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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 17 aprile 2024, n. 164

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 27 aprile 2024, n. 98

Attuazione dell'articolo 4, comma 5, del Decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla ripartizione delle risorse residue, assegnate nell'ambito dell'investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Missione 2, Componente 2, del PNRR.

TESTO COORDINATO (al D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 27 giugno 2024, n. 102)

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;

VISTE le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

VISTI altresì, i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l'Investimento 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) la Milestone dell'Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;

b) il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;

VISTI gli Operational Arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 500 milioni di euro;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA le circolari RGS-MEF afferenti all'attuazione del PNRR adottate nelle annualità 2022, 2023 e 2024;

VISTO il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza" e della relativa manualistica allegata;

VISTE, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori delegati allegate al predetto documento;

VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante "PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";

VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";

VISTA la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante "PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/09/2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d) che prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale Incentivi Energia inquadrata nell'ambito del Dipartimento Energia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (di seguito DGIE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128";

VISTO il DPR del 27 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024, recante il conferimento, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento energia (Die) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Dott. Federico Boschi a decorrere dal 27 dicembre 2023, il quale, di conseguenza, è titolare del Centro di Responsabilità n. 14, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il DM 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, in corso di registrazione presso i competenti Organi di controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO l'Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2022, con il quale le Regioni e Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del predetto Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, recante "Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l'attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:

a) per l'ammontare di euro 450.000.000,00 alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) per l'ammontare di euro 50.000.000,00 alla realizzazione di "Progetti bandiera" ai sensi del protocollo di intesa del 13 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica;

VISTO l'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, sono definiti gli adempimenti in capo alle Regioni e Province autonome in qualità di soggetti attuatori, ai fini della selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del PNRR;

VISTO, in particolare, l'Allegato 1 al predetto decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del 23 dicembre 2022, n. 427, recante lo schema di Bando Tipo, comune per tutte le Regioni e Province autonome, per la concessione delle agevolazioni in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del predetto Investimento 3.1;

VISTO che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del 23 dicembre 2022, n. 427, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha emanato un Avviso pubblico redatto secondo il predetto schema di Bando Tipo di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto (di seguito "Avviso pubblico");

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11 di ciascun Avviso pubblico, ogni Regione e Provincia autonoma ha provveduto alla costituzione di una Commissione di ammissione e valutazione delle proposte progettuali secondo le modalità indicate nel citato articolo e che detta Commissione ha effettuato l'istruttoria tecnica delle domande di agevolazione secondo le modalità e i tempi definiti al successivo articolo 12 ai fini dell'elaborazione di una proposta di graduatoria redatta secondo l'ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito a ciascun progetto e recante le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, tra le quali:

a) l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con indicazione del CUP, della dimensione finanziaria e dell'agevolazione concedibile; in caso di progetto congiunto, dette informazioni sono riportate per ciascun componente del raggruppamento;

b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;

c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione degli eventuali motivi dell'inammissibilità;

CONSIDERATO che ciascuna Regione e Provincia autonoma ha approvato le proposte di graduatoria dei progetti elaborate della citata Commissioni, pubblicando le stesse sul proprio sito istituzionale;

VISTO l'articolo 14, comma 2, di ciascun Avviso pubblico, il quale prevede che, per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ogni Regione e Provincia autonoma adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 e quanto previsto all'articolo 21, comma 3, del medesimo Avviso;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato il regime di aiuti SA.106007 istituito con il predetto decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, prevedendo altresì, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera k), di ciascun Avviso pubblico, nuovi obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità delle proposte progettuali indicate nello stesso Avviso pubblico;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato, per il predetto regime di aiuti SA.106007, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la concessione delle agevolazioni ai sensi della sezione 2.5.1 "Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia" del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, ad esito della concessione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari, non sono state esaurite le dotazioni finanziarie assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all'impegno delle risorse finanziarie residue assegnate all'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", previsto dalla Missione 2, Componente 2, del PNRR;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

ATTESO che ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU, la Commissione europea ha proposto con comunicazione (COM/2023/765 final) del 24 novembre 2023 lo schema di una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

CONSIDERATO che la predetta proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;

CONSIDERATO altresì che nel PNRR riprogrammato, nell'ambito della Missione 7, REPowerEU, è previsto l'Investimento 3, Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, con il quale si prevede di destinare euro 90.000.000,00 al potenziamento dell'Investimento 3.1al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli già previsti dalla misura vigente;

VISTO pertanto, l'obiettivo complessivo della misura definito con il Target M7-13, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, costituito dal completamento di almeno 12 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha autorizzato il regime di aiuti SA. 110511 di proroga al 31 dicembre 2025 del citato regime di aiuti SA. 106007;

VISTA le note della Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, DGIE), prot. 189800, del 21 novembre 2023, e prot. 201508 del 7 dicembre 2023, con le quali si chiedeva a tutte le Regioni e Province Autonome lo stato di attuazione dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" anche al fine di individuare le risorse residue;

CONSIDERATO che a seguito della succitata ricognizione delle risorse residue risulta disponibile un importo pari ad euro 63.691.809,32, di cui un importo pari ad euro 17.023.411,34 derivante da economie registrate sulle dotazioni finanziarie assegnate alle Regioni e Province autonome ai sensi del predetto Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 e un importo pari ad euro 46.668.397,98 derivante dalla riduzione degli investimenti agevolati a seguito di varianti progettuali e da rinunce alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che, in data 18 gennaio 2024 e 7 marzo 2024, si sono tenuti due incontri con le Regioni e Province autonome, organizzato dalla DGIE, con l'obiettivo di:

a) presentare i risultati della ricognizione:

1) circa le risorse residue per ogni Regione e Provincia autonoma, tenendo conto delle risorse non concesse, delle risorse recuperate in esito a rinunce o a riduzione delle agevolazioni spettanti in esito a varianti progettuali approvate;

2) circa i valori dei criteri di valutazione e dei punteggi connessi a tutti i progetti ammessi dalle Regioni e Province autonome, tenendo conto anche delle eventuali varianti progettuali approvate;

3) circa l'individuazione dei progetti che producono idrogeno rinnovabile a partire da qualunque matrice di origine biologica, in contrasto con quanto previsto dall'atto delegato di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2023) 1086 final del 10 febbraio 2023;

b) presentare la proposta relativa ai criteri di ripartizione delle risorse residue, garantendo:

1) la più ampia distribuzione possibile tra tutte le Regioni e Province autonome;

2) il rispetto degli ordini definiti dalle graduatorie delle singole Regioni e Province autonome;

3) la maggiore qualità dei progetti presentati;

c) presentare la proposta di graduatoria dei nuovi progetti finanziabili;

CONSIDERATO che i criteri di ripartizioni discussi durante i citati incontri del 18 gennaio 2024 e 7 marzo 2024 sono i seguenti:

a) in prima istanza, le risorse disponibili sono utilizzate, fino ad esaurimento delle stesse, per finanziare i progetti che, nell'ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, sono ammissibili ma finanziabili parzialmente per mancanza di risorse. I progetti così individuati sono ordinati in un'apposita graduatoria che tiene conto dei criteri di valutazione individuati nell'Appendice B dello schema di Bando tipo riportato in allegato al decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, n. 427;

b) le eventuali risorse che residuano dalla ripartizione di cui alla precedente lettera a), sono utilizzate, fino ad esaurimento delle stesse, per finanziare i progetti che, nell'ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la prima posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse, con esclusione dei progetti inammissibili ai sensi di quanto indicato nel secondo periodo della successiva lettera d). I progetti così individuati sono ordinati in un'apposita graduatoria secondo le medesime modalità di cui alla precedente lettera a);

c) le eventuali risorse che residuano dalla ripartizione di cui alla precedente lettera b), sono utilizzate, fino ad esaurimento delle stesse, per finanziare i progetti che, nell'ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la seconda posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse, con esclusione dei progetti inammissibili ai sensi di quanto indicato nel secondo periodo della successiva lettera d). I progetti così individuati sono ordinati in un'apposita graduatoria secondo le medesime modalità di cui alla precedente lettera a);

d) sono considerati ammissibili i soli progetti conformi alle disposizioni della Decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 (SA.106007). Non sono pertanto ammissibili i progetti che producono idrogeno rinnovabile a partire da qualunque matrice di origine biologica, in conformità a quanto previsto dall'atto delegato di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2023) 1086 final del 10 febbraio 2023;

CONSIDERATO che, durante i citati incontri del 18 gennaio 2024 e 7 marzo 2024, come da comunicazione prot. 61625 del 2 aprile 2024, tutte le Regioni e Province autonome interessate, compresa la Lombardia che ha riscontrato con nota del 3 aprile 2024, hanno all'unanimità:

a) confermato i dati presentati dalla DGIE, ivi inclusi quelli circa l'ammontare delle risorse residue per la parte di propria di competenza. Conseguentemente è confermato l'importo residuo di euro 63.691.809,32;

b) confermato i criteri di valutazione e i valori dei punteggi connessi a tutti i progetti ammessi;

c) espresso l'approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse proposti dalla stessa Direzione;

d) confermato la corretta definizione di progetti finanziabili;

VISTO, l'articolo 4, comma 5, del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 che prevede: "Qualora, al 30 giugno 2023, la dotazione finanziaria a disposizione di una o più regioni o province autonome risulti in tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 7, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle risorse residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse";

RITENUTO opportuno, in attuazione del predetto articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, procedere alla ripartizione delle risorse disponibili, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di risorse;

RITENUTO opportuno definire nell'ambito del presente decreto, una procedura di scorrimento della graduatoria nel caso di ulteriori risorse residue a seguito di nuove rinunce o revoche. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione dei progetti entro il 30 giugno 2026, detta procedura, tuttavia, deve garantire una riallocazione delle risorse entro massimo il 31 dicembre 2024;

RITENUTO altresì opportuno prevedere che anche per le risorse del Piano REPowerEU destinate all'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" possa applicarsi la succitata procedura di scorrimento;

VISTA la nota prot. n. 63231 del 3 aprile 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di favorire la realizzazione dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", nell'ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, il presente decreto provvede alla ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 2.

Art. 2

Risorse finanziarie

1. Per la concessione delle agevolazioni a valere sull'Investimento 3.1, sono ripartite le risorse residue, richiamate nelle premesse, le quali ammontano complessivamente ad euro 63.691.809,32, di cui:

a) euro 17.023.411,34 di risorse residue non assegnate dalle Regioni e Province autonome ad esito della procedura di selezione dei progetti e delle conseguenti graduatorie pubblicate;

b) euro 46.668.397,98 di risorse residue conseguenti a varianti di progetto e a rinunce alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari per proposte progettuali ammesse nell'ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome.

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno incrementate con:

a) le risorse integrative previste nell'ambito dell'Investimento 3, "Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse", incluso nella Missione 7, "REPowerEU", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come da proposta di modifica di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM/2023/765 final) del 24 novembre 2023, adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023, previa adozione del decreto di assegnazione delle stesse dal parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) le eventuali risorse di cui al comma 3.

3. Le Regioni e Province autonome comunicano, tempestivamente, entro massimo il 31 ottobre 2024, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica qualunque ulteriore economia derivante da eventuali rinunce da parte dei soggetti beneficiari, ovvero revoche totali o parziali. La comunicazione di cui al primo periodo è trasmessa al seguente indirizzo die@pec.mase.gov.it, indicando in oggetto "PNRR M2C2-I3.1 - Risorse residue". Le risorse residue comunicate oltre il 31 ottobre 2024 rientrano nella disponibilità del Ministero medesimo e non saranno reimpiegate per le finalità di cui all'articolo 3.

Art. 3

Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili

1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono considerati ammissibili i soli progetti conformi ai requisiti dell'Avviso pubblico di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché alle disposizioni delle Decisioni della Commissione europea C(2023) 2395 final del 3 aprile 2023 (SA.106007) e C(2023) 9112 final del 18 dicembre 2023 (SA. 110511).

2. Le risorse di cui all'articolo 2 sono ripartite tra le Regioni e Province autonome tenendo conto dell'ordine attributo ai progetti riportati nell'Allegato 1, secondo quanto indicato nei commi 3 e 4.

3. L'Allegato 1 è composto dalle seguenti sezioni:

a) sezione A, contenente i progetti che, nell'ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, sono risultati ammissibili, ma finanziabili parzialmente per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate in via prioritaria le risorse di cui all'articolo 2;

b) sezione B, contenente i progetti che, nell'ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la prima posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate le eventuali risorse residue rispetto alla lettera a);

c) sezione C, contenente i progetti che, nell'ambito delle graduatorie pubblicate dalle Regioni e Province autonome, ricoprono la seconda posizione tra i progetti ammessi, ma non finanziabili per mancanza di risorse. A detta sezione sono destinate le eventuali risorse residue rispetto alla lettera b).

4. Nell'ambito di ciascuna delle sezioni di cui al comma 3, tenuto conto delle risultanze delle attività istruttorie condotte dalle Regioni e Province autonome per eventuali variazioni progettuali intervenute, i progetti sono ordinati sulla base dei criteri di valutazione individuati nell'Appendice B dello schema di Bando tipo riportato in allegato al decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, n. 427.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, nonché quanto previsto dal relativo decreto di attuazione del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 dicembre 2022, n. 427 e dallo schema di Bando tipo adottato per la redazione degli Avvisi pubblici di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nonché le disposizioni di cui al sistema di gestione e controllo delle Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza, ivi comprese le verifiche preliminari sull'assenza di doppio finanziamento e conflitto di interesse di competenza delle pertinenti Regioni e Province autonome.

2. Il presente decreto viene notificato a mezzo PEC alle Regioni e Province autonome e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MASE e alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza.

Il Capo Dipartimento

Dott. FEDERICO BOSCHI

(1)

Allegato sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 27 giugno 2024, n. 102.