Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

11. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.

12. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

ALLEGATO V

Informazioni supplementari da fornire ai fini della registrazione dei verificatori

Un documento comprovante che il verificatore che chiede la registrazione è accreditato come verificatore in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

ALLEGATO VI

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904)

Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di impianto fisso

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.

2. Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I dell'allegato III, il gestore dell'impianto è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

3. Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

4. Le informazioni di cui alle tabelle VI-I e VI-II del presente allegato.

5. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:

a) un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;

b) coordinate bancarie;

c) prova dell'iscrizione IVA;

d) nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;

e) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;

f) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.

6. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

Tabella VI-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di impianto fisso 

  A B C D E F
Voce n. Elemento di informazione sul conto Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? Tipo Aggiornamento possibile? L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? Visibile nell'area pubblica del sito web?
1 Codice identificativo dell'autorizzazione O Libero
2 Data di entrata in vigore dell'autorizzazione O Libero -
3 Nome dell'impianto O Libero
4 Tipo di attività dell'impianto O A scelta
5 Indirizzo dell'impianto - paese O Predefinito
6 Indirizzo dell'impianto - regione o Stato F Libero
7 Indirizzo dell'impianto - città O Libero
8 Indirizzo dell'impianto - codice postale O Libero
9 Indirizzo dell'impianto - riga 1 O Libero
10 Indirizzo dell'impianto - riga 2 F Libero
11 Telefono 1 dell'impianto O Libero No No
12 Telefono 2 dell'impianto O Libero No No
13 Indirizzo di posta elettronica dell'impianto O Libero No No
14 Numero di identificazione PRTR europeo O se assegnato Libero No
15 Latitudine F Libero No
16 Longitudine F Libero No
17 Anno della prima emissione O Libero      Sì.

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Tabella VI-II: recapiti del referente dell'impianto

  A B C D E F
Voce n. Elemento di informazione sul conto Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? Tipo Aggiornamento possibile? L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? Visibile nell'area pubblica del sito web?
1 Nome del referente nello Stato membro - Nome F Libero No No
2 Nome del referente nello Stato membro - Cognome F Libero No No
3 Indirizzo del referente - paese F Predefinito No No
4 Indirizzo del referente - regione o Stato F Libero No No
5 Indirizzo del referente - città F Libero No No
6 Indirizzo del referente - codice postale F Libero No No
7 Indirizzo del referente - riga 1 F Libero No No
8 Indirizzo del referente - riga 2 F Libero No No
9 Telefono - 1 - del referente F Libero No No
10 Telefono - 2 - del referente F Libero No No
11 Indirizzo di posta elettronica del referente F Libero No No

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ALLEGATO VII

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di operatore aereo

1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III e alla tabella VII-I dell'allegato VII.

2. Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I, l'operatore aereo è indicato come titolare del conto. Il nome registrato per il titolare del conto deve corrispondere al nome indicato nel piano di monitoraggio. Se il nome indicato nel piano di monitoraggio non è più valido si utilizza il nome indicato nel registro degli scambi o il nome utilizzato da Eurocontrol.

3. Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

4. Il nominativo radio è il codice designatore ICAO nel riquadro 7 del piano di volo o, in mancanza di questo, il marchio di registrazione dell'aeromobile.

5. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:

a) un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;

b) coordinate bancarie;

c) prova dell'iscrizione IVA;

d) nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;

e) copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;

f) copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.

6. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

Tabella VII-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di operatore aereo

  A B C D E F
Voce n. Elemento di informazione sul conto Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? Tipo Aggiornamento possibile? L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? Visibile nell'area pubblica del sito web?
1 Codice unico di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione O Libero
2 Nominativo radio (call sign) (designatore ICAO) F Libero
3 Codice identificativo del piano di monitoraggio O Libero
4 Piano di monitoraggio - primo anno di applicabilità O Libero

.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904.

ALLEGATO VIII

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati da trasmettere all'amministratore del conto

1. Le informazioni di cui alla tabella VIII-I dell'allegato VIII.

Tabella VIII-I: informazioni sul rappresentante autorizzato

  A B C D E F
Voce n. Elemento di informazione sul conto Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? Tipo Aggiornamento possibile? L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? Visibile nell'area pubblica del sito web?
1 Nome O Libero No
2 Cognome O Libero No
3 Titolo F Libero No No
4 Funzione F Libero No No
5 Nome del datore lavoro F Libero No No
6 Dipartimento presso il datore di lavoro F Libero No No
7 Stato O Predefinito No n.a. No
8 Regione o Stato F Libero No
9 Città O Libero No
10 Codice postale O Libero No
11 Indirizzo - riga 1 O Libero No
12 Indirizzo - riga 2 F Libero No
13 Telefono - 1 O Libero No No
14 Telefono cellulare O Libero No
15 Indirizzo di posta elettronica O Libero No
16 Data di nascita O Libero No n.a. No
17 Luogo di nascita - città O Libero No n.a. No
18 Luogo di nascita - paese O Libero No n.a. No
19 Tipo di documento che comprova l'identità O A scelta No
20 Numero del documento d'identità O Libero No
21 Data di scadenza del documento d'identità O se assegnato Libero No
22 Numero di registrazione nazionale F Libero No
23 Lingua preferita per la corrispondenza F A scelta No No
24 Diritti in qualità di rappresentante autorizzato O Scelta multi-pla No

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2. Una dichiarazione, debitamente firmata, del titolare del conto indicante l'intenzione di designare una determinata persona come rappresentante autorizzato, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, di approvare, di avviare e approvare operazioni per conto del titolare del conto oppure ha accesso al conto «in sola lettura» (come indicato all'articolo 20, paragrafi 1 e 5 rispettivamente).

3. Prova dell'identità della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b) passaporto;

c) un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.

4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a) documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;

b) qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;

c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da designare;

d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da designare.

5. La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona da designare tranne nel caso dei rappresentanti autorizzati dei verificatori.

Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.

I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'approvazione della designazione del rappresentante del conto.

6. Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.

7. Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

8. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.

9. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904.

ALLEGATO XIII

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1124, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2904

Obblighi di comunicazione dell'amministratore centrale

I. Informazioni sul registro dell'Unione relative al sistema UE ETS

Informazioni disponibili al pubblico

1. Per ciascun conto il registro dell'Unione visualizza, nell'area pubblica del sito web, le seguenti informazioni:

a) tutte le informazioni che riportano l'indicazione "Visibile nell'area pubblica del sito web" nella tabella III-I dell'allegato III, nella tabella VI-I dell'allegato VI, nella tabella VII-I dell'allegato VII, nelle tabelle VII bis-I e VII bis-II dell'allegato VII bis e nelle tabelle VII ter-I e VII ter-II dell'allegato VII ter;

b) le quote assegnate ai singoli titolari dei conti a norma degli articoli 48 e 50.

c) lo stato del conto conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;

d) l'anno delle prime emissioni e l'anno delle ultime emissioni;

e) il numero di quote restituite conformemente all'articolo 6;

f) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l'impianto associato al conto di deposito di gestore per l'anno X sono visibili a partire dal 1° settembre dell'anno (X+1);

g) un simbolo e una dichiarazione indicanti se l'impianto, l'operatore aereo o la società di navigazione associato o associata ai conti di gestori ha restituito entro il 30 settembre un numero di quote almeno pari al totale delle emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti;

h) un simbolo e una dichiarazione indicanti se il soggetto regolamentato associato al conto di deposito di soggetto regolamentato ha restituito entro il 31 maggio un numero di quote almeno pari al totale delle emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) sono aggiornate ogni 24 ore.

Ai fini della lettera g), i simboli e le dichiarazioni da utilizzare sono indicati nella tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1° ottobre e, a esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1° ottobre dell'anno successivo, a meno che il conto non venga chiuso prima di allora.

Ai fini della lettera h), si applicano mutatis mutandis i simboli e le dichiarazioni di cui alla tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1° giugno e, a esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1° giugno dell'anno successivo, a meno che il conto non venga chiuso prima di allora.

Tabella XIV-I:

dichiarazioni di adempimento

Riga n. Valore dello stato di adempimento a norma dell'articolo 33 Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo? Simbolo Dichiarazione
da visualizzare nell'area pubblica del sito web
1 0 o numero positivo A

"Per gli impianti, gli operatori aerei e gli operatori marittimi, il numero di quote restituite entro il 30 settembre è uguale o superiore alle emissioni verificate.

Per i soggetti regolati, il numero di quote restituite entro il 31 maggio è uguale o superiore alle emissioni verificate."

2 Numero negativo B

"Per gli impianti, gli operatori aerei e gli operatori marittimi, il numero di quote restituite entro il 30 settembre è inferiore alle emissioni verificate.

Per i soggetti regolamentati, il numero di quote restituite entro il 31 maggio è inferiore alle emissioni verificate."

3 Qualsiasi numero No C

Al 30 settembre non erano state inserite le emissioni verificate per l'anno precedente per impianti, operatori aerei e operatori marittimi.

Al 31 maggio non erano state inserite le emissioni verificate per l'anno precedente per i soggetti regolamentati."

4 Qualsiasi numero No (per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro) X "Fino al 30 settembre per gli impianti, gli operatori aerei e gli operatori marittimi o fino al 31 maggio per i soggetti regolamentati era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro."
5 Qualsiasi numero Sì o No (ma successivamente aggiornate dall'autorità competente) * [aggiunto al simbolo iniziale] "Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall'autorità competente.";

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2. Il registro dell'Unione visualizza, nell'area pubblica del sito web, le seguenti informazioni generali e le aggiorna ogni 24 ore:

a) la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 47;

b) la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 49;

c) il numero totale di quote detenute in tutti i conti di utilizzatore nel registro dell'Unione il giorno precedente;

d) gli oneri applicati dagli amministratori nazionali conformemente all'articolo 81.

3. Il 30 settembre di ogni anno il registro dell'Unione visualizza nell'area pubblica del proprio sito web le seguenti informazioni generali:

a) la somma delle emissioni verificate per Stato membro iscritte per l'anno civile precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell'anno precedente all'anno considerato;

b) la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate nell'anno civile precedente;

c) la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da Stati membri diversi nell'anno civile precedente.

4. Il 1° ottobre del terzo anno successivo all'anno in cui ha registrato, entro il 30 settembre, le operazioni completate, il registro dell'Unione visualizza nell'area pubblica del sito web le seguenti informazioni generali su ogni operazione conclusa:

a) nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di partenza;

b) nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di arrivo;

c) quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

d) codice identificativo dell'operazione;

e) data e ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);

f) tipo di operazione.

Il primo comma non si applica alle operazioni in cui sia il conto di partenza sia quello di arrivo sono un conto di gestione ETS quale indicato nella tabella I-I dell'allegato I.

5. Il 1° ottobre di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dal registro dell'Unione entro il 30 settembre, relativamente agli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:

a) quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti iscritti nel registro dell'Unione;

b) numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'UE ETS;

c) somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema di scambio dei diritti di emissione collegato, trasferite nei conti del registro dell'Unione nell'anno civile precedente;

d) somma delle quote trasferite, nell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

6. Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese e, se del caso, un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni le quote sono state create, ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, delle seguenti informazioni:

i) gli elementi di cui al punto 4 del presente allegato;

ii) numero di conto e nome del titolare del conto di arrivo

iii) data e ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);

iv) stato attuale dell'operazione proposta;

v) eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro [e dall'EUTL] (parole soppresse) (1);

c) elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite o acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, delle seguenti informazioni:

i) gli elementi elencati al punto 4;

ii) numero di conto e nome del titolare del conto di partenza e di arrivo.

6 bis. Ai fini dell'applicazione dei punti 3 e 4 del presente allegato alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, ogni riferimento al 30 settembre e al 1° ottobre in conformità all'articolo 30 sexies di tale direttiva si intende come riferimento al 31 maggio e al 1° giugno, rispettivamente.

II. Informazioni relative alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis

Informazioni disponibili al pubblico 

7. L'amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento ESR e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:

a) le informazioni sullo Stato membro che detiene il conto;

a) le assegnazioni annuali di emissioni determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;

b) lo stato di ogni conto di adempimento ESR in conformità dell'articolo 10;

c) i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies;

d) il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 59 sexies per ciascun conto di adempimento ESR, così indicato:

i) A, se sussiste adempimento,

ii) I, se non sussiste adempimento;

e) il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra introdotte a norma dell'articolo 59 septies;

f) le seguenti informazioni relative a ogni operazione conclusa:

i) il nome e il codice identificativo del titolare del conto di partenza;

ii) il nome e il codice identificativo del titolare del conto di arrivo;

iii) il quantitativo di AEA interessato dall'operazione, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;

iv) il codice identificativo dell'operazione;

v) la data e l'ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);

vi) il tipo di operazione.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti 

8. Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento ESR, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

a) le AEA attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;

b) l'elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ciascuna, delle seguenti informazioni:

i) gli elementi di cui al punto 7, lettera g);

ii) la data e l'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);

iii) lo stato attuale dell'operazione proposta;

iv) gli eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro [e dall'EUTL] (parole soppresse) (1);

c) l'elenco delle AEA acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7, lettera g);

d) l'elenco delle AEA trasferite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna, degli elementi di cui al punto 7, lettera g).

(1)

Parole soppresse dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642.

ALLEGATO XIV

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1642)

Modello di richiesta di dati conservati nel registro dell'Unione a norma dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione [1]

Richiesta a [specificare se la richiesta è presentata all'amministratore centrale o nazionale] del registro dell'Unione a norma dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 
1. Soggetto che presenta la richiesta:   
2. Data della richiesta:   
3. Finalità della richiesta dall'elenco esaustivo di cui all'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/1122   
4. Descrizione del contesto giuridico o amministrativo in cui saranno utilizzati i dati:   
5. Descrizione precisa dei dati richiesti, compreso il periodo per il quale sono richiesti:   
6. Punto di contatto per eventuali domande in merito alla richiesta:  

In osservanza dell'articolo 80, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2019/1122, ci impegniamo a utilizzare le informazioni riservate ricevute a seguito della presente richiesta solo per la finalità per la quale tali informazioni sono state fornite e a non mettere i dati ricevuti, deliberatamente o accidentalmente, a disposizione di persone estranee alla finalità prevista per l'uso dei dati.

[Nome e firma]

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[1] Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019).