
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
DELIBERAZIONE 17 giugno 2024, n. 226
Riconoscimento, ai sensi del Regolamento UE 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal primo luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana.
N.d.R.: La presente Deliberazione è tratta dal sito della Presidenza della Regione Siciliana.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 82;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 9 febbraio 2024 recante "Dichiarazione dello stato di calamità naturale per danni all'agricoltura in Sicilia da siccità nel periodo settembre 2023 - gennaio 2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 3 aprile 2024 recante "Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile" - Art. 24 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana";
VISTA la nota dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 14 giugno 2024, prot. n. 5283/Gab., con la quale, unitamente ad acclusa documentazione, viene trasmessa per la sottoposizione alla Giunta regionale la relazione del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, condivisa dal Presidente della Regione, nella qualità di Assessore regionale ad interim per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, concernente il riconoscimento, ai sensi del richiamato Regolamento UE 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal primo luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che nella citata relazione il suddetto Dirigente generale, nel rappresentare che la Sicilia sta vivendo la più grave siccità degli ultimi 50 anni ed è l'unica Regione d'Italia, e tra le poche d'Europa, in Zona Rossa per carenza di risorse idriche in compagnia di Marocco e Algeria, ricorda le menzionate deliberazioni con le quali il Governo della Regione Siciliana ha dichiarato, rispettivamente, lo stato di calamità naturale per danni all'agricoltura, e richiesto lo stato di emergenza di rilievo nazionale, riconosciuto dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2024 e, fa presente, che la situazione è gravemente peggiorata nelle ultime settimane a causa della indisponibilità di acqua per l'irrigazione contenuta negli invasi, ovviamente destinata prioritariamente agli usi civili, prospettando due ipotesi, se si verificassero improbabili precipitazioni estive, le perdite rimarrebbero quelle stimate alla data odierna pari ad una media sul territorio del 50%, mentre se non si dovessero verificare delle precipitazioni estive, le perdite aumenterebbero almeno al 75% e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del richiamato Regolamento (UE) 2021/2116, ritiene necessario avanzare all'Unione Europea, attraverso il Ministero della Sovranità Agricola e Forestale, il riconoscimento della condizione di "forza maggiore" e di "circostanze eccezionali" a causa della perdurare siccità, che dovrebbe riguardare gli ambiti di competenza della Politica Agricola Comune (PAC);
CONSIDERATO, in particolare, che l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea nella predetta proposta, al cui contenuto si fa espresso rinvio rappresenta, tra l'altro, che il riconoscimento delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali dovrebbe riguardare i seguenti ambiti di competenza della Politica Agricola Comune:
«(Deroghe alle condizioni di ammissibilità e impegni) 1. Nel caso di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e degli interventi di cui all'articolo 70, per l'anno di domanda 2024, e 71 del regolamento (UE) 2021/2115, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto relativo agli animali e alle superfici ubicate nei territori di cui all'articolo 1, che risultavano ammissibili nel momento in cui sono insorte le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, fermo restando la non ammissibilità al sostegno accoppiato delle colture non seminate o non trapiantate prima del verificarsi delle predette condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali. 2. Alle colture destinatarie del sostegno accoppiato, seminate o trapiantate prima del verificarsi delle condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali, non si applicano le condizioni di ammissibilità stabilite nel decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022. 3. Sulle superfici a prato permanente, comprese le superfici destinate a pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT), per l'anno 2024 non si applicano le disposizioni relative al rispetto delle condizioni di carico minimo di bestiame al pascolo per unità di superficie. 4. Nel caso delle misure di sviluppo rurale di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli interventi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, per gli anni di domanda successivi al 2023, se un beneficiario non ha potuto adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali nei territori di cui all'articolo 1, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali o durante i quali ne sono proseguiti gli effetti. La revoca interessa esclusivamente le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione al mancato rispetto dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi, né, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, si applicano riduzioni. 5. Per le misure e gli interventi di sostegno allo sviluppo rurale diversi da quelli indicati nel comma 4, non si richiedono restituzioni di aiuti, né parziali né integrali. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesta la restituzione del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale. 6. Per le misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, la localizzazione della sede legale dei beneficiari o delle superfici aziendali nei territori di cui all'articolo 1 fornisce valore probante dell'intervenuta causa di forza maggiore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 640/2014. La conferma dei casi di forza maggiore, prevista dal citato paragrafo 2, deve essere comunque fornita per iscritto nei termini indicati al precedente articolo 2. 7. In caso di mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme di buone condizioni agricole e ambientali di condizionalità, nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, non si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le sanzioni amministrative previste nel Capo III del medesimo decreto legislativo. 8. Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non completati o non realizzati entro il periodo previsto nella domanda di aiuto, il termine stabilito all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022 è prorogato di 12 mesi. 9. Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano recuperi di finanziamenti in caso di mancato rispetto dei vincoli di mantenimento e destinazione d'uso in conseguenza alla perdita di beni, inerenti agli interventi per il settore apistico, realizzati e finanziati ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2115 e sono versati gli aiuti anche se non è possibile verificare la realizzazione dell'intervento programmato, a condizione che il beneficiario dimostri che l'investimento è stato realizzato e la relativa spesa regolarmente sostenuta. 10. Per i programmi operativi del 2024, non si applica alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi sede o soci nei territori di cui all'articolo 1, il limite del 70% per singolo obiettivo del fondo di esercizio approvato, di cui ai rispettivi allegati II dei decreti 29 settembre 2022, prot. n. 480156 e n. 480166, SEZIONE 1, Punto II. 11. Tutte le autorizzazioni per impianti e reimpianti vigneti in scadenza nel 2024 vengono prorogate di un anno»;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta del Presidente della Regione, nella qualità di Assessore regionale ad interim per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,
Delibera:
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Articolo Unico
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta concernente il riconoscimento, ai sensi del Regolamento UE 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal primo luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana, in conformità alla relazione del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ed agli atti alla stessa acclusi, trasmessa dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea con nota 14 giugno 2024, prot. n. 5283/Gab., costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Presidente
SCHIFANI
Il Segretario
AMICO
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