
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 novembre 2023
Modifica del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 novembre 2019 recante la regolamentazione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL del 26 settembre 2023, n. 63
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
VISTA la legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro delle finanze 15 settembre 2000 recante "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 settembre 2000 recante "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2006 recante "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale";
VISTA la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in particolare l'articolo 1, comma 1257;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che, all'articolo 1, comma 534, ha apportato modificazioni alla sopracitata legge 3 dicembre 1999, n. 493, e al comma 535 ha previsto che "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell'INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019, emanato in attuazione del citato articolo 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534 della suddetta legge;
VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 5, del suddetto decreto interministeriale 13 novembre 2019 rubricato "Modalità di iscrizione e di pagamento dei premi assicurativi", che stabilisce il termine per il versamento del premio assicurativo dalla cui scadenza cominciano a decorrere le sanzioni per tardato pagamento;
VISTO, altresì, l'articolo 6 del citato decreto interministeriale 13 novembre 2019, rubricato "Regime sanzionatorio" che prevede il pagamento di somme aggiuntive in caso di inosservanza dell'obbligo di iscrizione e di tardato versamento del premio assicurativo;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale", convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi della disciplina vigente;
VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 21 luglio 2023, avente ad oggetto "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Proposta di modifica del regime sanzionatorio previsto dal decreto interministeriale del 13 novembre 2019 recante la regolamentazione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", laddove è riportato che "il Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici, previsto dall'articolo 10 della legge n. 493/1999...(omissis)...ha segnalato la necessità di modificare il sistema sanzionatorio ritenuto troppo penalizzante e di rimodulare lo stesso con una logica di maggiore proporzionalità tra l'importo del premio e la misura delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi di assicurazione e di pagamento del premio" e che, pertanto, "In linea con tali finalità, è stata formulata la proposta di modifica normativa al decreto ministeriale in argomento che è stata esaminata anche dal citato Comitato";
VISTA la deliberazione n. 63 del 26 settembre 2023 del Commissario straordinario dell'INAIL, avente il medesimo oggetto, con la quale è stata approvata la proposta di modifica del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019;
VISTA la relazione tecnica prot. n. 2324 del 16 ottobre 2023 predisposta dalla Consulenza Statistico Attuariale - Settore finanziario e prestazioni dell'INAIL, secondo la quale "la riduzione delle sanzioni consente di ipotizzare un aumento delle regolarizzazioni comportando maggiori entrate per l'Ente, un più ampio raggiungimento degli obiettivi della norma istitutiva dell'assicurazione (tutela della salute contro i rischi da infortuni per invalidità permanente derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico) ed infine una maggiore garanzia del raggiungimento dell'equilibrio tecnico-attuariale della gestione fondato sull'obbligatorietà dell'assicurazione";
VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGESPES espresso con nota prot. n. 245484 del 19 ottobre 2023, con il quale, nel prendere atto dell'impostazione data alla proposta di modifica della regolamentazione e di quanto illustrato con la documentazione aggiuntiva dell'INAIL, ha rappresentato di "non avere osservazioni da formulare";
VISTO il capitolo 2536 "Rimborsi e contributi da erogare all'Inail", piano di gestione 04 "Somme da assegnare all'INAIL per gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Missione 26 - "Politiche per il lavoro", Programma 11 - "Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Azione 3 - "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali";
VISTO il capitolo 4336 "Rimborsi e contributi da erogare all'Inail", piano di gestione 04 "Somme da assegnare all'INAIL per gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Missione 26 - "Politiche per il lavoro", Programma 11 - "Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Azione 3 - "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali";
RITENUTO di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo Unico
1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole "entro 10 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni";
b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 2, comma 1, è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari a 6 euro, se l'iscrizione è effettuata entro 90 giorni dalla data di maturazione dei requisiti assicurativi, ovvero di importo pari a 12 euro, se l'iscrizione è effettuata oltre tale termine. La mancata osservanza dell'obbligo di iscrizione per più anni solari comporta, oltre al versamento dei premi dovuti per ciascun anno, il pagamento di una somma aggiuntiva unica fissata nella misura massima di 12 euro.
2. Nel caso di ritardo nel versamento del premio assicurativo di cui all'art. 4, alle scadenze di cui all'art. 5, è dovuta una somma aggiuntiva di 6 euro se il pagamento è effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento e di 12 euro se il pagamento è effettuato oltre tale ultimo termine.
3. Se i termini di pagamento cadono in un giorno festivo ovvero di sabato e di domenica, si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".
c) all'articolo 11, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
"L'Istituto rende disponibile l'avviso di pagamento ai soggetti iscritti in possesso dei requisiti assicurativi tramite gli appositi servizi telematici sul proprio sito."
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".
Roma, 29 novembre 2023
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARINA ELVIRA CALDERONE
Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIANCARLO GIORGETTI