
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2791 DELLA COMMISSIONE, 13 dicembre 2023
G.U.U.E. 14 dicembre 2023, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell'ambito di determinati contingenti tariffari per le carni ovine e caprine a seguito dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 21 dicembre 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere da a) a e),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio del «primo arrivato, primo servito»).
2) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, concluso con decisione (UE) 2023/1796 del Consiglio (3), modifica i quantitativi dei prodotti da importare nell'ambito dei contingenti tariffari 09.1922, 09.2115 e 09.2116 aperti a favore del Cile.
3) Le modifiche apportate dall'accordo dovrebbero essere riportate nell'allegato I, sezione «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.
5) La modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 dovrebbe applicarsi ai periodi contingentali decorrenti dal 1 gennaio 2024.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020).
Decisione (UE) 2023/1796 del Consiglio, del 18 settembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 233 del 21.9.2023).
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato I, sezione «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, nella tabella relativa al contingente tariffario recante i numeri d'ordine 09.1922, 09.2115 e 09.2116, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:
«Quantitativo | Anno 2024: 8 727 000 kg in equivalente peso carcassa Il volume aumenta di 200 000 kg l'anno» |
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