
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/885 DELLA COMMISSIONE, 20 marzo 2024
G.U.U.E. 21 marzo 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti per quanto riguarda il metodo di campionamento per le erbe essiccate, le infusioni di erbe (prodotto essiccato), i tè (prodotto essiccato) e le spezie in polvere. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 24 marzo 2024
Applicabile dal: 24 marzo 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (2) stabilisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari.
2) I risultati di ricerche recenti condotte da un gruppo di lavoro coordinato dall'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) dimostrano che il metodo di campionamento per il controllo delle tossine vegetali (applicabile anche per il controllo delle micotossine) nelle erbe essiccate, nelle infusioni di erbe (prodotto essiccato), nei tè (prodotto essiccato) e nelle spezie in polvere di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 non garantisce di ottenere un campione rappresentativo della partita campionata.
3) E' pertanto necessario modificare il metodo di campionamento aumentando il peso richiesto dei campioni elementari e globali e precisando le norme applicabili per il campionamento di integratori alimentari contenenti erbe essiccate alla rinfusa prima del confezionamento in confezioni al dettaglio/individuali per il consumatore finale, al fine di garantire che il campione ottenuto sia rappresentativo della partita campionata.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.
5) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 si applica a decorrere dal 1° aprile 2024, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione per evitare che le autorità nazionali competenti debbano applicare per un breve periodo di tempo le norme introdotte dal regolamento (UE) 2023/2782.
6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN