
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 giugno 2021
Fondo sicurezza urbana.
Testo con annotazioni alla data 18 settembre 2023
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
VISTO in particolare, l'articolo 35-quater del citato decreto legge n. 113/2018, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni;
VISTO l'art. 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede, per il suddetto fondo, una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 e una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
ATTESO che il suddetto fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
VISTE le Linee generali per la promozione della sicurezza integrata, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
VISTE le Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
VISTO il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;
VISTO il decreto in data 18 dicembre 2018 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, sono state stabilite le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo per la sicurezza urbana da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;
RITENUTO alla luce dei positivi risultati conseguiti mediante la realizzazione delle progettualità finanziate nel triennio 2018/2020, di dover confermare, anche per il triennio 2021/2023, i criteri stabiliti con il citato decreto in data 18 dicembre 2018, sostenendo in via prioritaria le iniziative sulla sicurezza urbana promosse dai Comuni capoluogo delle città metropolitane dove, accanto alla maggiore densità demografica, si registra la presenza di un elevato numero di occupazioni abusive di immobili, di una rilevante diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di accentuate forme di degrado, soprattutto nelle aree periferiche;
RITENUTO ai fini del perseguimento della tutela dei beni afferenti alla sicurezza urbana, di dover destinare le risorse agli interventi riguardanti l'assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale e il potenziamento delle sale operative delle Polizie locali, nonché alle iniziative dirette alla realizzazione, all'allestimento e all'adeguamento delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, alla realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento e agli interventi volti a prevenire e contrastare le condizioni di degrado delle città;
RITENUTO nell'ambito dei richiamati criteri di ripartizione delle risorse, di dover tenere nella dovuta considerazione la situazione dei comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO altresì, alla luce dei positivi risultati conseguiti mediante le iniziative "Scuole Sicure" e "Spiagge Sicure", finalizzate, rispettivamente, alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, e alla prevenzione e al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, di dover estendere ad altri Comuni la possibilità di realizzare le progettualità previste dalle predette iniziative;
SENTITA in data 10 giugno 2021 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
Ripartizione delle risorse e obiettivi del finanziamento
1. Nel triennio 2021/2023, il fondo di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (di seguito "Fondo") è così ripartito:
a. una quota pari al 60 per cento delle risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinata ai Comuni capoluogo delle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, in rapporto alla popolazione al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT. Tali quote conseguentemente sono ripartite nelle seguenti percentuali:
- 3,387 per cento al Comune di Bari;
- 4,105 per cento al Comune di Bologna;
- 1,610 per cento al Comune di Cagliari;
- 3,272 per cento al Comune di Catania;
- 3,910 per cento al Comune di Firenze;
- 6,033 per cento al Comune di Genova;
- 2,412 per cento al Comune di Messina;
- 14,671 per cento al Comune di Milano;
- 10,115 per cento al Comune di Napoli;
- 6,914 per cento al Comune di Palermo;
- 1,880 per cento al Comune di Reggio Calabria;
- 29,816 per cento al Comune di Roma Capitale;
- 9,152 per cento al Comune di Torino;
- 2,723 per cento al Comune di Venezia.
b. una quota pari al 12 per cento per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinata agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale quota conseguentemente è ripartita tra i Comuni sottoindicati nelle seguenti percentuali:
- 18,510 per cento al Comune di Catania;
- 13,646 per cento al Comune di Messina;
- 57,218 per cento al Comune di Napoli;
- 10,626 per cento al Comune di Reggio Calabria.
Le risorse del "Fondo" indicate alle precedenti lettere a e b sono utilizzate per il finanziamento di iniziative nei seguenti ambiti di intervento:
(A) assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
(B) acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative della Polizia locale e per l'interconnessione delle medesime sale operative tra di loro e con quelle delle Polizie locali di altri Comuni e delle Forze di polizia;
(C) messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana attraverso interventi che mirino a salvaguardare i beni e gli interessi indicati all'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
(D) realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, per le esigenze di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e/o realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento, da utilizzarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché delle altre previsioni che disciplinano la raccolta informatizzata delle impronte digitali;
(E) esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Le somme anticipate per i suddetti interventi sono poste a carico degli obbligati e, una volta recuperate, restano nella disponibilità delle Amministrazioni comunali interessate e sono utilizzate, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree urbane in particolari condizioni di degrado;
c. per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, una quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi, rispettivamente nel 2019, nel 2020 e nel 2021, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "spiagge sicure");
d. per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la rimanente quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni in base alla popolazione residente rispettivamente al 1° gennaio 2020, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "scuole sicure"); (1)
2. I criteri indicati al comma 1 disciplinano anche la ripartizione di eventuali ulteriori risorse che possono affluire al "Fondo" a valere sul Fondo Unico Giustizia di cui al citato art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2018 [N.d.R. recte: decreto-legge n. 112 del 2008], per la parte spettante al Ministero dell'Interno, o per effetto di successive previsioni di legge, salvo diversa disposizione.
In attuazione del comma annotato si rimanda alla C.M. Interno 11 agosto 2021 e 18 settembre 2023.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
Presentazione ed esame delle domande
1. Il Comune interessato può presentare la domanda di accesso alle risorse del "Fondo" a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato:
- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2021;
- al 30 aprile 2022, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2022, ad eccezione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettera d, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2022;
- al 30 aprile 2023, per le risorse del "Fondo" riferite all'anno 2023, ad eccezione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettera d, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2023.
3. Con riferimento alle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, qualora le progettualità individuate si sviluppino lungo l'arco di più anni, il Comune può presentare anche una sola domanda per l'intero periodo considerato.
4. La domanda è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.
5. La domanda relativa all'ambito d'intervento (A) di cui all'art. 1, comma 1, deve essere corredata dai prospetti riguardanti il numero di unità di personale della Polizia locale in servizio, distinti in base alla natura del rapporto di lavoro - a tempo indeterminato o a tempo determinato - in corso e dal progetto di assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le relative voci di spesa, ovvero, nel caso in cui il progetto si sviluppi su più anni, per l'intero periodo considerato.
6. La domanda relativa agli ambiti d'intervento (B), (C), (D) ed (E) di cui all'art. 1, comma 1, deve essere corredata dalle schede progettuali recanti la descrizione di ogni singola iniziativa proposta dal Comune con le relative voci di spesa. Per gli ambiti di intervento previsti dal presente comma, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, sottopone le proposte progettuali al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza rispetto alle finalità dell'iniziativa indicata. Per l'esame delle proposte progettuali relative all'ambito d'intervento (B), al Comitato partecipa anche un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competente per territorio.
7. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a e b, il Prefetto, entro complessivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle valutazioni del Comitato quando prescritte:
a) ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell'ambito di intervento, approva la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e dell'attuazione degli stessi;
b) invita il Comune a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni riguardo alle proposte progettuali, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni;
c) informa il Comune della mancata approvazione della proposta progettuale, dandone comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
8. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c e d le modalità di presentazione della domanda, per quanto non previsto dal presente decreto, sono disciplinate rispettivamente dalle successive circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure". Limitatamente alle azioni previste dal presente comma, i Comuni possono accedere alle risorse del "Fondo" per non più di un'annualità.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Interno.
Erogazione delle risorse e rendicontazione
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria, ricevuta la comunicazione di approvazione del progetto e verificata la compatibilità finanziaria dell'intervento con le risorse del "Fondo", notifica al Comune interessato, per il tramite della competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'avvenuto accoglimento della domanda e lo informa circa le modalità di erogazione delle risorse.
2. Per gli interventi relativi agli ambiti (A), (B), (C), (D) ed (E) di cui all'art. 1, comma 1, le risorse sono erogate previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
3. Per gli interventi relativi alle azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. c e d, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disciplinate rispettivamente dalle successive circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi di ragioneria può disporre verifiche presso il Comune beneficiario per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente al fine di verificare la legittimità della spesa.
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