
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 7 aprile 2023, n. 983
G.U.R.I. 17 aprile 2023, n. 90
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 983).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9 [N.d.R. recte: legge 27 gennaio 2023, n. 9], e recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023, con la quale sono state stanziate ulteriori risorse per le attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022», n. 951 dell'11 dicembre 2022, n. 954 del 24 dicembre 2022 e n. 963 del 9 febbraio 2023, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato fenomeni di frana e alluvione con la conseguente distruzione totale di alcuni fabbricati e danneggiamenti alle infrastrutture viarie e alla rete dei servizi essenziali, nonchè danni di rilevante entità e diffusione ad edifici pubblici e privati;
Ravvisata la necessità di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza;
Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Deroghe
1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, per la realizzazione delle attività finalizzate a fronteggiare l'emergenza in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, anche in deroga all'art. 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2023
Il Capo del Dipartimento: CURCIO