
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2023
Struttura di missione della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 7, comma 4 e 9, commi 2 e 5;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 luglio 2010, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 8 ottobre 2010, concernente "Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2010, di costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 87 dell'8 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2015, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2023, che ha prorogato la durata dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per tre anni a decorrere dal 1° dicembre 2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, concernente i criteri generali per i conferimenti degli incarichi a consulenti ed esperti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, confermata fino al 31 dicembre 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, recante modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri cui è attribuita, tra le altre, la competenza in materia di gestione e supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'articolo 1, comma 10, ai sensi del quale la Segreteria tecnica, già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare, l'articolo 1, comma 367, il quale ha prorogato, fino al 31 dicembre 2023, la predetta Segreteria tecnica, al fine di assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 4-bis il quale, al comma 1, prevede che la citata Segreteria tecnica costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nonché il successivo comma 2, che ha innalzato a un numero non superiore a quindici unità il contingente di esperti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021, con cui si è provveduto all'istituzione della citata Struttura di missione, nonché alla definizione delle modalità di formazione del contingente e di chiamata del personale e delle specifiche professionalità richieste;
VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Delega al Governo in materia di disabilità";
VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022, quale atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del Piano, possano consentire di verificare il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, l'incarico per le disabilità;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;
VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 22 dicembre 2022, recante "Organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 17 febbraio 2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2023 e il triennio 2023-2025 e, in particolare, i capitoli di spesa 834 e 839 della Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri", Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 24.5 "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio";
VISTA la direttiva generale del Ministro per le disabilità del 9 gennaio 2023, di definizione degli indirizzi e delle priorità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità per gli anni 2023-2024;
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che, per le finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione, tra gli altri, della struttura di cui all'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e, in particolare, l'articolo 5, concernente modifiche all'articolo 24-quater del predetto decreto 1° ottobre 2012, con riguardo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
RITENUTO di procedere alla riorganizzazione della predetta Segreteria tecnica, anche alla luce delle competenze delegate al Ministro per le disabilità e alla nuova organizzazione interna del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai sensi del citato articolo 1, comma 1 e 3 del predetto decreto-legge n. 13 del 2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SU PROPOSTA del Ministro per le disabilità;
Decreta:
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Struttura di missione "Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità"
1. Ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la "Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità", di seguito Segreteria tecnica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, costituisce struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. La Segreteria tecnica opera fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.
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Compiti
1. La Segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:
a) collabora con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per curare la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, anche con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dei progetti finanziati con fondi europei;
b) svolge attività di analisi, studio e ricerca, nonché di raccolta dati anche a fini statistici, assicurando il supporto tecnico e istruttorio nelle materie di competenza dell'Autorità politica delegata e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;
c) cura la predisposizione delle risposte, eventualmente sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle segnalazioni e ai quesiti presentati da cittadini o associazioni inerenti questioni connesse alla tematica della disabilità, curando altresì i rapporti con i cittadini con riguardo alla predetta tematica;
d) fornisce attività di consulenza e supporto, anche in raccordo con i competenti Uffici dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nell'ambito delle relazioni europee e internazionali;
e) provvede, su indicazione dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, a condurre analisi di scenario, ricerche di dati e statistiche, nonché approfondimenti giuridici finalizzati a definire interventi di carattere normativo ed amministrativo od implementare specifici progetti in materia di disabilità;
f) fornisce supporto tecnico alle Commissioni, ai gruppi di lavoro e ai Tavoli tecnici appositamente istituiti dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità, ai fini dell'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 227/2021;
g) provvede a promuovere, implementare e sviluppare la Carta Europea della Disabilità (CED) e a contattare soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati a sottoscrivere con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità la convenzione di adesione al progetto, nonché ad accompagnare i soggetti partner nella definizione della convenzione, valutando e negoziando con gli stessi le rispettive proposte di adesione;
h) supporta l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nella gestione della comunicazione istituzionale, nonché nell'organizzazione e/o partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali finalizzati allo sviluppo delle politiche in materia di disabilità ed alla diffusione di una cultura inclusiva, fondata sulla conoscenza ed il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, cosi come sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
i) supporta l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità nell'attività di sviluppo e promozione di misure, progetti e politiche in favore delle persone con disabilità svolte in collaborazione o insieme ad altri enti o amministrazioni nazionali ed internazionali, eventualmente con la partecipazione degli esperti, su designazione dell'Autorità politica e/o su proposta del Capo del Dipartimento, a gruppi di lavoro, tavoli tecnici, osservatori e comitati;
l) cura, su indicazione dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, le relazioni con le associazioni delle persone con disabilità, con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e con gli altri stakeholder, relativamente alla raccolta di segnalazioni o proposte in materia di politiche per la disabilità nonché all'ideazione e alla realizzazione di specifici progetti;
m) svolge analisi, studi e ricerche, assicurando il supporto tecnico e istruttorio in ordine alle attività e i compiti assegnati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità, al fine del conseguimento degli obiettivi, priorità, piani e programmi definiti ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Contingente di personale
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, alla Segreteria tecnica è assegnato un contingente di personale non dirigenziale, in numero non superiore a quindici, cosi composto:
a) fino a cinque unità, da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a un rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica dei Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, nonché per quello proveniente dalle società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse;
b) fino a dieci unità, da esperti estranei alla pubblica amministrazione, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
2. Tra gli esperti di cui al comma 1, lettera b), può essere individuato un Coordinatore, che svolge il proprio incarico nel rispetto delle direttive dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, con piena autonomia e indipendenza. Il coordinatore riferisce periodicamente all'Autorità politica delegata in materia di disabilità in merito alle attività e alle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi e allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2.
3. Tra gli esperti di cui al comma 1, lettera b), possono essere individuate due unità a cui affidare specifiche funzioni di responsabilità per le attività di cui all'articolo 2, svolte nel rispetto delle indicazioni del Coordinatore, in autonomia e indipendenza.
4. Il contingente di cui al comma 1 è formato da personale in possesso di specifica e adeguata competenza o esperienza nell'ambito dei settori di cui all'articolo 2, acquisita presso soggetti pubblici o privati, oppure presso enti del terzo settore pubblici o privati; oppure in possesso di specifici titoli di formazione post-universitaria ovvero di qualifiche curriculari e professionali.
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Trattamento economico
1. Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), spetta:
a) se appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, il trattamento economico accessorio secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999;
b) se proveniente da società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, un trattamento economico accessorio in misura non superiore a quello previsto per una categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), spetta un compenso pro capite annuo lordo onnicomprensivo in misura:
a) non superiore a 90.000,00 euro, all'esperto con funzioni di Coordinatore di cui all'articolo 3, comma 2;
b) non superiore a 55.000,00 euro, ai due esperti con funzioni di responsabilità di cui all'articolo 3, comma 3;
c) non superiore a 50.000,00 euro, a un massimo di sette esperti.
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Oneri
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, Missione 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri", Programma 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri", Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 24.5 "Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio", Centro di Responsabilità 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità".
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente decreto è efficace dalla data di avvenuta registrazione dello stesso da parte dei competenti organi di controllo.
2. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021, citato in premessa. Restano validi gli atti adottati e fatti salvi gli effetti prodotti dai medesimi anche ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2021, n. 77 [N.d.R. recte: articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77].
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 5 giugno 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
ALFREDO MANTOVANO