
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2895 DELLA COMMISSIONE, 19 dicembre 2023
G.U.U.E. 22 dicembre 2023, Serie L
Decisione che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2024/2924)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 19 dicembre 2023
Entrata in vigore il: 25 dicembre 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 3 -quinquies e 3 -quater,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2003/87/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per includere le emissioni del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione ("EU ETS").
2) Al fine di garantire la connettività di determinate isole, l'EU ETS prevede due tipi di deroghe temporanee all'obbligo di restituzione delle quote a norma dell'articolo 12, paragrafi 3 -quinquies e 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE. Poiché tali deroghe temporanee riguardano entrambe la connettività, l'elenco delle isole e dei porti e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale e degli obblighi di servizio pubblico transnazionale dovrebbero essere stabiliti nello stesso atto.
3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, per rientrare nella deroga temporanea un porto deve essere situato su un'isola sprovvista di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti. A seguito delle richieste di Danimarca, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Malta e Svezia, diversi porti dovrebbero pertanto essere identificati come porti interessati dalla deroga temporanea di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.
4) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE, i contratti di servizio pubblico transnazionale o gli obblighi di servizio pubblico transnazionali devono collegare due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro è lo Stato membro geograficamente più vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri. Cipro non ha frontiere terrestri con altri Stati membri e la Grecia è lo Stato membro geograficamente più vicino. A seguito della richiesta congiunta di Cipro e della Grecia, il contratto di servizio pubblico che collega Cipro e la Grecia dovrebbe pertanto essere identificato come un contratto di servizio pubblico transnazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE.
5) Per garantire l'efficace funzionamento dell'EU ETS, che dal 1° gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a partire da tale data,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 275 del 25.10.2003; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
Gli Stati membri considerano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera c), e all'articolo 16 della direttiva 2003/87/CE e non intraprendono alcuna azione nei confronti delle società di navigazione per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate:
(a) dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola di cui all'allegato I della presente decisione e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte;
(b) dalle tratte effettuate da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale che collegano i due Stati membri, elencate nell'allegato II della presente decisione, nonché dalle attività portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/1113, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/2924, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ALLEGATO II
Elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionale di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, della direttiva 2003/87/CE
- Contratto di servizio pubblico per la creazione di un collegamento marittimo passeggeri tra Cipro e la Grecia che collega i porti del Pireo (Grecia), di Larnaca (Cipro) e di Limassol (Cipro).