
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO 4 - VARIAZIONI DI BILANCIO, RENDICONTO GENERALE E MONITORAGGIO DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CIRCOLARE 16 febbraio 2024, n. 6, Prot. n. 11115/B.18.01
Riaccertamento ordinario dei residui passivi per l'esercizio 2023 - Art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALLE STRUTTURE INTERMEDIE DELLA RAGIONERIA GENERALE
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c. ALL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
Ufficio di gabinetto
AGLI ASSESSORI REGIONALI
Uffici di gabinetto
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE SICILIANA
AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
A SICILIA DIGITALE S.p.A.
LORO SEDI
Il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che le Regioni devono effettuare annualmente il riaccertamento ordinario dei residui esistenti al 31 dicembre del decorso esercizio finanziario. Analogamente, il comma 8 dell'art. 63 del medesimo decreto prevede che, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, le Regioni provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, anche solo in parte.
Pertanto, anche secondo il principio contabile generale della prudenza, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e comunque prima della predisposizione del Rendiconto generale con effetti sul medesimo, una ricognizione di tutti i residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità,
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione, prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno,
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti,
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
Il citato art. 63 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede anche che il Rendiconto generale, nel dare dimostrazione dei risultati della gestione dell'esercizio, riporti in allegato un apposito elenco dei residui, attivi e passivi, provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
Si precisa che dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli derivanti dal perimetro sanitario, cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Infatti, nell'ambito del bilancio le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo Servizio Sanitario Regionale.
Sono escluse dal riaccertamento ordinario dei residui anche le poste afferenti alle partite di giro.
Nelle more di definire le risultanze contabili della gestione delle entrate dell'esercizio finanziario 2023, si procede immediatamente con le istruzioni operative del riaccertamento dei residui passivi al 31/12/2023.
Per quanto sopra esposto, al fine di determinare correttamente il risultato di amministrazione dell'anno 2023, le Amministrazioni attive devono effettuare sia la ricognizione di tutti i residui provenienti dai decorsi esercizi finanziari fino al 2022 sia la verifica dei residui che si sono generati con la gestione dell'esercizio 2023.
In particolare, per i residui passivi di nuova formazione, si è provveduto a caricare nella gestione dell'esercizio 2024 per tutti gli impegni per cui risultano emessi i relativi provvedimenti di liquidazione, per consentire l'emissione dei relativi titoli di spesa.
Nell'ambito dell'attività del riaccertamento ordinario dei residui, si devono evidenziare alcuni aspetti operativi:
- si continua a riscontrare un elevato numero di impegni provenienti da ripetute reimputazioni operate di anno in anno, talvolta anche afferenti a residui risalenti ad esercizi antichi; pertanto, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione dei principi contabili del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- esistono numerose partite di importo irrisorio; pertanto, si invitano i Dipartimenti a volere verificare la reale necessità del loro mantenimento ed allo scopo si richiamano le recenti indicazioni di questa Ragioneria generale, in ultimo la circolare n. 1 del 19/1/2024.
Al termine delle operazioni di riaccertamento non dovranno essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; saranno conservati i residui passivi a fronte di spese impegnate, liquidate o ritenute liquidabili nel corso dell'esercizio 2023, ma non pagate.
Le spese impegnate cui corrispondono effettive obbligazioni attive e passive non esigibili nel decorso esercizio finanziario, saranno reimputate all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata
La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le diverse fattispecie. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lg.s. n. 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio 2023, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio medesimo, per le quali le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio oppure quelle per le quali il responsabile della spesa dichiari, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento (cfr. punto 6 dell'all. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.).
Ove la reimputazione dell'entrata e della spesa correlata non avvenga contestualmente, la reimputazione degli impegni ad esercizi successivi è effettuata incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire l'iscrizione nell'entrata degli esercizi successivi del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato negli esercizi interessati e le variazioni agli stanziamenti di bilancio in corrispondenza della reimputazione dei residui, nonché gli accertamenti e gli impegni delle relative somme vengono effettuati con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2023.
Per le restanti somme che con il riaccertamento ordinario saranno dichiarate "da mantenere" in quanto esigibili al 31/12/2023, la determinazione della competente Amministrazione attiva e la firma specificatamente apposta costituiranno conferma dell'esistenza della documentazione comprovante il diritto del creditore così come dell'avvenuto riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite: la Delibera di Giunta che approverà il riaccertamento ordinario dei residui costituisce il formale provvedimento amministrativo di liquidazione.
Qualora vengano mantenuti residui con anzianità superiore a cinque anni, le Amministrazioni devono precisare le ragioni della persistenza e della fondatezza degli stessi; tali informazioni dovranno essere inserite anche nella relazione sulla gestione che correda il Rendiconto generale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
Per ogni residuo passivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di impegno, dovranno specificare se trattasi di:
a) somme residue esigibili al 31/12/2023 da conservare nella gestione dei residui come sopra specificato, sulla base della scadenza dell'obbligazione;
b) somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate; le somme eliminate confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 e saranno destinate secondo la propria natura e l'originaria fonte di copertura;
c) somme da reimputare agli esercizi 2024 e successivi, ripartendole tra gli esercizi indicati in cui verranno a scadere le relative obbligazioni.
Si ricorda che per i residui formati in esercizi precedenti al 2023, codesti Uffici potranno indicare soltanto la somma da mantenere tra i residui e/o quella da eliminare.
Per i residui passivi sui limiti d'impegno (capitoli contrassegnati dalla nota D), si rammenta che il comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2/1992 e s.m.i. prevedeva che le somme non pagate, che non venivano a scadere nell'esercizio cui si riferivano, fossero automaticamente eliminate e contabilizzate fra le economie di spesa. Invece, secondo i principi dell'Armonizzazione contabile, tale eliminazione non viene operata automaticamente, ma le singole partite che hanno generato residui al 31/12/2023 vengono sottoposte al riaccertamento ordinario: resta fermo che, in caso di reimputazione, le stesse non potranno essere utilizzate per nuove obbligazioni a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.
Inoltre, si richiama l'attenzione sulla corretta valutazione dei residui passivi derivanti dall'assunzione di impegni di Tipo "IP" (impegni contestuali all'emissione del titolo di spesa) ed in particolare per quelli già reimputati con i precedenti riaccertamenti dei residui (che presentano nella causale dell'impegno come prime parole "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO" e/o "RIACCERTAMENTO ORDINARIO"), che si riferiscono prevalentemente ad impegni su cui le Amministrazioni hanno in passato emesso Ordini di Accreditamento non utilizzati interamente. Anche in questo caso, si invitano codesti Uffici ad eliminare i relativi residui se essi non corrispondono ad obbligazioni da liquidare; mentre, qualora sia necessario il loro mantenimento, essi dovranno relazionare e documentare detta esigenza.
Si chiede anche di valutare adeguatamente gli impegni di spesa relativi a vecchie Programmazioni già concluse, quali POP 1994/1999, POR 2000-2006, PP.OO. 2007/2013 e 2014/2020, ITALIA-MALTA 2007-2013, ITALIA-MALTA 2014-2020, ITALIA-TUNISIA 2007- 2013: l'applicazione dei principi contabili generali richiamati nella presente possono comportare la necessità di mantenere e/o reimputare impegni di spesa a fronte di obbligazioni giuridiche passive perfezionate e sussistenti, con riferimento a spese in tutto o in parte non rendicontabili, per le quali quindi non è altrettanto possibile mantenere integralmente i correlati accertamenti di entrata.
Pertanto, si invitano le Autorità di Gestione rispettivamente competenti per ciascuno dei Programmi Comunitari già conclusi a verificare la sussistenza di simili situazioni e darne, eventualmente, immediata comunicazione chiara e sintetica, affinché questa Ragioneria Generale possa valutarne gli effetti sugli equilibri di bilancio.
Infine, si richiama, ancora una volta, l'attenzione delle Amministrazioni attive sulle singole poste contabili dichiarate irregolari dalla Corte dei conti in sede di verifica e di parifica dei Rendiconti generali della Regione degli esercizi precedenti, nonché sulle osservazioni riguardanti singoli atti contabili gestionali mosse dal Collegio dei Revisori dei conti nei pareri di loro competenza sui documenti contabili consuntivi della Regione.
Sotto il profilo operativo è noto che, nell'ambito del processo di implementazione degli applicativi informatici in uso per la gestione del bilancio e per la rendicontazione contabile della Regione, è stato realizzato il nuovo applicativo (SCORE); al riguardo, si ricorda che nell'anno 2022 è stata rilasciata anticipatamente una prima tranche delle funzionalità per le operazioni del riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31/12/2021, mentre nel 2023 sono state rilasciate le funzionalità relative al riaccertamento dei residui passivi al 31/12/2022.
Utilizzando tali funzionalità, le Amministrazioni attive inseriranno direttamente nell'applicativo le proprie determinazioni amministrativo contabili in ordine al trattamento di ciascuna posta di residui sottoposta al riaccertamento ordinario; mentre, le Ragionerie centrali recupereranno i suddetti atti direttamente nell'applicativo ed utilizzeranno soltanto questo per le proprie validazioni.
Il processo di lavoro è interamente digitalizzato e tutti gli Uffici a diverso titolo coinvolti assumeranno le proprie determinazioni esclusivamente con firma digitale remota; pertanto, si evidenzia l'urgenza che ciascun dirigente titolare di fasi del riaccertamento ordinario dei residui sia dotato di firma digitale.
Il nuovo applicativo rende disponibile in linea l'apposito manuale d'uso ed il CSU fornirà specifico supporto alle Amministrazioni ed alle Ragionerie centrali nell'uso delle nuove funzionalità informatiche: il CSU può essere contattato al numero 091/7077777.
Per i profili amministrativo contabili di propria competenza, le Ragionerie centrali forniranno la consueta collaborazione alle Amministrazioni attive, al fine di rendere quanto più celeri le attività oggetto della presente circolare.
Ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascun Ufficio coinvolto nelle complesse procedure del riaccertamento ordinario dei residui, si ritiene utile descrivere il complessivo processo di lavoro del riaccertamento ordinario dei residui passivi: il documento allegato intende costituire un utile, anche se non esaustivo né analitico, compendio alle attività amministrativo contabili di codesti Uffici, da eseguire mediante il nuovo applicativo.
L'applicativo SCORE assegna alle Amministrazioni, per competenza, i residui passivi da sottoporre al riaccertamento ordinario (escludendo quelli del Perimetro Sanitario e delle Partite di Giro). La prima operazione, essenziale e necessaria per l'avvio del riaccertamento dei residui passivi, consiste nell'assegnazione dei capitoli di spesa da parte del dirigente apicale a ciascuna Struttura interna, intermedia o unità operativa di base, affinchè questa provveda ad inserire nell'applicativo SCORE le determinazioni relative al riaccertamento.
Per i residui passivi derivanti da impegni assunti prima del 2023:
- all'interno del menù SCORE sarà disponibile la funzione "Monitoraggio Residui Passivi" attraverso la quale i competenti Uffici, dovranno indicare entro e non oltre il 22 febbraio 2024 se mantenere o eliminare in tutto o in parte le singole partite sottoposte a monitoraggio;
- le Ragionerie centrali provvederanno, previa verifica, a validare i dati inseriti dai competenti Uffici su SCORE sezione "Monitoraggio Residui Passivi" entro e non oltre il 26 febbraio 2024.
Per i residui passivi derivanti da impegni assunti nell'esercizio 2023:
- all'interno del menù SCORE sarà disponibile la funzione "Riaccertamento Residui Passivi" attraverso la quale i competenti Uffici potranno mantenere, eliminare o reimputare in tutto o in parte le singole partite sottoposte a riaccertamento entro e non oltre il 26/2/2024;
- le Ragionerie centrali provvederanno, previa verifica, a validare i dati inseriti dai competenti uffici su SCORE sezione "Riaccertamento Residui Passivi" entro e non oltre il 29 febbraio 2024.
Concluse le operazioni descritte, ciascun Dipartimento regionale o Ufficio equiparato dovrà produrre a questa Ragioneria generale e per conoscenza alla competente Ragioneria centrale un'unica nota con la quale dovrà relazionare sulle specifiche ragioni che hanno condotto a mantenere i residui passivi delle seguenti tipologie:
A. residui passivi con anzianità superiore a 5 anni;
B. residui passivi provenienti da impegni disposti contestualmente all'emissione del titolo di spesa (di tipo "IP") di qualunque anno di provenienza e di qualunque anzianità; anche in caso di reimputazione (qualora di provenienza 2023);
C. residui passivi reimputati su capitolo di spesa diverso da quello originario.
La nota in questione dovrà presentare uno specifico paragrafo per ciascuna tipologia di residui di cui al superiore elenco, all'interno del quale le poste oggetto dell'informativa dovranno essere puntualmente identificate, indicando per ciascuna almeno: il capitolo, il numero e l'anno di provenienza dell'impegno e l'importo; essa dovrà essere corredata di un elenco per ciascuna tipologia di residuo.
La nota e gli elenchi allegati dovranno pervenire anche in formato editabile, al fine di agevolare il loro inserimento nella relazione sulla gestione che correderà il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2023, giacché la legge richiede tali informazioni per integrare adeguatamente l'informativa del documento contabile consuntivo.
Si ribadisce la necessità che tali attività vengano svolte in maniera precisa e puntuale, poiché
qualsiasi tardivo adempimento ritarderà il riaccertamento ordinario dei residui e potrà pregiudicare il rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, dal che deriverebbero gravi conseguenze per l'Amministrazione regionale nel suo complesso.
Il rispetto puntuale dei termini suddetti è indispensabile anche perchè, per i residui non già liquidati al 31/12/2023, l'emissione di titoli di spesa in conto residui sarà consentita dopo la conclusione del riaccertamento ordinario dei residui passivi.
Il Ragioniere Generale
IGNAZIO TOZZO
Il Dirigente del Servizio
LUCIANO CALANDRA
I Funzionari direttivi
R. PIAZZA - A. MATTINA