
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1988 DELLA COMMISSIONE, 11 novembre 2020
G.U.E.E. 14 dicembre 2020, n. L 422
Regolamento recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/184)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 21 dicembre 2020
Applicabile dal: 1° gennaio 2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari e al trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi. Esso autorizza inoltre la Commissione ad adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento della gestione dei contingenti tariffari nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire un certo numero di atti che stabiliscono norme comuni o norme settoriali specifiche, sulla base di atti adottati in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, o all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/1987 della Commissione (3).
2) Negli accordi internazionali e negli atti adottati a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 207 del TFUE l'Unione si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e, in taluni casi, a gestire tali contingenti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». I regolamenti della Commissione e i regolamenti di esecuzione della Commissione che hanno aperto tali contingenti e che stabiliscono norme specifiche sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/1987 E' opportuno mantenere tali norme, sostituendo nel contempo le disposizioni obsolete e razionalizzando la gestione dei contingenti tariffari.
3) A fini di semplificazione della gestione e di trasparenza, è opportuno stabilire in un unico regolamento tutte le norme per la gestione di tali contingenti tariffari.
4) I regolamenti (CE) n. 2535/2001 (4) e (CE) n. 442/2009 della Commissione (5), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (6) hanno aperto e gestito taluni contingenti tariffari gestiti mediante applicazione del metodo dell'esame simultaneo delle domande di titoli di importazione e altri contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Tali regolamenti sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (7) che ha stabilito nuove norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli. Per garantire che anche i contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in conformità ai regolamenti abrogati rimangano operativi, è necessario stabilire norme di gestione per tali contingenti tariffari.
5) I regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 2305/2003 (8), (CE) n. 1964/2006 (9), (CE) n. 539/2007 (10), (CE) n. 616/2007 (11), (CE) n. 1384/2007 (12), (CE) n. 1385/2007 (13), (CE) n. 412/2008 (14), (CE) n. 748/2008 (15) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1273/2011, (UE) n. 480/2012 (16) e (UE) n. 1223/2012 (17) della Commissione recanti modalità di gestione di taluni contingenti tariffari di importazione mediante applicazione del metodo dell'esame simultaneo delle domande di titoli di importazione, di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono stati abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/760. E' opportuno che tali contingenti tariffari rimangano aperti e che venga adattato il relativo metodo di gestione. L'applicazione del principio «primo arrivato, primo servito» ha dato risultati positivi in diversi settori agricoli per contingenti tariffari non considerati sensibili e caratterizzati da una domanda limitata. A fini di semplificazione della gestione, tali contingenti di importazione dovrebbero d'ora in poi essere gestiti secondo tale principio.
6) I contingenti disciplinati dai regolamenti abrogati dovrebbero essere gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (18) che regola la gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).
7) Al fine di garantire la coerenza delle importazioni nel tempo per taluni contingenti tariffari, è opportuno suddividere i rispettivi periodi contingentali in sottoperiodi.
8) Sono opportune disposizioni specifiche volte a garantire il rispetto di taluni requisiti relativi all'utilizzo o alla quantità dei prodotti importati. Le importazioni a dazio doganale - ridotto o nullo - applicabile al contingente dovrebbero pertanto essere subordinate alla presentazione da parte dell'importatore di una prova dell'uso o della qualità del prodotto o alla costituzione di una cauzione pari alla differenza tra il dazio contingentale e il dazio convenzionale (nazione più favorita - NPF). Se del caso, dovrebbe essere previsto un lasso di tempo ragionevole per la trasformazione del prodotto.
9) E' opportuno stabilire disposizioni specifiche per prevedere un certo grado di flessibilità per quanto riguarda i requisiti documentali nei casi di forza maggiore, ad esempio una pandemia.
10) Il Regno Unito è uscito dall'UE il 31 gennaio 2020. L'accordo di recesso concluso tra l'Unione e il Regno Unito, che ha istituito un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. In base a tale accordo, dal 1° luglio 2020 il Regno Unito non ha più la possibilità di chiedere una proroga del periodo transitorio oltre il 2020. Il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) dispone che, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (20) cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, i contingenti tariffari compresi nell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 siano suddivisi tra l'Unione e il Regno Unito sulla base della quota d'uso dell'UE a 27 indicata nell'allegato dello stesso regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere i nuovi quantitativi dell'UE a 27 risultanti dalla suddivisione, come stabilito nel regolamento (UE) 2019/216 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (21).
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 150 del 20.5.2014.
Regolamento delegato (UE) 2020/1987 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001).
Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011).
Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020).
Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003).
Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006).
Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007).
Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007).
Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007).
Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007).
Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 125 del 9.5.20087).
Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (versione codificata) (GU L 202 del 31.7.2008).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 349 del 19.12.2012).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell'8.2.2019).
Regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 (GU L 5 dell'8.1.2000).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019).
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato I per i prodotti agricoli, in particolare per quanto riguarda:
a) il metodo di gestione;
b) i periodi contingentali e, ove applicabile, i relativi sottoperiodi;
c) i requisiti relativi alla trasformazione, all'uso finale e alla qualità che taluni prodotti devono soddisfare per essere ammissibili all'importazione nell'ambito di un contingente tariffario;
d) le procedure e l'importo della cauzione da costituire per i prodotti di cui alla lettera c);
e) i documenti giustificativi, se del caso.
Esso stabilisce inoltre norme specifiche per la gestione di alcuni di tali contingenti tariffari.
Gestione dei contingenti tariffari
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760)
1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono gestiti dall'Unione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. L'articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.
Sottoperiodi contingentali
1. Quando un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, come indicato nell'allegato I, il quantitativo contingentale disponibile per un sottoperiodo include qualsiasi quantitativo inutilizzato nel sottoperiodo contingentale precedente. Tuttavia i quantitativi inutilizzati alla fine di un periodo contingentale non sono trasferiti al periodo contingentale successivo.
2. Quando un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i prelievi per ciascun sottoperiodo, ad eccezione dell'ultimo, sono sospesi rispettivamente il quinto giorno lavorativo della Commissione del secondo mese successivo alla fine del sottoperiodo pertinente.
Documenti giustificativi
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760)
1. Quando l'allegato I richiede una prova di origine, gli operatori trasmettono alle autorità doganali dell'Unione un documento specifico contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti in questione. I documenti giustificativi richiesti sono indicati per ciascun contingente tariffario nell'allegato I.
2. Quando la prova di origine è costituita dal certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali, esso rispetta i requisiti di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Quando il contingente tariffario è stabilito come misura tariffaria preferenziale di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la prova di origine è rilasciata o compilata conformemente alle norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64 di detto regolamento.
4. Quando sono richiesti ulteriori documenti, essi sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all'allegato II del presente regolamento.
5. Se necessario, le autorità doganali possono richiedere inoltre al dichiarante o all'importatore di comprovare l'origine dei prodotti conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 o alle disposizioni pertinenti dell'accordo commerciale in questione.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Documenti elettronici
Quando l'autorità competente di uno Stato membro riconosce che, per motivi di forza maggiore, il documento ufficiale richiesto non è disponibile:
a) l'autorità competente di tale Stato membro può rilasciare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), a condizione che tale copia sia inviata tramite messaggio di posta elettronica da una casella appartenente all'autorità competente di tale Stato membro;
b) l'autorità competente di uno Stato membro alla quale deve essere presentato il documento ufficiale richiesto può accettare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), accompagnata dall'impegno scritto dell'operatore a presentare il documento originale non appena possibile.
I requisiti più flessibili di cui al primo comma non esonerano le autorità doganali degli Stati membri dall'obbligo di dovuta diligenza. Esse devono avere la ragionevole certezza dell'autenticità e della validità dei documenti.
Controlli nei paesi terzi
La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare rappresentanti della Commissione a svolgere, ove richiesto, controlli in tale paese terzo per verificare il rispetto dei requisiti o delle condizioni che costituiscono condizioni preliminari per il rilascio del certificato o di altri documenti ufficiali da presentare alle autorità doganali dell'Unione per l'immissione in libera pratica del prodotto nell'Unione. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128, 09.0129 e 09.0130
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1401)
1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0124 e 09.0131, ai fini della definizione di «patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano», in sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati di peso uguale o inferiore a 28 kg.
2. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0126, 09.0127, 09.0128 e 09.0129, per prodotti del codice NC ex 0714 10 00 si intendono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 00.
3. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0130, per prodotti dei codici NC ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 ed ex 0714 90 20 si intendono i prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi.
Definizioni per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076
Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076, si applicano le seguenti definizioni:
a) per «semi danneggiati» si intendono i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;
b) per «semi di orzo sano, leale e mercantile» si intendono i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati come definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.
Requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076
1. L'orzo può essere importato nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076 se soddisfa i seguenti requisiti:
a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;
b) semi danneggiati: 1 % o meno;
c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;
d) semi di orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.
2. I requisiti di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dall'ufficio doganale d'immissione in libera pratica; oppure
b) un certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.
3. In conformità all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'orzo importato è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:
a) sia trasformato in malto entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica; e
b) il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.
La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.
4. Gli importi della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 3 sono stabiliti nell'allegato I.
5. La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che:
a) la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1;
b) l'obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 3 è stato adempiuto entro il termine prestabilito.
6. I certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, di cui all'allegato II, parte A, sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell'ambito della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Se i parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai requisiti di qualità per l'orzo da birra indicati nell'articolo 1 del presente articolo, sulla base di un'analisi dei rischi in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono prelevati campioni sul 3 % almeno del prodotto immesso in libera pratica durante il periodo contingentale in questione. Gli Stati membri ricevono con i mezzi più idonei una riproduzione dei timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d'America.
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0689 e 09.0779
1. I prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0689 sono immessi in libera pratica su presentazione di una prova di origine in conformità dell'articolo 15 dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1), conclusa con decisione 2013/94/UE del Consiglio (2), di cui all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (3), concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio (4) concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.
2. I prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0779 sono immessi in libera pratica su presentazione di una prova di origine rilasciata dal paese esportatore conformemente all'articolo 15 dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, di cui all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5), concluso con regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio (6).
GU L 54 del 26.2.2013.
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013).
GU L 53 del 22.2.1997.
Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997).
GU L 171 del 27.6.1973.
Regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d'applicazione (GU L 171 del 27.6.1973).
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075
1. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire la qualità dei prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075 è indicato nell'allegato I. Le autorità doganali richiedono inoltre una cauzione specifica che corrisponde alla differenza, il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, tra il dazio più elevato e il dazio doganale applicabile al contingente applicabile alle diverse qualità di frumento, ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia accompagnata da un certificato di conformità rilasciato dalla Federal Grain Inspection Service degli Stati Uniti d'America o dalla Canadian Grain Commission conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (1).
2. Nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73 %. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.
3. Nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che la qualità del prodotto importato sia conforme ai requisiti di cui all'allegato I. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.
4. Qualora dalle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione. L'importo di 5 EUR per 1 000 kg di cui all'allegato I del presente regolamento è trattenuto, oltre al rifiuto del beneficio del contingente.
Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010).
Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0139
1. Tutto il riso importato nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0139 è vincolato al regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tutto il riso importato nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0139 è trasformato entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica.
2. Nella richiesta di autorizzazione per l'uso finale, l'importatore indica il luogo di trasformazione, ossia il nome di un'impresa di trasformazione e uno Stato membro oppure al massimo cinque stabilimenti di trasformazione differenti.
3. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire che il requisito di cui al paragrafo 1 sia soddisfatto è stabilito nell'allegato I.
4. La cauzione è svincolata su presentazione della prova che il prodotto è stato trasformato entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica. Quando il requisito della trasformazione non è soddisfatto entro tale termine, la cauzione svincolata è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.
5. L'autorità competente riceve una prova della trasformazione entro 6 mesi dal termine per la trasformazione. In caso contrario la cauzione è ulteriormente ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760)
1. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169 sono soggette alla presentazione del certificato di origine.
2. Il modello per il certificato di origine di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato II, parte B.
3. Il certificato di origine è valido 90 giorni a decorrere dalla data di rilascio ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio.
4. Il nome dell'autorità del Bangladesh competente per il rilascio dei certificati di origine è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
5. L'autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell'allegato III alla voce «Osservazioni» del certificato di origine.
6. Quando la tassa riscossa dal paese esportatore è inferiore al dazio ridotto di cui all'allegato I, la riduzione non eccede l'importo riscosso.
7. Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio si applicano i tassi di conversione stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione (1).
Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008).
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033
1. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0025, per «arance dolci di alta qualità» si intendono arance aventi caratteristiche variateli simili, che sono mature, sode e di buon aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza danni causati dalla siccità o dall'umidità (eccetto quelli causati dalle normali operazioni di manipolazione e condizionamento), senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d'olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, esenti da malattie, insetti e danni causati da agenti meccanici o altri; il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione può non essere conforme a dette specifiche, includendo in questa percentuale un 5 % al massimo di danni gravi causati dai suddetti difetti e includendo in quest'ultima percentuale lo 0,5 % al massimo di marciume.
2. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0027, per «ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» si intendono ibridi di agrumi della varietà minneola (Citrus paradisi Macf. Cv Duncan e Citrus reticulata Blanco Cv Dancy).
3. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0033, per «succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50» si intendono succhi di arancia di densità non superiore a 1,229 grammi per centimetro cubico a 20 °C.
Certificato di autenticità per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033
1. Ai fini dell'immissione in libera pratica dei prodotti nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033, l'operatore presenta alle autorità competenti un certificato di autenticità redatto conformemente al modello figurante nell'allegato II, parti C, D ed E, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine come elencate nell'allegato IV e attestante le caratteristiche specifiche del prodotto di cui all'articolo 14.
2. Nel caso dei succhi di arancia concentrati, tuttavia, invece del certificato di autenticità può essere presentato alla Commissione, prima dell'importazione, un attestato generale con il quale l'autorità competente del paese di origine certifica che i succhi di arancia concentrati prodotti in tale paese non contengono succo di arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per via elettronica per consentire loro di avvertire i rispettivi servizi doganali.
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572
1. L'esenzione dai dazi doganali per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572 si applica a condizione che i vini importati non beneficino di sovvenzioni per l'esportazione.
2. Alle autorità doganali dell'Unione è presentato il documento VI-1 o l'estratto VI-2 redatti conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione (1).
3. Conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (2), concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione (3), se la Serbia versa sussidi per l'esportazione dei prodotti in questione l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526 e 09.1527 è sospesa.
4. Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 3, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526 e 09.1527 trasferendo quantitativi dal contingente recante il numero d'ordine 09.1527 al contingente recante il numero d'ordine 09.1526.
5. Conformemente al protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (4) (il «protocollo aggiuntivo sul vino»), concluso con decisione 2001/916/CE del Consiglio (5), se la Macedonia del Nord versa sussidi per l'esportazione dei prodotti in questione l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nel protocollo aggiuntivo è sospesa.
6. Fatte salve le condizioni previste all'allegato I, punto 5, lettera a), del protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vino nell'ambito dei contingenti tariffari dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.1558 e 09.1559 si applicano le disposizioni del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa annesso all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (6), approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (7).
7. Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 6, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1558 e 09.1559 trasferendo i quantitativi superiori a 6 000 hl dal contingente recante il numero d'ordine 09.1559 al contingente recante il numero d'ordine 09.1558.
8. Conformemente all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro (8), concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio (9), se il Kosovo (10) versa sussidi per l'esportazione dei prodotti in questione l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1570 e 09.1572 è sospesa.
9. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1570 e 09.1572, il documento VI-1 menziona il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1 come segue: «I prodotti elencati nel presente certificato non beneficiano di sussidi per l'esportazione».
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018).
GU L 278 del 18.10.2013.
Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013).
GU L 342 del 27.12.2001.
Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001).
GU L 84 del 20.3.2004.
Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (GU L 84 del 20.3.2004).
GU L 71 del 16.3.2016.
Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016).
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
Gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760)
I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0163 sono utilizzati per presentare domanda per il codice NC ex 0202 20 30; i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0162 e 09.0164 sono utilizzati per presentare domanda per i codici NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 e ex 0206 29 91.
Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760)
1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine [09.0144] (numero soppresso) (1), 09.0161 e 09.0162 si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31 o 1602 50 95, contenente esclusivamente carni di animali della specie bovina. Il prodotto ha un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contiene, in peso, almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina. Ai fini del presente paragrafo:
a) è considerato tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8 laddove il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994;
b) il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura di analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (2);
c) le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, midollo spinale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi;
d) il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la parte di maggiore spessore.
2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine [09.0145] (numero soppresso) (1), 09.0163 e 09.0164 si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso dai prodotti specificati nell'allegato I, parte XV, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3:2 è considerato anch'esso un prodotto B.
Numero soppresso dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760.
Regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione, del 31 luglio 1986, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne delle preparazioni e conserve di carne delle sottovoce ex 16.02 B III b) 1) della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2184/86 (GU L 210 dell'1.8.1986).
Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760)
1. I quantitativi sono espressi in equivalente carni non disossate. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.
2. Entro 3 mesi dalla data di immissione in libera pratica nell'Unione, l'intero quantitativo importato è trasformato nel prodotto finito previsto, conformemente all'articolo 18.
3. I prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine [09.0144 e 09.0145 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine] (parole soppresse) (1) 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164 sono vincolati al regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Al fine di verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare prelievi di campioni rappresentativi de analisi di tali prodotti.
5. L'autorità competente riceve la prova che l'intero quantitativo di carni importate è stato trasformato nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato entro tre mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi, la cauzione è svincolata in misura ridotta del 15 % e, per l'importo rimanente, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.
6. La prova della trasformazione è addotta entro sette mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi ed è fornita entro i 18 mesi successivi a tale termine, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.
7. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire che sia soddisfatto l'obbligo di cui al paragrafo 2 è stabilito nell'allegato I.
Parole soppresse dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760.
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0142, 09.0143 e 09.0146
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64)
1. Ai fini del presente regolamento, per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0142 e 09.0143, per "pezzi detti "hampes" congelati" si intendono pezzi detti "hampes" che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, sono presentati congelati con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.
2. Nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0142 e 09.0143 possono essere importati soltanto «hampes» interi.
3. I pezzi detti «hampes» importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0143 possono essere immessi in libera pratica soltanto se accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'Argentina conformemente all'allegato II, parte F.
4. Un certificato di autenticità può essere utilizzato soltanto per una dichiarazione di importazione.
5. I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione o dell'Argentina e individualizzati con un numero di rilascio, assegnato dagli organismi emittenti.
6. I certificati di autenticità sono validi solo se regolarmente compilati e vistati dall'autorità emittente. Essi sono considerati regolarmente vistati quando riportano il luogo e la data di emissione, recano l'emblema stampato o il timbro dell'autorità emittente e sono sottoscritti da chi ne ha i relativi poteri.
7. L'autorità emittente di cui al paragrafo 6 deve:
a) essere riconosciuto come tale dall'Argentina;
b) assumere l'obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c) assumere l'obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
8. Il nome dell'autorità dell'Argentina competente per il rilascio dei certificati di autenticità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
9. I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l'ultimo giorno del periodo contingentale.
10. Le norme di origine applicabili ai prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0146 sono quelle previste dall'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (2).
GU L 114 del 30.4.2002.
Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002,).
Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0113
1. Il dazio doganale applicabile al contingente è applicato a condizione che gli animali vengano ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro in cui sono stati importati, in unità di produzione che devono essere designate dall'importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.
2. Conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati sono vincolati al regime di uso finale per garantire il rispetto dell'obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell'obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 è indicato nell'allegato I.
4. Salvo eventuali casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:
a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;
b) non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data di importazione; oppure
c) sono stati macellati prima dello scadere del periodo di cui alla lettera b) per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0114 e 09.0115
1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0114 e 09.0115 si considerano «non destinati alla macellazione» gli animali che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.
2. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0115 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a) per i tori, un certificato genealogico;
b) per le vacche e le giovenche, un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza.
3. Conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0114 e 09.0115 sono vincolati al regime di uso finale per garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.
4. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell'obbligo di non macellazione di cui al paragrafo 3 è stabilito nell'allegato I.
5. La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se viene fornita alle autorità doganali competenti la prova che gli animali:
a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure
b) sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.
Gestione del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203
1. Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 è gestito come contingente tariffario principale con quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203.
2. L'ammissione a beneficiare del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 può essere concessa soltanto presentando domanda per i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203.
Definizioni e requisiti relativi al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64)
1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203, si applicano le definizioni seguenti:
a) per "carni congelate" si intendono le carni con temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione;
b) per «giovenche e manzi» si intendono «bovini» come definiti nell'allegato II, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che corrispondono rispettivamente alle categorie E e C, come definite nell'allegato IV, parte A.II, del medesimo regolamento.
2. Le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate sono ammissibili all'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203 se soddisfano i seguenti requisiti:
a) i tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca;
b) alle giovenche e ai manzi alimentati come descritto alla lettera a) è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore, in media, all'1,4 % del loro peso vivo;
c) le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base al loro grado di maturità nonché alle qualità organolettiche dei tagli di carne. Tale metodo di valutazione delle carcasse deve comprendere tra l'altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo longissimus dorsi, dell'ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo longissimus dorsi;
d) i tagli sono etichettati in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Alle informazioni che figurano sull'etichetta di cui alla lettera d) può essere aggiunta l'indicazione «Carni bovine di alta qualità».
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000).
Certificati di autenticità per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203
1. Per beneficiare del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201, occorre presentare alle autorità doganali dell'Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa.
2. Il certificato di autenticità è redatto conformemente al modello che figura all'allegato II, parte G.
3. A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell'articolo 24.
4. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall'autorità emittente.
5. Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'autorità emittente.
6. Il timbro può essere sostituito da un emblema stampato sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità.
7. Il certificato di autenticità è valido tre mesi dalla data di rilascio.
Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203
1. L'autorità emittente di cui all'articolo 25:
a) è riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;
b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:
a) il nome, l'indirizzo e se possibile l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell'organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all'articolo 25;
b) il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati dall'organismo o dagli organismi emittenti;
c) le procedure e i criteri seguiti dall'organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24.
Pubblicazione dei nomi degli organismi emittenti dei paesi terzi per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203
Ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 26, la Commissione pubblica il nome dell'organismo o degli organismi emittenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
Definizioni e requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0151
1. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0151, ai fini della definizione di «formaggi destinati alla trasformazione», per «formaggio fuso» si intende un prodotto che rientra nel codice NC 0406 30.
2. I prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0151 sono vincolati al regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160
(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760)
Il contingente tariffario 09.0159 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 10; il contingente tariffario 09.0160 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 90.
Definizioni per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0118
Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0118, il filetto fresco, refrigerato o congelato di cui ai codici CN ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 comprende pezzi comprendenti la carne dei muscoli musculus major psoas e musculus minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.
Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine
1. Per i contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine, per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa», il peso netto è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a) carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;
b) carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;
c) prodotti non disossati: 1,00;
d) animali vivi: 0,47.
3. Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è dello stesso di tipo di quella specificata in detto accordo.
4. Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e risultanti da un accordio tariffario preferenziale e da un accordo non preferenziale coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.
5. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento comprende:
a) il nome dello speditore,
b) il tipo di prodotto e il relativo codice NC,
c) la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli,
d) il numero o i numeri d'ordine del o dei contingenti tariffari di cui trattasi,
e) il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'allegato I.
Contingenti tariffari per carni ovine e caprine fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda, recanti i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)
1. Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897.
2. L'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato II, parte H.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.
9. Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897 si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato V.
SEZIONE 9
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI LATTIERO-CASEARI E SIERO DI LATTE ALTAMENTE PROTEICO
(introdotta dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)
Contingente tariffario per i prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e il siero di latte altamente proteico originari della Nuova Zelanda, recante il numero d'ordine 09.7903
(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024)
1. Il presente articolo si applica al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.7903.
2. L'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un certificato di ammissibilità.
3. I certificati di ammissibilità sono redatti secondo il modello di cui all'allegato II, parte H.
4. I certificati di ammissibilità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
5. I certificati di ammissibilità recano un numero di serie individuale assegnato dall'autorità emittente.
6. I certificati di ammissibilità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall'autorità emittente per il contingente tariffario di importazione in questione.
7. Per essere considerati correttamente vistati, i certificati di ammissibilità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8. I certificati di ammissibilità sono validi fino alla fine del periodo contingentale applicabile.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali decorrenti dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/254, all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760, all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1401 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2022/64, con l'applicabilità di cui all'art. 4 del medesimo Reg. (UE) 2022/64, all'art. 2 del Reg. (UE) 2023/608, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2023, all'art. 2 del Reg. (UE) 2023/1142, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2791, con l'applicabilità prevista dall'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/2791, all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024, all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1835, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2025/184, applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2025.
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/760 e all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024.
ALLEGATO III
Diciture di cui all'articolo 13
- in bulgaro: Събрана специална такса върху износа на ориз
- in spagnolo: Derecho especial percibido a la exportación del arroz
- in ceco: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže
- in danese: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
- in tedesco: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
- in estone: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks
- in greco: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού
- in inglese: Special charge collected on export of rice
- in francese: Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
- in croato: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže
- in italiano: Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
- in lettone: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu
- in lituano: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui
- in ungherese: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj
- in maltese: Taxxa speċjali miġbura mà l-esportazzjoni tar-ross
- in neerlandese: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting
- in polacco: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu
- in portoghese: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz
- in rumeno: Taxă specială percepută la exportul de orez
- in slovacco: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže
- in sloveno: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža
- in finlandese: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
- in svedese: Särskild avgift som tas ut vid export av ris
E importo in valuta nazionaleIT
Allegato introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/1178, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024.