
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 gennaio 2024, n. 17
G.U.R.I. 14 febbraio 2024, n. 37
Rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni. (Ordinanza n. 17/2024).
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visti il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» e il decreto-legge 24 gennaio 2023, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Testo unico dell'ambiente» e la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, con cui la Regione Emilia-Romagna ha istituito l'ente di gestione dell'ambito per il servizio di gestione integrata dei servizi idrici e dei rifiuti dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ATERSIR, quale Ente di governo ottimale dell'ambito territoriale e che la predetta Agenzia, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, provvede all'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica finalizzati alla gestione dei servizi pubblici ambientali;
Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti in premessa, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono gli stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 8 maggio 2023, n. 992, che disciplina i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi, alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Vista l'ordinanza n. 1/2023 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Tenuto conto delle attribuzioni del sub-commissario di cui all'ordinanza n. 1/2023, in data 31 luglio 2023, segnatamente al punto 3 e alle lettere c) e d) del punto 4, per cui egli: coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento della ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, previa approvazione del Commissario straordinario; assicura la corretta applicazione delle misure di protezione ambientale di cui al Capo I-Quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e della normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; predispone il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, da sottoporre successivamente all'approvazione del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto l'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la comunicazione del 7 agosto 2023 con la quale il Commissario straordinario ravvisa massima urgenza nella predisposizione del piano di cui all'art. 20-decies comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Preso atto dei riscontri forniti dal sub-commissario con la comunicazione del 13 agosto 2023, nel merito delle esigenze necessarie alla predisposizione del citato documento;
Ravvisate la complessità di predisporre un piano per la gestione dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; l'urgenza di dover comunque procedere, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, alla predisposizione di un piano stralcio per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e stoccati presso i siti di primo raggruppamento di cui all'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, al fine della loro più celere rimozione, in linea di continuità con gli interventi già avviati e già realizzati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile, di cui, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e disciplinati dalla richiamata dall'ordinanza n. 992 dell'8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile e dalle discendenti ordinanze del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023, n. 123 del 27 luglio 2023, n. 125 del 28 luglio 2023; l'opportunità di aggiornare il citato piano stralcio anche alla gestione della successiva fase di ricostruzione, con ulteriori integrazioni, previo utile e costruttivo confronto con la Regione Emilia-Romagna, da svilupparsi in seno ad opportuni tavoli tecnici;
Vista la comunicazione del 29 agosto 2023, con la quale il Commissario straordinario fornisce doverosi chiarimenti al sub-commissario nel merito di quanto ravvisato;
Vista la comunicazione del 28 settembre 2023, con la quale il Commissario straordinario dispone di aggiornare la mappatura dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e stoccati presso i siti di primo raggruppamento e di comunicare le risorse finanziarie occorrenti e gli strumenti tecnico-operativi disponibili e prontamente impiegabili per dar seguito alla loro più celere rimozione, prevedendo anche attività di caratterizzazione necessarie alla destinazione finale dei materiali ed alla messa in sicurezza dei richiamati siti;
Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessita, d'intesa con le regioni interessate;
Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Tenuto conto della comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato la ricognizione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista la comunicazione pervenuta in data 28 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato il proprio quadro esigenziale, nel quale sono incluse le attività di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, con indicazione dei soggetti attuatori da finanziare per la loro esecuzione;
Ravvisata la necessità di avviare delle ulteriori verifiche al citato quadro esigenziale, a cura della Regione Emilia-Romagna, degli enti regolatori e delle autorità territorialmente competenti, al fine di assicurare all'esecuzione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità un'adeguata cornice di mitigazione del rischio, in ragione della complessità dei nuovi fattori impattanti sotto il profilo climatico ed idrogeologico, tanto sul reticolo idraulico quanto sui versanti collinari e montuosi;
Tenuto conto degli esiti della riunione all'uopo convocata in data 24 agosto 2023, trasmessi con nota di sintesi in data 1° settembre 2023, n. 121, alla Regione Emilia-Romagna, agli Enti regolatori ed alle Autorità territorialmente competenti degli interventi in questione;
Preso atto della comunicazione in data 8 settembre 2023 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le risultanze delle verifiche effettuate, provvedendo ad aggiornare il quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, nel quale sono incluse le attività di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, con indicazione dei soggetti attuatori da finanziare per la loro esecuzione;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità con la produzione di un quantitativo straordinario di materiali che non può essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;
Ravvisata l'assoluta necessità di procedere, ai fini dell' incolumità pubblica e privata, con la predisposizione e l'attuazione di un piano per la più celere rimozione dei richiamati materiali e con il ripristino dei danni arrecati dai richiamati fenomeni meteorologici al servizio idrico integrato ed al servizio gestione rifiuti urbani dei territori colpiti, affinchè sia assicurato il ritorno ai livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto ed ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei richiamati materiali ed all'attuazione dei richiamati interventi di ripristino;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Tenuto conto della nota dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 6 dicembre 2023, resa nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 8, comma 4, del richiamato protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Dispone:
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza disciplina le modalità per la più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi dell'art. 20-decies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ed in continuità con quanto disposto dall'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile e dalle discendenti ordinanze del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del 28 luglio 2023, i cui contenuti sono integralmente confermati.
2. Con la presente, ordinanza sono inoltre disciplinate le modalità per l'attuazione dei lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023.
Principi generali e tipologia di interventi
1. Il piano da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, di cui al precedente art. 1, il cui valore complessivo è stimato in euro 38.625.000,00, di cui euro 22.070.000,00 per le attività connesse alla più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni ed euro 16.555.000,00 per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, è costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano devono:
a) presentare il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.
2. In considerazione della tipologia di interventi in oggetto, il piano potrà essere oggetto di successive integrazioni e rimodulazioni, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 12 della presente ordinanza, nonchè delle eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito, ovvero al fine di disciplinare le future fasi di gestione dei materiali connesse con il processo di ricostruzione. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali è assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sarà allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).
Deroghe
1. In considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei, vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere, in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter,,14-quater,14-quinquies, 16, 17, 19 e 20, al fine di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessità degli interventi in argomento. Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:
a) 15, comma 2 e allegato 1.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorchè dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnicoprogettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed acquisendone il preventivo parere di assenso;
b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento;
c) 37 e allegato 1.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
d) 41, 50, 52 e 1.13, allo scopo di:
1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;
e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in ogni caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;
f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, e consentita e riferita ai seguenti casi:
1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;
2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00,. I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino ad euro 2.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;
4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di più operatori economici.
La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;
g) 41, comma 4 e Allegato 1.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo, in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
k) 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessario, potrà essere utilizzata anche per l' individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'allegato 1.7, art. 34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
1) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a 5 giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;
m) 116, comma 6, lettera b, limitatamente alla possibilità di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purchè in servizio;
n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;
o) 120, allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dell'art. 5, comma 11, dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
p) 34, comma 2, dell'allegato 1.7, consentendo la possibilità di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a 2.500.000,00 di euro I.V.A. esclusa.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con il carattere di urgente necessità degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
4. Per la rimozione dei materiali e dei rifiuti di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti attuatori possono procedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:
a) Codice civile, art. 941, limitatamente ai casi previsti al successivo art. 6, al fine di garantire le più celeri modalità per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua;
b) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con riferimento agli articoli 181, 182, 183, 184, 184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213 e 216, sottoelencati dal punto 1) al punto 7), evidenziando che tali deroghe sono già ricomprese nel più vasto impianto derogatorio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile, sulla base della quale, ai sensi dell'art. 191 del richiamato decreto legislativo, con ordinanze contingibili e urgenti del. Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023 e n. 125 del 28 luglio 2023, la regione ha disciplinato ed avviato un temporaneo sistema di gestione, per far fronte allo straordinario accumulo di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, che si intende, con la presente ordinanza, portare a termine, assicurando continuità con gli interventi già realizzati e celerità delle operazioni, ai fini della pubblica e privata incolumità, come nelle previsioni dell'art. 20-decies, art. 1, comma I e 2, punto 2), lettera b) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
1) 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti», limitando le operazioni di preparazione e pretrattamento ai fini del riutilizzo, del, recupero ovvero dello smaltimento dei rifiuti, alle sole attività di caratterizzazione e di cessazione della qualità di rifiuto, disciplinate ai successivi articoli 4, 5 e 8 della presente ordinanza, salvaguardando anche il principio di massimizzare il riutilizzo dei materiali e ridurre i costi di gestione, di cui all'art. 20-decies, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Tali deroghe si rendono necessarie per scongiurare la permanenza della straordinaria quantità di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali presso i siti di primo raggruppamento, con potenziali rischi per l'ambiente e per l'incolumità privata e pubblica, garantendo il carattere di celerità delle operazioni di rimozione di cui al richiamato art. 20-decies, comma 2, lettera b) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
2) 183 «definizioni», 184 «classificazione», 185 «esclusione dall'ambito di applicazione» e 185-bis «deposito temporaneo prima della raccolta», confermando la classificazione di rifiuto urbano di cui all'ordinanza del Presidente della giunta regionale, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1), che comprende «...rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi - OMISSIS - nonchè dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche,.ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge...», ai fine di procedere celermente alla loro raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento e le speciali modalità di gestione disciplinate dalla richiamata ordinanza al punto 5), al fine di scongiurare la permanenza della straordinaria quantità di materiali e di rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali nei punti di raccolta, in prossimità dei centri urbani, delle aree urbanizzate e delle attività produttive, con potenziali rischi all'incolumità pubblica e privata;
3) 184-ter, «cessazione della qualifica di rifiuto», confermando le modalità peculiari di cessazione della qualifica di rifiuto già disciplinate alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 4), e prevedendo, in sostituzione di operazioni di ispezione visiva, lo specifico protocollo di caratterizzazione elaborato dalla Regione Emilia-Romagna d'intesa con ARPAE, di cui al successivo art. 4, comma 2 della presente ordinanza, al fine di rafforzare ogni predisposizione utile in chiave di prevenzione e protezione ambientale;
4) 188, «responsabilità della gestione dei rifiuti», attribuendo ai comuni di origine dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi adempimenti amministrativi, la responsabilità di produttori, confermando quanto già disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna; n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1). Tale deroga garantisce necessaria continuità agli adempimenti amministrativi posti in essere dai comuni nelle fasi iniziali dell'emergenza, scongiurando ogni altra diversa soluzione che possa inficiare la celere rimozione dei richiamati materiali e rifiuti;
5) 188-bis, «sistema di tracciabilità dei rifiuti», 190 «registro cronologico di carico e scarico» e 193 «trasporto dei rifiuti», consentendo alla Regione Emilia-Romagna di adottare un sistema di tracciabilità dedicato, come specificato al successivo art. 7, in continuità con gli adempimenti amministrativi già posti in essere nelle fasi iniziali dell'emergenza e disciplinati alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 7), ad esclusione delle attività di trattamento in impianto dei rifiuti che dovranno essere effettuate nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilità;
6) 208, «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 209 «rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale», 213 «autorizzazioni integrate ambientali», 214 «determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure» e 216 «operazioni di recupero», consentendo ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale, già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti, l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dei predetti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della capacità annua di stoccaggio, nonchè di quella istantanea, al solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8);
c) legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 13, comma 1, al fine di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e destinati a discarica, in continuità con quanto disposto dall'ordinanza n. 992 del 8 maggio 2023 del Dipartimento della protezione civile e dalla discendente ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 125 del 28 luglio 2023 i cui contenuti sono integralmente confermati;
d) legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attività estrattive», articoli 11, 12 e 13, al fine di consentire l'impiego dei materiali di cui alla presente ordinanza e caratterizzati ai sensi del successivo art. 4, comma 2 della presente ordinanza, per la sistemazione finale delle cave, come specificato al successivo art. 8;
e) decreto ministeriale 26 maggio 2016 «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani», al fine di ricomprendere i rifiuti derivanti dall'alluvione nelle frazioni neutre per la determinazione della produzione di rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata, come precisato al successivo art. 7, comma 2.
Quadro conoscitivo dei materiali accentrati presso i siti di primo raggruppamento
1. Al fine di definire puntualmente i quantitativi e l'ubicazione dei materiali oggetto della presente ordinanza, il sub-commissario completa la ricognizione del materiale raccolto (fanghi, limi e terre), non classificato ab origine come rifiuto, redigendone il quadro complessivo. Nella ricognizione sono individuati anche i materiali che i comuni hanno già riutilizzato, ovvero per i quali abbiano già individuato una destinazione finale.
2. Allo scopo di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute, sul materiale oggetto della ricognizione, ad eccezione di quello già riutilizzato o per il quale sia già stato previsto un riutilizzo finale entro sessanta giorni dalla ricognizione, e effettuata un'apposita caratterizzazione secondo il protocollo stabilito da ARPAE, in allegato «B» alla presente ordinanza, finalizzata a favorire il reimpiego dello stesso. In esito alla ricognizione di cui al comma 1, la regione, sentita ARPAE, potrà definire una soglia volumetrica al di sotto della quale non si procederà alla caratterizzazione.
3. La caratterizzazione e svolta da un soggetto individuato dall'Ente di governo dell'ambito territoriale (ATERSIR) che, a tal fine, e soggetto attuatore ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con le procedure più idonee per assicurare la massima celerità del procedimento. La presente ordinanza costituisce la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte di ATERSIR, delle procedure di attuazione dell'attività di cui al presente comma, ivi compresa l'assunzione del corrispondente impegno di spesa nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 12.
Utilizzo dei materiali e gestione dei rifiuti
1. Dell'esito della caratterizzazione, da eseguire secondo il richiamato protocollo di ARPAE, e data tempestiva comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, al sub-commissario, al comune, e ad ARPAE. Il comune, qualora sia confermata l'idoneità dei materiali al riutilizzo, ne provvede alla destinazione finale in qualità di soggetto attuatore.
2. In caso di comprovata impossibilità da parte del comune di individuare la destinazione finale per tali materiali, lo stesso ne informa la regione che lo supporta in tale attività. Ove anche la regione non sia in grado di individuare, nell'ambito degli strumenti tecnico-operativi disponibili, la destinazione finale per tali materiali, la stessa ne dà comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario che interesserà gli organi competenti per l'individuazione di idonee soluzioni.
3. Qualora il materiale, all'esito della caratterizzazione, non risulti idoneo per il riutilizzo, è classificato come rifiuto urbano e alla sua gestione si provvede in ossequio all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 25, comma 4, del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
4. Nel caso in cui detta inidoneità sia dovuta esclusivamente alla presenza di frazioni estranee, superiori ai valori previsti alla Tabella b) del richiamato protocollo stabilito da ARPAE, il materiale sarà sottoposto alle operazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto e, in esito alle stesse, previa ulteriore verifica dei soli predetti valori, avviato ai possibili utilizzi, corredato da apposita dichiarazione di conformità.
5. Per i fanghi, limi e terre classificati ab origine come rifiuti, la caratterizzazione di cui al richiamato protocollo stabilito da ARPAE e effettuata in esito alle operazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto; anche avvalendosi di un soggetto all'uopo individuato.
Disposizioni speciali per i materiali dell'alluvione derivanti dai corsi d'acqua
1. I materiali derivanti dagli eventi alluvionali a seguito del crollo delle arginature o trasportati dalle acque depositatisi anche su fondi privati, ove ritenuto necessario da parte dell'Autorità idraulica, saranno utilizzati per gli interventi di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua. A tal fine l'Autorità idraulica ne dà comunicazione ai proprietari interessati, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione della presente ordinanza.
2. Rientra tra le buone pratiche richiamate al punto 6) della richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 78 del 1° giugno 2023, il riutilizzo dei materiali dell'alluvione derivanti da corsi d'acqua per i soli interventi di cui al comma 1, anche attraverso la valorizzazione in compensazione, nel caso di eccedenza degli stessi.
Tracciabilità dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di mantenere la completa tracciabilità dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali in tutte le fasi gestionali e l'ammissione al pagamento degli oneri sostenuti, i comuni e i concessionari del servizio pubblico, per quanto di competenza, sono tenuti a fornire le informazioni richieste sulla base di specifico documento tecnico elaborato dalla regione, in collaborazione con ARPAE, fermo restando che le attività di trattamento in impianto dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilità.
2. I rifiuti urbani derivanti dall'evento calamitoso sono da considerarsi frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata di cui al decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani».
Disposizioni straordinarie per l'utilizzo dei materiali
1. Il materiale oggetto della presente ordinanza, in esito alle attività di caratterizzazione, e utilizzato nei lavori di cui all'ordinanza del Presidente della giunta regione dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera b), tra cui la sistemazione finale delle cave, in deroga agli atti di autorizzazione all'attività estrattiva.
Procedura per l'erogazione dei finanziamenti
1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori, assumendone piena responsabilità, dovranno assicurare, nell'ambito delle specifiche attività, la predisposizione e l'invio, attraverso posta elettronica certificata (da inviare all'indirizzo pec: commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (format in allegato «C-1» per l'acconto del 40% e in allegato «C-2» per il saldo del 60%, ivi inclusa la documentazione elencata in ciascuno di essi) alla struttura di supporto al Commissario straordinario, ove si attestano:
a) l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura e dei lavori di ripristino dei danni alla rete ed alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza, segnalati dalla Regione Emilia Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 (compresi nel citato allegato «A»);
b) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto delle prestazioni affidate, affinchè sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e gli interventi eseguiti confermando, altresì, che essi non sono stati ricompresi:
1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;
2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza, di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
3) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 8/2023, riferita alla sola Regione Emilia-Romagna, nonchè nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di cui all'ordinanza 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, riferita alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
c) la regolarità amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati;
d) l'espletamento delle attività tecnico-amministrative e delle verifiche di congruità tecnico-economica dei servizi di cui alla presente ordinanza, relativamente alle spese connesse con la gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali;
e) il rispetto delle norme ambientali con le eventuali deroghe di cui alla presente ordinanza;
f) i codici identificativi gara e i codici unici di progetto oltre che, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario;
g) il rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 e la relativa documentazione probatoria da parte dei soggetti attuatori, verificata la completezza della documentazione trasmessa, procederà al trasferimento delle risorse richieste sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi, in coerenza con quanto indicato nella presente ordinanza.
3. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovrà trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti ed attività di controllo e verifica
1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza ed in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, ai pagamenti delle prestazioni oggetto di intervento.
2. A seguito delle operazioni di cui al precedente comma, con cadenza mensile, ciascun soggetto attuatore sarà tenuto a comunicare alla struttura di supporto al Commissario straordinario, il resoconto completo di tutti i pagamenti effettuati, comprensivo dei relativi mandati di pagamento, debitamente quietanzati.
3. Non e autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalità rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo.
4. Gli interventi finanziati con le modalità previste dalla presente ordinanza non escludono:
a) la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore;
b) i controlli previsti dalla normativa regionale e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione - anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori - da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario, ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia.
6. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvede alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticità rilevate. Al termine di tali azioni, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facoltà di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.
Tempi di completamento degli interventi e riconoscimento degli oneri
1. Non potranno essere riconosciuti a carico della gestione commissariale oneri connessi ai materiali non indicati nel quadro complessivo di cui all'art. 4, comma 1, ad esclusione di quelli derivanti dalle operazioni di cessazione della qualifica di rifiuto.
2. Non saranno riconosciuti a carico della gestione commissariale oneri per il riutilizzo dei materiali successivamente alla data del 30 giugno 2024.
3. Dalla gestione commissariale non potrà essere riconosciuto alcun onere per la raccolta dei rifiuti dalle strade e dalle aree pubbliche derivanti dagli eventi alluvionali dopo la data del 15 febbraio 2024.
4. La gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali deve essere completata entro il 30 giugno 2024.
Risorse finanziarie
1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza per la più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o comunque nei luoghi allo scopo individuati da comuni nonchè per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione del 8 settembre 2023 (citato allegato «A»), pari a complessivi euro 38.625.000,00 nell'E.F. 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Vigilanza
1. ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto delle modalità di attuazione del piano di gestione dei materiali e dei rifiuti di cui alla presente ordinanza.
Efficacia e obblighi di pubblicità
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.
Allegati:
Allegato «A»: Servizi per la più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o comunque nei luoghi allo scopo individuati dai comuni e interventi per il ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani, necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con nota dell'8 settembre 2023;
Allegato «B»: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali dei materiali secondo protocollo ARPAE;
Allegato «C-1»: Istanza di erogazione del finanziamento (acconto del 40%) per i servizi connessi alla gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dall'alluvione e per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 ed attività di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali;
Allegato «C-2»: Istanza di erogazione del finanziamento (saldo del 60%) per i servizi connessi alla gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dall'alluvione e per i lavori di ripristino dei danni subiti dal servizio idrico integrato e dal servizio gestione rifiuti urbani necessari a superare lo stato di emergenza e segnalati dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione dell'8 settembre 2023 ed attività di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali.
Roma, 9 gennaio 2024
Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 290
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Avvertenza:
La versione integrale della ordinanza sarà consultabile al seguente link:
https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ord inanze/.
N.d.R.: Si riportano di seguito gli allegati della presente ordinanza, tratti dal sito del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche.