
DECISIONE (PESC) 2024/890 DEL CONSIGLIO, 18 marzo 2024
G.U.U.E. 19 marzo 2024, Serie L
Decisione che modifica la decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 18 marzo 2024
Entrata in vigore il: 18 marzo 2024
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione,
considerando quanto segue:
1) Nelle conclusioni del 29 e 30 giugno 2023 il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione è pronta a fornire all'Ucraina un sostegno militare sostenibile per tutto il tempo necessario, in particolare attraverso la missione di assistenza militare dell'UE a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) e lo strumento europeo per la pace («strumento») nell'ambito degli sforzi globali dell'Unione volti a contribuire, insieme ai partner, a futuri impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno il paese a difendersi nel lungo termine.
2) Nelle conclusioni del 26 e 27 ottobre 2023 il Consiglio europeo ha ribadito che il sostegno militare all'Ucraina deve continuare, segnatamente attraverso lo strumento ed EUMAM Ucraina, nonché attraverso l'assistenza bilaterale degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza degli sforzi degli Stati membri e, nell'immediato, la necessità di accelerare la fornitura di sostegno militare all'Ucraina al fine di contribuire a soddisfare le sue pressanti esigenze militari e di difesa, compresi missili e munizioni, in particolare nell'ambito dell'iniziativa volta a fornire un milione di munizioni di artiglieria, nonché sistemi di difesa aerea per proteggere la sua popolazione e le sue infrastrutture critiche ed energetiche. A più lungo termine, l'Unione e i suoi Stati membri devono contribuire, insieme ai partner, a futuri impegni in materia di sicurezza a favore dell'Ucraina, che aiuteranno il paese a difendersi, a resistere agli sforzi di destabilizzazione e a scoraggiare atti di aggressione nel futuro.
3) Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha concluso che l'Unione e i suoi Stati membri continueranno ad affrontare le pressanti esigenze militari e di difesa dell'Ucraina. In particolare, il Consiglio europeo ha insistito sull'importanza di un sostegno militare tempestivo, prevedibile e sostenibile per l'Ucraina, segnatamente attraverso lo strumento e l'EUMAM Ucraina, come pure attraverso l'assistenza bilaterale diretta degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a intensificare i lavori sulla riforma dello strumento e sull'ulteriore aumento del relativo finanziamento, sulla scorta di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
4) Nelle conclusioni del 1° febbraio 2024 il Consiglio europeo ha esaminato i lavori svolti in sede di Consiglio sul sostegno militare per l'Ucraina nell'ambito dello strumento e sull'aumento proposto del relativo massimale finanziario globale. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a raggiungere un accordo entro l'inizio di marzo 2024 per modificare la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1) sulla base di una proposta dell'alto rappresentante concernente un Fondo di assistenza all'Ucraina e delle principali modalità proposte, tenendo conto dei suggerimenti degli Stati membri.
5) Il massimale finanziario dello strumento dovrebbe pertanto essere aumentato di un importo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi correnti) destinato a continuare ad affrontare le esigenze delle forze armate ucraine attraverso il sostegno alla fornitura di formazione e di sostegno militare sia letale che non letale («importo destinato»).
6) Prima dell'adozione della presente decisione è stato fornito orientamento strategico per l'importo destinato, in linea con l'articolo 9 della decisione (PESC) 2021/509. Il comitato dello strumento istituito a norma dell'articolo 11 della decisione (PESC) 2021/509 deve decidere in merito all'utilizzo dell'importo destinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione, entro un mese dall'adozione della presente decisione.
7) L'attuazione dell'aumento del massimale finanziario dello strumento dovrebbe rispettare il massimale dei pagamenti concordato per il 2024 ed essere articolata in modo coerente con gli elementi e le modalità principali illustrati nei considerando da 8 a 14 della presente decisione.
8) Il sostegno militare all'Ucraina nell'ambito dell'importo destinato dovrebbe continuare a essere guidato dall'evoluzione delle esigenze delle forze armate ucraine, cercando di massimizzare il valore aggiunto dell'UE e integrando gli sforzi bilaterali, e dovrebbe essere articolato attraverso un approccio più strutturato, efficiente e pragmatico, avvalendosi di un aumento degli acquisti congiunti dall'industria europea della difesa (e dalla Norvegia).
9) L'aumento degli appalti congiunti per soddisfare le esigenze dell'Ucraina nell'ambito dell'importo destinato dovrebbero basarsi, tra l'altro, sugli insegnamenti tratti dall'iniziativa tripartita in materia di munizioni, compresa l'importanza di trarre vantaggio da strutture nazionali ben funzionanti nel settore degli appalti e dai contratti quadro esistenti, ricorrendo sia all'approccio della nazione guida che all'Agenzia europea per la difesa (AED), e compresi gli acquisti congiunti del necessario materiale di difesa dall'industria europea della difesa e dalla Norvegia, comprese le piccole e medie imprese, consentendo nel contempo flessibilità nelle catene di approvvigionamento, che possono includere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell'Unione o della Norvegia. Le disposizioni necessarie saranno definite in misure di assistenza individuali per gli acquisti congiunti dall'industria europea della difesa (e dalla Norvegia), tenendo conto delle coalizioni di capacità nell'ambito del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina e in conformità delle norme di esecuzione dello strumento. E' opportuno promuovere iniziative che riuniscano partner europei e ucraini dell'industria della difesa, anche attraverso joint venture, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.
10) Previa valutazione del comitato dello strumento, il rimborso delle altre forniture degli Stati membri provenienti da scorte, acquisti unilaterali e congiunti di attrezzature disponibili sul mercato e appalti unilaterali nell'ambito dell'importo dedicato dovrebbe essere limitato dopo un periodo di transizione, tenendo conto delle esigenze militari prioritarie dell'Ucraina, quando l'importo dedicato sarà prossimo all'esaurimento. Tali forniture continueranno a essere ammissibili fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, delle decisioni (PESC) 2022/338 (2) e (PESC) 2022/339 (3) del Consiglio, tenendo conto delle esigenze militari prioritarie dell'Ucraina. Durante il suddetto periodo di transizione, le forniture degli Stati membri derivanti da appalti congiunti conclusi nel quadro delle coalizioni di capacità nell'ambito del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina dovrebbero dare priorità all'industria europea della difesa (e alla Norvegia), consentendo nel contempo, in via eccezionale, flessibilità nei casi in cui la fornitura non è possibile entro un termine compatibile con le esigenze ucraine, in conformità delle norme di esecuzione dello strumento
11) Il sostegno militare nell'ambito dell'importo destinato dovrebbe garantire il proseguimento della fornitura di formazione e materiale attraverso l'EUMAM Ucraina, in linea con l'evoluzione delle esigenze di formazione delle forze armate ucraine.
12) Occorre migliorare i meccanismi di governance nell'attuazione dell'importo destinato, tra l'altro utilizzando una metodologia di valutazione riveduta, da concordare con il comitato dello strumento, per le forniture degli Stati membri provenienti dalle scorte a partire dal 18 marzo 2024, mediante la fissazione di un tasso di rimborso fisso e ricorrendo alla possibilità di compensare il valore del rimborso che deve essere ricevuto per il sostegno fornito in natura (4) a titolo dello strumento da parte di uno Stato membro a fronte dei suoi contributi finanziari ordinari dovuti nello stesso anno, in conformità delle norme di esecuzione dello strumento e del principio di sana gestione finanziaria. La compensazione applicata a uno Stato membro non incide sui contributi di altri Stati membri o sulla liquidità dello strumento.
13) Il sostegno militare sarà fornito nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, garantendo la trasparenza e la tracciabilità del sostegno finanziato dallo strumento e tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri.
14) Eccezionalmente, qualora uno Stato membro abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE e si sia astenuto dall'adottare una misura di assistenza da finanziare con l'importo destinato, detto Stato membro non dovrebbe contribuire ai costi di tale misura. Tale Stato membro dovrebbe invece contribuire con un importo supplementare ad altre misure di assistenza.
15) Ulteriori aumenti annuali comparabili potrebbero essere previsti fino al 2027, sulla base delle esigenze ucraine e fatti salvi gli orientamenti politici del Consiglio.
16) E' quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/509,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021).
Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022).
Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022).
Per in natura» si intende qualsiasi sostegno materiale fornito nell'ambito delle misure di assistenza dello strumento, ad esempio materiale e/o manutenzione, riparazione e adattamento.
La decisione (PESC) 2021/509 è così modificata:
1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il massimale finanziario per l'attuazione dello strumento per il periodo dal 2021 al 2027 è di 17 040 000 000 EUR a prezzi correnti.»
;
2) all'articolo 73, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. A decorrere dal 18 marzo 2024, un importo di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti è destinato alla fornitura di sostegno supplementare all'Ucraina («importo destinato») nell'ambito dei massimali annui stabiliti nell'allegato I.
Il comitato decide in merito all'utilizzo dell'importo destinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, non oltre un mese dal 18 marzo 2024.
Eccezionalmente, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3, nei casi in cui uno Stato membro si sia astenuto dal voto e abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE in merito a una misura di assistenza da finanziare con l'importo destinato, detto Stato membro non contribuisce ai costi di tale misura di assistenza. In tal caso, tale Stato membro versa un contributo supplementare ad altre misure di assistenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 7, e dell'articolo 27 a tali contributi, il riferimento in tali articoli all'articolo 5, paragrafo 3, è inteso come riferimento al presente paragrafo.»
;
3) l'allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
MASSIMALI FINANZIARI ANNUALI
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati entro i limiti dei seguenti importi, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 3 bis, e fatto salvo l'articolo 73, paragrafi 2 e 10:
Prezzi correnti, in milioni di EUR
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Prezzi correnti | 399 | 591 | 980 | 2 785 | 4 047 | 4 092 | 4 146» |
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