
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/580 DELLA COMMISSIONE, 9 febbraio 2024
G.U.U.E. 15 febbraio 2024, Serie L
Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2024) 930] (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2024/416 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Germania, Francia, Italia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/416, Bulgaria, Danimarca, Germania, Ungheria, Polonia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella regione di Plovdiv in Bulgaria, nei comuni di Aabenraa, Slagelse e Sorø in Danimarca, nei Länder dell'Assia, del Meclemburgo-Pomerania anteriore e dello Schleswig-Holstein in Germania, nella contea di Győr-Moson-Sopron in Ungheria, nelle regioni della Grande Polonia, di Łódź, di Lublino e di Lubusz in Polonia e nelle regioni di Nitra e Trnava in Slovacchia.
7) Anche la Croazia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame, situato nella contea di Brod-Posavina.
8) Anche la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati nella regioni di Pardubice e Vysočina.
9) Inoltre uno dei focolai confermati dalla Danimarca è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Germania.
10) Inoltre uno dei focolai confermati dalla Slovacchia è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con l'Ungheria. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio dell'Ungheria.
11) Le autorità competenti di Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Croazia, Ungheria, Polonia e Slovacchia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
12) La Commissione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Croazia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
13) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Cechia e la Croazia né aree elencate come zone di protezione per la Danimarca.
14) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Croazia, Ungheria, Polonia e Slovacchia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
15) E' pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Bulgaria, Germania, Ungheria, Polonia e Slovacchia e le aree elencate come zone di sorveglianza per la Danimarca nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.
16) E' inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 zone di protezione e di sorveglianza relative alla Cechia e alla Croazia e zone di protezione relative alla Danimarca.
17) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Croazia, Ungheria, Polonia e Slovacchia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
18) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
19) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.
20) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/416 della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2024/416, 31.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/416/oj).
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.