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REGOLAMENTO (UE) 2024/1106 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 11 aprile 2024

G.U.U.E. 17 aprile 2024, Serie L

Regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 maggio 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell'energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un quadro globale per conseguire tale obiettivo. Per rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso e proteggere efficacemente l'Unione dagli abusi di mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1227/2011 per garantire ulteriore trasparenza e aumentare le capacità di monitoraggio, contribuendo in tal modo alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia e alla protezione dei consumatori, nonché per garantire indagini e azioni di contrasto più efficaci nei casi di potenziale abuso di mercato colmando le carenze individuate nel quadro attuale.

2) Gli strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa dell'Unione sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), anche per quanto riguarda le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. Pertanto è opportuno modificare la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per allinearla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che fornisca, o sia probabile che fornisca, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia probabile che fornisca, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. A tale riguardo, in vista dell'allineamento al regolamento (UE) n. 596/2014, il concetto di «qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso» dovrebbe comprendere azioni quali «quote stuffing», «painting the tape» e «momentum ignition», senza limitarsi ad esse.

3) La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere modificata per allinearla al regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato potrebbe di per sé essere costituita da un complesso di circostanze particolari o un evento particolare che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia ciò non dovrebbe essere interpretato nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso in questione. Una tappa intermedia in un processo prolungato dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.

4) Il presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), come pure l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

5) La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni del presente regolamento riguardanti sia i mercati dell'energia all'ingrosso sia i mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

6) Quando le informazioni condivise con l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») non sono, o non sono più, informazioni sensibili dal punto di vista commerciale o della sicurezza, l'Agenzia le dovrebbe poter mettere a disposizione degli operatori di mercato e del pubblico in modo accessibile al fine di contribuire a una migliore conoscenza dei mercati dell'energia all'ingrosso. Ciò dovrebbe includere la possibilità per l'Agenzia di pubblicare informazioni aggregate sui mercati organizzati (organised marketplaces - OMP), sulle piattaforme per le informazioni privilegiate (inside information platforms - IIP) e sui meccanismi di segnalazione registrati (registered reporting mechanisms - RRM) conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in un'ottica di maggiore trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza in tali mercati.

7) Quando le informazioni condivise con l'Agenzia non sono, o non sono più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, l'Agenzia dovrebbe poter mettere a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, al fine di contribuire a una migliore conoscenza dei mercati dell'energia all'ingrosso. Ciò contribuirà a promuovere la fiducia nelle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso e a favorirne lo sviluppo. L'Agenzia dovrebbe stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali intende rendere le informazioni disponibili per scopi scientifici e ai fini della trasparenza, secondo modalità eque e trasparenti.

8) Al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza del mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione e di contribuire alla strategia comune sui dati dell'energia dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe sviluppare e mantenere un centro digitale di riferimento contenente le informazioni sui dati del mercato dell'energia all'ingrosso dell'Unione (centro di riferimento). L'Agenzia dovrebbe rendere pubbliche, in modo facilmente fruibile, parti delle informazioni che raccoglie a norma del presente regolamento, comprese le informazioni riguardanti la negoziazione dei contratti sull'energia all'ingrosso fuori borsa, gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti per differenza. Tutti i dati resi pubblici mediante il centro di riferimento dovrebbero essere soggetti al presente regolamento e alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

9) Gli OMP che svolgono attività relative alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso che sono strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere debitamente autorizzati nel rispetto dei requisiti di tale direttiva.

10) Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. E' opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti i rischi derivanti da tali pratiche.

11) Il rispetto degli obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e la qualità dei dati ricevuti dall'Agenzia sono della massima importanza per garantire il monitoraggio efficace e l'individuazione di potenziali violazioni e conseguire così l'obiettivo di tale regolamento. Le differenze in termini di qualità, formato, affidabilità e costi dei dati sulle negoziazioni hanno ripercussioni negative sulla trasparenza, sulla protezione dei consumatori e sull'efficienza del mercato. E' essenziale che le informazioni ricevute dall'Agenzia siano accurate e complete al fine di consentire a quest'ultima di svolgere i suoi compiti e le sue funzioni efficacemente.

12) Occorre potenziare l'attuale sistema di segnalazione per migliorare il monitoraggio del mercato dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia e la completezza della raccolta dati. E' opportuno ampliare i dati raccolti per colmare le lacune includendo i mercati accoppiati, i nuovi mercati di bilanciamento, i contratti per i mercati del bilanciamento, le capacità di trasmissione allocate e i prodotti con potenziale consegna nell'Unione. Gli OMP dovrebbero essere tenuti a mettere a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al book di negoziazione oppure, su richiesta, a concederle senza ritardo l'accesso al book di negoziazione. Inoltre i fornitori di book di negoziazione dovrebbero essere designati come persone che predispongono operazioni a titolo professionale soggette all'obbligo di monitorare e segnalare sospette violazioni del presente regolamento.

13) Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato dovrebbero essere ridotti al minimo attingendo le informazioni necessarie o parte di esse, ove possibile da fonti esistenti. Gli operatori di mercato non sono in grado di registrare e comunicare facilmente i dati relativi agli OMP. Pertanto tali dati dovrebbero essere messi a disposizione dell'Agenzia dai pertinenti OMP o da terzi che agiscono per loro conto.

14) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, come lo scambio o la trasmissione di dati personali tra le autorità nazionali competenti e le comunicazioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte dell'Agenzia dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

15) Le IIP dovrebbero svolgere un ruolo importante ai fini di una pubblicazione efficace delle informazioni privilegiate. Dovrebbe essere obbligatorio pubblicare le informazioni privilegiate su piattaforme apposite al fine di agevolare la consultazione e migliorare la trasparenza. Gli operatori di mercato possono, solo in via aggiuntiva, continuare a utilizzare altri canali, compresi i siti web degli operatori di mercato, per pubblicare le informazioni privilegiate. Per garantire la fiducia nelle IIP, esse dovrebbero essere autorizzate a norma del presente regolamento. Le IIP, comprese quelle registrate dall'Agenzia a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (10), dovrebbero rispettare i requisiti di autorizzazione e le norme in materia di protezione dei dati. L'Agenzia dovrebbe avere il potere di revocare tale autorizzazione in determinati casi, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). La revoca di un'autorizzazione non dovrebbe impedire a un soggetto di chiedere una nuova autorizzazione in qualità di IIP presso l'Agenzia. Le IIP registrate dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 e incluse nel suo elenco di IIP dovrebbero essere autorizzate a continuare a operare fino a quando l'Agenzia non abbia adottato una decisione in merito all'autorizzazione a norma del presente regolamento. Le IIP dovrebbero disporre di meccanismi che consentano di verificare rapidamente ed efficacemente le segnalazioni relative alle informazioni privilegiate. Nello sviluppo di tali meccanismi, le IIP possono coinvolgere gli operatori di mercato.

16) Al fine di razionalizzare e rendere più efficace la comunicazione dei dati all'Agenzia, le informazioni dovrebbero essere fornite mediante RRM la cui attività dovrebbe essere autorizzata dall'Agenzia a norma del presente regolamento. Gli RRM, compresi quelli registrati dall'Agenzia a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, dovrebbero rispettare i requisiti di autorizzazione e le norme in materia di protezione dei dati. L'Agenzia dovrebbe mantenere un registro degli RRM autorizzati. L'Agenzia dovrebbe avere il potere di revocare tale autorizzazione in determinati casi, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942. La revoca di un'autorizzazione non dovrebbe impedire a un soggetto di chiedere una nuova autorizzazione in qualità di RRM presso l'Agenzia. Gli RRM registrati dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 e inclusi nel suo elenco di RRM dovrebbero essere autorizzati a continuare a operare fino a quando l'Agenzia non abbia adottato una decisione in merito all'autorizzazione a norma del presente regolamento. Gli RRM dovrebbero disporre di meccanismi che consentano di verificare efficacemente le segnalazioni relative alle operazioni. Nello sviluppo di tali meccanismi, gli RRM possono coinvolgere gli operatori di mercato.

17) Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate, la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni.

18) Le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale dovrebbero avere l'obbligo di segnalare le operazioni in sospetta violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 per quanto riguarda l'abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e la manipolazione del mercato e, al fine di aumentare la possibilità di perseguire tali violazioni, dovrebbero anche essere tenute a segnalare gli ordini sospetti e le potenziali violazioni dell'obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate. Coloro che forniscono accesso elettronico diretto e i fornitori di book di negoziazione sono considerati persone che predispongono operazioni a titolo professionale.

19) Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (12) prevede la possibilità di partecipazione di paesi terzi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione nel settore dell'energia elettrica. Poiché i gestori del market coupling utilizzano un algoritmo specifico per abbinare in modo ottimale le offerte di vendita e di acquisto, è possibile che un ordine di compravendita emesso in un paese terzo che partecipa al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione porti a un contratto di fornitura di energia elettrica con consegna nell'Unione. L'emissione di ordini di compravendita in paesi terzi partecipanti al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione che possono portare a una consegna nell'Unione dovrebbe rientrare nella definizione di prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.

20) Per ottenere una valutazione accurata, obiettiva e affidabile del prezzo delle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) nell'Unione, l'Agenzia dovrebbe raccogliere tutti i dati di mercato del GNL necessari per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo del GNL e un parametro di riferimento per il GNL. La valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento del GNL dovrebbero essere stabiliti sulla base di tutte le operazioni relative al GNL consegnato all'Unione. E' opportuno conferire all'Agenzia il potere di raccogliere i pertinenti dati di mercato da tutti gli operatori che prendono parte alla fornitura di GNL all'Unione, che dovrebbero comunicare all'Agenzia dati relativi al mercato del GNL quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, dopo aver concluso un'operazione o dopo aver depositato un'offerta o un'offerta di acquisto per concludere un'operazione. La valutazione del prezzo del GNL da parte dell'Agenzia dovrebbe comprendere la serie di dati più completa possibile, comprendente i prezzi delle operazioni e i prezzi delle offerte e delle offerte di acquisto per le forniture di GNL all'Unione. La pubblicazione giornaliera di tale valutazione obiettiva del prezzo del GNL e del differenziale stabilito rispetto ad altri prezzi di riferimento sul mercato sotto forma di parametro di riferimento per il GNL apre la strada alla sua adozione volontaria da parte degli operatori di mercato come prezzo di riferimento nei loro contratti e operazioni. Una volta fissati, la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL potrebbero anche diventare un tasso di riferimento per i contratti derivati utilizzati per coprire il prezzo del GNL o la differenza di prezzo tra il GNL e altri gas.

21) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento efficace per limitare la duplicazione dei compiti e promuovere la cooperazione ed è intesa a ridurre gli oneri imposti agli operatori di mercato. E' pertanto opportuno prevedere una base giuridica chiara per tale delega. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter delegare compiti e responsabilità a un'altra autorità nazionale di regolamentazione o all'Agenzia, con il previo consenso dei delegati. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter introdurre condizioni specifiche e limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli operatori o dei gruppi di operatori di mercato transfrontalieri. Le deleghe dovrebbero essere guidate dal principio dell'attribuzione di competenza all'autorità che si trova nella posizione migliore per intervenire sulla questione.

22) Le norme sull'esercizio delle funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia dovrebbero garantire che siano evitati, per quanto possibile, i conflitti di interesse.

23) E' necessario un quadro uniforme e più solido per prevenire la manipolazione del mercato e altre violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 negli Stati membri. Al fine di garantire l'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie in tutti gli Stati membri in caso di violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011, tale regolamento dovrebbe essere modificato affinché preveda un elenco di sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative che dovrebbero essere a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché un elenco di criteri per determinare il livello di tali sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili in un caso specifico dovrebbe poter raggiungere il livello massimo previsto dal presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non limita la facoltà degli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie più basse caso per caso. Le sanzioni in caso di violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbero essere proporzionate, efficaci e dissuasive e dovrebbero tenere conto del tipo di infrazione, nel rispetto del principio del ne bis in idem. L'adozione e la pubblicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). Le sanzioni amministrative pecuniarie e le altre misure amministrative sono elementi complementari di un regime efficace di applicazione delle norme. Una vigilanza armonizzata dei mercati dell'energia all'ingrosso richiede un approccio coerente da parte di tutte le autorità nazionali di regolamentazione. Al fine di adempiere i propri compiti, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate delle risorse appropriate.

24) Qualora sia attivo all'interno dell'Unione, un operatore di mercato non residente o non stabilito nell'Unione dovrebbe designare un rappresentante nell'Unione. Per essere autorizzato ad agire per conto dell'operatore di mercato, il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato da quest'ultimo mediante un mandato scritto. Le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia dovrebbero potersi rivolgere al rappresentante per quanto riguarda gli obblighi stabiliti nel presente regolamento.

25) A oggi la vigilanza delle attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 1227/2011 e l'applicazione delle norme pertinenti sono di competenza degli Stati membri. Il comportamento di abuso di mercato è di natura sempre più transfrontaliera e spesso interessa diversi Stati membri. L'azione di contrasto dei casi di abuso di mercato transfrontalieri può porre problemi di competenza connessi all'individuazione dell'autorità nazionale di regolamentazione nella posizione migliore per condurre l'indagine.

26) I casi di abuso di mercato con molteplici elementi transfrontalieri e operatori di mercato stabiliti in paesi terzi sono particolarmente difficili anche dal punto di vista dell'applicazione delle norme. L'attuale quadro di vigilanza non è adeguato al livello auspicato di integrazione del mercato. Occorre rimediare all'assenza di un meccanismo che garantisca che siano prese le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza nei casi transfrontalieri, in cui l'azione congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia comporta attualmente modalità complesse e in cui coesistono più regimi di vigilanza. Per tali casi di abuso di mercato è necessario istituire un regime di vigilanza e di indagine efficiente ed efficace che, date le loro caratteristiche di dimensione unionale, non può essere lasciato all'azione isolata degli Stati membri.

27) Le indagini sulle violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 aventi una dimensione transfrontaliera dovrebbero seguire una procedura uniforme a livello dell'Unione. Tali indagini possono inoltre essere condotte meglio a livello dell'Unione, in quanto il loro impatto si estende oltre il territorio di un unico Stato membro. La complessità dei casi transfrontalieri e la necessità di dedicarvi risorse sufficienti richiedono il coinvolgimento dell'Agenzia, in particolare in un mercato dell'energia all'ingrosso più integrato. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Agenzia ha acquisito una notevole esperienza nel monitoraggio e nella raccolta di dati sui mercati dell'energia all'ingrosso nell'Unione per garantirne l'integrità e la trasparenza. Forte di tale esperienza, l'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini per contrastare le violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011, anche nominando un funzionario indipendente incaricato delle indagini all'interno dell'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe svolgere tali indagini in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti al fine di sostenere e integrare le loro attività di applicazione delle norme, nel rispetto del principio del ne bis in idem. Inoltre, nel contesto di un'indagine condotta dall'Agenzia, se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione competenti dovrebbero cooperare per coadiuvare l'Agenzia. Nell'esercizio delle sue competenze, l'Agenzia dovrebbe poter dare la priorità, se necessario, ai casi con l'impatto transfrontaliero più significativo.

28) Per adempiere i nuovi obblighi attribuitile, in particolare quelli relativi ai poteri di indagine rafforzati nei casi transfrontalieri, l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate, compreso il personale necessario.

29) Uno dei principali criteri per determinare se un caso abbia una dimensione transfrontaliera riguarda la consegna di prodotti energetici all'ingrosso in un certo numero di Stati membri. Tuttavia, per motivi tecnici, vi sono casi in cui non è possibile individuare l'ubicazione geografica della consegna di prodotti energetici all'ingrosso. Ad esempio, quando la consegna di prodotti energetici all'ingrosso avviene o si presume avvenga in una zona di offerta che comprende il territorio, o parte del territorio, di almeno due Stati membri nei mercati dell'energia elettrica all'ingrosso infragiornaliero e del giorno prima, non è possibile individuare il luogo preciso di tale consegna all'interno di tale zona. Lo stesso vale per la consegna di prodotti energetici all'ingrosso che avviene o si presume avvenga in zone di bilanciamento del gas che comprendono il territorio, o parte del territorio, di almeno due Stati membri. Per garantire che l'Agenzia agisca in casi realmente transfrontalieri e non in casi aventi una dimensione esclusivamente nazionale, la consegna di prodotti energetici all'ingrosso all'interno di una zona di offerta o di bilanciamento che comprende il territorio di almeno due Stati membri dovrebbe essere considerata come consegna in un unico Stato membro. Tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione interessate dovrebbero mantenere il diritto di chiedere anche il coinvolgimento dell'Agenzia nei casi aventi una dimensione transfrontaliera a norma del presente regolamento, nonché il diritto di obiezione a norma del presente regolamento.

30) L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere le necessarie indagini conducendo ispezioni in loco, raccogliendo dichiarazioni nonché presentando, mediante semplice richiesta o mediante decisione, richieste di informazioni alle persone oggetto delle indagini qualora le sospette violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Al fine di salvaguardare l'efficacia delle ispezioni in loco, i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate a condurre l'ispezione in loco dovrebbero avere la facoltà di accedere ai locali aziendali in cui potrebbero essere conservati i documenti aziendali e ai locali privati di direttori, dirigenti o altri membri del personale delle imprese interessate da un'indagine. Tuttavia, le indagini dei locali privati durante le indagini in loco dovrebbero essere subordinate a una decisione motivata dell'Agenzia e all'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria nazionale.

31) Nell'effettuare le ispezioni in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone oggetto delle indagini, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che dovrebbero prestare all'Agenzia l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione in loco o di fornire le informazioni richieste. Inoltre, nel corso di un'ispezione in loco, i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate a condurre l'ispezione in loco dovrebbero avere la facoltà di apporre sigilli ai locali aziendali per il periodo necessario all'ispezione in loco. A eccezione di casi debitamente motivati, i sigilli dovrebbero essere apposti per non più di 72 ore. Inoltre i funzionari che conducono le ispezioni in loco dovrebbero altresì avere la facoltà di richiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo delle stesse.

32) L'Agenzia dovrebbe avere la facoltà di imporre penalità di mora per garantire il rispetto delle sue decisioni in merito alle ispezioni in loco e alle richieste di informazioni adottate nel contesto di un'indagine transfrontaliera. Tuttavia, l'Agenzia non dovrebbe avere la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie. Le penalità di mora imposte dall'Agenzia dovrebbero essere proporzionate, efficaci e dissuasive e garantire l'efficienza delle indagini transfrontaliere. E' importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone sottoposte alle indagini dell'Agenzia siano pienamente rispettati. Qualsiasi azione dell'Agenzia dovrebbe essere proporzionata e garantire un giusto processo, come anche i diritti di difesa della persona. E' opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate e scambiare tali informazioni conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

33) Al termine di ogni indagine, l'Agenzia dovrebbe redigere una relazione d'indagine contenente le sue constatazioni e tutti gli elementi di prova su cui si basano tali constatazioni. La relazione d'indagine dovrebbe essere presentata alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati, le quali, a loro volta, fatta salva la loro competenza esclusiva a determinare se sia stata commessa una violazione, dovrebbero adottare le misure di esecuzione necessarie, compresa, se del caso, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fare tutto il possibile per garantire un seguito adeguato alle relazioni d'indagine dell'Agenzia.

34) L'Agenzia dovrebbe informare periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue attività in materia di indagini transfrontaliere. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe presentare periodicamente sintesi delle sue relazioni d'indagine al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali sintesi dovrebbero essere presentate in forma aggregata e anonima e dovrebbero essere trattate come riservate, anche in considerazione della necessità di tutelare lo scopo delle indagini transfrontaliere in questione a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

35) Qualsiasi decisione adottata dall'Agenzia a norma del presente regolamento dovrebbe essere soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, comprese le decisioni con le quali l'Agenzia ha irrogato una penalità di mora. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a riesaminare le decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, quali le autorizzazioni rilasciate dalle autorità giudiziarie nazionali nel contesto di ispezioni in loco effettuate dall'Agenzia o le denunce di irregolarità ai sensi delle norme nazionali sull'applicazione delle penalità di mora.

36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di esercitare un'attività, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, e deve essere interpretato e applicato in conformità a tali diritti e principi.

37) Al fine di stabilire i dettagli necessari per garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento, allineando le definizioni pertinenti nei casi previsti dal presente regolamento al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia e aggiornando tali definizioni al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso, nonché riguardo all'integrazione del presente regolamento, precisando i mezzi con i quali le IIP e gli RRM devono conformarsi ai rispettivi obblighi, i dettagli relativi al processo di revoca di un'autorizzazione e al processo di sostituzione regolare, come anche le pertinenti garanzie procedurali, e stabilendo, tenuto conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Nello stabilire tali soglie, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (14) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

38) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (15)

39) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui a tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 293 del 18.8.2023.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 marzo 2024.

(3)

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011).

(4)

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).

(5)

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).

(6)

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).

(7)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

(8)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(9)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(10)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014).

(11)

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019).

(12)

Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015).

(13)

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001).

(14)

GU L 123 del 12.5.2016.

(15)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1227/2011

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 è così modificato:

1) i riferimenti ai regolamenti (CE) n. 713/2009 e (CE) n. 714/2009 e alla direttiva 2003/6/CE sono sostituiti come segue:

a) il riferimento all'«articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009» all'articolo 16, paragrafo 6, è sostituito da un riferimento all'«articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942»;

b) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 714/2009» all'articolo 2, punto 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 8, paragrafo 6, secondo comma, sono sostituiti dai riferimenti al «regolamento (UE) 2019/943»;

c) i riferimenti all'«articolo 9 della direttiva 2003/6/CE» all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, sono sostituiti da un riferimento all'«articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

d) il riferimento all'«articolo 11 della direttiva 2003/6/CE» all'articolo 2, punto 9, è sostituito da un riferimento all'«articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014»;

e) i riferimenti alla «direttiva 2003/6/CE» e all'«articolo 9 di tale direttiva» all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), sono sostituiti, rispettivamente, da riferimenti al «regolamento (UE) n. 596/2014» e all'«articolo 2 di tale regolamento»;

2) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Esso non pregiudica l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 648/2012 (*1), (UE) n. 596/2014 (*2) e (UE) n. 600/2014 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

______________

(*1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012)."

(*2) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014)."

(*3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014)."

(*4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).»;"

b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano informazioni e dati pertinenti su base regolare, possibilmente trimestrale, in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia provvede a che l'Agenzia assolva i compiti attribuitile a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e a che l'Agenzia assegni le risorse, comprese le risorse umane, necessarie per adempiere i nuovi obblighi attribuitile.

______________

(*5) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019).»;"

3) l'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 1 è così modificato:

i) il secondo comma è così modificato:

- la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato, ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso;»;

- è inserita la lettera seguente:

«c bis) le informazioni trasmesse da un operatore di mercato, o da altre persone che agiscono per conto dell'operatore di mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'operatore di mercato e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso dell'operatore di mercato, aventi un carattere preciso e riguardanti direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici all'ingrosso; e»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al presente punto, primo comma, riguardo alle informazioni privilegiate.

Ai fini del presente punto, primo comma, si considera che le informazioni riguardino direttamente o indirettamente il prodotto energetico all'ingrosso se queste hanno un potenziale effetto sulla domanda, sull'offerta o sui prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso o sulle aspettative in relazione alla domanda, all'offerta o ai prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso.

Ai fini del presente punto, primo comma, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un operatore di mercato ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni riguardanti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;»;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) per "manipolazione del mercato" s'intendono:

a) la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

ii) consenta, o sia suscettibile di consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che tale operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione; o

iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l'informazione era falsa o tendenziosa.

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:

i) detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure

ii) la diffusione o divulgazione avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all'ingrosso.

o

c) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un parametro di riferimento quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un parametro di riferimento.

La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica, o, in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, di una persona fisica che partecipa alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;»;

c) il punto 4 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, compreso il GNL, qualora la consegna avvenga nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;

b) i derivati relativi all'energia elettrica o al gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione, o i derivati relativi all'energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;»;

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) i contratti relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione;

f) i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica o di gas naturale nell'Unione.»;

d) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;»;

e) è inserito il punto seguente:

«8 bis) "persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;»;

f) sono inseriti i punti seguenti:

«11 bis) "gestore del sistema di distribuzione", il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;

11 ter) "gestore dell'impianto di stoccaggio", il gestore dell'impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE o il gestore di un "impianto di stoccaggio dell'energia" quale definito all'articolo 2, punto 60, della direttiva (UE) 2019/944;

11 quater) "gestore del sistema GNL", il gestore del sistema GNL quale definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE;»;

g) sono aggiunti i punti seguenti:

«16) "meccanismo di segnalazione registrato" o "RRM" (registered reporting mechanism), una persona giuridica autorizzata ai sensi del presente regolamento per fornire il servizio di segnalazione o per segnalare all'Agenzia le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali, per proprio conto o per conto degli operatori di mercato;

17) "piattaforma per le informazioni privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona autorizzata ai sensi del presente regolamento a gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;

18) "negoziazione algoritmica", la negoziazione, inclusa la negoziazione ad alta frequenza, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;

19) "accesso elettronico diretto", un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente all' mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura informatica del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

20) "mercato organizzato" o "OMP"(organised marketplace), borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione;

21) "book di negoziazione", tutti i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso eseguiti in OMP, tra cui gli ordini abbinati e non abbinati nonché quelli generati dal sistema e gli eventi del ciclo di vita;

22) "parametro di riferimento", un indice quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6)in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per un prodotto energetico all'ingrosso o per un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso oppure il valore di un prodotto energetico all'ingrosso;

23) "negoziazione di GNL", offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL, tra cui, ma non solo, quelle che hanno luogo fuori borsa o in un OMP:

a) che specificano la consegna nell'Unione;

b) cui consegue la consegna nell'Unione; o

c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

24) "dati di mercato del GNL", registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni;

25) "operatore di mercato del GNL", una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

26) "valutazione del prezzo del GNL", determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

27) "parametro di riferimento per il GNL", determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera.

______________

(*6) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016).»;"

4) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«E' considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine o di qualsiasi altra azione di negoziazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.»;

5) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate tramite le IIP. Le IIP garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso immediato a tali informazioni, anche attraverso un sito web o un'interfaccia chiara di programmazione delle applicazioni, e una valutazione completa, corretta e tempestiva di tali informazioni da parte del pubblico.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) o del regolamento (CE) n. 715/2009, o di orientamenti e codici di rete adottati in applicazione di tali regolamenti, ottempera all'obbligo di comunicazione in modo efficace ma non necessariamente all'obbligo di comunicazione al pubblico in tempo utile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

______________

(*7) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019).»;"

c) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia sviluppa e rende operativa una piattaforma che funge da punto di accesso elettronico settoriale per le informazioni privilegiate comunicate a norma del paragrafo 1.»

;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate

1. L'IIP svolge la propria attività solo dopo che l'Agenzia ha valutato se soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e l'ha autorizzata a svolgerla. L'Agenzia istituisce un registro delle IIP che essa ha autorizzato a norma del presente paragrafo. Il registro delle IIP è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali le IIP sono autorizzate. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità delle IIP ai paragrafi 3, 4 e 5.

2. Le IIP registrate dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 (*8)della Commissione e incluse nel suo elenco di IIP sono autorizzate a continuare a operare fino a quando l'Agenzia non abbia adottato una decisione in merito all'autorizzazione a norma del presente articolo.

3. Le IIP adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni privilegiate sono messe a disposizione e facilmente accessibili a tutti gli effetti gratuitamente, anche attraverso un sito web o un'interfaccia di programmazione delle applicazioni. Le IIP diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un accesso immediato alle stesse, su base non discriminatoria e in modo tale da facilitare il consolidamento delle informazioni privilegiate con dati simili provenienti da altre fonti.

4. Le informazioni privilegiate rese pubbliche dalle IIP a norma del paragrafo 3 indicano quantomeno gli aspetti seguenti, secondo il tipo di informazione privilegiata:

a) l'identificativo del messaggio e lo stato dell'evento;

b) la data e l'ora di pubblicazione, nonché la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'evento;

c) il nome e l'identificazione dell'operatore di mercato;

d) la zona di offerta o di bilanciamento interessata;

e) il tipo di informazioni (ad esempio indisponibilità, previsioni, uso effettivo); e

f) se del caso:

i) il tipo di indisponibilità e il tipo di evento;

ii) l'unità di misura;

iii) la capacità indisponibile e disponibile, e la capacità installata o tecnica;

iv) se la capacità installata o tecnica non è disponibile, il motivo dell'indisponibilità;

v) il tipo di combustibile;

vi) l'attivo interessato o l'unità interessata e il relativo codice identificativo.

5. L'IIP adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'IIP che operi anche come OMP od operatore di mercato tratta tutte le informazioni privilegiate raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

L'IIP adotta efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni privilegiate, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni privilegiate prima della pubblicazione. L'IIP mantiene risorse adeguate e si dota di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi.

L'IIP si avvale di meccanismi che consentono di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle informazioni privilegiate, individuare omissioni ed errori palesi e chiedere di ricevere la versione rettificata di tali segnalazioni.

6. Qualora constati che un'IIP ha violato uno degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, prima di revocare un'autorizzazione a norma del paragrafo 7 del presente articolo, l'Agenzia accorda all'IIP le opportune garanzie procedurali, comprese quelle di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942.

7. L'Agenzia può revocare l'autorizzazione dell'IIP mediante decisione e rimuoverla dal registro qualora quest'ultima:

a) non usi l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;

b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfi più i requisiti per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5;

d) non abbia posto fine alla violazione; o

e) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

Nel caso di una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Agenzia indica i mezzi di ricorso disponibili a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

L'IIP la cui autorizzazione sia stata revocata dall'Agenzia informa tutti i pertinenti operatori di mercato e provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati ad altre IIP, scelte dagli operatori di mercato, e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altre IIP. L'Agenzia concede un periodo ragionevole pari ad almeno sei mesi per assicurare tale sostituzione regolare, periodo durante il quale l'IIP garantisce la continuità dei servizi che fornisce. L'Agenzia può tuttavia stabilire un periodo più breve nel caso in cui il proseguimento delle attività dell'IIP possa compromettere il regolare funzionamento del sistema, tenendo conto della gravità dei fatti che hanno comportato la revoca dell'autorizzazione.

L'Agenzia notifica senza indebito ritardo all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'IIP è stabilita qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione dell'IIP a norma del primo comma e ne informa gli operatori di mercato.

8. Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

a) i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

b) il contenuto e qualsiasi ulteriore dettaglio pertinente delle informazioni privilegiate rese pubbliche a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, in modo tale da consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;

c) i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione del paragrafo 5 del presente articolo;

d) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un'IIP di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

e) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 6 del presente articolo;

f) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

g) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'IIP.

______________

(*8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014).»;"

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Negoziazione algoritmica

1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche controlli dei sistemi e del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole dell'OMP a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.

2. L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

3. L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli di rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ne documenti l'effettiva applicazione.

L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE

;

8) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20:

a) per modificare il presente regolamento:

i) allineando le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1), 2), 3) e 5), al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia;

ii) aggiornando le definizioni di cui a punto i) al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso;

b) per integrare il presente regolamento stabilendo, tenuto conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.»

;

9) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e sull'applicazione del medesimo da parte dell'Agenzia, e la mette a disposizione del pubblico. In tale relazione l'Agenzia valuta tra l'altro l'operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l'integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se l'introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati possa contribuire ad accrescere la trasparenza del mercato. Tale relazione può essere integrata nella relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942

;

10) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 7 bis

Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento

1. L'Agenzia elabora e pubblica una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e un parametro di riferimento quotidiano per il GNL. Ai fini della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento per il GNL, l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi e i divieti imposti agli operatori di mercato stabiliti nel presente regolamento si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all'Agenzia a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Articolo 7 ter

Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e dei parametri di riferimento per il GNL

1. La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18:00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l'Agenzia pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19:00 CET o non appena tecnicamente possibile.

2. Ai fini del presente articolo l'Agenzia può avvalersi dei servizi di terzi.

Articolo 7 quater

Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL

1. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all'Agenzia i dati di mercato del GNL a titolo gratuito, attraverso i canali istituiti da quest'ultima, in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18:00 CET).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3. Se del caso, previa consultazione della Commissione, l'Agenzia emana orientamenti riguardo a:

a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d'acquisto; e

b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL necessari.

Articolo 7 quinquies

Qualità dei dati di mercato del GNL

1. I dati di mercato del GNL comprendono:

a) parti del contratto, compreso l'indicatore acquisto o vendita;

b) parte che segnala i dati;

c) prezzo dell'operazione;

d) quantitativi oggetto del contratto;

e) valore del contratto;

f) finestra temporale di arrivo del carico di GNL;

g) condizioni di consegna;

h) punti di consegna;

i) marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:

i) data e ora di presentazione dell'offerta o dell'offerta d'acquisto;

ii) data e ora dell'operazione;

iii) data e ora di segnalazione dell'offerta, dell'offerta d'acquisto o dell'operazione;

iv) ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell'Agenzia.

2. L'operatore di mercato del GNL fornisce all'Agenzia i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:

a) il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d'acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;

b) i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;

c) la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;

d) il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall'Agenzia figurante nell'elenco degli impianti GNL soggetti all'obbligo di segnalazione conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;

e) se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.

3. L'Agenzia emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.

Articolo 7 sexies

Continuità operativa

L'Agenzia riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.»

;

11) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di mercato, o una persona o un ente di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per loro conto, forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni del mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso comprati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti coinvolte nell'operazione e i beneficiari intermedi o finali dell'operazione come anche qualsiasi altra informazione pertinente. Gli operatori di mercato includono informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale. L'informazione di cui al presente paragrafo è fornita attraverso RRM.»

;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni nel mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, che sono effettuate, concluse o eseguite in OMP, tali OMP, o parti terze per loro conto:

a) mettono a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al book di negoziazione, conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, adempiendo in tal modo per conto degli operatori di mercato gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; o

b) su richiesta dell'Agenzia, le danno accesso senza ritardo al book di negoziazione in modo che possa monitorare le negoziazioni sul mercato dell'energia all'ingrosso.

Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano gli ulteriori dettagli relativi all'esecuzione del presente paragrafo, incluse le modalità specifiche atte a garantire un'efficace comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

1 ter. Gli operatori di mercato del GNL e qualsiasi altra persona o un ente, come indicato al paragrafo 4, lettere da b) a f), del presente articolo, che agiscono per loro conto, forniscono sistematicamente all'Agenzia una registrazione dei dati di mercato del GNL, conformemente alle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.»

;

c) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei sistemi esistenti di segnalazione delle operazioni per monitorare l'attività di negoziazione al fine di individuare gli abusi di mercato.»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le persone e le entità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), del presente articolo, che hanno segnalato operazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 o (UE) n. 648/2012 non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle operazioni di cui sopra.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, primo comma, gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 bis e 2 possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all'Agenzia il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all'ingrosso.»

;

e) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, le informazioni sono fornite:»;

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) da un OMP, da un sistema di riscontro delle operazioni o da un'altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale;»;

f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, unitamente alle informazioni privilegiate che sono rese pubbliche in conformità dell'articolo 4, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.»

;

12) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti.

Entro l'8 novembre 2024, gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1:

a) designano un rappresentante in uno Stato membro in cui gli operatori di mercato sono attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso e si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro. Il rappresentante è designato mediante un mandato scritto ed è autorizzato ad agire per conto dell'operatore di mercato;

b) incaricano il loro rappresentante designato di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o per loro conto, cui si rivolgono le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni o delle richieste di informazioni emesse in relazione al presente regolamento;

c) attribuiscono al rappresentante designato i poteri e le risorse necessari per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione o con l'Agenzia e per garantire il rispetto delle decisioni e delle richieste di informazioni emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia in relazione al presente regolamento, anche fornendo l'accesso alle informazioni richieste; e

d) notificano il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo postale e il numero di telefono del loro rappresentante designato all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui tale rappresentante designato risiede o è stabilito e all'Agenzia.

La designazione di un rappresentante fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso operatore di mercato.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'Agenzia in un formato determinato dall'Agenzia stessa. L'Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l'Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso a tale registro. Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia mette a disposizione del pubblico il registro europeo degli operatori di mercato o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.»

;

13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

1. L'attività di RRM è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia conformemente al presente articolo.

L'Agenzia autorizza le parti a fungere da RRM se:

a) l'RRM è stabilito nell'Unione; e

b) l'RRM soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.

L'Agenzia autorizza un'entità a fungere da RRM entro un periodo di tempo ragionevole e, nella misura del possibile, entro tre mesi dalla ricezione della domanda completa. L'autorizzazione è efficace e valida per l'intero territorio dell'Unione e consente all'RRM di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l'Unione.

Gli RRM registrati dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 e inclusi nel suo elenco di RRM sono autorizzati a continuare a operare fino a quando l'Agenzia non abbia adottato una decisione in merito all'autorizzazione a norma del presente articolo.

L'RRM autorizzato soddisfa le condizioni di autorizzazione di cui al presente paragrafo e al paragrafo 3. L'RRM autorizzato notifica senza indebito ritardo all'Agenzia ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione.

L'Agenzia istituisce un registro degli RRM che ha autorizzato a norma del presente paragrafo. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali gli RRM sono autorizzati. Il registro è aggiornato regolarmente.

2. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità degli RRM ai paragrafi 1 e 3. A tal fine, gli RRM riferiscono annualmente all'Agenzia le attività svolte.

3. Gli RRM adottano politiche e disposizioni adeguate per garantire l'immediata segnalazione delle informazioni di cui all'articolo 8.

Gli RRM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i loro clienti. In particolare, l'RRM che sia anche un OMP o un operatore di mercato tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.

Gli RRM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelandone in ogni momento la riservatezza. Gli RRM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi.

Gli RRM si avvalgono di meccanismi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, individuare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore di mercato e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore di mercato e chiedere di ricevere una versione corretta di tali segnalazioni.

Gli RRM si avvalgono di sistemi che permettono loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'Agenzia segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

4. Qualora constati che un RRM ha violato i paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, prima di revocare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 del presente articolo, l'Agenzia accorda all'RRM le opportune garanzie procedurali, comprese quelle di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942.

5. L'Agenzia può revocare l'autorizzazione dell'RRM mediante decisione e rimuoverlo dal registro qualora l'RRM:

a) non usi l'autorizzazione entro 18 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi precedenti;

b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfi più i requisiti per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 3; o

d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

Nel caso di una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Agenzia indica i mezzi di ricorso disponibili a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

L'RRM la cui autorizzazione sia stata revocata dall'Agenzia informa tutti i pertinenti operatori di mercato e provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati ad altri RRM, scelti dagli operatori di mercato, e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altri RRM. L'Agenzia fissa un periodo ragionevole pari ad almeno sei mesi per assicurare tale sostituzione regolare, periodo durante il quale l'RRM garantisce la continuità dei servizi che fornisce. L'Agenzia può tuttavia prevedere un periodo più breve nel caso in cui il proseguimento delle attività dell'RRM possa compromettere il regolare funzionamento del sistema, tenendo conto della gravità dei fatti che hanno comportato la revoca dell'autorizzazione.

L'Agenzia notifica senza indebito ritardo all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'RRM è stabilito qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione dell'RRM a norma del primo comma e ne informa gli operatori di mercato.

6. Entro l'8 maggio 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:

a) i mezzi con i quali gli RRM devono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

c) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un RRM di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

d) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 4 del presente articolo;

e) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

f) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un RRM.»

;

14) all'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 con la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA, Eurofisc e altre autorità competenti a livello dell'Unione. Prima di istituire tali meccanismi, l'Agenzia consulta tali autorità.

L'Agenzia dà accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solo alle autorità che hanno istituito sistemi che consentono all'Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8 con le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità tributarie nazionali e altre autorità competenti a livello nazionale. Prima di istituire tali meccanismi, le autorità nazionali di regolamentazione consultano l'Agenzia e tali autorità in merito a tali meccanismi, a meno che tali meccanismi non siano stati istituiti prima del 7 maggio 2024. Se del caso, l'Agenzia emana orientamenti non vincolanti tesi ad agevolare l'istituzione di tali meccanismi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione consentono l'accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.»

;

15) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità tributarie nazionali, Eurofisc, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 10, mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni e garantiscono la conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia predispone un centro di riferimento contenente le informazioni sui dati del mercato dell'energia all'ingrosso dell'Unione (centro di riferimento). Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia rende pubblica, mediante il centro di riferimento, parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile identificare dalle informazioni rese pubbliche, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. L'Agenzia può inoltre rendere pubbliche, mediante il centro di riferimento, informazioni aggregate su OMP, IIP e RRM in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, escluse le informazioni commerciali sensibili.

L'Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell'interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell'energia.

L'Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a mettere a disposizione del pubblico.»

;

16) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione e il rispetto dei divieti stabiliti agli articoli 3 e 5 e l'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 4, 7 quater, 8, 9 e 15.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a indagare su tutti gli atti compiuti nei rispettivi mercati nazionali dell'energia all'ingrosso e a far applicare il presente regolamento, indipendentemente dal luogo in cui l'operatore di mercato che compie tali atti sia registrato o abbia l'obbligo di registrarsi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

Ciascuno Stato membro garantisce che la propria autorità nazionale di regolamentazione sia dotata dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e al secondo comma. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

Tali poteri possono essere esercitati:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità;

c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie nazionali competenti; o

d) a seguito di una raccomandazione da parte dell'Agenzia.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con gli OMP, i sistemi di riscontro delle operazioni o le altre persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera d).»

;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Al fine di combattere le violazioni del presente regolamento, sostenere e integrare le attività di controllo dell'applicazione a opera delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire a un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia può, in stretta e attiva cooperazione con le pertinenti autorità nazionali di regolamentazione, svolgere indagini esercitando i poteri che le sono conferiti dagli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, in conformità di tali articoli.

4. In debito anticipo rispetto all'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3 nella giurisdizione di uno Stato membro in cui sono svolti gli atti che l'Agenzia sospetta ragionevolmente essere in violazione del presente regolamento, quest'ultima ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione e altre autorità interessate di tale Stato membro. L'Agenzia può esercitare i propri poteri in tale giurisdizione, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione vi obietti in quanto:

a) ha formalmente aperto o sta conducendo un'indagine sugli stessi fatti; o

b) ha condotto un'indagine sugli stessi fatti e stabilito l'esistenza o l'assenza di una violazione.

L'Agenzia può continuare a esercitare i suoi poteri nelle restanti giurisdizioni delle autorità nazionali di regolamentazione che non hanno sollevato obiezioni a norma del primo comma, lettera a). L'Agenzia non esercita i suoi poteri se un'indagine sugli stessi fatti è già stata condotta ed è già giunta a una conclusione in merito all'esistenza o all'assenza di una violazione.

L'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia della propria obiezione entro tre mesi dalla comunicazione a norma del primo comma. In questi casi, l'autorità nazionale di regolamentazione coopera con l'Agenzia, anche:

a) condividendo informazioni e risultati affinché l'Agenzia possa esercitare i suoi poteri ai sensi del paragrafo 3 in altre giurisdizioni pertinenti interessate; e

b) partecipando, su richiesta dell'Agenzia, a un gruppo di indagine stabilito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera c).

L'Agenzia informa la Commissione in merito all'istituzione del gruppo di indagine e, su richiesta di una delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, può invitare la Commissione a partecipare, in qualità di osservatore, a tale gruppo di indagine.

5. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 se:

a) sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri;

b) l'autorità nazionale di regolamentazione competente non adotta quanto prima le misure necessarie per soddisfare la richiesta dell'Agenzia di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), qualora vi sia un impatto transfrontaliero, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 5;

c) fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede all'Agenzia di esercitare i propri poteri in relazione ad atti che, anche se non rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a) o b), del presente paragrafo, presentano un impatto transfrontaliero.

6. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 4 se le informazioni privilegiate possono incidere significativamente sui prezzi di prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.

7. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 8 se:

a) una sospetta violazione incide sul monitoraggio di cui all'articolo 7, da parte dell'Agenzia, dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso in almeno due Stati membri; o

b) una sospetta violazione incide sulla qualità della condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10 in almeno due Stati membri.

8. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 15 se le persone di cui a tale articolo predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.

9. Nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dei paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può dare priorità ai casi con l'impatto transfrontaliero più significativo. A tal fine, l'Agenzia stabilisce i criteri per individuare i casi con l'impatto transfrontaliero più significativo, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e in cooperazione con le stesse.

10. Al fine di stabilire se sono soddisfatte le condizioni per l'esercizio dei poteri dell'Agenzia di cui ai paragrafi 5, lettere a) e b), 6, 7 e 8, la consegna di prodotti energetici all'ingrosso all'interno di una zona di offerta o di bilanciamento che comprende il territorio di almeno due Stati membri è considerata come consegna in un unico Stato membro.

Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 5, lettera c), o di sollevare obiezioni ai sensi del paragrafo 4.

11. Dopo aver completato le azioni intraprese per esercitare i propri poteri conformemente ai paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia redige una relazione d'indagine contenente le constatazioni dell'Agenzia. La relazione d'indagine include anche tutti gli elementi di prova su cui si sono basati tali constatazioni. Se nella relazione d'indagine l'Agenzia ritiene che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ne informa le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e chiede loro di adottare le misure necessarie e opportune conformemente all'articolo 18. Nella relazione d'indagine l'Agenzia può altresì raccomandare determinate misure di follow-up alle autorità nazionali di regolamentazione competenti e, se necessario, informare la Commissione. Entro tre mesi dalla ricezione della relazione d'indagine, le autorità nazionali di regolamentazione pertinenti comunicano all'Agenzia e, se del caso, alla Commissione le misure che ritengono necessarie.

12. L'Agenzia presenta periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all'anno, sintesi delle relazioni che ha elaborato, in forma aggregata e anonima, al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali sintesi e il loro contenuto sono trattati come riservati.»

;

17) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 13 bis

Ispezioni in loco da parte dell'Agenzia

1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione e in coordinamento con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Per adempiere gli obblighi stabiliti all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali delle persone oggetto dell'indagine in cui potrebbero essere conservati i documenti aziendali. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'Agenzia può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso presso le persone oggetto dell'indagine.

3. Nella misura necessaria all'ispezione in loco, i funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere tale ispezione hanno, riguardo alle persone soggette a una decisione adottata dall'Agenzia a norma del paragrafo 6, la facoltà di:

a) accedere ai locali pertinenti di tali persone;

b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività della loro azienda, su qualsiasi forma di supporto;

c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

d) apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.

e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale di tali persone chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione in loco e verbalizzarne le risposte.

Salvo in casi debitamente giustificati, i sigilli di cui al primo comma, lettera d), non possono essere apposti per più di 72 ore.

4. Se esiste il ragionevole sospetto che i documenti aziendali relativi all'oggetto di un'ispezione in loco che possono essere pertinenti per provare una violazione del presente regolamento siano conservati in locali privati di direttori, dirigenti o altri membri del personale delle imprese interessate da un'indagine, l'Agenzia può, mediante decisione, svolgere un'ispezione in loco in tali locali privati. In tali casi, la decisione di cui al paragrafo 6 indica anche i motivi che hanno indotto l'Agenzia a concludere che sussiste un ragionevole sospetto.

5. I funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere un'ispezione in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco.

6. Le persone oggetto di un'indagine si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione adottata dall'Agenzia. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco, indica la data d'inizio, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non acconsenta a sottoporsi all'ispezione in loco in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"). Prima di adottare la decisione, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco.

7. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco e le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Agenzia, ai funzionari dell'Agenzia e alle persone autorizzate o incaricate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al presente articolo. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

8. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si oppone a un'ispezione in loco disposta a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a consentire di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dai paragrafi 7 e 8, l'Agenzia presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'Agenzia può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. Nei casi di cui al paragrafo 4, un'ispezione in loco non può essere svolta senza l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria nazionale.

10. Se l'Agenzia richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 9 l'autorità giudiziaria nazionale verifica che:

a) la decisione dell'Agenzia sia autentica; e

b) le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non siano arbitrarie né eccessive rispetto all'oggetto dell'ispezione in loco.

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Agenzia di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Agenzia sospetta una violazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto dell'indagine. In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Articolo 13 ter

Richiesta di informazioni

1. Su richiesta dell'Agenzia, qualunque persona le fornisce le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi che incombono all'Agenzia a norma dell'articolo 13, paragrafi da 5 a 8. Nella richiesta l'Agenzia:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica quali informazioni sono richieste e in quale formato di dati;

d) stabilisce un termine, proporzionato alla richiesta, entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) informa la persona che la risposta alla richiesta non deve essere inesatta o fuorviante.

2. Ai fini delle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia ha inoltre il potere di adottare decisioni. In tali decisioni l'Agenzia, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo, indica l'obbligo della persona di rispondere alla richiesta, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non soddisfi la richiesta e il diritto di chiedere il riesame della decisione da parte della Corte di giustizia.

In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

3. Le persone che ricevono una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 o 2, o i loro rappresentanti, forniscono le informazioni richieste. Tali persone sono pienamente responsabili di garantire la completezza ed esattezza delle informazioni fornite e del fatto che non siano fuorvianti.

4. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona non soddisfi la richiesta di informazioni, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta all'Agenzia, su richiesta della stessa, l'assistenza necessaria a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 3, anche imponendo sanzioni pecuniarie conformemente al diritto nazionale applicabile.

5. Se i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatano che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'Agenzia può trarre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili.

6. L'Agenzia invia senza indugio una copia della richiesta di cui al paragrafo 1 o della decisione di cui al paragrafo 2 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati.

Articolo 13 quater

Potere di raccogliere dichiarazioni

1. Per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può sentire qualsiasi persona che vi acconsenta, e raccoglierne le dichiarazioni, ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. L'Agenzia può verbalizzare le risposte.

2. Se il colloquio di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali della persona interessata, l'Agenzia ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro possono assistere i funzionari e le persone che li accompagnano autorizzati o incaricati dall'Agenzia a svolgere il colloquio.

Articolo 13 quinquies

Garanzie procedurali

1. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali delle persone oggetto di un'indagine, tra cui:

a) il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;

b) il diritto di essere assistite da una persona di loro scelta;

c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione in loco;

d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che le riguardano prima dell'adozione della relazione d'indagine a norma dell'articolo 13, paragrafo 11.

e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.

L'invito a presentare osservazioni a norma del diritto di cui alla lettera d) contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente motivati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell'ispezione in loco o di un'indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un'autorità nazionale, l'Agenzia può decidere di rinviare l'invito a presentare osservazioni.

2. L'Agenzia raccoglie elementi a favore e contro le persone oggetto di un'indagine, svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni in modo obiettivo e imparziale, attenendosi al principio della presunzione di innocenza.

3. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.

4. L'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942 non si applica alle decisioni dell'Agenzia adottate a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 6, o dell'articolo 13 ter, paragrafo 2.

Articolo 13 sexies

Assistenza reciproca

Per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 13 a 13 quater, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia si prestano assistenza reciproca nel corso dell'indagine.

Articolo 13 septies

Funzionario incaricato delle indagini

1. Per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, se lo ritiene opportuno per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'indagine e tenendo conto delle risorse interne disponibili, l'Agenzia può nominare al suo interno un funzionario incaricato delle indagini per dirigere l'indagine.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può esercitare i poteri di cui dispone l'Agenzia, compresi i poteri di cui agli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'articolo 13 quinquies. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'Agenzia nel quadro delle sue attività di vigilanza che sono pertinenti per lo svolgimento dell'indagine.

Articolo 13 octies

Penalità di mora

1. L'Agenzia irroga, mediante decisione, una penalità di mora nei confronti di una persona oggetto di un'indagine al fine di obbligarla a:

a) sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 6;

b) fornire le informazioni richieste con una decisione adottata a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 2.

2. La penalità di mora è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che la persona interessata non si conforma alle pertinenti decisioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6, o all'articolo 13 ter, paragrafo 2.

3. Le penalità di mora sono effettive e proporzionate. A tal fine, l'importo di una penalità di mora corrisponde, nel caso delle persone giuridiche, al 3 % del fatturato medio giornaliero dell'esercizio sociale precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. Una penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che irroga la penalità di mora.

4. La penalità di mora può essere irrogata per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Agenzia.

5. In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Articolo 13 nonies

Garanzie procedurali riguardo alle decisioni relative a penalità di mora

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942, prima di adottare una decisione che irroga una penalità di mora a norma dell'articolo 13 octies del presente regolamento, l'Agenzia dà alle persone cui è destinata tale decisione la possibilità di essere sentite in merito alle constatazioni dell'Agenzia. L'Agenzia basa le sue decisioni solo sulle constatazioni in merito alle quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2. Nel corso dell'indagine sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Queste ultime hanno diritto di accesso ai documenti del fascicolo dell'Agenzia pertinenti per la decisione dell'Agenzia di irrogare la penalità di mora, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Agenzia.

Articolo 13 decies

Natura, applicazione e assegnazione delle penalità di mora

1. Le penalità di mora irrogate a norma dell'articolo 13 octies sono di natura amministrativa.

2. Le penalità di mora irrogate a norma dell'articolo 13 octies costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è disciplinata dalle norme procedurali nazionali applicabili degli Stati membri interessati.

La formula esecutiva è apposta alla decisione dell'Agenzia, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Agenzia e la Corte di giustizia.

Una volta che l'autorità nazionale designata ha espletato le formalità di cui al terzo comma, su richiesta dell'Agenzia, quest'ultima può procedere all'esecuzione conformemente al diritto nazionale applicabile, deferendo la questione direttamente all'autorità nazionale designata.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia i reclami avverso l'irregolarità dell'applicazione dei provvedimenti esecutivi sono di competenza delle autorità giudiziarie degli Stati membri interessati.

3. Gli importi delle penalità di mora sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 13 undecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Agenzia che irrogano penalità di mora. Può annullare, ridurre o aumentare la penalità di mora irrogata.»

;

18) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale

1. Le persone che predispongono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di un OMP, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, possa configurare una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5, avvertono senza ulteriore ritardo e in ogni caso entro quattro settimane dal giorno in cui tale persona viene a conoscenza dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti.

2. Le persone che eseguono operazioni a titolo professionale a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, che eseguono altresì operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso che non sono strumenti finanziari, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di un OMP, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, possano configurare una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del presente regolamento, avvertono senza ulteriore ritardo e in ogni caso entro quattro settimane dal giorno in cui tale persona viene a conoscenza dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 istituiscono e mantengono provvedimenti, sistemi e procedure efficaci per:

a) individuare le potenziali violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5;

b) garantire che i loro dipendenti che svolgono attività di vigilanza ai fini del presente articolo rimangano estranei a qualunque conflitto di interessi e agiscano in modo indipendente;

c) individuare e segnalare ordini e operazioni sospetti.

4. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti negli Stati membri in cui è registrato l'operatore di mercato coinvolto nella potenziale violazione oppure in cui è consegnato il prodotto energetico all'ingrosso. Tale segnalazione è inviata alle autorità nazionali di regolamentazione di detti Stati membri.

5. Entro l'8 maggio 2025 e successivamente ogni anno, l'Agenzia, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, elabora e pubblica una relazione contenente informazioni aggregate in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, escludendo le informazioni commerciali sensibili, sull'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:

a) i provvedimenti, i sistemi e le procedure di cui al paragrafo 3 e la loro efficacia;

b) l'analisi delle operazioni sospette effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione e la risposta delle autorità nazionali di regolamentazione a segnalazioni di scarsa qualità e alla mancata segnalazione di operazioni sospette, nonché le relative attività delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di esecuzione e sanzioni.»

;

19) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'Agenzia pubblica, se del caso, indicazioni non vincolanti in merito:

a) all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, anche per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco non esaustivo delle tappe intermedie pertinenti in un processo prolungato nei casi in cui, di per sé, le informazioni soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, punto 1; e

b) a indicatori non esaustivi ed esempi di comportamento del mercato riguardante la manipolazione del mercato nonché l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 3.»;

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità tributarie nazionali istituiscono idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione tempestive, efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all'azione giudiziaria e all'attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziarie e in materia di concorrenza.»;

b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Prima dell'adozione di una decisione che rileva una violazione del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione possono informare l'Agenzia e fornirle una sintesi del caso e la decisione prevista in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato. Dopo aver adottato una decisione che rileva una violazione del presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione trasmette tale decisione all'Agenzia, comprese le informazioni sulla relativa data di adozione, il nome delle persone oggetto delle sanzioni, l'articolo del presente regolamento oggetto di violazione e la sanzione imposta. Nel contempo, l'autorità nazionale di regolamentazione indica all'Agenzia le informazioni che ha reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, e informa tempestivamente l'Agenzia di qualsiasi modifica successiva di tali informazioni. L'Agenzia tiene un elenco pubblico delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione hanno reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.»;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le autorità nazionali di regolamentazione trattano le segnalazioni di possibili violazioni del presente regolamento senza indebito ritardo e, se possibile, entro un anno dalla data di ricezione di tali segnalazioni e informano l'autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l'Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all'articolo 2 di tale regolamento; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l'autorità finanziaria competente del loro Stato membro;»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità tributarie nazionali competenti ed Eurofisc qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che potrebbero configurare una frode fiscale.»;

20) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Delega di compiti e responsabilità

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all'Agenzia o a un'altra autorità nazionale di regolamentazione alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità nazionali di regolamentazione sottoscrivano accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli operatori o gruppi di operatori di mercato.

L'Agenzia può assistere le autorità nazionali di regolamentazione pubblicando indicazioni non vincolanti oppure scambiando migliori pratiche sulla delega di compiti e responsabilità tra le autorità nazionali di regolamentazione competenti.

2. La delega di compiti e responsabilità comporta la ridistribuzione delle competenze previste dal presente regolamento. L'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede il delegato disciplina la procedura, l'esecuzione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano all'Agenzia tutti gli accordi di delega che intendono concludere. Esse concludono tali accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Agenzia.

4. L'Agenzia può formulare un parere su un accordo di delega previsto notificato a norma del paragrafo 3 entro un mese dalla data di ricezione della notifica.

5. L'Agenzia pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità nazionali di regolamentazione, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 16 ter

Orientamenti e raccomandazioni

1. Per istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Agenzia formula orientamenti e raccomandazioni rivolti a tutte le autorità nazionali di regolamentazione o a tutti gli operatori di mercato e raccomandazioni rivolte a una o più autorità nazionali di regolamentazione o a uno o più operatori di mercato in merito all'applicazione degli articoli da 3 a 5 bis, degli articoli 8, 9 e 9 bis e dell'articolo 10, paragrafo 1.

2. L'Agenzia effettua, entro un termine adeguato e realistico, opportune consultazioni pubbliche con gli operatori di mercato pertinenti sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Tali consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione e gli operatori di mercato tengono debitamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono informare periodicamente l'Agenzia in merito all'attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni loro rivolti.

5. Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione, gli operatori di mercato informano l'Agenzia in merito all'attuazione dell'orientamento specifico o della raccomandazione specifica. Su richiesta dell'Agenzia, gli operatori di mercato forniscono le loro motivazioni in merito a tale comunicazione in maniera chiara e dettagliata.

6. Entro 12 mesi dalla formulazione di un orientamento o una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può condurre una consultazione, anche con le autorità nazionali di regolamentazione o gli operatori di mercato, al fine di valutare l'opportunità e l'efficacia di tali orientamenti o raccomandazioni.

7. L'Agenzia include gli orientamenti e le raccomandazioni emanati nella relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2019/942

;

21) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre normative pertinenti dell'Unione.»

;

22) gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, dissuasive e proporzionate e riflettere la natura, la durata e la gravità della violazione, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

Fatte salve eventuali sanzioni penali e fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 13, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di adottare sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative adeguate in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano nel dettaglio tali disposizioni alla Commissione e all'Agenzia e le informano immediatamente di qualsiasi modifica successiva.

2. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione pecuniaria sia imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità di vigilanza. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro l'8 maggio 2026 e comunicano alla Commissione senza ritardo qualsiasi modifica successiva riguardante le suddette disposizioni.

3. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e fatto salvo il principio del ne bis in idem, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di ricorrere almeno alle sanzioni amministrative pecuniarie seguenti e ad altre misure amministrative riguardo alle violazioni del presente regolamento:

a) richiedere di porre fine alla violazione;

b) ordinare la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

c) diramare comunicazioni o avvisi pubblici;

d) irrogare penalità di mora;

e) imporre sanzioni amministrative pecuniarie.

4. Nel caso di una persona fisica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:

a) almeno 5 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 3 e 5;

b) almeno 1 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 4 e 15;

c) almeno 500 000 EUR per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del reddito annuo della persona fisica interessata nell'anno civile precedente della persona fisica interessata. Qualora la persona fisica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

5. Nel caso di una persona giuridica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:

a) almeno il 15 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 3 e 5;

b) almeno il 2 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 4 e 15;

c) almeno l'1 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente della persona giuridica interessata. Qualora la persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

7. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle altre misure amministrative, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato annuo complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;

f) precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

g) misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi; e

h) la duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni pecuniarie di natura penale e amministrativa per la stessa violazione nei confronti della persona responsabile della violazione.

8. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine e le sanzioni amministrative pecuniarie che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi transfrontalieri.

9. Entro l'8 maggio 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le sanzioni per la violazione del presente regolamento siano previste e siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri.

Articolo 19

Relazioni internazionali

Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi dell'Unione, fra cui il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelle che hanno un impatto sul mercato dell'Unione dell'energia all'ingrosso, al fine di promuovere l'armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi possono riguardare aspetti di interesse comune, quali le metodologie di raccolta dei dati, l'analisi e la valutazione di dati o altre informazioni, e altri settori di competenza.»

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23) l'articolo 20 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 dicembre 2011. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 9 bis, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 maggio 2024.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»

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b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 8, dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 9 bis, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

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24) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Relazione e riesame

1. Entro il 1° giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione dei portatori di interessi, valuta l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sul comportamento del mercato, gli operatori di mercato, la liquidità, gli obblighi di segnalazione, tra l'altro sui dati di mercato del GNL e il livello degli oneri amministrativi per gli operatori di mercato, compresi i potenziali ostacoli all'ingresso di nuovi operatori di mercato, nonché i risultati dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest'ultima. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione elabora una relazione e la presenta senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

2. Entro il 1° giugno 2025 la Commissione valuta l'efficacia dell'introduzione di sanzioni penali da parte degli Stati membri per casi intenzionali e gravi di abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione può proporre misure appropriate che possono includere la presentazione di una proposta legislativa.».

Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

1) all'articolo 6, il paragrafo 8 è soppresso;

2) l'articolo 12 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) svolge e coordina le indagini in conformità degli articoli da 13 a 13 quater e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.»;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) autorizza le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati e vigila sugli stessi a norma degli articoli 4 bis e 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011;

e) ha il potere di irrogare penalità di mora nei casi di cui all'articolo 13 octies del regolamento (UE) n. 1227/2011.»;

3) all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le tasse sono dovute all'ACER per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato, o da persone o soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e per la divulgazione delle informazioni privilegiate a norma degli articoli 4 e 4 bis di tale regolamento. Le tasse sono pagate dai meccanismi di segnalazione registrati e dalle piattaforme per le informazioni privilegiate. Le entrate derivanti dalle tasse possono anche coprire i costi sostenuti dall'ACER per l'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli da 13 a 13 quater e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.».

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. In deroga al paragrafo 1, si applicano le date di applicazione seguenti:

a) l'articolo 1, punti 6) e 13), relativo all'articolo 4 bis, paragrafi da 1 a 7, e all'articolo 9 bis, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, si applica a decorrere dal giorno di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma di tali punti;

b) l'articolo 1, punto 10, relativo agli articoli 7 bis e 7 sexies del regolamento (UE) n. 1227/2011, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025;

c) l'articolo 1, punto 18, relativo all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1227/2011, si applica a decorrere dall'8 novembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB