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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2024

G.U.R.I. 18 luglio 2024, n. 167

Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 23, 24, 25, 56 e 58, che prevedono l'istituzione, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visti, in particolare, l'art. 23, comma 2, e l'art. 24, comma 1, lettera d-bis), del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificati dall'art. 20, comma 2-bis, del decreto- legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che, rispettivamente, attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni e i compiti spettanti allo Stato, tra l'altro, in materia di «organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria», e lo svolgimento delle funzioni, tra l'altro, nell'area della «programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonchè gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle Corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2014, di adozione del «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, come modificato dai decreti direttoriali 28 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2017 e 21 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2023, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del citato regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare l'art. 16, contenente misure urgenti in materia di giustizia tributaria digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125;

Visti, in particolare, gli articoli 15, 16 e 17 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 27, che ha introdotto disposizioni urgenti riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 6 novembre 2020, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 13 novembre 2020, recante le regole tecnico-operative per la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice tributario, per la redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione, per la redazione e trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e per la trasmissione dei fascicoli processuali informatici;

Visto il decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 16 novembre 2020, recante le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito del programma Next Generation EU e, in particolare, l'area di intervento prioritario concernente la riforma della giustizia tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e in particolare, gli articoli 6 e 7;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. [...]»;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», ai sensi del quale «In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'art. 7, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale «I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.»;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante l'individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare, l'art. 7 relativo alle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2022, recante «Individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti»;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», emanata al fine di dare attuazione agli obiettivi previsti dal citato Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), e l'art. 4, comma 1, lettera a), con i quali sono state ridenominate le commissioni tributarie provinciali e regionali in Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, rispettivamente nei citati decreti legislativi n. 545 e 546 del 1992;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 11, della citata legge n. 130 del 2022, che prevede, tra l'altro, al fine di incrementare il livello di efficienza delle strutture territoriali della giustizia tributaria, l'istituzione di ulteriori n. 18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria;

Visto il vigente Piano nazionale anticorruzione;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle finanze adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2024 e in particolare la sottosezione 2.5 «Rischi corruttivi e trasparenza»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 20, comma 2-ter, ove è previsto che nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, che svolge le attività di cui al citato art. 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed è articolato in una direzione generale, n. 2 direzioni centrali, n. 1 posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, n. 18 uffici dirigenziali di livello non generale, nonchè 35 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto, inoltre, l'art. 20, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dall'art. 1, comma 545, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ove è previsto che, al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento, il quale si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze e degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonchè, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze;

Visto, altresì, l'art. 20, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dall'art. 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ove è previsto che - entro il termine del 30 giugno 2024 e con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto-legge - si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria e che nelle more del perfezionamento della citata riorganizzazione il Dipartimento della giustizia tributaria, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con la struttura organizzativa di cui alla tabella I allegata alla citata legge, nella quale sono individuate, tra l'altro, le 35 posizioni dirigenziali di livello non generale preposte alla direzione degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale e, in particolare, l'art. 19 che stabilisce i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a definire l'articolazione e i compiti delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, ai sensi di quanto stabilito dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, al fine di dare attuazione, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 e all'art. 20, commi 2-ter e 2-quater e 2-quinquies, del decreto- legge n. 44 del 2023, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546, 547, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Informate le organizzazioni sindacali;

Su proposta dei Capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Capo I

Uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze

Sezione I

Oggetto

Art. 1

Il presente decreto individua l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria e ne definisce i relativi compiti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, dall'art. 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dall'art. 20, commi 2-ter e 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546, 547, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonchè dagli articoli 15, 16 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sezione II

Organizzazione delle ragionerie territoriali dello Stato

Art. 2

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attività delle stesse.

2. Le ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ottanta uffici di livello dirigenziale non generale.

3. L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 4, relativamente alle competenze delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, dall'art. 6, relativamente alle funzioni esercitate dalle ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione e dall'art. 7, relativamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Art. 3

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Firenze/Prato, Foggia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/Asti, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bologna/Ferrara, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Forli-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova/La Spezia, Pisa/Pistoia, Mantova/Cremona, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto/Arezzo, Siracusa/Ragusa, Torino/Aosta, Treviso/ Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti a ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono costituite da un'unica unità organizzativa articolata in due o più sedi situate nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, a ciascuna delle quali è preposto un direttore con funzioni dirigenziali di livello generale, sono articolate come segue:

a) Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, costituita da tre uffici dirigenziali non generali;

b) Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, costituita da due uffici dirigenziali non generali;

c) Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna/Ferrara, costituita da due uffici dirigenziali non generale;

d) Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, costituita da quattro uffici dirigenziali non generali;

e) Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, costituita da tre uffici dirigenziali non generali;

f) Ragioneria territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, costituita da due uffici dirigenziali non generali;

g) Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, costituita da due uffici dirigenziali non generali.

2. I direttori di cui al comma 1, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 5, assicurano:

a) il coordinamento unitario del supporto ai compiti di audit del PNRR e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, nonchè della collaborazione di cui all'art. 5, comma 3;

b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli atti di indirizzo e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) il coordinamento degli altri servizi e funzioni amministrative sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei competenti uffici dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) lo studio delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre ai competenti uffici dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254;

g) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipula ed esecuzione di contratti pubblici di lavori e di acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato, sulla base degli indirizzi forniti ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle Ragionerie territoriali dello Stato;

i) il coordinamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e la formulazione di proposte in materia alle competenti strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

l) l'assunzione delle funzioni di referente per la prevenzione della corruzione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le Ragionerie territoriali dello Stato.

3. I direttori di cui al comma 1, nell'ambito della rispettiva Ragioneria territoriale dello Stato, assicurano in particolare:

a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso;

b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza sul lavoro;

c) la gestione delle relazioni sindacali.

4. I direttori di cui al comma 1, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 5 e d'intesa con il Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, garantiscono il supporto ai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per l'individuazione degli immobili da adibire a sedi delle Ragionerie territoriali dello Stato e per le attività da svolgersi a livello territoriale ai fini della realizzazione dei poli logistici unitari di cui all'art. 1, comma 350, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Gli ambiti di competenza per lo svolgimento dei compiti indicati nei precedenti commi e assegnati ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sono individuati nell'allegato A del presente decreto.

6. Le funzioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonchè quelle di cui al comma 4 sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attività:

a) controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa; verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis della legge n. 196/2009; concorso alle attività di analisi e valutazione della spesa, ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

c) controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, compresi i controlli sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile e controlli concomitanti, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

d) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea;

e) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali;

f) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;

g) vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche;

h) conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, gestione del contenzioso, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione;

i) attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato ed attività connessa al relativo contenzioso;

l) tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010;

m) tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7, procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

n) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

p) ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegata dai Dipartimenti.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organizzate nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.

3. Le Ragionerie territoriali dello Stato collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi della politica di coesione dell'Unione europea e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorità di audit di fondi comunitari, nonchè per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere i) e l) è assicurato mediante la definizione di specifiche modalità operative da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera m), è assicurato mediante la definizione di specifici indirizzi da parte del Dipartimento del Tesoro, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo le attività di cui al comma 1, lettere i) e l) possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, ad altre ragionerie territoriali individuate dal Dipartimento della Ragioneria generale, sentiti i direttori delle ragionerie di cui all'art. 4 del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

7. Le Ragionerie territoriali dello Stato, in coordinamento con le competenti strutture centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, assicurano il miglioramento continuo e l'interoperabilità dei sistemi, dei processi e delle attività lavorative, anche nell'ottica dell'evoluzione tecnologica e della digitalizzazione.

Art. 6

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attività su base regionale:

a) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a), c) e i) dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;

b) le funzioni di cui alle lettere b) e h) e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi, nonchè quelle di cui alla lettera f), dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010;

c) le funzioni di presidio per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in raccordo con la ragioneria territoriale di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Torino/Aosta nel proprio ambito territoriale di competenza.

Art. 7

1. Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio e relativo contenzioso di primo grado, di cui all'art. 5, comma 1, lettera m), del presente decreto, sono esercitate dalle ragionerie territoriali dello Stato individuate nell'allegato B del presente decreto, con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.

2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022, ovvero quelli per i quali entro tale data è stata ricevuta e registrata la comunicazione di infrazione da parte dei soggetti obbligati e quelli per i quali entro tale data è stata ricevuta la contestazione notificata da parte dell'amministrazione che l'ha elevata, sono trattati e definiti, indipendentemente dalla fase in cui si trovano ed anche con riferimento alla fase di iscrizione a ruolo per la riscossione e alla fase contenziosa, dalla ragioneria territoriale dello Stato competente ai sensi della tabella allegata all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, fino al loro esaurimento.

Art. 8

1. Nelle Ragionerie territoriali dello Stato, articolate anche in più uffici di livello dirigenziale non generale, il direttore è responsabile del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie della ragioneria territoriale.

Art. 9

1. La Ragioneria territoriale dello Stato di Roma è costituita da quattro uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I:

coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Gestione degli affari generali e di segreteria e delle risorse umane e strumentali. Conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione. Gestione delle relazioni con il pubblico. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni. Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. Responsabilità unica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dei progetti di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle ragionerie territoriali dello Stato, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 5 dell'art. 4. Funzioni di presidio per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali su base regionale. Attività di cui al comma 1, lettera o) ed al comma 3 dell'art. 5 del presente decreto. Gestione del contenzioso. Attività di rappresentanza e difesa in giudizio connesse ai contenziosi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c) ed i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) e relativo contenzioso di primo grado. Funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento;

Ufficio II:

attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite agli altri Uffici;

Ufficio III:

conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi; verifica della corrispondenza degli acquisti ai parametri e agli standard predisposti di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, con esclusione delle competenze attribuite all'Ufficio IV. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009. Concorso all'attività di analisi e valutazione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Ufficio IV:

controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità speciale resi da funzionari delegati, compresi quelli nominati con ordinanze di protezione civile, commissari delegati, commissari straordinari e da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato, di fondi di provenienza dal bilancio dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e controllo concomitante sugli atti delle relative gestioni. Controllo successivo dei rendiconti dei funzionari e commissari delegati, dei commissari di Governo, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali, di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 10

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza e di Napoli sono costituite ognuna da tre uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I:

coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Gestione degli affari generali e di segreteria e delle risorse umane e strumentali. Conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione. Gestione delle relazioni con il pubblico. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni. Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. Responsabilità unica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dei progetti di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle ragionerie territoriali dello Stato, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 5 dell'art. 4. Funzioni di presidio per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali su base regionale. Attività di cui al comma 1, lettera o), ed al comma 3 dell'art. 5 del presente decreto. Gestione del contenzioso. Attività di rappresentanza e difesa in giudizio connesse ai contenziosi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c) ed i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) e relativo contenzioso di primo grado. Funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento;

Ufficio II:

attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite agli altri uffici;

Ufficio III:

conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato; consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi; verifica della corrispondenza degli acquisti ai parametri e agli standard predisposti di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile, e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009. Concorso all'attività di analisi e valutazione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 11

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna/Ferrara, Palermo e Venezia sono costituite ognuna da due uffici dirigenziali di livello non generale.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I:

coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Gestione degli affari generali e di segreteria e delle risorse umane e strumentali. Conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione. Gestione delle relazioni con il pubblico. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni. Attività di supporto alla funzione di vertice della Direzione, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. Responsabilità unica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dei progetti di esecuzione di lavori e di acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle ragionerie territoriali dello Stato, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 5 dell'art. 4. Funzioni di presidio per l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali su base regionale. Attività di cui al comma 1, lettera o), ed al comma 3 dell'art. 5 del presente decreto. Gestione del contenzioso. Attività di rappresentanza e difesa in giudizio connesse ai contenziosi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c) ed i), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio di cui all'art. 5, comma 1, lettera m), e relativo contenzioso di primo grado. Funzioni di cui alle lettere b) e h) e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi, nonchè quelle di cui alla lettera f), dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009. Concorso all'attività di analisi e valutazione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Ufficio II:

conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio I.

Art. 12

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Firenze/Prato e Torino/Aosta sono costituite ognuna da due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore.

2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio del direttore:

Gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, gestione del contenzioso, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio di cui all'art. 5, comma 1, lettera m) e relativo contenzioso di primo grado. Attività di cui al comma 1, lettera o), ed al comma 3 dell'art. 5, nonchè di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente decreto. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, compreso il controllo sui rendiconti dei commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile e controllo concomitante, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009. Concorso all'attività di analisi e valutazione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni;

Ufficio I:

attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attività previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle attribuite all'Ufficio del direttore.

Art. 13

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, Bergamo/Brescia, Bolzano, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano/Oristano, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco/Sondrio, Cosenza, Cuneo, Foggia, Forli-Cesena/Rimini/Ravenna, Frosinone/Latina, Genova/La Spezia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona/Imperia, Siena/Grosseto/Arezzo, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui è preposto il direttore.

Art. 14

1. Tutti gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi unici anche nelle Ragionerie territoriali dello Stato di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, con atto del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, sulla base delle indicazioni che saranno diramate con apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per le materie di competenza.

Art. 15

1. Gli atti organizzativi degli uffici dirigenziali, di cui al presente decreto, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure;

b) più efficace espletamento delle attività di competenza;

c) miglior utilizzo delle risorse umane;

d) più efficiente erogazione dei servizi all'utenza.

Sezione III

Organizzazione degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Art. 16

1. Gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente dal Dipartimento della giustizia tributaria, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività degli stessi.

Art. 17

1. Agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono preposti 35 dirigenti di livello non generale ai quali è attribuita la direzione di uno o più uffici di segreteria territoriale individuati nella tabella di cui all'allegato C.

Art. 18

1. Gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria svolgono le seguenti attività:

a) iscrizione degli atti di ricorso e d'appello nel registro generale e formazione del fascicolo d'ufficio del processo di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

b) assistenza all'organo giudicante e predisposizione del verbale della camera di consiglio o di udienza pubblica di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) assistenza alla Commissione del patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

d) invio delle comunicazioni alle parti processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

e) pubblicazione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e completamento delle relative informazioni nella banca dati dipartimentale della giurisprudenza tributaria di merito;

f) supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la pubblicazione degli orientamenti giurisprudenziali e all'ufficio del massimario nazionale per l'attività di massimazione di cui all'art. 24-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

g) tenuta dei fascicoli processuali dei ricorsi e degli appelli di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

h) trasmissione dei fascicoli processuali di cui all'art. 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

i) gestione del fascicolo processuale a seguito del ricorso innanzi alla Corte di cassazione ai sensi degli articoli 62, 62-bis e 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

j) liquidazione, accertamento e contenzioso in materia di contributo unificato tributario e delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e formazione del ruolo ai fini della riscossione;

k) rilascio di copie semplici e di copie autentiche degli atti, documenti e delle sentenze contenuti nei fascicoli ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel rispetto della normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali;

l) supporto all'utenza per i servizi digitali della giustizia tributaria e delle procedure relative al processo tributario telematico (PTT);

m) gestione dei dati e dei documenti relativi agli atti del processo nell'ambito del sistema informativo della giustizia tributaria;

n) affari generali, controllo di gestione delle attività amministrative e relazioni con il pubblico;

o) gestione del personale e delle relazioni sindacali;

p) logistica, definizione dei fabbisogni e procedure di acquisto dei beni e servizi, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) gestione amministrativa dei magistrati tributari e dei giudici tributari di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

r) gestione delle procedure connesse alla liquidazione e pagamento dei compensi ai giudici tributari e al trattamento economico dei magistrati tributari, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

s) gestione e conservazione degli archivi documentali e dei fascicoli processuali, anche digitali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della normativa di settore;

t) gestione del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254;

u) gestione dei beni informatici, assistenza e monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi informatici;

v) ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative o delegata dal Dipartimento della giustizia tributaria o dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Art. 19

1. Gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria sono articolati nei seguenti servizi:

a) segreteria della Presidenza e rapporti con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

b) affari generali, fabbisogni di beni e servizi e controllo di gestione;

c) personale e relazioni sindacali;

d) relazioni con il pubblico (URP) e servizi all'utenza;

e) logistica, acquisti di beni e servizi, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) ricezione atti, visure, rilascio copie; informazioni e assistenza alle parti processuali sui servizi della giustizia tributaria;

g) verifica e completamento nel sistema informativo della giustizia tributaria dei dati, dei documenti e dei provvedimenti relativi al fascicolo processuale;

h) contributo unificato tributario: liquidazione, accertamento, formazione del ruolo ai fini della riscossione e contenzioso;

i) assistenza alle sezioni e supporto all'attività giurisdizionale, anche mediante la ricerca e la selezione della giurisprudenza tributaria;

j) assistenza alla commissione del patrocinio a spese dello Stato;

k) gestione amministrativa dei giudici tributari e dei magistrati tributari;

l) gestione del trattamento economico dei magistrati e dei compensi dei giudici tributari;

m) supporto alla gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, analisi della giurisprudenza e rapporti con l'ufficio del massimario nazionale;

n) assistenza informatica ai magistrati e giudici tributari, nonchè al personale amministrativo per il corretto utilizzo delle applicazioni in uso presso le corti di giustizia tributaria;

o) gestione degli archivi e attività di scarto della documentazione processuale e amministrativa, analogica e digitale;

p) consegnatario dei beni mobili.

Art. 20

1. I dirigenti degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di cui all'articolo 17, provvedono:

a) all'imparziale svolgimento dell'attività amministrativa e alla tempestiva erogazione dei servizi rivolti all'utenza del processo tributario;

b) all'efficiente ed efficace supporto all'attività giurisdizionale svolta dai magistrati e dai giudici tributari;

c) all'organizzazione del lavoro e all'efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali;

d) alla valutazione del personale assegnato;

e) al corretto esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

2. In ciascun ufficio di segreteria di cui all'art. 16 è presente un responsabile di sede, nominato dal Dipartimento della giustizia tributaria tra i dipendenti appartenenti all'area non inferiore a quella dei funzionari, con il compito di supportare e coadiuvare il dirigente al fine di assicurare il buon andamento delle attività amministrative e il regolare svolgimento dei servizi di giustizia.

3. I dirigenti preposti agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado individuati nella tabella di cui all'allegato C svolgono le seguenti attività riferite agli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria aventi sede nella medesima regione o provincia autonoma:

a) gestione delle procedure di adozione dei contratti, atti e ordinativi di fornitura relativi all'acquisto dei beni, servizi e lavori occorrenti per l'attività istituzionale di ciascuna sede di Corte di giustizia tributaria, sulla base degli indirizzi forniti da parte dei competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e in forza del decentramento delle risorse dai medesimi attuato;

b) svolgimento delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso ciascuna sede di Corte di giustizia tributaria;

c) attività di supporto, nell'ambito territoriale di competenza, ai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per l'individuazione degli immobili da adibire a sede delle corti di giustizia tributaria e per la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi dell'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) acquisizione, elaborazione e invio delle informazioni e dei dati richiesti dai competenti uffici del Dipartimento della giustizia tributaria.

4. Per garantire l'efficiente svolgimento dei servizi della giustizia tributaria, al ricorrere di particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo, le attività di cui all'art. 18 possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, al personale degli uffici di segreteria di altre Corti di giustizia tributaria.

Sezione IV

Organizzazione dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Art. 21

1. All'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono assegnate due posizioni di livello dirigenziale non generale.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria di cui al comma 1 sono disciplinati con apposito regolamento interno adottato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 maggio 2022, ad esclusione del Capo II.

3. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il presente decreto è sottoposto al controllo secondo la normativa.

Roma, 20 maggio 2024

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 890