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REGOLAMENTO (UE) 2024/259 DEL CONSIGLIO, 10 gennaio 2024

G.U.U.E. 11 gennaio 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 gennaio 2024

Applicabile: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e i pareri dei consigli consultivi.

2) Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prevede che le possibilità di pesca debbano essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca debbano essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

3) Pertanto, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

4) Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. Il piano mira a raggiungere e mantenere il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

5) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1022, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 di tale regolamento devono essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025. Le possibilità di pesca devono essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari e fissate conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1022, nonché sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (Aristeus antennatus) e il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.

6) Secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire gli obiettivi dell'MSY nel 2025 per tutti gli stock ittici del Mediterraneo occidentale, sono necessarie ulteriori azioni e una riduzione significativa della mortalità per pesca per i pescherecci da traino. Sulla base di tale parere, per il 2024 è opportuno ridurre lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale del 9,5 % rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio (3).

7) Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, i palangari hanno un impatto sui riproduttori, dato che i pescherecci con palangari costituiscono il 7 % degli sbarchi di nasello nelle sottozone geografiche (GSA) 1, 2, 5, 6 e 7, il 13 % degli sbarchi totali nella GSA 10 e il 6 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Nel 2023, sempre secondo il parere dello CSTEP, la biomassa di stock riproduttori di nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e nelle GSA 8, 9, 10 e 11 è ancora al di sotto del valore limite di riferimento (BLIM) per la conservazione ai sensi dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/1022 e le catture dovrebbero essere ridotte almeno dell'89 % nelle GSA 1, 5, 6 e 7 e del 40 % nelle GSA 8, 9, 10 e 11, al fine di conseguire l'FMSY nel 2024. E' pertanto opportuno mantenere, per il 2024, lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangari agli stessi livelli fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1022.

8) Secondo il parere formulato dallo CSTEP nel 2023, la mortalità per pesca del gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 rimane a livelli tutt'altro che sostenibili e sono pertanto necessarie ulteriori misure di gestione. In particolare, secondo il parere dello CSTEP, al fine di conseguire l'FMSY entro il 2024, le catture dovrebbero essere ridotte in media del 58 %, e specificamente del 56 % nelle GSA 1 e 2, del 59 % nella GSA 5 e del 61 % nelle GSA 6 e 7. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1022, è pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 dovrebbero essere ridotti del 5 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

9) Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 e occorre ridurre le catture totali del 39 %. E' pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

10) Nel 2023, secondo il parere dello CSTEP, sono necessarie ulteriori misure di gestione per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 e occorre ridurre le catture totali del 31 %. E' pertanto opportuno integrare il regime di gestione dello sforzo di pesca con limiti massimi di cattura. I limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere ridotti del 3 % rispetto alle possibilità di pesca fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

11) Nel 2019, in occasione della sua 43a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per una pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2020 al 2026, un regime di gestione dello sforzo di pesca e un tetto massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. E' opportuno attuare tali misure relative al 2024 nel diritto dell'Unione.

12) Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/6, relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico nel 2024 (GSA 17 e 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5. La raccomandazione CGPM/46/2023/6 prevede una riduzione del 4 % del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e il rinnovo dei livelli di sforzo del 2023 per i pescherecci a sfogliara. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 4 % dallo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con reti da traino a divergenti fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 e mantenere ai livelli del 2023 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci a sfogliara.

13) Nel 2021, in occasione della sua 44a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture correlato a un tetto massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e per i pescherecci da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici, con una deroga per le flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici. E' opportuno attuare tali misure relative al 2024 nel diritto dell'Unione.

14) Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/5, relativa alla proroga del regime transitorio di pesca e alla fissazione di un limite di cattura per il 2024 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/44/2021/20. La raccomandazione CGPM/46/2023/5 prevede una riduzione delle catture di piccoli pelagici del 5 % per l'acciuga e del 9 % per le sardine rispetto ai livelli del 2023. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 5 % per l'acciuga e del 9 % per le sardine dal livello massimo di catture fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

15) Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e un'assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.

16) Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/16, relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla. Tale raccomandazione mantiene, per il 2024, le misure transitorie attualmente in vigore, il periodo di chiusura di sei mesi e il divieto della pesca ricreativa. Tale raccomandazione prevede inoltre che le parti contraenti debbano attuare misure supplementari per ridurre la mortalità per pesca dell'anguilla cieca nel 2024 almeno del 30 % rispetto al periodo di riferimento 2019-2021. Tali misure si devono applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, alle acque dolci e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, in conformità di tale raccomandazione. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

17) Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/13, relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (Corallium rubrum) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27), che ha prorogato di un anno le disposizioni della raccomandazione CGPM/43/2019/4 che hanno introdotto un congelamento dello sforzo di pesca espresso in numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta per il corallo rosso. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

18) Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile della lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27). Tale raccomandazione ha introdotto, coerentemente con l'approccio precauzionale e per il periodo transitorio dal 2024 al 2026, un tetto massimo di capacità della flotta, un congelamento della capacità dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device - FAD) per peschereccio, un limite di catture in peso e una chiusura temporanea. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, la raccomandazione CGPM/46/2023/14 prevede inoltre il rispetto di un limite di catture in numero di esemplari al giorno nonché un periodo di divieto per la pesca commerciale. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione per il periodo transitorio dal 2024 al 2026. Tali misure non pregiudicano le misure di gestione che saranno proposte dal comitato scientifico consultivo nell'ambito della CGPM relativamente al piano di gestione a lungo termine per il periodo 2027-2031.

19) Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello (Merluccius merluccius) e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosa mediterraneo fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

20) Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione CGPM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

21) Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

22) Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mare di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione CGPM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

23) Nel 2022, in occasione della sua 45a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3, relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3), che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. La raccomandazione CGPM/45/2022/3 ha introdotto livelli massimi di catture per il 2023, il 2024 e il 2025, un numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati e nuove misure per la pesca ricreativa. Al fine di attuare tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 7 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per l'occhialone fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195.

24) Nel 2019, in occasione della sua 43a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3, che ha modificato la raccomandazione CGPM/41/2017/4, relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto, per il periodo dal 2020 al 2024, un TAC regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato, unitamente ad altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura della pesca di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. In linea con la raccomandazione CGPM/43/2019/3, tali ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in loro assenza, sarebbe necessario ridurre il livello del TAC per il rombo chiodato per garantirne la ricostituzione. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

25) Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/7, relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29), che ha modificato la raccomandazione CGPM/43/2019/3. Tale raccomandazione ha mantenuto il TAC esistente fino al 31 dicembre 2024. E' opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

26) Nel 2023, in occasione della sua 46a riunione annuale, la CGPM ha approvato un riporto del contingente inutilizzato dell'Unione per il rombo chiodato nel 2022, in considerazione della situazione eccezionale creata dal contesto regionale nel Mar Nero. E' opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione. La ripartizione delle possibilità di pesca derivanti da tale sottoutilizzazione dovrebbe essere effettuata in base al rispettivo contributo di ciascuno Stato membro alla sottoutilizzazione, senza modificare il criterio di ripartizione stabilito nel regolamento (UE) 2023/195 per quanto riguarda l'assegnazione annuale dei TAC.

27) Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto (Sprattus sprattus) per garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero. Per tali stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.

28) L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), in particolare agli articoli 33 e 34 riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. E' pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

29) Per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci miranti alla protezione dei giovanili e dei riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (5) ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino. Poiché lo CSTEP continua a raccomandare, per il 2024, l'ulteriore miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca e dell'efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili e i riproduttori, è opportuno assegnare il 4,5 % dei giorni di pesca. Se un peschereccio soddisfa due condizioni, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, portandola al 5 %. Se un peschereccio soddisfa almeno tre condizioni, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, portandola al 6 %.

30) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (6) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, tra cui, ai sensi dei suoi articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio è chiamato a decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 del medesimo, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di provocare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici solo nel caso in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

31) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(2)

Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019).

(3)

Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023).

(4)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

(5)

Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022).

(6)

Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock ittici:

a) anguilla (Anguilla anguilla), corallo rosso (Corallium rubrum) e lampuga (Coryphaena hippurus) nel Mar Mediterraneo;

b) gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c) acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico;

d) nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico;

e) nasello (Merluccius merluccius) e gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia;

f) gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mare di Levante;

g) occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán;

h) spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c) «totale ammissibile di catture» (TAC):

i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;

d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

e) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

f) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

g) «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e, secondo un esame scientifico, di qualità sufficiente alla formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

h) «dispositivo di concentrazione del pesce» (fish aggregating device - FAD): qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.

Art. 3

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche:

a) «sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) «Mar Mediterraneo»: le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

d) «Mare Adriatico»: le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

e) «Canale di Sicilia»: le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

f) «Mar Ionio»: le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

g) «Mare di Levante»: le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

h) «Mare di Alborán»: le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124;

i) «Mar Nero»: le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

(1)

Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

TITOLO II

POSSIBILITA' DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Mar Mediterraneo

Art. 4

Anguilla

1. Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2. E' vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:

a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire da uno Stato membro all'altro o da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e

c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (1), con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

3. Il periodo di chiusura va dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1° aprile e il 30 novembre 2024 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato.

4. E' vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

5. Gli Stati membri attuano misure supplementari per ridurre la mortalità per pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm. Tale riduzione rappresenta un calo di almeno il 30 % rispetto al periodo di riferimento 2019-2021.

6. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:

a) al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1° marzo 2024;

b) alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e

c) alle misure stabilite a norma del paragrafo 5, entro il 31 marzo 2024.

(1)

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007).

Art. 5

Corallo rosso

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), segnatamente ad attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.

2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.

3. Ai pescherecci dell'Unione soggetti al disposto del paragrafo 2 è vietato trasbordare corallo rosso in mare.

4. Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di corallo rosso.

Art. 6

Lampuga

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali di pesca pelagica esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) utilizzando i FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.

2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e stazza lorda (gross tonnage – GT), in relazione ai pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare lampuga è fissata nell'allegato II.

3. Il numero massimo di FAD per navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.

4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli fissati nell'allegato II.

5. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia per persona al giorno e nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre.

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Art. 7

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari è stabilito nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura anche nell'allegato III.

4. L'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri quale stabilita dal presente articolo e dall'allegato III soddisfa le condizioni seguenti:

a) è conforme ai criteri enunciati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) non pregiudica:

i) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

ii) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

iii) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

iv) i quantitativi riportati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

v) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 8

Meccanismo di compensazione

1. Per il segmento di flotta interessato, uno Stato membro può concedere, nel 2024, ai pescherecci battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca pari al 4,5 % calcolato conformemente al paragrafo 4, purché il peschereccio battente la sua bandiera soddisfi una delle condizioni seguenti:

a) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 45 mm al fine di ridurre le catture di giovanili di nasello di almeno il 25 %;

b) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero viola con carapace di lunghezza (LC, lunghezza di carapace) inferiore ai 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero rosso con LC inferiore ai 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;

c) il peschereccio utilizza un attrezzo regolamentato altamente selettivo le cui caratteristiche tecniche consentano, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di almeno 20 mm;

d) lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura temporanea della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;

e) lo Stato membro interessato ha adottato, per il nasello, una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 26 cm e ha garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tale taglia minima di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock di nasello;

f) lo Stato membro interessato ha adottato, per il gambero viola (Aristeus antennatus), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC e, per il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 35 mm LC e ha garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tali taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock;

g) lo Stato membro interessato ha istituito un periodo di chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello; tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, incluse profondità comprese tra 150 m e 500 m; i periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre;

h) lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca praticate con reti da traino gemelle;

i) lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità superiore a 800 m;

j) lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura permanente della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;

k) il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti o pelagici o altri divergenti che riduce il contatto dei divergenti e dell'attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali;

l) lo Stato membro interessato ha istituito un periodo di chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione del gambero viola e/o del gambero rosso.

2. Se un peschereccio soddisfa due delle condizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, calcolata conformemente al paragrafo 4, portandola al 5 %.

3. Se un peschereccio soddisfa almeno tre condizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, calcolata conformemente al paragrafo 4, portandola al 6 %.

4. L'assegnazione supplementare di giorni di pesca è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel livello di riferimento del periodo compreso tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta interessato dello Stato membro in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Lo Stato membro in questione notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, unitamente al numero di giorni di pesca supplementari corrispondente.

6. Ogni mese lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all'assegnazione supplementare di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 utilizzando i codici di comunicazione specifici corrispondenti a tale assegnazione.

7. Entro e non oltre il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Art. 9

Registrazione e trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

CAPO III

Mare Adriatico

Art. 10

Stock di piccoli pelagici

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di sardine (Sardina pilchardus) e acciughe (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.

2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.

3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato IV.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Art. 11

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.

2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.

3. Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all'allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che esso applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.

4. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 12

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.

CAPO IV

Canale di Sicilia

Art. 13

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia.

2. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli fissati nell'allegato V.

3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V.

4. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 14

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia.

2. La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato V.

3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato V.

Art. 15

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato V del presente regolamento.

CAPO V

Mar Ionio e Mare di Levante

Art. 16

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.

2. La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato VI.

3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.

CAPO VI

Mare di Alborán

Art. 17

Occhialone

1. Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán. 2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VII.

3. Il numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca dell'occhialone è stabilito nell'allegato VII.

4. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. Alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán si applica, per l'occhialone, la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm. La pesca ricreativa di tale specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPO VII

Mar Nero

Art. 18

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.

2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII.

3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Art. 19

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero.

2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII.

3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Art. 20

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 19, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno. (1)

(1)

Articolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2024, Serie L.

Art. 21

Periodo di chiusura per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Art. 22

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 18 e 19 non pregiudica: (1)

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(1)

Parte introduttiva sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 febbraio 2024, Serie L.

Art. 23

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024

Per il Consiglio

Il president

H. LAHBIB

(1)

La tabella 2, prima riga, seconda colonna, del presente allegato è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2024, Serie L:

"anziché:

«COL/GF 1-27»,

leggasi:

«(COL/GF1-27)»".

(1)

La prima tabella, prima riga, seconda colonna del punto 1 del presente regolamento, è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2024, Serie L:

"anziché:

«(SP1/GF 17-18)»,

leggasi:

«(SP1/GF17-18)».".

(1)

Il presente allegato è modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2024, Serie L:

"- il punto 1, tabella (c), prima riga, seconda colonna:

anziché:

«(DPS/GF 12-16)»,

leggasi:

«(DPS/GF12-16)».

- il punto 2, tabella b), prima riga, seconda colonna:

anziché:

«(ARS/GF 12-16)»,

leggasi:

«(ARS/GF12-16)».

- il punto 2, tabella c), prima riga, seconda colonna:

anziché:

«(ARA/GF 12-16)»,

leggasi:

«(ARA/GF12-16)».".

(1)

Il presente allegato è modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2024, Serie L:

- il punto 1, tabella b), prima riga, seconda colonna:

anziché:

«(ARS/GF 19-21)»,

leggasi:

«(ARS/GF19-21)».

- il punto 1, tabella c), prima riga, seconda colonna:

anziché:

«(ARA/GF 19-21)»,

leggasi:

«(ARA/GF19-21)».

- il punto 2, tabella b), prima riga, seconda colonna:

anziché:

«(ARS/GF 24-27)»,

leggasi:

«(ARS/GF24-27)».

- il punto 2, tabella c), prima riga, seconda colonna:

anziché:

«(ARA/GF 24-27)»,

leggasi:

«(ARA/GF24-27)».".

(1)

La tabella a), prima riga, seconda colonna del presente allegato, è modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 novembre 2024, Serie L:

"anziché:

«(SBR/GF 1-3)»,

leggasi:

«(SBR/GF1-3)».".