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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/334 DELLA COMMISSIONE, 19 gennaio 2024

G.U.U.E. 22 gennaio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati e prodotti della pesca. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 febbraio 2024

Applicabile dal: 11 febbraio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, l'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento prevede che un atto delegato possa prescrivere che le partite di determinati animali e merci entrino nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.

2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 al fine di garantire che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni siano conformi alle prescrizioni pertinenti stabilite nella normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (3) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

4) L'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione stabilisce un elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La sezione XIV dell'allegato III di tale regolamento stabilisce i requisiti per la gelatina, mentre la sezione XV di tale allegato stabilisce i requisiti per il collagene. E' pertanto opportuno fare riferimento all'allegato III, sezione XV, del regolamento (CE) n. 853/2004 nell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

5) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo che dispone di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.

6) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo che rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ed è incluso nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione, di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

7) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in deroga all'articolo 7, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione da paesi terzi che non dispongono di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato ma che garantiscono che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione possa decidere di includere un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento solo se l'autorità competente di tale paese terzo le fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Tali prove e garanzie dovrebbero consistere in informazioni sulle procedure in vigore in tale paese terzo per garantire la tracciabilità e l'origine degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione.

8) Bangladesh, Cile, Isole Falkland, Guernsey, Nuova Caledonia, Nicaragua e Uruguay figurano nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono indicati con una «O», che ne segnala l'intenzione di esportare nell'Unione prodotti composti fabbricati utilizzando prodotti dell'acquacoltura trasformati e/o latte trasformato e/o ovoprodotti trasformati ottenuti da uno Stato membro, da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti. Bangladesh, Cile, Isole Falkland, Guernsey, Nuova Caledonia, Nicaragua e Uruguay hanno tuttavia informato la Commissione di non essere interessati a esportare tali prodotti composti nell'Unione. E' pertanto opportuno sopprimere l'indicazione «O» per Bangladesh, Cile, Isole Falkland, Guernsey, Nuova Caledonia, Nicaragua e Uruguay nell'allegato -I.

9) La Colombia figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per il latte. A seguito di un audit effettuato dalla Commissione dal 24 luglio al 4 agosto 2023, è stato constatato che la Colombia non è in grado di garantire il rispetto del divieto di utilizzo di estradiolo-17ß nelle giovenche e nelle vacche, come previsto dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali, il cui latte è utilizzato per produrre prodotti composti a lunga conservazione destinati al mercato dell'Unione. E' pertanto opportuno sopprimere l'indicazione «X» per il latte in relazione alla Colombia. Poiché la Colombia esporta già nell'Unione prodotti composti contenenti latte trasformato ottenuto da uno Stato membro o da un paese terzo che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che figura nell'elenco dell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per il latte, la Colombia dovrebbe essere contrassegnata con una «O» per il latte.

10) Israele (5) figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per le uova. Israele ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessato a esportare uova nell'Unione. E' pertanto opportuno sopprimere l'indicazione «X» per «Uova» da tale allegato.

11) La Giamaica figura attualmente nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per il miele. Poiché la Giamaica non ha presentato alla Commissione il piano di controllo per il miele è opportuno sopprimere l'indicazione «X» per «Miele» da tale allegato.

12) Kenya e Mozambico figurano nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «O» che ne segnala l'intenzione di esportare nell'Unione prodotti composti fabbricati utilizzando latte trasformato e/o ovoprodotti trasformati ottenuti da uno Stato membro, da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti. Kenya e Mozambico non hanno tuttavia presentato alla Commissione prove e garanzie della conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292. E' pertanto opportuno sopprimere tale indicazione relativa al Kenya e al Mozambico nell'allegato -I.

13) Marocco e Ruanda hanno presentato piani di controllo per il miele. I piani offrono garanzie sufficienti e pertanto dovrebbero essere approvati. Le voci relative a Marocco e Ruanda per «Miele» dovrebbero figurare di conseguenza nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

14) Il Montenegro figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «X» per «Ovini/caprini» e una nota a piè di pagina che specifica «Solo ovini». Il Montenegro ha tuttavia incluso i caprini nel suo piano di controllo. La nota a piè di pagina relativa al Montenegro che limita la voce alle carni ovine in tale allegato dovrebbe pertanto essere soppressa.

15) Il Montenegro ha presentato un piano di controllo riguardante i budelli. Il piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato. La voce relativa al Montenegro per «Budelli» dovrebbe figurare di conseguenza nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

16) La Nuova Caledonia figura nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 ed è indicata con una «P», che ne segnala l'intenzione di esportare nell'Unione prodotti composti fabbricati utilizzando prodotti trasformati ottenuti da molluschi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Nuova Caledonia ha tuttavia informato la Commissione di non essere interessata a esportare tali prodotti composti nell'Unione. E' pertanto opportuno sopprimere l'indicazione «P» relativa alla Nuova Caledonia nell'allegato -I.

17) Il Sud Africa ha presentato un piano di controllo per i gasteropodi marini riguardante la sottocategoria «molluschi/gasteropodi marini da acquacoltura». Tale piano offre garanzie pertinenti in materia di sicurezza alimentare e pertanto dovrebbe essere approvato. Il Sud Africa dovrebbe pertanto figurare nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con una «M» e nell'allegato VIII del medesimo regolamento di esecuzione.

18) L'Azerbaigian figura nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con la nota «Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico». L'Azerbaigian ha presentato un piano di controllo per l'acquacoltura riguardante i prodotti ottenuti da pesci (caviale e uova). Il piano offre garanzie pertinenti in materia di sicurezza alimentare e pertanto dovrebbe essere approvato. L'Azerbaigian dovrebbe figurare di conseguenza nell'allegato -I e la nota «Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico» presente nell'allegato IX di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificata in: «Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)».

19) Il Cile figura nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 con la nota: «Acquacoltura: solo pesci». Il piano di controllo del Cile riguarda i pesci e i prodotti ottenuti da pesci (caviale e uova). La nota «Acquacoltura: solo pesci» nella voce relativa al Cile nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe pertanto essere modificata in: «Acquacoltura: pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)».

20) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

21) Per quanto riguarda le partite di prodotti composti a lunga conservazione fabbricati utilizzando prodotti lattiero-caseari trasformati di origine colombiana che sono già state spedite dalla Colombia alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per ragioni di prevedibilità e di certezza del diritto è opportuno prevedere un periodo transitorio per il loro ingresso nell'Unione.

22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

(4)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).

(5)

Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

1) l'articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, rispettivamente sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.»

;

2) l'allegato -I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

3) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

4) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

Le partite di prodotti composti a lunga conservazione fabbricati a partire da prodotti lattiero-caseari trasformati di origine colombiana che sono state spedite nell'Unione dalla Colombia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione possono entrare nell'Unione fino a due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Tale periodo transitorio non riguarda le partite di prodotti composti a lunga conservazione fabbricati a partire da prodotti lattiero-caseari trasformati provenienti da Stati membri o da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del regolamento (UE) 2021/405 per il latte, le quali possono continuare a entrare nell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO II

Nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, dopo la voce relativa al Vietnam è aggiunta la seguente voce relativa al Sud Africa:

«ZA Sud Africa Solo gasteropodi marini».

.

ALLEGATO III

L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

a) la voce relativa all'Azerbaigian è sostituita dalla seguente:

«AZ Azerbaigian Solo prodotti ottenuti da pesci (uova e caviale), da catture allo stato selvatico o d'acquacoltura»;

.

b) la voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«CL Cile Acquacoltura: Solo pesci e caviale (prodotto ottenuto da pesci)».

.