
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO 3 aprile 2024
- Allegato al Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato nella G.U.R.I. 8 aprile 2024, n. 82
Linee guida per il recupero dei crediti pubblici e per il rimborso delle spese legali.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 54 che ha introdotto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) attraverso la concessione, agli stessi confidi in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 54, di risorse da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, recante i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto del 3 gennaio 2017, recante le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo nonché indicazioni e chiarimenti operativi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che introduce misure che favoriscono il subentro di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) nelle garanzie prestate a piccole e medie imprese su finanziamenti - in bonis - da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 20 luglio 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del predetto decreto del 3 gennaio 2017, recante ulteriori specificazioni in merito alle modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei confidi coinvolti in operazioni di fusione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del 3 gennaio 2017;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2018, adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto ministeriale;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 7 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2019, adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dall'articolo 11 del decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017 e dall'articolo 7 del decreto 22 dicembre 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio e le modalità di espletamento dell'attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse del fondo rischi;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, con il quale sono state accertate le risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione ai confidi del contributo pubblico, a valere sulle risorse residue accertate con il predetto decreto 28 giugno 2019, finalizzato alla concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti;
Visto l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" che dispone che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (articolo 1, comma 54) per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici;
Visto il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2023, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi alle piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2023, con il quale, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, sono state accertate, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, ulteriori risorse disponibili;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 4, del citato decreto del 9 dicembre 2022, che prevede l'adozione, con decreto direttoriale, di linee guida per la definizione di presupposti, limiti e modalità del rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto stesso;
VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;
Ritenuto opportuno procedere all'attuazione del citato articolo 5, comma 4, del decreto del 9 dicembre 2022 nonché fornire ulteriori indicazioni relative alla gestione dei crediti derivanti dalla concessione di garanzia e finanziamenti agevolati a valere sui contributi a fondo rischi assegnati in gestione ai confidi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "MIMIT": il Ministero delle imprese e del Made in Italy;
b) "confidi": i confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gestori dei contributi erogati dal Ministero a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;
c) "legge n. 147/2013": la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e successive modifiche e integrazioni che, all'articolo 1, comma 54, prevede misure volte alla crescita dimensionale e al rafforzamento patrimoniale dei confidi;
d) "decreto 3 gennaio 2017": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, disciplina l'assegnazione in gestione ai confidi di contributi a fondo rischi per la concessione di garanzie agevolate in favore delle piccole e medie imprese;
e) "decreto 17 luglio 2017": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che disciplina l'assegnazione in gestione ai confidi di contributi aggiuntivi, ad incremento dei fondi rischi costituiti ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, per favorire il subentro di confidi nelle garanzie prestate a PMI su finanziamenti - in bonis - concessi da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;
f) "decreto 7 aprile 2021": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, che, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013, disciplina l'assegnazione in gestione ai confidi di contributi a fondo rischi per la concessione di garanzie agevolate in favore delle piccole e medie imprese e professionisti, a valere sulle risorse residue accertate con decreto direttoriale del 28 giugno 2019;
g) "decreto 9 dicembre 2022": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2023, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi a piccole e medie imprese e professionisti a valere sui contributi a fondo rischi assegnati in gestione dal MIMIT in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013";
h) "fondi rischi": i fondi rischi costituiti con i contributi assegnati in gestione ai confidi in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013;
i) "interventi agevolati": le garanzie agevolate concesse ai sensi del decreto 3 gennaio 2017 e ai sensi del decreto 7 aprile 2021 e i finanziamenti agevolati concessi ai sensi del decreto 9 dicembre 2022;
j) "soggetti beneficiari": le piccole e medie imprese e in professionisti beneficiari degli interventi agevolati;
k) "relazione di monitoraggio": la relazione di monitoraggio funzionale all'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dall'articolo 13 del decreto 7 aprile 2021 e dall'articolo 4 del decreto 9 dicembre 2022;
l) "credito pubblico": il credito per capitale, interessi e spese derivante dall'inadempimento della quota di finanziamento concessa a valere sui fondi rischi ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 ovvero il credito derivante dall'avvenuta liquidazione della perdita su garanzie concesse a valere sui fondi rischi ai sensi del decreto 3 gennaio 2017 e ai sensi del decreto 7 aprile 2021.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto 9 dicembre 2022, disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, altresì, alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di garanzie a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni del decreto 3 gennaio 2017 e del decreto 7 aprile 2021.
3. Il presente decreto chiarisce inoltre il contenuto degli obblighi facenti capo ai confidi con riferimento ai crediti vantati nei confronti dei soggetti beneficiari derivanti dagli interventi agevolati.
Azioni di recupero
1. I confidi sono tenuti ad intraprendere tempestivamente tutte le azioni legali, giudiziali o stragiudiziali, necessarie a tutelare pienamente le ragioni del credito vantate nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi agevolati al fine di contenere le perdite sui fondi rischi.
2. Nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi agevolati ovvero di eventuali garanti, i confidi sono tenuti ad operare con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, valutando la convenienza dalle stesse alla luce della situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore e di eventuali garanti, delle prospettive di recupero del credito, dell'importo del credito da recuperare e dei costi stimati per il recupero;
3. Le somme incassate dai confidi a titolo di capitale e interessi e spese a seguito al fruttuoso esperimento delle azioni di recupero di cui al comma 1 vanno, per la quota di relativa pertinenza, ad incremento dei fondi rischi.
4. Nelle azioni di recupero dei crediti pubblici, il confidi deve far valere il privilegio speciale di cui all'articolo 9, comma 5, del Dlgs. 123/1998.
5. Per ciascuna posizione creditoria derivante dagli interventi agevolati, il confidi, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle azioni di recupero, ha l'obbligo di redigere una relazione, sottoscritta dal responsabile del competente Ufficio, che dia atto dei seguenti aspetti:
a) dell'importo del credito pubblico da recuperare, suddiviso tra capitale, interessi e spese. Per i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 è necessaria l'indicazione dell'importo del credito complessivo, con separata indicazione dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere sul fondo rischi e dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie del confidi;
b) delle valutazioni preliminari effettuate in ordine alla convenienza ad avviare e a proseguire le azioni di recupero, tenuto conto alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore e di eventuali garanti, delle prospettive di recupero del credito, dell'importo del credito da recuperare e dei costi stimati per il recupero;
c) delle azioni effettivamente esperite e dei relativi esiti, con indicazione delle somme recuperate suddivise tra capitale, interessi e spese. Per i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 è necessaria l'indicazione dell'importo complessivo del credito recuperato, con separata indicazione dell'importo imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere sul fondo rischi e dell'importo imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie del confidi;
d) delle spese legali sostenute in relazione a ciascun procedimento stragiudiziale o giudiziale, con specifica indicazione della quota di spese imputabili al recupero del credito pubblico;
e) delle eventuali somme incassate dal confidi a titolo di spese legali all'esito delle azioni stragiudiziali o giudiziali esperite;
f) delle somme addebitate al fondo rischi a titolo di rimborso ai sensi del successivo articolo 4.
6. La relazione di cui al comma 5 deve essere redatta anche nei casi in cui il confidi abbia ritenuto non conveniente procedere all'avvio ovvero al proseguimento delle azioni di recupero all'esito delle valutazioni preliminari di cui al comma 2, ovvero in virtù dell'andamento delle azioni esperite, dando specifica evidenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della scelta.
Presupposti, limiti e modalità del rimborso
1. I confidi possono addebitare ai fondi rischi le spese legali sostenute per le azioni del recupero del credito pubblico alle seguenti condizioni:
a) il confidi, in applicazione dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 2, deve aver effettuato un'adeguata analisi preliminare di convenienza dell'azione intrapresa rispetto alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore e di eventuali garanti, alle prospettive di recupero del credito, all'importo del credito da recuperare e ai costi stimati per il recupero. Dello svolgimento di tale analisi il confidi deve dare atto nella relazione al comma 5 dello stesso articolo 3.
b) le spese addebitabili, che possono includere sia le spese corrisposte al professionista incaricato della rappresentanza legale a titolo di compenso, sia le spese processuali, devono risultare da idoneo titolo di spesa e documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento, come da specifiche di cui all'articolo 6, comma 3.
c) le spese addebitabili a titolo di compenso del professionista incaricato della rappresentanza legale devono essere determinate secondo le previsioni di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e successive modificazioni e integrazioni" e non devono superare i valori medi previsti dalla tabella allegata al decreto stesso per i diversi procedimenti e fasi del giudizio, per l'attività di assistenza stragiudiziale, per i procedimenti di mediazione, per le procedure di negoziazione assistita ovvero per l'attività prestata in sede di arbitraggio. Sono addebitabili altresì gli importi a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA, nella misura prevista al citato decreto.
d) le spese legali addebitabili sono parametrate al credito pubblico;
e) il confidi, all'esito delle azioni intraprese, non deve avere ottenuto l'integrale ristoro delle spese legali sostenute. Nei casi di ristoro parziale delle spese legali sostenute, il confidi può addebitare ai fondi rischi la differenza tra le spese legali sostenute imputabili al credito pubblico e quanto recuperato a titolo di spese legali all'esito delle azioni intraprese, comunque entro i limiti di cui al presente articolo;
f) laddove siano sorti contenziosi rispetto alle azioni giudiziali intraprese dal confidi ai fini del recupero del credito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo opposizioni a decreto ingiuntivo, opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, il rimborso delle spese legali sostenute è consentito soltanto in caso di esito vittorioso degli stessi.
2. L'addebito per spese legali non può eccedere, complessivamente, il limite del 5% dell'ammontare del contributo concesso ed erogato dal MIMIT al confidi. Nel caso in cui il confidi gestisca più contributi, il limite si applica a ciascuno di essi.
3. Delle imputazioni al fondo rischi effettuate nei limiti e alle condizioni di cui ai precedenti commi si tiene conto ai fini del computo delle risorse disponibili che i confidi restituiscono al MIMIT ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. b) del decreto 3 gennaio 2017 e dell'articolo 11, comma 2, lett. b) del decreto 7 aprile 2021.
4. L'addebito delle spese legali deve essere effettuato mediante bonifico bancario dal conto corrente deputato alla gestione del fondo rischi che riporti nella causale la dicitura "addebito per spese di recupero del credito - impresa XX - posizione n. XX", al fine di consentire l'associazione delle spese addebitate alla singola posizione di garanzia o di finanziamento. L'impresa beneficiaria dovrà essere identificata a mezzo codice fiscale e la posizione mediante il codice identificativo utilizzato nelle relazioni di monitoraggio.
Transazioni
1. Il confidi può procedere all'accoglimento, con delibera dei competenti organi decisionali, ovvero equipollente atto a firma del soggetto competente a impegnare il confidi sulla base della relativa organizzazione interna, di proposte transattive relative a crediti pubblici derivanti dagli interventi agevolati presentate da soggetti beneficiari, ovvero da soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria esposizione debitoria, alle seguenti condizioni:
a) la proposta transattiva deve prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del credito pubblico per capitale, interessi e spese;
b) l'accoglimento della proposta deve basarsi su una valutazione di convenienza tecnico - legale effettuata dal confidi, tenuto conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del soggetto beneficiario o di eventuali garanti, compendiata in una specifica relazione sottoscritta dal responsabile del competente Ufficio del confidi.
2. In caso di accoglimento di proposte transattive di cui al comma 1, il confidi deve redigere una relazione dalla quale risulti:
a) l'importo del credito pubblico, suddiviso tra capitale, interessi e spese. Per i crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 è necessaria l'indicazione dell'importo del credito complessivo, con separata indicazione dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere sul fondo rischi e dell'importo del credito imputabile alla quota di finanziamento concessa a valere su risorse proprie del confidi;
b) la situazione economico finanziaria e patrimoniale del debitore e di eventuali garanti;
c) la descrizione della proposta transattiva con indicazione dell'importo proposto a saldo e stralcio del credito pubblico a titolo di capitale, interessi e spese;
d) le valutazioni tecnico - legali che hanno indotto il confidi a deliberare positivamente la proposta, ritenendola un'alternativa preferibile rispetto alle ordinarie azioni di recupero del credito.
3. Nel caso di operazioni di garanzia concesse a valere sul fondo rischi, il confidi può procedere all'accoglimento, con delibera dei competenti organi decisionali, ovvero equipollente atto a firma del soggetto competente a impegnare il confidi sulla base della relativa organizzazione interna, di proposte transattive formulate dai soggetti beneficiari degli interventi ovvero da soggetti garanti a liberazione, anche parziale, della propria esposizione debitoria, in data antecedente all'escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore, alle seguenti condizioni:
a) le proposte devono essere valutate positivamente dai soggetti finanziatori;
b) le proposte devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo per capitale, interessi e spese;
c) l'accoglimento della proposta deve basarsi su una valutazione di convenienza tecnico - legale effettuata dal confidi, tenuto conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del soggetto beneficiario o di eventuali garanti, compendiata in una specifica relazione sottoscritta dal responsabile del competente Ufficio del confidi.
4. In caso di accoglimento di proposte transattive di cui al comma 3, il confidi deve redigere una relazione dalla quale risulti:
a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal soggetto finanziatore e l'importo garantito a valere sul fondo rischi;
b) l'importo proposto a saldo e stralcio;
c) la perdita definitiva posta del fondo rischi a seguito dell'accoglimento della proposta;
d) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto il confidi a deliberare positivamente la proposta, come previsto dal comma 3, lettera c) del presente articolo.
Verifiche
1. Nell'ambito delle verifiche effettuate in ordine al corretto utilizzo da parte dei confidi delle risorse assegnate in gestione ai sensi ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 7 aprile 2021 e del decreto 9 dicembre 2022, il MIMIT procederà ad accertare:
a) il rispetto degli obblighi da parte dei confidi di procedere al recupero dei crediti derivanti dagli interventi agevolati, nel rispetto delle condizioni previste al precedente articolo 3;
b) il rispetto condizioni, dei termini e delle modalità per l'addebito delle spese legali sostenute per le azioni di recupero così come previsti al precedente articolo 4;
c) il rispetto delle condizioni per l'accoglimento di proposte transattive ai sensi del precedente articolo 5.
2. Ai fini della verifica di cui alla lettera a) del comma 1, il confidi, per ciascuna posizione di garanzia o di finanziamento dalla quale siano derivati crediti da recuperare, deve tenere a disposizione la relazione di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, unitamente alla documentazione attestante gli esiti delle procedure di recupero esperite e, nel caso di recupero del credito totale o parziale, documentazione attestante l'avvenuto incasso delle somme e l'accredito al fondo rischi della quota di relativa pertinenza.
3. Ai fini della verifica di cui alla lettera b) del comma 1, per ciascuna posizione di garanzia o di finanziamento in relazione alla quale si sia proceduto all'addebito ai fondi rischi di importi a titolo di spese legali, il confidi deve tenere a disposizione la seguente documentazione per ciascuna posizione:
a) le fatture emesse dal professionista legale recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale "spese per azioni di recupero crediti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54 della legge n. 147 del 2013 - impresa XX - posizione XX". L'impresa beneficiaria dovrà essere identificata a mezzo codice fiscale e la posizione mediante il codice identificativo utilizzato nelle relazioni di monitoraggio;
b) la documentazione contabile attestante il pagamento delle spese sostenute mediante uno specifico conto corrente intestato al confidi e con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfert ovvero ricevute bancarie). Disposizioni e/o ordini di bonifici non saranno ritenuti idonei a comprovare l'effettivo sostenimento delle spese;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nelle forme di cui all'articolo 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante del confidi ovvero di un procuratore speciale, attestante il fatto che il confidi non abbia incassato somme a titolo di spese legali ovvero che le abbia incassate in misura inferiore a quelle effettivamente sostenute ai fini della verifica della condizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e); d) documentazione attestante l'addebito delle spese al fondo rischi nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4.
4. Nel caso di addebito di somme a titolo di spese legali effettuato in spregio alle disposizioni di cui al presente decreto, il confidi è tenuto al riaccredito al fondo rischi dell'importo illegittimamente addebitato, incrementato di un'ulteriore somma, a titolo di sanzione, pari al 10% della somma addebitata.
5. Ai fini della verifica di cui alla lettera c) del comma 1, il confidi, per ciascuna posizione di garanzia o di finanziamento per la quale abbia proceduto ad accogliere una proposta transattiva, deve tenere a disposizione la relazione cui all'articolo 5, commi 2 e 4, la delibera di accoglimento della proposta ovvero l'atto equipollente e la documentazione contabile comprovante l'avvenuto incasso delle somme oggetto della proposta e l'accredito al fondo rischi della quota di relativa pertinenza ovvero, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 5, documentazione attestante la liquidazione della perdita definitiva a carico del fondo rischi derivante dall'accoglimento della proposta.
6. Nei casi di accoglimento di proposte transattive in spregio alle disposizioni di cui all'articolo 5, il confidi è tenuto al riaccredito al fondi rischi di una somma pari alla differenza tra il credito pubblico originario a titolo di capitale, interessi e spese e l'importo incassato a seguito dell'accoglimento della proposta transattiva imputato al fondo rischi, nelle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, e all'importo della perdita definitiva posta a carico del fondo rischi in conseguenza dell'accoglimento della proposta transattiva, nelle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 3.
7. Nel caso in cui il MIMIT, nell'ambito dell'attività di controllo in ordine al corretto utilizzo da parte dei confidi delle risorse assegnate in gestione ai sensi ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 7 aprile 2021 e del decreto 9 dicembre 2022, rilevi gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi previsti dal presente decreto, procede alla revoca del contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto 3 gennaio 2017, dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del decreto 7 aprile 2021 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto 9 dicembre 2022.
8. E' fatto obbligo al confidi di conservare la documentazione giustificativa di cui al presente articolo per i dieci anni successivi alla completa definizione di tutte le posizioni finanziate o garantire a valere sui fondi rischi.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto 3 gennaio 2017, del decreto 7 aprile 2021 e del decreto 9 dicembre 2022; nonché dei provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT adottati in attuazione dei medesimi.
2. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale (www.mimit.gov.it) e della relativa adozione è data comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi agevolati concessi a decorrere dalla data dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine verrà considerata dirimente la data di delibera della garanzia o del finanziamento.
DIV. V
Siglato
Dirigente Divisione V
ANTONIO CUOCO
Il Direttore Generale
GIUSEPPE BRONZINO