
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1113 DELLA COMMISSIONE, 18 aprile 2024
G.U.U.E. 22 aprile 2024, Serie L
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 18 aprile 2024
Entrata in vigore il: 25 aprile 2024
Applicabile dal: 1° gennaio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies,
considerando quanto segue:
1) Per garantire la connettività di determinate isole, l'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE prevede una deroga temporanea all'obbligo di restituzione delle quote per alcuni porti situati su isole sprovviste di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti.
2) L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione (2) stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.
3) Il 28 dicembre 2023 la Finlandia ha chiesto di includere tre dei suoi porti nell'elenco dei porti interessati dalla deroga temporanea a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.
4) Dato che la Finlandia ha presentato la richiesta a dicembre 2023, e al fine di garantire la coerenza e l'efficace funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, che dal 1° gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente da tale data.
5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva (GU L, 2023/2895, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2895/oj).
Nella tabella dell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895, dopo la voce relativa a Malta è inserita la riga seguente:
«FINLANDIA | ISOLE ÅLAND | BERGHAMN (ECKERÖ) |
LÅNGNÄS | ||
MARIEHAMN». |
.