
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.
MINISTERO DELLA SALUTE
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO 8- FUNZIONI STATALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE-EX DGPROGS
CIRCOLARE 15 gennaio 2024, n. 863
Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale. Aggiornamento contributo ai sensi della Legge 213 del 30/12/2023, art. 1 commi 240, 241- Emergenza Ucraina - proroga all'iscrizione al SSN ed esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa. (1)
Testo con annotazioni alla data 16 febbraio 2024
Per integrazioni alla presente, si veda la C.M. Salute 16 febbraio 2024, n. 3803.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.
Agli Assessorati Regionali alla Sanità
All'Assessorato alla Sanità delle Provincia autonoma di Trento
All'Assessorato alla Sanità delle Provincia autonoma di Bolzano
All'INMP
inmp@pec.inmp.it
e pc.
Al Ministero dell'Economia e Finanze
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
- I.GE.SPE.S. -
c.a. Dott.ssa Antonietta Cavallo
antonietta.cavallo@mef.gov.it
LORO SEDI
In relazione alle richieste di chiarimenti in merito alla rideterminazione del contributo volontario per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge 213 del 30/12/2023, art. 1 commi 240- 241, si forniscono le seguenti indicazioni di competenza della scrivente Amministrazione.
In primo luogo si evidenzia che dalle nuove disposizioni normative non emergono particolari differenze rispetto allo status quo ante, se non nei termini di una variazione, in aumento, della misura del contributo stesso, fermo restando i requisiti soggettivi che brevemente si richiamano.
Ai sensi dell'art. 34, comma 3 del T.U. 286/98 possono iscriversi volontariamente al SSN gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non abbiano titolo all'iscrizione obbligatoria e siano tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN.
Precisamente hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:
- gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi;
- coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa;
- il personale religioso;
- il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR;
- dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia;
- stranieri che partecipano a programmi di volontariato;
- familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5/11/2008;
- tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.
Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.
L'iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo annuale con riferimento all'anno solare 1 gennaio - 31 dicembre a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, nei termini prescritti dalla norma, il previo pagamento del contributo annuale può consentire il mantenimento dell'iscrizione al SSR, nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell'interessato.
Secondo quanto innovato dalle recenti disposizioni per iscriversi occorre pagare il contributo esclusivamente tramite modello F24.
Per quanto riguarda il codice tributo esso è codificato dall'Agenzia dell'Entrato nel codice 8846 Contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo, mentre i codici di ciascuna Regione sono reperibili sul sito della Agenzia dell'Entrate al seguente link https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/index.php
Rimangono altresì invariate le aliquote e le classi di reddito cui applicarle, mentre in base alle nuove disposizioni è modificato l'importo minimo al di sotto del quale non può procedersi all'iscrizione volontaria, la norma emendata dalla legge di bilancio stabilisce infatti che tale contributo non potrà essere inferiore a 2000 euro annui.
Pertanto il contributo annuale calcolato sul reddito complessivo si calcola applicando le precedenti aliquote ed in particolare:
l'aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28
l'aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69.
Ma in ogni caso l'importo non potrà essere inferiore a € 2.000,00.
Lo stesso comma della legge n. 213/23 interviene su altre due ipotesi di iscrizione volontaria modificando l'importo minimo: gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio e gli stranieri collocati alla pari.
Nel caso di motivi di studio il contributo forfettario minimo passa da 149 euro a 700,00 euro, qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani.
Nel caso di persone collocate alla pari il contributo minimo passa da 219,49. euro a 1.200,00 euro.
Al fine di assicurare la copertura sanitaria a coloro che hanno già versato il contributo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre 2023 quindi precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 213/2023 e quindi hanno già effettuato i pagamenti secondo gli importi stabiliti dalla precedente normativa, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale avrà carattere temporaneo per un periodo di 3 mesi, con conguaglio della somma versata (non rimborsabile) per estendere la copertura a 12 mesi solari, calcolata sulla base dei nuovi importi.
Tenuto conto che l'iscrizione volontaria, prevista per i cittadini stranieri, viene consentita, di prassi e in via residuale, anche ai cittadini comunitari che non abbiano copertura dallo Stato di provenienza nè una propria polizza sanitaria, per non costituire un onere sociale per lo Stato ospitante come previsto dal D. lgs n. 30/2007 ai sensi della direttiva comunitaria 38/2004 sulla libera circolazione, i nuovi importi si applicano anche nei casi di iscrizione volontaria di cittadini comunitari.
Infine per quanto riguarda la popolazione Ucraina, tenuto conto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2024 contenuto nell'articolo 1, comma 390 della legge di bilancio 2024, si conferma, per i titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, l'iscrizione obbligatoria fino al 31 dicembre 2024, secondo le modalità indicate nelle precedenti note. Si conferma altresì che la protezione temporanea non comporta il rilascio della TEAM coerentemente al sistema di accoglienza e solidarietà delineato nella direttiva UE n. 55/2001 nonché dal decreto legislativo 85/2003 volti a garantire la più ampia assistenza sul territorio nazionale degli Stati membri di accoglienza.
Per i cittadini ucraini già iscritti al SSN l'iscrizione potrà essere prolungata automaticamente in analogia di quanto previsto per i permessi di soggiorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, salvo diverso avviso di codeste Regioni.
E' stata altresì prorogata per i cittadini ucraini titolari di permesso per protezione temporanea, l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa con codice X22 fino al 31 dicembre 2024. L'esenzione viene rilasciata al momento del rinnovo dell'iscrizione al SSN e della scelta del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta solo a seguito di dichiarazione di non svolgimento di attività lavorativa da parte dello straniero.
Si invitano codesti Assessorati alla massima diffusione della presente nota a tutte le strutture territoriali interessate, con la dovuta urgenza.
Si fa eventuale riserva di modificare quanto indicato nella presente nota in considerazione dell'evolversi della situazione.
Il Direttore Generale
AMERICO CICCHETTI