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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2895 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2023

G.U.U.E. 22 dicembre 2023, Serie L

Decisione che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2024/2924)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 19 dicembre 2023

Entrata in vigore il: 25 dicembre 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 3 -quinquies e 3 -quater,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2003/87/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per includere le emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").

2) Al fine di garantire la connettività di determinate isole, l'EU ETS prevede due tipi di deroghe temporanee all'obbligo di restituzione delle quote a norma dell'articolo 12, paragrafi 3 -quinquies e 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE. Poiché tali deroghe temporanee riguardano entrambe la connettività, l'elenco delle isole e dei porti e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale e degli obblighi di servizio pubblico transnazionale dovrebbero essere stabiliti nello stesso atto.

3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, per rientrare nella deroga temporanea un porto deve essere situato su un'isola sprovvista di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti. A seguito delle richieste di Danimarca, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Malta e Svezia, diversi porti dovrebbero pertanto essere identificati come porti interessati dalla deroga temporanea di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.

4) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE, i contratti di servizio pubblico transnazionale o gli obblighi di servizio pubblico transnazionali devono collegare due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è lo Stato membro geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri. Cipro non ha frontiere terrestri con altri Stati membri e la Grecia è lo Stato membro geograficamente più vicino. A seguito della richiesta congiunta di Cipro e della Grecia, il contratto di servizio pubblico che collega Cipro e la Grecia dovrebbe pertanto essere identificato come un contratto di servizio pubblico transnazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE.

5) Per garantire l'efficace funzionamento dell'EU ETS, che dal 1° gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)

Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).

Art. 1

Gli Stati membri considerano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera c), e all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE e non intraprendono alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate:

(a) dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola di cui all'allegato I della presente decisione e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte;

(b) dalle tratte effettuate da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale che collegano i due Stati membri, elencate nell'allegato II della presente decisione, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1113, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2924, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.

ALLEGATO II

Elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionale di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE

Contratto di servizio pubblico per la creazione di un collegamento marittimo passeggeri tra Cipro e la Grecia che collega i porti del Pireo (Grecia), di Larnaca (Cipro) e di Limassol (Cipro).