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MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 6 giugno 2024

- Allegato al Comunicato Ministero del Turismo pubblicato nella G.U.R.I. 14 giugno 2024, n. 138

Disposizioni applicative per l'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

IL MINISTRO DEL TURISMO

VISTI gli articoli 1571 e ss. del codice civile in materia di locazione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 54- bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio";

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, rubricato "Regime fiscale delle locazioni brevi";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, concernente "Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante "Nomina dei ministri", con il quale la sen. Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" e, in particolare, l'articolo 13-ter, comma 13;

VISTA l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 30 maggio 2024;

CONSIDERATA la necessità di acquisire i dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche presenti sul territorio attraverso l'interoperabilità tra banche dati;

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare la realizzazione dell'investimento di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese, garantendo, per le categorie interessate, positive ricadute sociali e tutelando la concorrenza e la trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e delle province autonome e la sicurezza del territorio, per contrastare forme irregolari di ospitalità;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19 [N.d.R. recte: legge 15 dicembre 2023, n. 191], che gli enti territoriali provvedano all'automatica ricodifica come CIN dei codici identificativi dagli stessi assegnati e alla trasmissione di questi al Ministero del turismo unitamente ai dati inerenti alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale;

CONSIDERATA altresì la necessità, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19 [N.d.R. recte: legge 15 dicembre 2023, n. 191], che il Ministero del turismo, nei casi di omessa attribuzione del codice regionale e provinciale ovvero di omessa ricodifica e trasmissione dei codici identificativi e dei relativi dati da parte degli enti territoriali, provveda a generare e a trasmettere il codice identificativo nazionale agli enti detentori di una banca dati funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'individuazione delle modalità di interoperabilità tra la Banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 13-ter, comma 13, del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, individua le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche di cui all'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e le banche dati regionali e delle Province autonome.

2. Le modalità di interoperabilità sono specificate negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dell'interoperabilità di cui all'articolo 1, pari a 1.640.054,01 euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 640.552,42 euro nell'ambito dei contratti già sottoscritti dal Ministero del turismo per la realizzazione della banca dati nazionale di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e quanto a 999.501,59 euro, nell'ambito delle risorse disponibili per il medesimo anno sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Roma

DANIELA GARNERO SANTANCHE'