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ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE INTERASSESSORIALE 30 maggio 2024, n. 1

G.U.R.S. 14 giugno 2024, n. 27

Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 - Disposizioni finanziarie varie - Modifiche di norme.

Alle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Provinciali

Con legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, art. 9, è stato istituito il Fondo Unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

In attuazione della suddetta legge, in data 31 agosto 2018, è stato emanato il D.P.Reg. n. 589, che ha stabilito i criteri e le modalità di erogazione degli interventi finanziari in favore dei disabili.

Il "Fondo" finanzia prestazioni e servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari. Gli interventi possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta e indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta, in base alle opzioni a), b), c) e d), di cui al comma 3, art. 9, della citata norma regionale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del citato Decreto n. 589/2018, "Controlli e disposizioni per le AA.SS.PP., è stata emanata la circolare n. 17 del 13 settembre 2018, rivolta a codeste Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Provinciali, nell'ambito di un'unica definizione di procedura per l'accesso al citato Fondo da parte dei soggetti destinatari, persone con disabilità gravissima già censite e beneficiarie dell'assegno di cura.

Con legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, art. 4, "Disciplina del Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza", sono state apportate delle modifiche all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 8/17, in particolare:

alla lett. a) ai soggetti accreditati di cui all'Albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e ss.mm.ii., sono state aggiunte le "Istituzioni socio-assistenziali iscritti agli Albi Comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale 22/1986".

alla lett. d) caregiver, la parola convivente è stata soppressa, pertanto per caregiver si intende il familiare entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del Titolo V del libro 1 del codice civile e, sono state aggiunte le parole "ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio" che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

Pertanto alla luce della nuova disposizione legislativa, al fine di uniformare l'operato di codeste Aziende Sanitarie Provinciali nella sottoscrizione del patto di cura, si rende necessario predisporre un nuovo modello PATTO di CURA, che si allega alla presente Circolare, in sostituzione del precedente, allegato al D.P.Reg. n. 589 del 31 agosto 2018.

La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso in Parte I.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro:

ALBANO

L'Assessore per la salute:

VOLO

ALLEGATO