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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 4 aprile 2024, n. 28

G.U.R.S. 19 aprile 2024, n. 18

Articolo 81, comma 2, legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 "Disposizioni in favore di enti terzo settore" - Modalità attuative.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis";

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 "Individuazione della data di avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)";

Visto il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Vista l'articolo 7, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e s.m.i. che prevede "Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive";

Vista la legge regionale 16 Gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";

Vista la legge regionale 16 Gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024- 2026;

Vista la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 "Disposizioni varie e finanziarie";

Visto l'articolo 46 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, che prevede l'aggiunta all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 del seguente comma:

"5-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024, le agevolazioni previste dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo nonché quelle di cui all'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

oppure

b) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.";

Visto l'articolo 81, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 che prevede l'aggiunta all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i. del seguente comma:

"5-ter. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:

a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;

b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;

c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri.";

Visto il D.P. n. 9 del 05.4.2022 (GURS Parte I - n. 25 del 1 giugno 2022) con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29: "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del Decreto del Presidente della Regione10 maggio 2001, n. 8";

Visto il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17marzo 2016, n. 3", pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01.06.2022;

Visto il D.P. Reg. n. 777/Area 1^ SG del 15.11.2022 con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'On. le Marco Falcone Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Economia;

Vista la nota prot. n. 7564/Gab del 17/11/2022 concernente l'insediamento dell'On. le Marco Falcone in qualità di Assessore regionale dell'Economia;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 prevede "Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.";

Ritenuto di definire, con il presente decreto, le modalità attuative dell'articolo 81 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3.

Decreta:

Art. 1

Ambito d'applicazione

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 81, comma 2, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, disciplina le modalità di attuazione delle misure agevolative previste dal medesimo articolo 81.

Art. 2

Soggetti destinatari

Le esenzioni IRAP di cui all'articolo 81 della L.r. 3/2024 si applicano:

1) ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021.

2) agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, anche nelle seguenti ipotesi:

a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;

b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021;

c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri.".

Art. 3

Regime "De minimis"

1) Le agevolazioni IRAP previste dall'articolo 81 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 richiamano le esenzioni IRAP di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r n. 2/2002 che, ai sensi dall'articolo 46 della legge regionale 3/2024, sono concesse, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024, ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis". Pertanto, le predette esenzioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui:

a) al Regolamento(UE) 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure

b) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi."

2) Le esenzioni IRAP di cui al predetto art. 81 della l.r. n. 3/2024, qualificati come "aiuti fiscali automatici" in quanto non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, si intendono concessi e sono registrati nel REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA), ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis rileva come data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

3) Le predette esenzioni sono registrate nei registri RNA (Registro Nazionale Aiuti) e SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) con i seguenti codici:

a) RNA - CAR 28937

b) SIAN - CAR 1012867

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. e successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 aprile 2024.

FALCONE