Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 2018

G.U.R.S. 14 settembre 2018, n. 40

Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di interventi finanziari in favore di disabili.

TESTO COORDINATO (al D.P. 601/2019 e con annotazioni alla data 30 maggio 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. n. 12 del 14 giugno 2016;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ed, in particolare, l'art. 30 ("Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza");

Vista la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 ed, in particolare, l'art. 9 ("Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza");

Vista la legge regionale 1 marzo 2017, n. 4;

Vista la nota n. 5851 del 27 agosto 2018, con la quale la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana comunica che la VI Commissione legislativa, nella seduta n. 50 del 21 agosto 2018, ha espresso parere favorevole "nei limiti degli stanziamenti di bilancio";

Vista la risoluzione n. 7 recante "Atto di indirizzo in tema di sostegno alla disabilità ed alla non autosufficienza" della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, espresso in data 21 agosto 2018;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.Lgs. n. 229/1999 e ss.mm.ii.;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;

Visto il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 ed, in particolare, l'allegato 1 c) (LEA socio sanitari);

Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamenti dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

Visto il Piano strategico per la salute mentale della Regione siciliana, di cui al D.A. del 27 aprile 2012;

Visto il Piano nazionale per la salute mentale approvato in Conferenza unificata con accordo n. 4 del 24 gennaio 2013;

Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii., recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, recante "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";

Vista la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e ss.mm.ii., recante "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il decreto presidenziale 4 novembre 2002, recante "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana";

Vista la legge regionale n. 10/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";

Visto il D.P. 26 gennaio 2011, recante "Linee guida regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari";

Visto il D.M. 27 novembre 2017 (F.N.A. disabili gravigravissimi - Vita indipendente);

Vista la legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" (Dopo di Noi);

Vista la legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 ed, in particolare, l'art 76, co. 4 ("Ricovero presso Comunità alloggio e Case famiglia dei pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici");

Vista la legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016, ed in particolare, l'art. 6 ("Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali");

Visto il decreto interministeriale 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2016 vistato dalla Corte dei conti al n. 4038 del 3 novembre 2016;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di apposito decreto, volto a disciplinare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2017, così come modificata dall'articolo 30 della legge regionale n. 8/2018 - le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari con procedura complessa e di rilievo per l'intero territorio regionale;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'applicazione nel territorio regionale siciliano dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 così come modificato dall'art. 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- Fondo: Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i.;

- SIUSS: Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali dell'INPS;

- PUA: Punto Unico di Accesso ai servizi sociosanitari;

- UVM: Unità di Valutazione Multidimensionale;

- DS: Distretto sanitario;

- DSS: Distretto Socio Sanitario;

- ASP/AA.SS.PP.: Azienda/e Sanitaria/e Provinciale/i;

- DIFAM: Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;

- DASOE: Dipartimento regionale delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

- DPS: Dipartimento regionale della Pianificazione Strategica;

- Disabili gravi: disabili non autosufficienti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

- Disabili gravissimi: disabili non autosufficienti ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2016;

- Disabili psichici: disabili ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 76, comma 4, nonché i soggetti destinatari delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria previste nei programmi terapeutici individuali elaborati ai sensi dell'art. 26 del DPCM 12 gennaio 2017;

- Disabile: le tre macrocategorie di disabili destinatarie del presente decreto;

- Patto di cura: manifestazione di impegno e di libera scelta delle modalità di assistenza per la quale il disabile gravissimo opta ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

- Patto di servizio: tipologia di servizi che si intende erogare su richiesta del disabile grave o gravissimo;

- SII: Sistema Informativo Integrato in/out.

Art. 2

Finalità e destinatari

1. Il Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza, di seguito denominato "Fondo", ha dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea regionale siciliana in sede di adozione della legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato, nonché di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 8/2017, ed è destinato all'erogazione di risorse finanziarie finalizzate alle prestazioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 8/2017.

2. Il presente decreto, in ossequio al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, così come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, detta le modalità ed i criteri attuativi della norma stessa, riconoscendo ambiti riservati e preminenti alle leggi ed ai regolamenti che costituiscano fonte di parte delle risorse che compongano il fondo medesimo così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, lettere a), b), c), d), e) ed f).

3. Il presente decreto dispone, pertanto, in ordine alle modalità di erogazione che discendono dall'applicazione del predetto dettato normativo, nell'ottica di perseguire la creazione di un sistema integrato di azione e programmazione.

Art. 3

Procedure per l'accesso e modalità di erogazione

(integrato dall'articolo unico del D.P. 601/2019)

1. Il Fondo, destinato a disabili gravissimi, gravi e psichici, finanzia le prestazioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 8/2017. Esso mantiene come fine ultimo quello di operare per garantire a ciascun soggetto destinatario un adeguato "progetto individuale di vita", nell'ambito dei doveri imposti alla Pubblica Amministrazione.

2. Accedono alle erogazioni monetarie ed alla prestazione dei servizi di cui al presente decreto i disabili, fatta eccezione per i soggetti minorenni, che producano un ISEE c.d. "socio-sanitario" inferiore a venticinquemila/00 euro annui; le predette erogazioni sono ridotte del 30% per i disabili che producano il medesimo ISEE superiore o uguale a venticinquemila/00 annui.

3. Le procedure per l'accesso all'assistenza - nelle more della istituzione dello sportello unico della disabilità - sono così definite:

- da parte del disabile gravissimo si avviano su istanza al PUA competente per territorio di residenza o presso il DSS competente per territorio di residenza;

- da parte del disabile grave il Patto di servizio si avvia su istanza al DSS competente per territorio di residenza;

- per i disabili psichici, secondo le vigenti previsioni normative, la procedura prende avvio su istanza del Comune di residenza.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il DIFAM, con cadenza trimestrale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, trasferisce con mandato diretto le risorse monetarie vincolate e stanziate con la legge di stabilità regionale (ivi comprese quelle ulteriori afferenti al Fondo) corrispondenti alle forme di assistenza diretta o indiretta sulla scorta di quanto segue:

a) alle AA.SS.PP., sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM). A decorrere dall'esercizio finanziario successivo al corrente, con cadenza annuale, con decreto interassessoriale - della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e della salute - viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei trasferimenti monetari, individuandolo nella misura di euro mille e duecento/00 per i disabili con ISEE sociosanitario inferiore ad euro venticinquemila/00 e riducendo la predetta somma del 30% per i disabili con ISEE sociosanitario pari o superiore ad euro venticinquemila/ 00, secondo quanto disposto all'art. 3, comma 2, del presente decreto. La detta previsione economica dovrà, altresì, essere parametrata alla progressiva attuazione dei Piani di assistenza individuale, nell'ambito dei criteri di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 2, Cost. e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 18 [N.d.R. recte: legge regionale 9 maggio 2017, n. 8] e ss.mm.ii.;

b) al D.S.S. di competenza territoriale, su base di censimento numerico dei disabili gravi, previa sottoscrizione, in prima applicazione, del Patto di servizio che individui, nel più volte evocato principio di libera scelta, i tipi di servizio che si intende erogare. A regime, il Patto di servizio va ri-attualizzato annualmente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità regionale, anche al fine di verificare le ulteriori necessità eventualmente ravvisabili nell'ambito del Patto stesso;

b-bis) Alle Città metropolitane e liberi Consorzi comunali per l'esercizio finanziario 2019 sulla base del censimento degli alunni disabili delle scuole superiori di secondo grado per le funzioni alle stesse delegate ed a copertura del fabbisogno di € 7.830.258,45.

c) ai comuni di residenza del disabile psichico al verificarsi delle condizioni convenzionali di cui alla legge regionale 22/1986.

5. Il Patto di cura può prevedere, a scelta della persona disabile, la finalità dell'accesso al trasferimento monetario anche in forma combinata con le opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.;

6. Il Patto di servizio si conforma a quanto già in uso per l'accesso alle contribuzioni discendenti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza, assolvendo, per scelta esclusiva del disabile, alla funzione di individuare forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali.

7. Tutti gli enti di cui alle lettere a), b) e c) del superiore comma 4 del presente articolo, sono onerati di aprire, giusto articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, presso la Banca d'Italia appositi conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alle sopra tracciate linee di finanziamento in assenza dei quali il DIFAM non può procedere alle relative attivazioni e prosecuzioni.

8. Al fine di assicurare la correttezza delle operazioni finanziarie, nonché le progressive ottimizzazioni della programmazione degli interventi e generare un flusso informativo che precostituisca le basi di un SII nell'ottica della progressiva ed omogenea copertura delle esigenze del disabile, scongiurando frammentazioni sovrapponibili, saranno effettuate apposite attività di monitoraggio e controllo, condotte anche tramite apposite ispezioni disposte - su iniziativa del Dipartimento per la pianificazione strategica (DPS) e, congiuntamente o disgiuntamente, del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE) presso l'Assessorato della salute della Regione siciliana - dal competente servizio nei confronti delle singole Aziende sanitarie provinciali interessate da ritardi e inadempimenti.

9. Costituiscono parte integrante del presente decreto gli allegati schemi di Patto di cura e Patto di servizio.

Art. 4

Interventi per l'anno 2018

1. Per l'esercizio corrente gli interventi a favore dei disabili gravissimi e dei disabili gravi seguiranno le regole indicate dal presente articolo.

2. Ai disabili gravissimi aventi diritto all'assegno di cura per i quali il reddito ISEE sociosanitario sia inferiore ad euro venticinquemila/00 viene erogata, con cadenza mensile, la somma annuale di euro 14 mila e 400/00. Ai disabili gravissimi aventi diritto all'assegno di cura per i quali il medesimo ISEE sia uguale o superiore ad euro venticinquemila/00, viene erogata, con cadenza mensile, la somma annuale di euro 10 mila e 80/00.

3. In ossequio alla norma transitoria di cui all'art. 9, comma 5 bis, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'art. 30 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, sino all'entrata in vigore del presente decreto, il DIFAM procede ai trasferimenti monetari nei confronti delle AA.SS.PP. ai sensi della legge regionale n. 4/17 come statuito dal D.P. n. 545/17, salvo conguaglio positivo o negativo. Entro il 30 settembre 2018 le AA.SS.PP. sono onerate di inoltrare al DIFAM la rendicontazione per analitica esposizione dei costi sostenuti in ossequio al predetto D.P. n. 545/17 sin dalla sua attivazione.

4. Ai disabili gravissimi di età inferiore ad anni 66 (secondo i dati accertati dal Dipartimento ASOE), nel rispetto del principio previsto dall'art. 3, comma 2, Cost., fino alla data del 31 luglio 2018 viene erogata la somma di euro mille e cinquecento/00 mensili; dall'1 agosto 2018, mese di pubblicazione del presente decreto, si applicano le modalità e criteri stabiliti nel comma 2 del presente articolo.

5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 precedente, i disabili gravi accedono ai benefici di cui al comma 6 del medesimo art. 3, a valere in via prioritaria sulle risorse di cui al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 8 del 2018.

6. La dotazione economica riservata ai disabili gravissimi a valere sul FNA 2017 - pari ad almeno il 50% delle risorse - potrà essere utilizzata per la predisposizione dei Piani di assistenza individualizzati, secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

7. Alla copertura economica per l'anno 2018 si provvederà con la dotazione di bilancio, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2017 e dall'art. 30 della legge regionale n. 8 del 2018, nonché - nel rispetto del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 2017 - con le risorse previste dal DPCM 27 novembre 2017, recante riparto del Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2017 e con la quota riservata al comma 9, art 1, legge regionale n. 8/2017, per il quale il 10% sulle assegnazioni ordinarie di parte corrente per le funzioni amministrative dei comuni è destinato ad assicurare assistenza ai disabili gravi.

Art. 5

Piano triennale della disabilità

1. Entro il 31 dicembre 2018 il DIFAM procederà alla redazione, per l'apprezzamento della Giunta di Governo, previo parere della VI Commissione dell'ARS, del Piano triennale della disabilità, cui è demandato il compito di operare per garantire un'adeguata indicazione delle linee d'intervento cui dovrà uniformarsi l'amministrazione regionale, con adeguata previsione di risorse.

2. Il detto Piano triennale verrà sottoposto al parere dell'Osservatorio per la disabilità, istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 6

Controlli e disposizioni per le AA.SS.PP.

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Assessorato della salute emanerà apposita circolare finalizzata ad uniformare l'azione delle AA.SS.PP. nell'ambito di un'unica definizione di procedure per l'accesso al Fondo e per la gestione dei soggetti beneficiari. (1)

2. I controlli sulle procedure seguite e da seguire sono demandati all'Assessorato della salute che dovrà provvedervi entro l'esercizio corrente.

Palermo, 31 agosto 2018.

MUSUMECI

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda alla Circ. Ass. Salute 13 settembre 2018, n. 17 riguardante disposizioni alle Aziende sanitarie provinciali.

(1)

Per il nuovo modello PATTO di CURA, in sostituzione del presente, si rimanda alla Circ. Interass. 30 maggio 2024, n. 1.