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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/881 DELLA COMMISSIONE, 14 marzo 2024

G.U.U.E. 19 marzo 2024, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2024) 1801] (I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 14 marzo 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è elencato come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra inoltre le norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per il controllo delle malattie elencate di categoria A. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione (4) stabilisce alcune misure di emergenza in relazione alla conferma di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e Grecia. Più in particolare, essa prevede che le zone soggette a restrizioni che tali Stati membri devono istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

4) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Grecia, elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, sono state pertanto modificate. Tale allegato è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2024/400 della Commissione (5).

5) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/400 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e caprini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale, all'interno della zona di protezione già istituita in tale regione. Il primo di questi focolai è comparso in un lasso di tempo molto breve e a breve distanza dai focolai precedenti, già contemplati dalle modifiche apportate dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/400 all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725; non è stato pertanto necessario modificare le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni. Anche il secondo focolaio si è verificato a breve distanza dai focolai precedenti, presi in considerazione nelle aree elencate per la Grecia in detto allegato, ma sostanzialmente più tardi, all'inizio di marzo 2024.

6) Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia, è necessario adattare rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con tale Stato membro, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia. Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e, in particolare, del lungo periodo di tempo intercorso tra la comparsa del più recente focolaio all'inizio di marzo 2024 e di quello immediatamente precedente, è necessario modificare la durata delle zone soggette a restrizioni, al fine di garantire che la malattia rimanga contenuta e non si diffonda da tali zone soggette a restrizioni ad altre parti della Grecia e ad altri Stati membri.

7) Data la più recente evoluzione della malattia, è pertanto opportuno modificare la durata delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia, elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione della Grecia centrale.

8) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è inoltre opportuno prorogare fino al 31 agosto 2024 il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725.

9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/2022-07-05).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 (GU L, 2023/2725, 4.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2725/oj).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2024/400 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri (GU L, 2024/400, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/400/oj).

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è così modificata:

1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2024.»

;

2. l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2024

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, la parte 2 relativa alla Grecia è sostituita dalla seguente:

«2. GRECIA

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione
Regione della Grecia centrale

Zona di protezione:

A protection zone that comprises the following areas:

- in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi,

- in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.

25.4.2024

Zona di sorveglianza:

A surveillance zone that comprises the following areas:

- in the regional unit of Phthiotis, the Municipal units of Agios Konstantinos and the Municipal unit of Elateia;

- in the regional unit of Boeotia, the Municipality of Orchomenos, excluding the communities of Loutsi and Pavlos and the Municipal unit of Chaeronea.

9.5.2024

Zona di sorveglianza:

A surveillance zone that comprises the following areas:

- in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi,

- in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.

26.4.2024 - 9.5.2024

.

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione
Regione dell'Egeo settentrionale A further restricted zone that comprises the entire territory of the regional unit of Lesvos. 30.6.2024
Regione della Grecia centrale

A further restricted zone that comprises:

- the entire territory of the regional unit of Phthiotis;

- the entire territory of the regional unit of Boeotia;

- in the regional unit of Euboea, the entire territory of the municipality of Chalcis.

30.6.2024».

.