
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2447 DELLA COMMISSIONE, 24 ottobre 2023
G.U.U.E. 30 ottobre 2023, Serie L
Decisione relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero (2023) 7450] (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2025/1089)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 24 ottobre 2023
Applicabile fino al: 30 settembre 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI è richiamata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), di tale regolamento e rientra nella definizione di malattia elencata di cui all'articolo 4, punto 18), del medesimo regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie previste all'articolo 9 dello stesso. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) definisce le malattie elencate di categoria da A a E e nell'allegato dello stesso regolamento di esecuzione l'HPAI è elencata come malattia di categoria A, D ed E.
3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell'HPAI. Tale regolamento delegato prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e, ove necessario, di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'HPAI. Detta regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili nel resto del territorio degli Stati membri interessati da tale malattia («Stato membro interessato») prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.
4) Di conseguenza nell'allegato della presente decisione dovrebbero essere ora stabilite le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati in cui si applicano le misure di controllo della malattia previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
5) L'articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce inoltre che l'autorità competente può concedere deroghe alle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. Di conseguenza le autorità competenti degli Stati membri interessati possono permettere movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici da tali zone. Tali partite possono essere spostate in altri Stati membri se accompagnate dal certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale prescritto per tali partite di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4). E' pertanto opportuno aggiungere a tali certificati un attestato che indichi che le partite sono conformi alle restrizioni stabilite nella presente decisione.
6) Dal 2020 il virus dell'HPAI è stato individuato nell'Unione e nei paesi terzi confinanti in molti uccelli selvatici migratori, in particolare durante le stagioni migratorie autunnali e primaverili, e in alcune zone anche durante l'estate. Di conseguenza il virus dell'HPAI è stato individuato anche in stabilimenti di pollame e volatili in cattività in quasi tutti gli Stati membri.
7) La situazione epidemiologica relativa all'HPAI è migliorata da luglio a settembre 2023, periodo durante il quale non sono stati individuati focolai nel pollame o nei volatili in cattività nell'Unione e ne è stato individuato solo un numero molto limitato in uccelli acquatici selvatici migratori nella parte settentrionale dell'Unione.
8) Dopo l'inizio della migrazione autunnale degli uccelli selvatici migratori nel 2023, il virus dell'HPAI si è nuovamente diffuso ed è stato individuato in uccelli selvatici in un numero crescente di Stati membri. Inoltre la Danimarca e la Polonia hanno confermato la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti sul loro territorio in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel comune di Guldborgsund, in Danimarca, e nei voivodati di Łódź e della Pomerania occidentale, in Polonia.
9) Le autorità competenti di Danimarca e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.
10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Danimarca e dalla Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui è stata confermata la presenza dei focolai di HPAI.
11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Danimarca e la Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
12) E' pertanto opportuno elencare nell'allegato della presente decisione le zone di protezione e di sorveglianza relative alla Danimarca e alla Polonia e la durata delle misure in esse applicabili.
13) Data l'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione e tenuto conto della stagionalità della circolazione del virus negli uccelli selvatici, vi è il rischio che nei mesi successivi si verifichino ulteriori focolai di HPAI nell'Unione, il che potrebbe richiedere la descrizione, nella presente decisione, di ulteriori zone di protezione e di sorveglianza e, ove necessario, di ulteriori zone soggette a restrizioni a livello di Unione.
14) La Commissione pertanto valuta costantemente la situazione epidemiologica, unitamente agli Stati membri e riesamina regolarmente le relative misure.
15) La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi fino al 30 settembre 2024.
16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che la presente decisione prenda effetto il prima possibile.
17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021).
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione definisce a livello di Unione:
a) le zone di protezione e di sorveglianza che gli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza rispettivamente in conformità agli articoli 39 e 55 di tale regolamento delegato;
b) le ulteriori zone soggette a restrizioni che gli Stati membri interessati sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni.
La presente decisione stabilisce altresì norme concernenti i movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni, qualora sia stata concessa una deroga che permette tali movimenti in conformità all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Zona di protezione
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) le zone di protezione istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nell'allegato, parte A, della presente decisione;
b) le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell'allegato, parte A, della presente decisione.
Zona di sorveglianza
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) le zone di sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nell'allegato, parte B, della presente decisione;
b) le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell'allegato, parte B, della presente decisione.
Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato, parte C, della presente decisione;
b) le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all'allegato, parte C, della presente decisione;
c) qualora, in seguito all'esito positivo di una valutazione del rischio, sia stata concessa una deroga dall'autorità competente di uno Stato membro interessato, in conformità all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che consente il movimento verso altri Stati membri di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato, parte C, della presente decisione, lo Stato membro interessato provveda affinché tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale prescritto di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, che deve contenere il seguente attestato:
«La partita è conforme alle disposizioni dell'articolo 4 della decisione di esecuzione della Commissione C(2023)7450.».
Applicazione
(modificato dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2475)
La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2025.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2023
Per la Commissione
STELLA KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Allegato sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2023/2578, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2023/2695, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2023/2778, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2023/2913, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/258, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/416, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/580, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/759, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/852, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/963, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1066, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1184, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1222, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1297, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1452, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1948, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2172, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2191, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2214, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2475, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2529, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2681, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2743, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2833, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2917, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/3039, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/3142, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/3235, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/84, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/124, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/185, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/270, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/321, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/423, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/449, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/540, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/677, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/751, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/821, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/858, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/896 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/1089.