Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 gennaio 2024

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 10 febbraio 2024, n. 34

Attribuzione ai comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonchè per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2024. 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale, per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, autorizza, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che, a tal fine, il citato articolo 30, comma 14-bis, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo entro i limiti massimi annuali ivi indicati, fissati, per l'anno 2024, nell'importo massimo di 172 milioni di euro;

VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, richiamati, in quanto applicabili, dal menzionato articolo 30, comma 14-bis;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTI, in particolare, i commi 484 e 510 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, i quali dispongono la riduzione delle risorse di cui al richiamato articolo 30, comma 14-bis, nelle misure pari, rispettivamente, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed a 44 milioni di euro per l'anno 2024, 14 milioni di euro per l'anno 2025 e 26 milioni di euro per l'anno 2027;

ACCERTATO che, in conseguenza delle predette riduzioni, sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2024 e per le finalità citate in premessa, sono stanziati 118 milioni di euro;

VALUTATO che, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, per le province e i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, utilizzando per i comuni di nuova istituzione l'ultima popolazione disponibile;

RILEVATO che ad ogni comune destinatario del finanziamento deve essere assegnato, per ciascun anno, un contributo di pari importo;

CONSIDERATO che, sulla base del citato stanziamento e dei dati sulla popolazione residente al 31 dicembre 2022 presenti nel sito ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica alla pagina web demo.istat.it, l'importo del contributo da assegnare per l'anno 2024 a ciascuno dei 2.014 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 58.589,87;

RILEVATO, altresì, che il menzionato comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno e che, nel caso di mancato rispetto del prescritto termine o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, e che le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla prevista scadenza, dando priorità agli enti con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero, i quali ultimi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso articolo 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO, in particolare, l'articolo 226 del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede, a decorrere dal 1° luglio 2023, l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il comma 5 del ripetuto articolo 226 dispone che ogni richiamo a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "contributo piccoli investimenti";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTO l'articolo 158 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 concernente l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il comma 113 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'effettuazione di controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo in argomento;

VISTO il comma 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile";

VISTI i precedenti decreti del 29 gennaio 2021, del 18 gennaio 2022 e del 20 gennaio 2023 con i quali sono stati assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti i predetti contributi per le annualità 2021, 2022 e 2023;

Decreta:

Art. 1

Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024

1. In applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2024, un contributo dell'importo di 58.589,87 euro a favore di ciascuno dei 2.014 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2024.

Art. 2

Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP)

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (sezione anagrafica -"strumento attuativo").

2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Art. 3

Erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:

- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2024, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero delle corrispondenti diposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La certificazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify.

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Art. 4

Revoca e riassegnazione dei contributi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2024 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2024, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla prescritta scadenza, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi riassegnati sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui al successivo articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Art. 5

Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 6

Rendicontazione e controlli a campione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

2. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2024

Il Ministro dell'Interno

PIANTEDOSI