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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 ottobre 2023, n. 3233

Voucher per consulenza in innovazione. Termini e modalità presentazione domande e delle relative richieste di erogazione.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;

VISTI il secondo e terzo periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che diversificano, in base alla dimensione dell'impresa, l'importo del contributo attribuibile in ciascun periodo d'imposta, fissandolo, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000,00 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000,00 euro nei confronti delle medie imprese;

VISTO il quarto periodo dello stesso comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce che, in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di euro 80.000,00;

VISTO il quinto periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che subordina l'attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il sesto periodo del citato comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale prevede che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all'istituzione dell'elenco dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d'innovazione, sono stabiliti anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del voucher e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa;

VISTO il comma 230 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del citato articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative dell'intervento agevolativo;

VISTO l'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 7 maggio 2019, che prevede che, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché sono stabiliti i criteri di valutazione delle domande e per l'assegnazione prioritaria delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-Invitalia quale società in house dello Stato;

VISTO, inoltre, l'articolo 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, che specifica che per la formazione dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa-Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998;

VISTO il decreto direttoriale 29 luglio 2019 recante, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, la disciplina relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni di cui al medesimo decreto ministeriale;

VISTO il decreto direttoriale 25 settembre 2019 recante la disciplina relativa ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo e le relative procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni con specifico riferimento alla dotazione di 50 milioni di euro stanziata, per le annualità 2019 e 2020, dal precitato articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto direttoriale 25 settembre 2019 dispone che, con un successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle rimanenti risorse finanziarie stanziate per l'intervento, riferibili all'annualità 2021;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, che, per assicurare la copertura integrale delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese nell'ambito dello sportello di cui al citato decreto direttoriale 25 settembre 2019, ha destinato risorse aggiuntive per euro 46.098.050,53;

CONSIDERATO che l'articolo 60, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto, al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018 per ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021, portando la disponibilità complessiva riferibile alla medesima annualità 2021 a 75 milioni di euro;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia ("REACT-EU");

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato regolamento (UE) 1058/2021, che prevede che, in conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale sostiene, tra l'altro, gli obiettivi specifici di rafforzamento della crescita sostenibile e la competitività delle PMI nonché di sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

VISTO il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023;

CONSIDERATO che i progetti agevolabili a valere sull'intervento istituito dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 145 del 2018 risultano coerenti con gli obiettivi della politica di coesione cofinanziata da risorse di fonte europea e, in particolare, con quelli del Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al citato regolamento (UE) 2021/1058, per cui possono costituire un bacino di progetti finanziabili nell'ambito dei Programmi operativi cui sono destinate le risorse del medesimo Fondo in modo di assicurare anche, secondo la logica dell'overbooking, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR;

VISTO il decreto direttoriale 13 giugno 2023 con il quale, per la più efficace attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 145 del 2018, è stato disciplinato l'aggiornamento dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro 7 maggio 2019, sia con riferimento ai soggetti già iscritti, sia consentendo l'iscrizione da parte di nuovi manager e società in possesso dei previsti requisiti, al fine di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla suddetta riapertura dello sportello a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO in particolare, l'articolo 2 del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che al comma 4 dispone che «Le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito. con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative al Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in caso di fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive;

VISTA la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (nel prosieguo RPDP);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (nel prosieguo Codice privacy);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con provvedimento registrato al n. 80 del 23 marzo 2023

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "decreto": il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stabilite le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

b) "elenco MIMIt": l'elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto e con le modalità individuate dal decreto direttoriale 13 giugno 2023, comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione ai sensi dello stesso decreto;

c) "manager qualificato": la persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto, abilitato, mediante iscrizione all'apposito elenco MIMIt, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto, anche laddove iscritto dalla Società di consulenza. Ai fini dello svolgimento degli incarichi, il manager deve, inoltre, risultare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto all'impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito;

d) "Ministero": il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

e) "società di consulenza": la società operante nei settori della consulenza in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto, ovvero il centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, il centro di competenza ad alta Specializzazione e/o incubatore certificato di start-up innovative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, abilitati, mediante iscrizione all'apposito elenco MIMIt, allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione tramite l'indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, di manager qualificati;

f) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

g) "rete": l'aggregazione di imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, aderenti a un contratto di rete di cui dell'articolo 3, comma 4-quater e seguenti del decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, in possesso delle caratteristiche indicate all'articolo 2, comma 2, del decreto;

h) "soggetto proponente": la PMI ovvero la rete in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto, che presenta domanda di ammissione al contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto;

i) "soggetto beneficiario": il soggetto proponente assegnatario delle agevolazioni di cui al decreto;

j) "rating di legalità": la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

k) "regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore «de minimis», ovvero il successivo regolamento sugli aiuti «de minimis» adottato dalla Commissione europea in sostituzione del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013;

l) "voucher": l'agevolazione concedibile, nella misura indicata all'articolo 4, comma 1, del decreto, ai sensi del regolamento de minimis;

m) "RNA": il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione, in data 28 luglio 2017, del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;

n) "PN RIC 2021 - 2027": il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;

o) procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso e di erogazione delle agevolazioni, disponibile presso l'apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it);

p) "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 85/2005 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 82/2005] (Codice dell'amministrazione digitale);

q) "firma digitale": la firma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 85 del 2005 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 82 del 2005] (Codice dell'amministrazione digitale).

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti, con riferimento alle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, al fine di sostenere l'acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 3

Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 60, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le risorse finanziarie disponibili, ai fini della concessione del voucher nell'ambito del presente provvedimento, relative allo stanziamento previsto dalle citate disposizioni di legge per l'annualità 2021, ammontano a euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00). Tale importo è comprensivo degli oneri di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto.

2. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1:

a) una quota pari al 25 percento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;

b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità.

3. I progetti agevolabili ai sensi del presente provvedimento possono essere sostenuti con le risorse dei Programmi Operativi cofinanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (UE) 2021/1058, ivi incluso il PN RIC 2021 - 2027.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall'apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 per le PMI, ovvero all'allegato 2 per le reti;

b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.

3. L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi;

b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

4. Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica per la compilazione della domanda può avvenire, con le modalità previste al comma 3, lettera a), solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all'Organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2023 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante nell'oggetto "Voucher per consulenza in innovazione - richiesta accreditamento alla procedura informatica", la relativa istanza redatta secondo lo schema del "modulo di richiesta per l'accreditamento alla procedura informatica" di cui all'allegato 3 al fine di consentire l'identificazione dello stesso soggetto proponente e del relativo soggetto abilitato alla presentazione della domanda di agevolazioni. Il Ministero provvede all'espletamento degli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. Il soggetto proponente che si trovi in una della fattispecie sopra descritte, tenuto conto dei termini previsti al comma 7, lettera a), per la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere tempestivamente la richiesta di accreditamento alla procedura informatica, comunque, non oltre le ore 17:00 del 16 novembre 2023.

5. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti identificati dalla procedura informatica, pena l'improcedibilità della stessa.

6. Al fine della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. Nel caso di PMI, ovvero di reti dotate di soggettività giuridica, è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

7. L'iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:

1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all'apposita procedura informatica di cui al comma 1;

2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati;

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente il "codice identificativo della domanda", le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale;

4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): "codice identificativo del soggetto proponente", "codice di accesso alla procedura di invio" e "codice di predisposizione domanda".

b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023. In tale fase, sono previste le seguenti attività:

1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica di cui al comma 1 e immissione del "codice identificativo del soggetto proponente" e del "codice di accesso alla procedura di invio" di cui alla lettera a), numero 4);

2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del "codice identificativo della domanda" di cui alla lettera a), numero 3) e del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4);

3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza da parte della procedura informatica.

8. In fase di compilazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente è tenuto a selezionare, dall'elenco MIMIt accessibile nell'ambito della medesima procedura informatica di cui al comma 1, il manager qualificato o la società di consulenza di cui intende avvalersi ai fini delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, identificando altresì, coerentemente con le specializzazioni possedute dal fornitore dei servizi, gli ambiti oggetto delle prestazioni consulenziali identificati all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto. I dati e le informazioni contenuti nell'elenco MIMIt sono utilizzabili dal soggetto proponente solo in termini compatibili con gli scopi e le finalità per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, previa personale assunzione di responsabilità per ogni eventuale uso non conforme. Resta inteso, in accordo con quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, del decreto, che ciascun manager qualificato, iscritto nell'elenco MIMIt per operare in proprio ovvero attraverso una società di consulenza, può assumere, con riferimento alla procedura disciplinata dal presente provvedimento, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del decreto.

9. A pena di improcedibilità, la domanda deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e dei relativi allegati.

10. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica prevede, in via preliminare, l'acquisizione, in modalità telematica dal Registro delle imprese, dei seguenti dati: codice fiscale soggetto proponente, partita iva soggetto proponente, denominazione, forma giuridica, indirizzo di posta elettronica certificata, codice attività prevalente, sede legale, data iscrizione al Registro imprese, data atto di costituzione (solo per le società), sede o unità locale interessata dal progetto. Ai fini della corretta compilazione della domanda, il soggetto proponente è tenuto a:

a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

11. Nel caso in cui il soggetto proponente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 2, lettere b), c) e/o e), del decreto, ovvero risulti inattivo, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto proponente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 10.

12. Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento de minimis, operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento de minimis, per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto dallo stesso regolamento de minimis. La procedura informatica consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda solo laddove il soggetto proponente risulti svolgere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, una o più attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento de minimis e, inoltre, risulti rispettare i massimali previsti dal medesimo regolamento.

13. Non possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le società di consulenza che, in qualità di soggetti fornitori delle consulenze specialistiche agevolabili, risultano essere iscritte all'elenco MIMIt di cui al decreto direttoriale 13 giugno 2023.

14. Secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, del decreto, ciascuna PMI e ciascuna rete può presentare una sola domanda di ammissione al contributo a valere sull'intervento di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 145 del 2018; inoltre, la presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di una rete preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In attuazione della predetta disposizione, le PMI e le reti che abbiano presentato domanda di agevolazione nell'ambito dello sportello regolato dal decreto direttoriale 25 settembre 2019 possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni per lo sportello disciplinato dal presente decreto esclusivamente nel caso in cui la prima domanda di voucher non sia stata accolta.

15. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 7, lettera b), punto 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

16. Il Ministero, a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, comunica alle imprese richiedenti il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 7, su ciascun giustificativo di spesa connesso al progetto agevolato.

17. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nell'istanza di agevolazione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 5

Concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all'articolo 3, comma 1 e tenuto conto delle riserve al comma 2 del medesimo articolo 3.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, compresi il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis tramite consultazione dei dati contenuti su RNA e la coerenza della dichiarazione rilasciata dal soggetto proponente in relazione al rispetto del requisito di terzietà previsto al successivo articolo 6, comma 1, lettera c), per la selezione del manager qualificato. Il Ministero, inoltre, accerta il possesso, da parte della PMI proponente, del rating di legalità sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel caso di incompletezza della domanda, ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 4 si concludono con esito positivo, il Ministero procede, entro 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, ad adottare uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mimit.gov.it). Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PN RIC 2021 - 2027.

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Art. 6

Spese ammissibili

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono:

a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2;

b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell'avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza. Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l'importo imponibile, al netto dell'IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell'intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;

c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l'erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato;

d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell'incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell'iscrizione nell'elenco MIMIt;

2. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 9, il contratto di consulenza specialistica oggetto di agevolazione deve espressamente riportare i seguenti elementi:

a) ambito di svolgimento della consulenza specialistica di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, con descrizione delle attività di competenza del manager qualificato;

b) articolazione delle prestazioni consulenziali, con specificazione delle modalità organizzative riferite al concreto svolgimento delle attività;

c) numero di giornate uomo di impegno del manager qualificato e durata complessiva dell'incarico manageriale, individuata nel periodo intercorrente tra la data di avvio e la data di ultimazione delle attività;

d) output previsti in relazione allo svolgimento delle attività consulenziali;

e) importo a titolo di compenso per l'incarico manageriale, con indicazione separata della quota di IVA se dovuta, e modalità di pagamento;

f) clausola di impegno, da parte del manager qualificato individuato per la realizzazione delle attività consulenziali, ad assumere un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del decreto con riferimento allo sportello disciplinato dal presente decreto;

g) sottoscrizione da parte dei contraenti.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 7

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese.

2. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 50% delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese. La richiesta di erogazione del saldo può essere avanzata solo successivamente alla integrale conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative spese e deve intervenire entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è inserito il soggetto beneficiario.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, il modulo di richiesta di erogazione redatto secondo lo schema di cui all'allegato 4 per le PMI, ovvero all'allegato 5 per le reti. Le modalità di accesso alla procedura informatica e di invio delle richieste di erogazione saranno specificate nell'apposita sezione dedicata alla misura, presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it).

4. Al solo fine di consentire i controlli di cui all'articolo 9, il soggetto beneficiario trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione:

a) documentazione di spesa, consistente nelle fatture elettroniche relative alle prestazioni previste nel contratto di consulenza specialistica, ovvero, nei casi previsti dalla normativa, nella copia conforme delle fatture rilasciate mediante supporto cartaceo;

b) estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione, da cui si evinca il pagamento delle spese rendicontate;

c) liberatoria sottoscritta dal manager qualificato o dalla società di consulenza, predisposta sulla base dello schema di cui all'allegato 6;

d) nel caso della prima richiesta di erogazione, copia del contratto di consulenza specialistica contenente gli elementi riportati all'articolo 6, comma 2. Resta fermo che, in caso di variazione del manager qualificato successiva all'avvio del progetto, l'impresa è tenuta a presentare, nell'ambito della pertinente richiesta di erogazione, anche la documentazione inerente alle modifiche contrattuali intervenute;

e) nel caso della richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 7. La relazione può essere corredata da documentazione e materiali inerenti alle suddette attività progettuali.

5. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, il soggetto beneficiario trasmette, inoltre, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente le informazioni richieste dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio, da predisporre sulla base dello schema reso disponibile presso l'apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it).

6. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero SEPA Credit Transfer.

7. I titoli di spesa oggetto di rendicontazione devono riportare la dicitura "Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 - Progetto ID ………….. CUP ……………". Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l'inserimento del CUP all'interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8. Il Ministero, ricevuta la domanda di erogazione di cui al comma 3, provvede a verificare:

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) eventuali modifiche intervenute negli ambiti oggetto delle prestazioni consulenziali identificati all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto.

9. Il Ministero, entro 80 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 8, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di assegnazione definitiva delle agevolazioni.

10. Le imprese che non presentano alcuna richiesta di erogazione, entro il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente provvedimento, decadono dalle agevolazioni e le relative risorse finanziarie rientrano nella disponibilità del Ministero.

11. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 7, lettere b), e c), il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e/o a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti, secondo quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 8

Variazioni

1. Eventuali variazioni del soggetto beneficiario conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, che modifichino la soggettività giuridica del soggetto beneficiario, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere comunicate al Ministero entro 30 giorni dal verificarsi dell'operazione, affinché quest'ultimo proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti. Nelle more dello svolgimento da parte del Ministero delle attività di verifica, i termini connessi alla concessione ed erogazione del voucher restano sospesi.

2. I soggetti beneficiari possono procedere alla variazione delle tipologie di prestazione consulenziale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto, individuati nella domanda di agevolazione a condizione che le modifiche intervenute risultino coerenti con le specializzazioni possedute dal manager qualificato. Resta fermo che le spese rendicontate sono ammissibili nel limite massimo dell'importo previsto in domanda per ciascuno dei due ambiti di attività di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto. L'ammissibilità delle modifiche progettuali intervenute viene valutata dal Ministero in fase di erogazione.

3. I soggetti beneficiari, nei soli casi dovuti a cause di forza maggiore o comunque debitamente motivati, possono procedere alla variazione del manager qualificato o della società di consulenza individuati nella domanda di agevolazione secondo le modalità che saranno comunicate sull'apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it). Resta fermo che:

a) la variazione del manager qualificato deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, del decreto, in base al quale ciascun manager qualificato inserito nell'elenco MIMIt può assumere un solo incarico di consulenza rilevante agli effetti del decreto con riferimento allo sportello disciplinato dal presente decreto;

b) nei casi di variazione del manager qualificato intervenuta dopo l'avvio del progetto, non possono essere rendicontate spese riferibili a prestazioni rese da manager qualificati diversi riferite al periodo di vigenza del precedente contratto di consulenza.

4. La veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti beneficiari in relazione alle modifiche progettuali di cui al comma 3, sono verificate dal Ministero nell'ambito dei controlli di cui al successivo articolo 9.

5. L'eventuale rinuncia alle agevolazioni, che può riguardare esclusivamente l'intero importo concesso con il provvedimento di concessione cumulativa di cui all'articolo 5, comma 5, deve essere presentata dai soggetti beneficiari secondo le modalità che saranno comunicate sull'apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it). Resta inteso che la rimodulazione parziale del voucher sarà effettuata dal Ministero esclusivamente a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni.

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Art. 9

Controlli

1. Il Ministero, anche con il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa - Invitalia, successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari in sede di richiesta di erogazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.

2. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PN RIC 2021 - 2027, i controlli vengono effettuati sulla base di quanto stabilito agli articoli 69 e seguenti dal regolamento (UE) 2021/1060 menzionato nelle premesse.

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Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del RGPD e nel rispetto del Codice privacy, si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali con cui il Ministero, Titolare del trattamento, fornisce agli interessati le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente. I dati personali sono trattati, altresì, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del RGPD che, in applicazione dell'articolo 32 del RGPD, adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

2. I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento amministrativo legato alle istanze, all'erogazione del voucher e per le attività di rendicontazione in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

3. I soggetti proponenti sono tenuti a prendere visione della citata Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito del Ministero (www.mimit.gov.it), dedicata alla misura. Tale informativa è resa disponibile sulla procedura informatica per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; i soggetti proponenti sono tenuti a compilare l'apposito campo di presa visione della stessa informativa ai fini del completamento della procedura di trasmissione e invio della domanda.

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Art. 11

Disposizioni finali

1. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PN RIC 2021 - 2027, gli ulteriori adempimenti a carico dei predetti soggetti e le cause di revoca di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del decreto sono integrate con ulteriori specifiche disposizioni in funzione della natura delle risorse utilizzate per agevolare i relativi progetti.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato 8, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese.

3. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento sarà data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO

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