
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
DELIBERAZIONE 7 settembre 2023, n. 354
Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 5 bis, dell'art. 15 rubricato "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", aggiunto dall'art. 12, comma 6 bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 17 rubricato "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale";
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 12, comma 77, rubricato "Soppressione di enti e società";
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 23 rubricato "Modifiche di norme in materia di società pubbliche regionali";
VISTO il decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 2012, n. 30 "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo";
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3 novembre 2016 "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori e ai membri dei Comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'Autorità" ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.";
VISTO la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (Legge di stabilità regionale) e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4 "Disposizioni in materia di enti in liquidazione";
VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 26 marzo 2014 "Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 - Art. 23, comma 3 - Istituzione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni";
VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 30 marzo 2023 "Componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e Commissari straordinari - Compensi - Contenimento della spesa" e il relativo decreto di attuazione del Presidente della Regione n. 243/Serv.1°/SG del 15 maggio 2023;
VISTA la nota prot. n. 5232 dell'1 agosto 2023 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore regionale per l'economia sottopone alla Giunta regionale la prospta afferente i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l'economia, nel richiamare la propria nota, prot. n. 5232/2023, rappresenta: che con la previsione normativa di cui al comma 5 bis dell'art. 15 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, è stata estesa agli Enti sottoposti a vigilanza delle Regioni la disciplina della liquidazione coatta amministrativa; che la Giunta regionale, ai fini del contenimento della spesa, con deliberazione n. 137/2023, ha revocato i Decreti presidenziali n. 7/2012 e n. 43/2020, con i quali si determinavano i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 11/2010; che, allo stato, nel quadro normativo nazionale non si rinvengono disposizioni specifiche per la determinazione e la quantificazione dei compensi da liquidarsi ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli Enti sottoposti a vigilanza delle Regioni, a meno del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 3 novembre 2016, con il quale, però, sono stati stabiliti i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori e ai membri dei Comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies codice civile e di scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies codice civile; che, al fine, di dirimere la questione è stato chiesto all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza di formulare apposito parere, prospettando due soluzioni, la prima consistente nel mutuare il predetto decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 3 novembre 2016, la seconda, in via preferenziale, tenendo conto della complessità degli incarichi e delle responsabilità commissariali, definendo la misura dei compensi articolata con una parte fissa, tarata sull'ambito territoriale di azione, e una parte variabile correlata sulla capacità produttiva, individuando, altresì, tre fasce entro le quali classificare le liquidazioni coatte amministrative, meglio descritte e puntualmente declinate nella predetta nota prot. n. 5232/2023; che l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza, giusto parere reso con nota prot. n. 15485 el 26 luglio 2023, suggerisce l'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 3 novembre 2016, scollegandoli dal rilievo territoriale dell'ENTE e senza alcun riferimento ad un importo predeterminato quale quota fissa di remunerazione, corredandoli, invece, alle attività svolte dal commissario, con riferimento all'attivo realizzato, al passivo accertato e alle somme ripartite tra i creditori; che pur condividendo, in massima parte, le valutazione dell'Ufficio legislativo e lagale della Presidenza della Regione e, tenuto in debito conto, che il richiamato decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 3 novembre 2016 afferisce a fattispecie diverse, in quanto tratta di imprese, si è dell'avviso che occorre, comunque prevedere, per i commissari in trattazione, una remunerazione annua in quota fissa seppur slegata da criteri di azione sulla base territoriale dell'Ente; che, pertanto, si sottopone alla Giunta regionale di determinare i compensi spettanti ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa prevedendo una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale e di una quota remunerativa gestionale liquidatoria, con i criteri e le modalità meglio descritte e puntualmente declinate nella predetta nota prot. n. 5232/2023; che, si rede necessario, altresì, che la Giunta regionale si determini sulla durata dell'incarico del commissario, che, stante la previsione dell'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, non può eccedere i tre anni e può essere prorogata, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni, prevedendo, altresì, che decorso i quali, le residue attività liquidatorie potranno essere poste a carico dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;
UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge la volontà della Giunta regionale di approvare la superiore proposta per la determinazione dei compensi spettanti ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei termini sopra descritti;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
Delibera:
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
Articolo Unico
per quanto esposto in preambolo, di approvare i criteri e le modalità, di cui alla nota prot. n. 5232 dell'1 agosto 2023 dell'Assessore regionale per l'economia, costituente allegato alla presente deliberazione, per il calcolo del compenso spettante ai Commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale e una quota remunerativa gestionale liquidatoria e che la durata degli incarichi, non potrà eccedere i tre anni e potrà essere prorogata, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni, decorsi i quali, le residue attività liquidatorie saranno poste a carico dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.
Il Presidente
SCHIFANI
Il Segretario
BUONISI
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.