
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1020 DELLA COMMISSIONE, 27 marzo 2024
G.U.U.E. 2 aprile 2024, Serie L
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 3 aprile 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello Stato del South Dakota, confermato il 12 marzo 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.
7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questo recente focolaio nello Stato del South Dakota.
8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti dalla zona interessata dal recente focolaio nello Stato del South Dakota.
9) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità - informazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
10) Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a due focolai di HPAI nelle province di Alberta e della Columbia Britannica, confermati l'11 ottobre 2023 e il 25 novembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
11) Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nel pollame nella contea dello Yorkshire, Inghilterra, confermato il 14 febbraio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
12) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei focolai di HPAI, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.
13) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di determinati prodotti dalle zone interessate di tali paesi terzi, secondo quanto stabilito negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito interessate dalla citata sospensione.
14) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'HPAI negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.
15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/748 della Commissione (4) ha inoltre modificato le voci relative agli Stati Uniti nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 fissando il termine iniziale per le zone precedentemente chiuse US-2.528 e US-2.529 di tale paese terzo. E' stato rilevato un errore nelle righe relative a tali zone, come modificate dal punto 1, lettera a), punto xiv), e dal punto 2, lettera n), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/748. E' pertanto opportuno rettificare tale errore nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. E' quindi opportuno modificare di conseguenza i suddetti allegati.
16) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
17) La rettifica delle voci relative agli Stati Uniti nelle righe relative alle zone US-2.528 e US-2.529 di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/748, vale a dire il 24 febbraio 2024.
18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/748 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2024/748, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/748/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2 si applica a decorrere dal 24 febbraio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN