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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.

MINISTERO DELLA SALUTE

EX DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

UFFICIO 8- FUNZIONI STATALI IN MATERIA DI ASSISTE SANITARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE-EX DGPROGS

CIRCOLARE 16 febbraio 2024, n. 3803

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale. Integrazione alla nota n. 863 del 15 gennaio 2024.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero della Salute.

Agli Assessorati Regionali alla Sanità

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia autonoma di Bolzano

All'INMP

inmp@pec.inmp.it

e pc.

Al Ministero dell'Economia e Finanze

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale -I.GE.SPE.S. -

c.a. Dott.ssa Antonietta Cavallo

antonietta.cavallo@mef.gov.it

c.a. Dott.ssa Di Pilla

federica.dipilla@mef.gov.it

c.a. Barbara Filippi

barbara.filippi@mef.gov.it

LORO SEDI

A parziale integrazione della nota prot. n. 863 del 15 gennaio u.s. concernente l'iscrizione volontaria al SSN di cui all'art. 34, comma 3 del TU immigrazione (d.lgs 286/98) opportunamente emendato dall'art 1 comma 240 della legge 213/2023, si rappresenta quanto segue.

La nota in commento disciplina, tra l'altro, il periodo transitorio concernente il passaggio dell'importo del contributo minimo concernente l'iscrizione volontaria al SSN da 387,34 euro a 2000 euro. Ciò perché è emersa la necessità di prendere in considerazione la fattispecie di tutti coloro che, ignari dell'aumento in corso, hanno provveduto, prima della fine del 2023, a liquidare l'importo, per il 2024, nel suo vecchio ammontare.

Ed, al riguardo, l'intervento regolatorio di cui alla nota ha previsto che, fermo restando la non rimborsabilità dell'importo versato, la iscrizione volontaria al SSN sarà limitata ad un periodo di tre mesi, trascorsi i quali dovrà procedersi a conguagliare la cifra restante ed estendere cosi la copertura sanitaria all'intero anno solare. Cosi la nota in commento "Al fine di assicurare la copertura a coloro che hanno versato il contributo per l'anno 2024 entro il 31 dicembre 2023 quindi precedentemente all'entrata in vigore della legge 213/2023 e quindi hanno effettuato il pagamento secondo gli importi stabiliti dalla precedente normativa, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale avrà carattere temporaneo per un periodo di tre mesi, con conguaglio della somma versata (non rimborsabile) per estendere la copertura a 12 mesi solari, calcolata sulla base dei nuovi importi".

La necessità di emendare la nota, nello specifico passaggio de quo, poggia sul fatto che essa trascura di considerare i casi in cui il pagamento della quota volontaria ex art 34 del TU immigrazione, è condizione del ritiro del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno (art 5 TU immigrazione), infatti, è un documento che consente al cittadino straniero extraUe di soggiornare nel territorio dello Stato Italiano ed è rilasciato per i più svariati motivi che devono essere puntualmente specificati nella richiesta avanzata al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare (ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare). Gli allegati da produrre, ai fini del perfezionamento della richiesta, concernono il passaporto e "la documentazione attestante la disponibilità di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro" (art 9 reg TU).

L'ufficio, allora, acquisita la documentazione concernente la richiesta di permesso può effettuare verifiche circa la veridicità delle affermazioni in esso contenute e cioè sulla effettiva disponibilità delle risorse e dell'alloggio.

Per quanto qui ci occupa, al termine di questa fase di verifica. l'addetto alla ricezione avverte che "all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'art 34 comma 3 del testo unico" (art 9 comma 7 reg TU).

Ad avviso della Scrivente tale affermazione (ribadita anche all'art 11 u.c. del medesimo regolamento) aggiunge una condizione per il rilascio del permesso di soggiorno che va ad aggiungersi alle condizioni previste dalla legge e concernenti la richiesta. Nonostante infatti la richiesta deve essere corredata del passaporto e della documentazione concernente il sostentamento economico (e che chiaramente deve sussistere e conservare la sua validità anche all'atto del rilascio del permesso); il medesimo rilascio richiede, in aggiunta, che sia prodotta la documentazione concernente gli obblighi ex art 34 comma 3 TU. E cioè qualora il richiedente si trovi nelle condizioni descritte nella medesima nota (e cioè sia studente o persona alla pari; abbia richiesto il permesso per residenza elettiva; sia un religioso; faccia parte del personale diplomatico; sia dipendente straniero di organizzazione internazionale operante in Italia; sia uno straniero che partecipa a programmi di volontariato; familiare ultrassessantacinquenne etc) perché costui ottenga il permesso di soggiorno deve aver assolto gli obblighi legati alla iscrizione volontaria al SSN, in alternativa ad una propria polizza sanitaria. Ciò significa che qualora tali obblighi non siano assolti, nonostante costui abbia integrato le condizioni giuridiche necessarie per la richiesta, non può comunque ricevere il permesso.

Tutto ciò retroagisce sul problema in discorso.

Si supponga infatti che si verifichi il caso per cui al rilascio del permesso di soggiorno si sia accoppiato, a fine 2023, il pagamento contestuale, quindi sempre a fine 2023, del contributo volontario ex art 34 comma TU nel suo vecchio ammontare, a valere però per il 2024.

E' indubbio che in questi casi laddove cioè il pagamento del contributo per l'iscrizione volontaria è stato pagato, in anticipo, nel suo vecchio ammontare ed è stato anche, verosimilmente, la condizione, nel 2023, dell'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, tale contributo, chiaramente, ad avviso della Scrivente, non va conguagliato; infatti il mancato conguaglio diverrebbe presupposto per la revoca del permesso di soggiorno, essendo venute meno retroattivamente le condizioni per il rilascio. Tutto ciò, però, è insostenibile perché le condizioni del rilascio possono operare soltanto ex ante, cioè prima del rilascio del permesso. D'altra parte la norma positiva non prevede la revoca del permesso in mancanza di tutto o di parte del contributo volontario. Soltanto se, a fronte del pagamento del contributo nel suo vecchio ammontare, il permesso non è stato rilasciato, allora tale cifra va conguagliata perché il rilascio è automaticamente condizionato dalla normativa sopravvenuta.

Su tutt'altro piano invece si pone la questione del pagamento del contributo volontario, laddove tale pagamento non è più condizione per il rilascio del permesso di soggiorno, essendo esso stato rilasciato in data anteriore e sotto condizione del pagamento del contributo con ancora in vigore la vecchia normativa. In questi casi nulla sembra ostare al pagamento del contributo nella sua interezza (e quindi se pagato nel 2023 va conguagliato). In questi casi infatti l'iscrizione ed il permesso viaggiano su binari paralleli perché la violazione dell'obbligo di pagamento del contributo volontario, in tutto o in parte, determina soltanto un inadempimento contrattuale non essendo più legato al rilascio del succitato permesso.

In sintesi:

1) Qualora il pagamento del contributo volontario sia avvenuto nel 2023 ma a valere per il 2024 ed in aggiunta, sulla base di questo pagamento, è stato emesso, sempre nel 2023, il permesso di soggiorno. il contribuente NON deve conguagliare. In conseguenza di ciò, l'iscrizione avverrà con la vecchia quota e gli eventuali rifiuti di iscrizione nel 2024 (o al limite richieste di cancellazione) della quota di iscrizione pagata nel 2023, a valere per il 2024, non potranno essere accettate perché non soggette ad incremento per tutto il corso del 2024:

2) In tutti gli altri casi il pagamento del contributo volontario deve essere conguagliato: di conseguenza si applica la regola generale dettata dalla nota del 15 gennaio 2024. Questo significa, non solo, che il conguaglio deve aver luogo nel caso in cui il permesso di soggiorno è stato emesso nel 2024 mentre nel 2023 è stata pagato il contributo nel suo vecchio ammontare; ma anche in tutti i casi in cui tale pagamento non si pone come condizione del rilascio del permesso. In questi casi, infatti, le due fattispecie (permesso di soggiorno e iscrizione volontaria) viaggiano su binari paralleli ma indipendenti;

3) Il contributo pagato nel 2024 (modello F 24), nel suo vecchio ammontare, può essere recuperato su richiesta, qualora l'iscrizione non venga perfezionata con la dichiarazione di volersi iscrivere al SSN rilasciata allo sportello della Asl di residenza;

4) Per l'anno 2025, l'iscrizione dovrà avvenire sulla base degli importi in vigore al momento della iscrizione, senza alcuna eccezione.

Le suindicate indicazioni sull'iscrizione volontaria si applicano ai cittadini britannici ma tenuto conto degli accordi tra UE - UK conclusi a seguito della Brexit. Ciò significa che ai:

- britannici entrati in Italia dopo il 31/12/2020 (Brexit): si applicano loro in via permanente le indicazioni contenute nella presente nota sull'iscrizione volontaria al pari degli altri assistiti.

- britannici entrati prima del 31/12/2020 (Brexit) e tuttora presenti in Italia: si possono iscrivere obbligatoriamente al SSN in quanto beneficiari delle previsioni dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea che, peraltro, all'art. 23, prevede l'equiparazione ai cittadini nazionali.

Il Direttore dell'Ufficio 8

MODESTA VISCA