
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 agosto 2023
Nuova ripartizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana per l'anno 2023.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
VISTO in particolare, l'articolo 35-quater del citato decreto legge n. 113/2018, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni;
VISTO l'art. 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede, per il suddetto fondo, una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 e una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
VISTE le Linee generali per la promozione della sicurezza integrata, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
VISTE le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 35-quater del citato decreto legge n. 113 del 2018, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
VISTO il decreto in data 25 giugno 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale sono state stabilite, per il triennio 2021/2023, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo per la sicurezza urbana da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;
CONSIDERATO che la fine delle restrizioni alla mobilità adottate nella fase più acuta della pandemia da Covid-19 ha favorito il ritorno a fenomeni di aggregazione, in specie nelle aree più urbanizzate e da parte dei più giovani, che, in taluni contesti, rischiano di pregiudicare l'ordine e la sicurezza pubblica a causa di forme, modalità e tempi di svolgimento che minano la civile convivenza, alimentando una forte percezione di insicurezza nei cittadini;
RITENUTO che, soprattutto nelle maggiori aree urbane del Paese, sussiste l'esigenza di avviare mirate iniziative di contrasto a fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, acuiti anche dalla recente crisi socio-sanitaria, che rischiano di favorire lo sviluppo di condotte illegali;
RITENUTO che occorre promuovere una migliore accessibilità e fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina o che sono comunque interessati da consistenti flussi turistici;
RITENUTO che la promozione della sicurezza urbana si realizzi anche attraverso la c.d. "prevenzione collaborativa", che presuppone politiche di inclusione e solidarietà sociale;
RITENUTO pertanto di dover modificare alcuni degli obiettivi e dei criteri stabiliti con il citato decreto del 25 giugno 2021 in relazione all'anno 2023;
RITENUTO nell'ambito dei richiamati criteri di ripartizione delle risorse, di dover tenere nella dovuta considerazione la situazione dei comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITA in data 18 luglio 2023 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
Decreta:
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Modifiche al decreto in data 25 giugno 2021
1. Il decreto in data 25 giugno 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale, per il triennio 2021/2023, sono state stabilite le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo per la sicurezza urbana da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse, è modificato, relativamente all'anno 2023, nei termini indicati nei seguenti articoli.
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Ripartizione delle risorse e obiettivi del finanziamento
1. Nell'anno 2023, il fondo di cui all'art. 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (di seguito "Fondo") è così ripartito:
a. una quota pari al 72 per cento delle risorse è destinata ai Comuni capoluogo delle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, in rapporto alla popolazione al 1° gennaio 2022, secondo i dati ISTAT. Tale quota, conseguentemente, è ripartita nelle seguenti percentuali:
- 3,424 per cento al Comune di Bari;
- 4,203 per cento al Comune di Bologna;
- 1,616 per cento al Comune di Cagliari;
- 3,263 per cento al Comune di Catania;
- 3,920 per cento al Comune di Firenze;
- 6,082 per cento al Comune di Genova;
- 2,398 per cento al Comune di Messina;
- 14,631 per cento al Comune di Milano;
- 9,983 per cento al Comune di Napoli;
- 6,887 per cento al Comune di Palermo;
- 1,869 per cento al Comune di Reggio Calabria;
- 29,794 per cento al Comune di Roma Capitale;
- 9,199 per cento al Comune di Torino;
- 2,731 per cento al Comune di Venezia;
b. una quota pari al 12 per cento è destinata agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale quota, conseguentemente, è ripartita tra i Comuni sotto indicati nelle seguenti percentuali:
- 18,633 per cento al Comune di Catania;
- 13,691 per cento al Comune di Messina;
- 57,002 per cento al Comune di Napoli;
- 10,674 per cento al Comune di Reggio Calabria;
c. una quota pari all'8 per cento è destinata ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi nel 2021, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (da adesso circolare "spiagge sicure");
d. la rimanente quota dell'8 per cento delle risorse è destinata ai Comuni in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (da adesso circolare "scuole sicure").
2. Le risorse del "Fondo" indicate alle lettere a e b del comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di iniziative nei seguenti ambiti di intervento:
(A) assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
(B) acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative della Polizia locale e per l'interconnessione delle medesime sale operative tra di loro e con quelle delle Polizie locali di altri Comuni e delle Forze di polizia;
(C) messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana attraverso interventi che mirino a salvaguardare i beni e gli interessi indicati all'articolo 4 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
(D) realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, per le esigenze di cui al decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e/o realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento, da utilizzarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché delle altre previsioni che disciplinano la raccolta informatizzata delle impronte digitali;
(E) esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di provvedimenti sindacali a carattere contingibile e urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Le somme anticipate per i suddetti interventi sono poste a carico degli obbligati e, una volta recuperate, restano nella disponibilità delle Amministrazioni comunali interessate e sono utilizzate, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree urbane in particolari condizioni di degrado;
(F) disagio giovanile, dispersione scolastica e devianza minorile, con particolare riferimento al bullismo e al cyberbullismo, alla violenza giovanile e al fenomeno delle baby gang, anche attraverso forme di partenariato pubblicoprivato;
(G) minori stranieri non accompagnati, soggetti senza fissa dimora e in condizione di fragilità psicofisica nonché nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili, figli minori o persone ultrasessantacinquenni, che si ritrovino sprovvisti di una sistemazione alloggiativa a seguito dell'esecuzione di provvedimenti di sgombero di immobili abusivamente occupati;
(H) monitoraggio nelle zone a maggiore aggregazione giovanile, per prevenire e contrastare il fenomeno della cd. mala movida;
(I) progetti di impegno civico (cd. civic engagement) in settori quali la cura del verde, la cura della persona e la messa in sicurezza del territorio, anche al fine di avviare percorsi di autonomia socio-lavorativa e contribuire al contempo al rafforzamento della partecipazione e dei legami con le comunità locali, in funzione di promozione della sicurezza urbana attraverso la declinazione della c.d. "prevenzione collaborativa".
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Presentazione ed esame delle domande
1. Il Comune interessato può presentare la domanda di accesso alle risorse del "Fondo" di cui all'art. 2, comma 1, lettere a e b, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
3. La domanda è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.
4. La domanda relativa all'ambito d'intervento (A) di cui all'art. 2, comma 2, deve essere corredata dai prospetti riguardanti il numero di unità di personale della Polizia locale in servizio, distinti in base alla natura del rapporto di lavoro - a tempo indeterminato o a tempo determinato - in corso e dal progetto di assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale per l'anno 2023 con le relative voci di spesa.
5. La domanda relativa agli ambiti d'intervento (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) e (I) di cui all'art. 2, comma 2, deve essere corredata dalle schede progettuali recanti la descrizione di ogni singola iniziativa proposta dal Comune con le relative voci di spesa. Per gli ambiti di intervento previsti dal presente comma, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, sottopone le proposte progettuali al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza rispetto alle finalità dell'iniziativa indicata. Per l'esame delle proposte progettuali relative all'ambito d'intervento (B), al Comitato partecipa anche un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competente per territorio.
6. Il Prefetto, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle valutazioni del Comitato quando prescritte:
a) ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell'ambito di intervento, approva la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps018.1420@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e all'attuazione degli stessi;
b) invita il Comune a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni riguardo alle proposte progettuali, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni;
c) informa il Comune della mancata approvazione della proposta progettuale, dandone comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
7. I progetti già presentati dai Comuni sulla base del decreto del 25 giugno 2021 conservano la loro validità e sono suscettibili di aggiornamenti e/o modifiche in considerazione delle novità recate dal presente provvedimento, con le modalità e nel rispetto della tempistica di cui ai commi precedenti.
8. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere c e d, le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate, rispettivamente, dalle circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
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Erogazione delle risorse e rendicontazione
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, ricevuta la comunicazione di approvazione del progetto e verificata la compatibilità finanziaria dell'intervento con le risorse del "Fondo", notifica al Comune interessato, per il tramite della competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'avvenuto accoglimento della domanda e lo informa circa le modalità di erogazione delle risorse.
2. Le risorse sono erogate previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
3. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettere c e d, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disciplinate, rispettivamente, dalle circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria può disporre controlli presso il Comune beneficiario per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente al fine di verificare la legittimità della spesa.
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