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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA SPECIALE 21 febbraio 2024, n. 71

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 11 aprile 2024, n. 85

Modifiche all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 recante "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria" e modifica all'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 recante "Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016, SEN. AVV. GUIDO CASTELLI NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 13 GENNAIO 2023, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 18 GENNAIO 2023, AL N. 235, E PROROGATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 18 GENNAIO 2024, REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IL 5 FEBBRAIO 2024, N. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024";

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti "decreto legge n. 76 del 2020"), in particolare l'articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante "Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120", come da ultimo modificata con Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Vista l'Ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'Ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, secondo il quale i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a riparare, ripristinare o ricostruire (inter alia) gli immobili "ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico", per i quali "l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni";

Visto altresì l'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi del predetto articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie;

Visto l'articolo 15, comma 3.1, del decreto legge n. 189 del 2016, inserito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, in base al quale, nell'ambito degli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari che, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità;

Dato atto che il Commissario straordinario, con nota in data 16 novembre 2021 prot. n. CGRTS-0060137-P, ha rivolto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un quesito in merito ai livelli di sicurezza sismica per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

Visto il parere deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 2021 - prot. 108/2021, trasmesso con nota prot. n. 66261 del 22 dicembre 2021, acquisita in pari data al protocollo della Struttura commissariale al n. CGRTS-0066261-A, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è così espresso in merito al quesito predetto: «si ritiene condivisibile quanto affermato nel documento inviato, che qui di seguito si riporta letteralmente: "Si ritiene, pertanto, che, con riguardo agli edifici scolastici esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla norma speciale contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme tecniche, un valore di ?E, rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a dire un adeguamento sismico all'80%.". Quanto sopra limitatamente ai casi per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a opere classificabili come interventi di tipo c), di cui all'8.4.3 delle NTC 2018, così come precisato al punto C.8.4.3 della circolare n. 7 del 21/01/2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2016 che ha istituito, per l'attuazione del progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo, del territorio e delle aree urbane denominato "Casa Italia", la Struttura di Missione "Casa Italia";

Vista l'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

Considerato che nella predetta Ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021 erano inseriti anche i seguenti interventi:

- "Scuola Primaria Di Piane Di Morro + Scuola Infanzia Piane Di Morro" in Comune di Folignano, come da All. 3, ID ORD. N. 478, importo stimato euro 2.700.000,00;

- "Istituto Comprensivo - Corpo A" in Comune di Cupra Marittima, come da All. 2, ID ORD. N. 664, importo stimato euro 2.919.040;

- "Scuola Infanzia - Primaria - Uffici ISC - Capoluogo" in Comune di Falerone, come da All. 2, ID ORD. N. 484, importo stimato euro 4.345.000,00;

- "Plesso Scolastico Itc "Augusto Capriotti" in Comune di San Benedetto del Tronto, come da All. 1, ID ORD. N. 100, importo stimato euro 4.000.000,00, relativo ai corpi 1 e 4;

Considerato che, a seguito di approfondimenti progettuali, è emersa la necessità di rimodulare i costi previsti per gli interventi relativi a "Scuola Primaria Di Piane Di Morro + Scuola Infanzia Piane Di Morro" in Comune di Folignano, "Istituto Comprensivo - Corpo A" in Comune di Cupra Marittima, "Scuola Infanzia - Primaria - Uffici ISC - Capoluogo" in Comune di Falerone;

Considerato altresì gli ulteriori costi resi necessari dall'adeguamento a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 3 agosto 2023 recante "Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023";

Considerato altresì che, limitatamente al "Plesso Scolastico ITC Augusto Capriotti", sono emerse problematiche di stabilità con la conseguente necessità di interventi di adeguamento sismico in relazione al corpo 2 del medesimo;

Considerato che la stima dei suddetti interventi è stata quantificata nei seguenti termini:

- "Scuola Primaria Di Piane Di Morro + Scuola Infanzia Piane Di Morro" in Comune di Folignano, importo stimato euro 4.100.000,00, la cui congruità è attestata dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 7113 del 28 novembre 2023, di cui euro 720.715 a carico del GSE, per cui si rende necessario l'ulteriore importo di euro 679.285 a carico della contabilità speciale;

- "Istituto Comprensivo - Corpo A" in Comune di Cupra Marittima, importo stimato euro 6.250.000,00, la cui congruità è attestata dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 5095 del 30 agosto 2023, per cui si rende necessario l'ulteriore importo di euro 3.330.960,00 a carico della contabilità speciale;

- "Scuola Infanzia - Primaria - Uffici ISC - Capoluogo" in Comune di Falerone, importo stimato euro 6.950.418,51, la cui congruità è attestata dal Decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione n. 6763 del 14 novembre 2023, per cui si rende necessario l'ulteriore importo di euro 2.605.418,51 a carico della contabilità speciale;

- "Plesso Scolastico ITC Augusto Capriotti" in Comune di San Benedetto del Tronto, come da All. 1, ID ORD. N. 100, importo stimato euro 9.920.000,00 in base a valutazione parametrica condotta dall'USR Marche unitamente alla Struttura del Subcommissario Loffredo e ai tecnici della Provincia, in relazione a quanto già computato per il corpo 1 e tenendo conto degli interventi già previsti sul corpo 2, a carico della contabilità speciale;

Considerata la richiesta di integrazione del finanziamento già disposto dall'Ordinanza n. 31/2021 con riguardo ai suddetti interventi per gli importi sopra evidenziati pervenuta alla Struttura Commissariale con note USR Marche prot. CGRTS-0054362-A-01/12/2023, prot. CGRTS-0043723-A-15/09/2023 e prot. CGRTS-0052217-A-16/11/2023;

Considerata la necessità di garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività scolastica attraverso la disponibilità di spazi adeguati e sicuri, al fine di limitare il disagio alla popolazione scolastica e alle rispettive famiglie;

Considerato che la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per consentire la rivitalizzazione dei territori interessati, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre, rendendosi necessario garantire agli studenti, docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;

Considerato che la ricostruzione degli edifici scolastici riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici scolastici ed altri edifici, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già programmati al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, secondo cui "il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi", e che quindi detta nomina costituisca una mera facoltà e non un obbligo;

Vista l'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 recante "Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti, Opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, e altre disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali" e in particolare l'art. 6, comma 2, ai sensi del quale "Per il coordinamento degli interventi è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario";

Considerato che la citata norma non prevede alcun onere posto a carico del quadro economico delle opere di urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano di Civitella del Tronto, per il finanziamento della struttura di supporto coordinata dal Subcommissario e che tale esigenza non potrebbe comunque essere soddisfatta poiché il soggetto e il relativo QTE sono già stati approvati e sugli stessi è già stata esperita la procedura di gara per le opere in esecuzione;

Vista l'Ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 "Interventi nella frazione di Borrano del comune di Civitella del Tronto";

Vista la proposta pervenuta dall'USR Abruzzo, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0004752-A-08/02/2024;

Considerato dunque che il comma 2 dell'articolo 6 dell'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 costituisca un mero refuso e necessiti dunque di essere soppresso;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento dell'8 febbraio 2024, dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

DISPONE

Art. 1

Modifiche all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, "Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"

1. L'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, per far fronte ai maggiori costi risultanti dalla redazione progettuale, è modificata nei seguenti termini:

a) Allegato n. 2, "Istituto Comprensivo - Corpo A" in Comune di Cupra Marittima, ID ORD. N. 664, importo euro 6.250.000,00;

b) Allegato n. 2, "Scuola Infanzia - Primaria - Uffici ISC - Capoluogo" in Comune di Falerone, ID ORD. N. 484, importo euro 6.950.418,51;

c) Allegato n. 1, "Plesso Scolastico ITC Augusto Capriotti" in Comune di San Benedetto del Tronto, ID ORD. N. 100, importo euro 9.920.000,00.

2. All'Allegato 2 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, l'intervento denominato Scuola elementare e media - scuola "A. Gasbarrini" + Scuola dell'infanzia - scuola "A. Gasbarrini" di Civitella del Tronto, è soppresso.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 11.856.373,51.

2. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) della presente ordinanza, di importo pari a euro 23.120.418,51 trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 31 del 2021 quanto a euro 11.264.040,00, fatte salve le quote di competenza del GSE ivi indicate, e quanto alle restanti risorse necessarie pari a euro 11.856.373,51 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3

Modifica all'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022

1. Il comma 2 dell'articolo 6 dell'Ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022 è abrogato.

Art. 4

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. GUIDO CASTELLI