
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 gennaio 2024
G.U.R.I. 25 gennaio 2024, n. 20
Proroga dei termini dei programmi annuali di produzione con il metodo biologico al 15 maggio 2024.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3 «Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, concernente «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che ha previsto, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, l'istituzione della Direzione generale dell'ippica e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, ed ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze della Direzione generale per l'ippica (DG Ippica) e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA);
Visto il decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023 «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8 del citato decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;
Visto il decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022 «Decreto recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»;
Visto il decreto dipartimentale n. 29740 del 24 gennaio 2022 «Modifica del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 [N.d.R. recte: regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007] e successive modifiche ed integrazioni» ed in particolare l'art. 1, commi primo e secondo, con il quale è resa obbligatoria la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di «Prodotto» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento e che la previsione di aggiornamento delle informazioni contenute nei Programmi annuali di produzione, indicate all'art. 4 del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, sono estese anche ai Programmi annuali di produzione delle preparazioni nei casi:
modifica delle qualità, secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche secondo il sistema Ateco o codice NACE, dei «Prodotti» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;
aumento o diminuzione del 30% delle quantità previste di «Prodotto», espressa nella relativa unità dimensionale, che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;
Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al 15 maggio 2024, anche alla luce dell'adeguamento delle disposizioni vigenti con il nuovo quadro normativo sulla programmazione dei Piani di sviluppo rurale 2023/2027;
Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio 2024 al 15 maggio 2024;
Decreta:
1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2024.
Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2024
Il Capo del Dipartimento: LUPO
1. Lo statuto del Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto, con sede legale in Palagiano (TA), in via Chiatona, n. 131, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Clementine del Golfo di Taranto».
1. Il Consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Clementine del Golfo di Taranto» appartenenti alla categoria <produttori agricoli>, nella filiera <ortofrutticoli e cereali non trasformati> individuata all'art. 4, lett. b), del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo della data di pubblicazione dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 gennaio 2024
Il dirigente: CAFIERO