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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 23 aprile 2024, n. 10

G.U.R.S. 3 maggio 2024, n. 20

Ulteriori indicazioni sulla corretta applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni - Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Agli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali

Alla Segreteria Generale della Regione Siciliana

Ai Dipartimenti regionali ed Uffici Speciali

Alle Ragionerie Centrali

Agli Enti regionali vigilati

e p.c. Alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia

Alla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia

Al Collegio dei Revisori della Regione Siciliana

All'ARIT Sicilia

A Sicilia Digitale S.p.A.

La presente circolare ha l'obiettivo di definire meglio alcuni aspetti della Circolare n. 1 dell'11/01/2019 avente per oggetto "Applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni".

Tali chiarimenti sono necessari a seguito di alcune modifiche intervenute nell'ordinamento giuridico e per esplicita richiesta da parte dei Revisori dei Conti della Regione siciliana finalizzata ad uniformare le modalità di tenuta e di registrazione delle operazioni afferenti ai Conti giudiziali anche attraverso la predisposizione di schemi standardizzati di rendicontazione e, laddove possibile, mediante l'uso di applicativi informatici all'uopo predisposti da mettere a disposizione degli agenti contabili.

Per quanto sopra esposto, si intende analizzare nel dettaglio la normativa citata al fine di precisare le attività dei Dipartimenti regionali ed Uffici speciali, della Ragioneria Generale e degli Enti regionali vigilati nonché uniformare, per quanto possibile, le procedure in argomento.

Premessa

La parte terza del D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, denominato "Codice di Giustizia Contabile" e segnatamente dagli artt. 137 e seguenti detta le disposizioni per il "Giudizio di conto", in particolare, all'art. 138 prevede che "le Amministrazioni comunichino alla sezione giurisdizionale della Corte di Conti territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa dei conti giudiziali" al fine di detenere, in apposito sistema informativo, un'anagrafe degli agenti contabili, nella quale far confluire i dati comunicati dalle stesse nonché le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

La Giunta di Governo con deliberazione n. 547 del 28 dicembre 2018 ha approvato le linee guida che regolamentano la presentazione, la parifica, l'approvazione ed il deposito dei conti giudiziali presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia sia in prima applicazione che a regime per quanto attiene ai Dipartimenti regionali/Uffici speciali.

Nella premessa della citata delibera è espressamente indicato che ai sensi dell'art. 178 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 sono agenti contabili:

a) gli agenti che a qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nelle casse dell'Amministrazione stessa;

b) i tesorieri che ricevono nelle casse le somme dovute all'Ente o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati;

c) tutti coloro che hanno maneggio di denaro pubblico o sono consegnatari di generi, oggetto e materie (si precisa che nel concetto di "materie", per le quali vi è l'obbligo di resa del conto giudiziale, sono ricompresi tutti i beni e i valori in ogni modo inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio - crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili -);

d) i dipendenti cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrata di qualunque natura e provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'Amministrazione.

In relazione ai consegnatari dei beni è necessario specificare che sono considerati agenti contabili e quindi tenuti alla resa del conto giudiziale solo i consegnatari per debito di custodia e non anche i consegnatari per debito di vigilanza (agenti amministrativi).

In altri termini, come ribadito anche nella sentenza n. 313 del 2020 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria «solo i consegnatari per "debito di custodia" sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il "debito di custodia" nella gestione dei soli magazzini "centrali" o "principali" dell'Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni "destinati all'uso", ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni "pronti uso", cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza".

Il consegnatario per solo debito di vigilanza (agente amministrativo) invece ha un ruolo più assimilabile a quello di mero magazziniere che non ha compiti di gestione dei beni affidatigli ma solo di sorveglianza o appunto di vigilanza, per cui non è tenuto a depositare alcun conto.

Più precisamente:

a) debito di custodia: caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione (compresi i farmaci);

b) debito di vigilanza: connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.

In relazione ai consegnatari dei titoli è necessario specificare quanto segue:

in merito a titoli azionari e più in generale partecipativi, che ai sensi dell'art. 20, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 rientrano tra i beni mobili, la maggioritaria giurisprudenza è orientata a ritenere che il consegnatario sia il soggetto incaricato dall'Ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di socio nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, chi ha la disponibilità giuridica (Sez. Giur. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Giur. Veneto, 18.10.2017 n. 122; Sez. Contr. Toscana, del. 17/2010/PAR) e non il detentore, che ha la mera disponibilità materiale e si limita a custodire i titoli (solitamente un istituto di credito). La giurisprudenza ha conseguentemente affermato che: "assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione.... rappresentando l'Ente alle riunioni delle società... esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale" (Sez. Giur. Veneto, 25.6.2019 n. 99).

Per quanto sopra espresso, vanno considerati Agenti contabili:

a) il Tesoriere/l'Istituto Cassiere;

b) l'Economo/il Responsabile servizio cassa interna;

c) il Responsabile delle Casse C.U.P.;

d) l'Agente incaricato della riscossione;

e) il Consegnatario dei beni (come sopra specificato);

f) il Consegnatario dei titoli;

g) tutti coloro che fanno maneggio di pubblico denaro e si ingeriscano nella gestione contabile dell'amministrazione.

A questo proposito, si anticipa che questa Ragioneria Generale ha intenzione di diramare in futuro specifiche disposizioni tendenti a limitare, per quanto possibile, l'uso del denaro contante favorendo e incoraggiando l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Conti giudiziali: norme ed indicazioni operative

Il conto giudiziale è il documento contabile che dà evidenza della gestione contabile al fine di determinare la sfera di responsabilità dell'agente contabile, responsabilità che è personale e limitata ai fatti o alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Finalità della rendicontazione è quella di garantire alla Pubblica amministrazione la correttezza della gestione di denaro o di patrimonio pubblico di sua pertinenza e la realizzazione di tale garanzia obiettiva è affidata ad organo indipendente dalla Pubblica amministrazione, cioè ad un giudice neutrale, la Corte dei conti che interviene allorquando siano esauriti, cioè si siano svolti, i controlli interni presso ciascuna Amministrazione sulla predetta gestione.

Oggetto dell'accertamento ad opera della Corte dei conti è la correttezza e la regolarità della gestione del denaro e dei beni di proprietà dell'Amministrazione da parte dell'agente contabile.

L'obbligatorietà della verifica da parte della Corte dei conti nasce dalla necessità di tutelare i diritti patrimoniali indisponibili della collettività e dal principio generale dell'ordinamento in forza del quale chi gestisce denaro non proprio deve rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa.

Il carattere necessario della garanzia impone che il giudizio sui conti resi dagli agenti contabili si svolga indipendentemente dalla esistenza o meno di una controversia sulla gestione ed è consequenziale al principio di indisponibilità delle pubbliche risorse.

Ne consegue che:

a) la gestione contabile è un particolare settore dell'attività di gestione dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali per esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l'accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni;

b) tutte le forme di gestioni contabili, operanti all'interno di Pubbliche amministrazioni (a danaro ed a materia) devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dall'Ente (collegamento continuo dei flussi delle notizie relative alle varie operazioni svolte dal contabile);

c) gli agenti contabili sono tenuti a rendere alle rispettive Amministrazioni il rendiconto periodico dei risultati della propria attività gestoria;

d) gli agenti contabili rispondono dei danni causati nell'esercizio dei loro compiti, secondo la disciplina sulla c.d. responsabilità contabile.

L'esame dei conti giudiziali da parte della Corte dei conti si esplica attraverso il giudizio sui conti, disciplinato dagli articoli da 137 a 150 del Codice della giustizia contabile.

Ai sensi dell'art. 137, la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili e delle altre Pubbliche amministrazioni "per quanto le spetti a termini di leggi, anche speciali".

La Corte costituzionale con sentenza n. 114 del 1975, con riguardo agli agenti contabili e alle figure assimilate nel rimarcare l'obbligo del rendiconto giudiziale, ha precisato che: «è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere».

Procedimento della resa del conto giudiziale

La citata Delibera di Giunta n. 547 del 28 dicembre 2018 ha previsto che, a far data dal 1 gennaio 2019:

- ciascun responsabile di Dipartimento regionale o Ufficio speciale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 139 del D. Lgs. 26/08/2016, n. 174, è individuato come responsabile del procedimento e debba nominare gli agenti contabili soggetti alla presentazione del conto giudiziale nonché comunicare i relativi dati identificativi alla sezione Giurisdizionale della Corte dei conti;

- gli agenti contabili hanno l'obbligo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione della propria gestione, di presentare il conto della propria gestione (nonché di allegare il provvedimento di legittimazione alla gestione e la documentazione di resa del conto) presso i Dipartimenti dai quali dipendono - si precisa che gli agenti contabili sono tenuti alla presentazione del conto anche per i conti a totale 0 (zero) -;

- ciascun responsabile di Dipartimento o Ufficio speciale, nella qualità di responsabile del procedimento, provvede, con il supporto della Ragioneria Centrale competente, al controllo amministrativo del conto giudiziale, alla parifica (consistente in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture tenute), all'approvazione ed a depositarlo presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente (entro trenta giorni dall'approvazione) ai sensi e nei modi previsti dall'art. 139 del D.Lgs 26 agosto 2016 n. 174.

Premesso quanto sopra, si precisa che il procedimento della resa del conto giudiziale presso gli Enti regionali vigilati si discosta lievemente da quello sopra descritto in quanto questi ultimi non sono compresi nella citata Delibera di Giunta n. 547/2018.

Pertanto, i suddetti Enti devono individuare al loro interno un responsabile del procedimento ed uno o più agenti contabili, con formale provvedimento, comunicando i relativi dati identificativi alla sezione Giurisdizionale della Corte dei conti (anagrafe degli agenti contabili). L'agente contabile è soggetto alla presentazione del conto giudiziale presso il proprio Ente. Il responsabile del procedimento deve accertasi che il conto giudiziale sia verificato (controllo amministrativo-contabile) dal Responsabile del Servizio finanziario e previa parifica (consistente in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture tenute) lo proponga per l'approvazione al vertice dell'Ente.

A tal proposito, si sottolinea che, in base al principio di alterità, l'agente contabile e il responsabile del servizio finanziario non possono coincidere.

Successivamente, lo stesso responsabile del procedimento provvede a depositare il conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente entro trenta giorni dall'approvazione, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 139 del D.Lgs 26 agosto 2016 n. 174.

Il procedimento amministrativo sopra descritto potrà essere ulteriormente disciplinato in un apposito regolamento o nel regolamento di contabilità che terrà conto della specifica organizzazione dell'Ente.

Al fine di superare le difformità nella redazione e nella presentazione del conto giudiziale questa Ragioneria Generale ha intenzione di coinvolgere ARIT e Sicilia Digitale nella predisposizione di uno o più schemi tipo che potranno essere utilizzati dagli Agenti contabili della Regione e degli Enti vigilati.

A tal riguardo, si fa presente che la giurisprudenza, con riguardo alla regolarità di compilazione del conto da parte dell'agente, ha sempre ritenuto che non è rilevante l'aspetto "formale", purché il modello utilizzato sia idoneo a rappresentare, nei dati essenziali la gestione, nel senso che è stato ritenuto procedibile il giudizio sui conti compilato su modelli "diversi" da quelli standard, a condizione che vi sia un'adeguata rappresentazione delle poste in entrata ed uscita (c.d. principio della sostanzialità documentale).

Per entrare più in dettaglio sul procedimento della resa del conto giudiziale a livello statale, si riporta il contenuto della circolare n. 30 prot. n. 298637 del 13/12/2021 del MEF che riferisce che la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede consultiva, nell'adunanza del 10 settembre 2020, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di "Adempimenti a cura degli uffici del Sistema delle Ragionerie in ordine al deposito dei conti giudiziali a seguito dell' entrata in vigore del D.Lgs. del 26 agosto 2016 n. 174, recante il Codice di giustizia contabile", rendendo il Parere n. 4/2020.

Nel Parere sono state affrontate le questioni concernenti l'individuazione del responsabile del procedimento tenuto al deposito dei conti, il ruolo degli uffici del Sistema delle Ragionerie, preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l'utilizzo dell'applicativo SIRECO per la resa elettronica dei conti.

In particolare, la Corte ha evidenziato quanto segue:

1. la presentazione del conto, che consiste nella consegna dello stesso, da parte dell'agente contabile, all' Amministrazione di appartenenza, come previsto dall'articolo 139, comma 1, del Cgc, è da tenersi distinta dall'attività di deposito del conto;

2. il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Cgc, va individuato dall'Amministrazione cui appartiene il contabile e nell'ambito della stessa (tendenzialmente coincidente con il soggetto che parifica);

3. il responsabile del procedimento provvede, a norma dell'articolo 140, comma 1, del Cgc, al deposito del conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente e agli adempimenti propedeutici, quali la parifica, l'acquisizione del visto di controllo di regolarità amministrativa e contabile e l'approvazione;

4. la parificazione del conto giudiziale, ex articolo 618 del R.D. n. 827/1924 è una dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall'Amministrazione e costituisce adempimento imprescindibile al deposito degli stessi presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

5. nel caso di conti erariali (quelli delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) la parifica del conto giudiziale costituisce un procedimento complesso per mezzo del quale il responsabile del procedimento, oltre ad assicurare la verifica della concordanza dei conti con le scritture contabili detenute dall'Amministrazione (parifica strictu-sensu), a norma dell'art. 618 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, provvede anche all'acquisizione del visto di regolarità amministrativo-contabile - rilasciato, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dagli Uffici del sistema delle Ragionerie - e all'approvazione del conto da parte degli Organi competenti;

6. il controllo di regolarità amministrativo-contabile svolto dagli Uffici del sistema delle Ragionerie costituisce quindi solo una fase, pur rilevante, del più ampio e articolato procedimento di parificazione del conto giudiziale. Infatti, "detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come l'esito di un sub- procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana) quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale";

7. solo il deposito del conto parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (a norma dell'articolo 140, comma 3, del Cgc).

In ordine a quanto sopra descritto occorre rappresentare che la circolare n. 1/2019 non prevede che le Ragionerie Centrali della Regione siciliana rilascino il visto di regolarità amministrativo contabile ma si limitino ad erogare un supporto, laddove richiesto dal Dipartimento competente, che rimane responsabile del controllo amministrativo del conto giudiziale.

Dal punto di vista pratico, i conti giudiziali si distinguono in conti "enti" e "conti erariali o dell'erario".

La distinzione è basata sulla provenienza del conto, cioè se si tratta di conti di enti locali, università, aziende sanitarie o enti regionali si parla di conti enti; se invece sono conti provenienti da uffici centrali (Ministeri) si definiscono conti erariali.

Sulla base di questa distinzione i conti enti sono resi secondo 4 modelli distinti di cui al D.P.R. 31 gennaio, 1996, n. 194, per differenti figure di agenti contabili.

Nelle more della predisposizione di uno o più schemi tipo che potranno essere utilizzati dagli agenti contabili della Regione e degli Enti regionali vigilati, si ritiene, per uniformità, che possano essere utilizzati i seguenti modelli, se non diversamente disposto da specifiche norme:

Tesoriere Mod. 17 al Dlgs n. 118/2011 e s.m.i. (non allegato);

Agente della riscossione Mod. 21 al D.P.R. n. 194/1996 (All.1);

Consegnatario di titoli azionari Mod. 22 al D.P.R. n. 194/1996 (All.2);

Economo Mod. 23 al D.P.R. n. 194/1996 (All.3);

Consegnatario di beni Mod. 24 al D.P.R. n. 194/1996 (All.4).

Tali modelli potranno essere adattati alle specifiche esigenze dell'Amministrazione regionale/Ente (eccetto il Mod.17).

Per il conto del Tesoriere è previsto il conto meccanografico - comprensivo di tutte le entrate e le spese effettuate - completo del quadro riassuntivo della gestione di cassa di cui all'allegato 17/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Per i conti erariali invece bisogna rifarsi a quanto stabilito nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e nel Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 agli artt. 192, 616, 621, 626, 632.

Infine, si precisa la modalità di deposito dei conti.

I conti devono essere trasmessi (depositati) alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti territorialmente competenti attraverso l'applicativo SIRECO (Sistema informativo resa elettronica conti) insieme alla documentazione richiesta ed in base alle procedure ivi previste.

Al fine di ottimizzare l'acquisizione dei dati e delle notizie necessarie per consentire l'esame e la rapida definizione del conto giudiziale, è opportuno che il responsabile del procedimento in sede di deposito telematico, alleghi una relazione di sintesi relativa al conto in parola.

Dal 2019, la Corte dei conti ha innovato la versione del SIRECO richiedendo la trasmissione dei conti non più in allegato ad una pec, ma con il caricamento del conto in formato p7m all'interno dell'applicativo stesso.

Le Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti, a fronte del parere richiesto dal MEF, Dipartimento della RGS, in materia di "Adempimenti a cura degli uffici del sistema delle Ragionerie in ordine al deposito dei conti giudiziali a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile" nell'adunanza del 10 settembre 2020 con il parere n. 4/2020/Cons hanno stabilito che le Ragionerie Territoriali dello Stato restituiscono i Conti alle Amministrazioni statali con il visto di regolarità e che è poi il responsabile del procedimento individuato da queste ultime a dover trasmettere i Conti giudiziali alla Corte dei conti tramite SIRECO.

Ciò vale a maggior ragione presso la Regione Siciliana nella quale, come detto, le Ragionerie Centrali forniscono soltanto un supporto alla redazione del conto e soltanto su richiesta.

Pertanto, non solo le Regioni ed i propri Enti, ma anche le Amministrazioni dello Stato devono preventivamente nominare un responsabile del procedimento, che tramite un processo di accreditamento e previo accertamento di requisiti minimi richiesti, provvede alla resa dei Conti presso le Segreterie delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Tale deposito è effettuato con riserva di accettazione da parte della Corte stessa, che, verificata la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali della resa, può accettarla o rifiutarla. In caso di accettazione, dalla data di deposito del Conto giudiziale decorrono i cinque anni previsti dall'art. 150 c.g.c. per la revisione del Conto da parte della sezione stessa o, in mancanza, per la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio, salvo osservazioni, denunce, segnalazioni da parte della Procura regionale, della stessa Amministrazione o anche di cittadini. La norma concede alla sezione cinque anni di tempo, decorrenti dalla data di deposito del Conto, per procedere alla revisione e all'eventuale discarico della gestione o alla richiesta di fissazione del giudizio di conto in caso di ritenute irregolarità.

I Dipartimenti regionali e gli Enti regionali vigilati, sono invitati a dare massima diffusione alla presente circolare presso tutti gli Agenti contabili da essi dipendenti.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: TOZZO

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4