
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/263 DELLA COMMISSIONE, 11 gennaio 2024
G.U.U.E. 15 gennaio 2024, Serie L
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2024) 252] (I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione (4) stabilisce alcune misure di emergenza a seguito della conferma di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e Grecia.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce che le zone soggette a restrizioni che la Bulgaria e la Grecia devono istituire conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce inoltre alcune misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
5) In Bulgaria non sono stati segnalati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini dalla conferma, il 16 settembre 2023, di un unico focolaio nella provincia di Burgas. Dal 30 novembre 2023 sono state di conseguenza revocate tutte le zone soggette a restrizioni in tale Stato membro.
6) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, nonché le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 sono state pertanto modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 della Commissione (5).
7) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale, vicino al confine che separa le zone di protezione e di sorveglianza, già istituite in tale regione.
8) L'autorità competente della Grecia ha informato la Commissione dell'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul proprio territorio, a seguito della comparsa dei recenti focolai di tale malattia nell'unità regionale di Phthiotis, e ha adottato le necessarie misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687.
9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia. Inoltre, data l'attuale situazione epidemiologica, è necessario estendere le dimensioni e prorogare la durata di tali zone, anche per quanto riguarda l'ulteriore zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita nell'isola di Lesbo.
10) Le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 dovrebbero pertanto essere modificate, in termini spaziali e temporali, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione della Grecia centrale.
11) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, che dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2024. La presente decisione non dovrebbe pregiudicare le date di inizio dell'applicazione di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2892.
12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 (GU L, 2023/2725, 4.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2725/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2892 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2892, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2892/oj).
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è così modificata:
1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2024.»;
2. l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.