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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/491 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 2023

G.U.U.E. 13 febbraio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga di misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 febbraio 2024

Applicabile dal: 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche regionali specifiche per le acque dell'Unione nelle acque nordoccidentali e nelle acque sudoccidentali.

2) Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione (2) per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8.

3) Gli Stati membri hanno convenuto di riesaminare tali misure entro il 31 dicembre 2023 alla luce degli studi scientifici in corso condotti dagli Stati membri e dell'atteso parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sulle possibilità di pesca per il periodo 2023-2024. Secondo il parere del CIEM del 10 giugno 2022, quando si applica l'approccio precauzionale, non dovrebbero essere effettuate catture di occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 per il periodo 2023-2024 (3). Gli studi scientifici condotti dagli Stati membri devono ancora essere completati, di conseguenza, le misure attualmente in vigore mediante il regolamento delegato (UE) 2023/56 dovrebbero essere prorogate di un anno per continuare a sostenere la ricostituzione dello stock di occhialone.

4) Il regolamento delegato (UE) 2023/56 scade alla fine del 2023. A seguito delle domande presentate con lettere ufficiali rispettivamente il 13 settembre 2023 e il 15 settembre 2023 dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali, le misure tecniche attualmente in vigore di cui agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 per l'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 dovrebbero essere prorogate fino alla fine del 2024.

5) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, Poiché il periodo di applicazione delle misure introdotte dal regolamento delegato (UE) 2023/56 scade il 31 dicembre 2023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di garantire la continuità giuridica.

6) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (4), e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 198 del 25.7.2019.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L 5 del 6.1.2023).

(3)

CIEM. 2022. Occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone 6-8 (Mar Celtico, Manica e Golfo di Biscaglia). Incluso nella relazione del comitato consultivo del CIEM del 2022. Parere del CIEM 2022, sbr.27.6-8. https://doi.org/10.17895/ices.advice.19453802.

(4)

GU L 149 del 30.4.2021.

Art. 1

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati VI e VII de regolamento (UE) 2019/1241 sono così modificati:

1) l'allegato VI è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la nona voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (Pagellus bogaraveo) 36 cm (*1) (*2) (*3)

.

ii) il punto 1 sotto la tabella è sostituito dal seguente:

«1. Alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per il merluzzo bianco (Gadus morhua), l'eglefino (Melanogrammus aeglefinus), il merluzzo carbonaro (Pollachius virens), il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), il nasello (Merluccius merluccius), il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), la sogliola (Solea spp.), la passera di mare (Pleuronectes platessa), il merlano (Merlangius merlangus), la molva (Molva molva), la molva azzurra (Molva dypterygia), lo sgombro (Scomber spp.), l'aringa (Clupea harengus), il sugarello (Trachurus spp.), l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la spigola (Dicentrarchus labrax) e la sardina (Sardina pilchardus). Tuttavia per l'occhialone (Pagellus bogaraveo), alla pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica la taglia minima di riferimento per la conservazione (MCRS) di 40 cm fino al 31 dicembre 2024 (*4).

___________

(*4) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.»;"

b) nella parte C, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 alle navi battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.»;

2) l'allegato VII è così modificato:

a) nella parte A, la ventesima voce della tabella è sostituita dalla seguente:

«Occhialone (Pagellus bogaraveo) 36 cm (*5) (*6)

.

b) nella parte C il punto 5.4 è sostituito dal seguente:

«5.4. Le misure elencate ai punti da 5.1 a 5.3 si applicano fino al 31 dicembre 2024.».

___________

(*1) Tale taglia minima di riferimento per la conservazione si applica fino al 31 dicembre 2024.

(*2) Nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm per le catture di occhialone nell'ambito della pesca ricreativa.

(*3) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile è di 33 cm.»;

(*5) Tale taglia minima di riferimento per la conservazione si applica fino al 31 dicembre 2024.

(*6) In assenza di nuove norme adottate prima del 31 dicembre 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 la taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile all'occhialone è di 33 cm.»;