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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1170 DELLA COMMISSIONE, 23 aprile 2024

G.U.U.E. 30 aprile 2024, Serie L

Regolamento che modifica gli allegati IV, VIII, XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale e che rettifica l'allegato XIV di tale regolamento per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 maggio 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Una di dette prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o un loro compartimento, elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

4) Nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. Il Sudafrica, che figura in tale allegato, rientra nel gruppo sanitario F come zona di regionalizzazione ZA-1, limitata all'area metropolitana di Città del Capo. L'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati provenienti da tale zona è sospeso dal 3 maggio 2011.

5) Nell'ottobre 2022 la Commissione ha effettuato un audit (4) in Sud Africa per valutare i controlli in materia di sanità animale relativi all'ingresso nell'Unione di partite di equini registrati, in particolare le garanzie in materia di sanità animale per quanto riguarda la peste equina (African horse sickness - AHS). Dall'esito di tale audit è emerso che il Sudafrica ha compiuto notevoli progressi negli ultimi anni per migliorare il livello di sorveglianza e di controllo dell'AHS all'interno dell'area sottoposta a controllo. Sono state tuttavia individuate anche alcune carenze. Il Sud Africa ha presentato un piano d'azione per conformarsi alle raccomandazioni formulate nella relazione di audit e garanzie complementari per quanto riguarda la sorveglianza e il controllo dell'AHS ai fini dell'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati.

6) Alla luce delle garanzie fornite dal Sud Africa, l'ingresso nell'Unione di partite di cavalli registrati provenienti dalla zona ZA-1 dovrebbe essere nuovamente autorizzato a condizioni specifiche riguardanti misure supplementari di riduzione dei rischi per l'AHS. E' pertanto opportuno inserire una condizione specifica «AHS-ZA» nella colonna 6 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; dovrebbe inoltre essere inserito, nella colonna 9 di tale tabella, il termine iniziale per la zona ZA-1 in Sud Africa. E' inoltre opportuno che nell'allegato IV, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figuri una descrizione della condizione specifica «AHS-ZA».

7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/351 della Commissione (5) ha modificato l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (6) sopprimendo il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di partite di equini non destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-X»), nonché il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per il transito attraverso l'Unione di partite di equini destinati alla macellazione (modello «EQUI-TRANSIT-Y»), in quanto il regolamento delegato (UE) 2020/692 non stabilisce prescrizioni specifiche per il transito di equini attraverso l'Unione. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2024/351 ha modificato il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di partite di cavalli registrati destinati a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse (modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE») mediante l'aggiunta della Bahrain Turf Series e della Saudi Cup. I riferimenti a «EQUI-TRANSIT-X» e «EQUI-TRANSIT-Y» dovrebbero pertanto essere soppressi dalla colonna 5 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, mentre i riferimenti a «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE» dovrebbero essere aggiornati e continuare a essere indicati nella colonna 5 di tale tabella per gli Emirati arabi uniti, l'Australia, il Bahrein, il Canada, Hong Kong, il Giappone, il Qatar, l'Arabia Saudita, Singapore e gli Stati Uniti, dato che il modello «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE» comprende particolari corse che si tengono solo in tali paesi terzi.

8) Nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti, unitamente alle condizioni specifiche che tali partite devono rispettare affinché siano autorizzate a entrare nell'Unione.

9) I controlli effettuati negli ultimi anni ai posti di controllo frontalieri dalle autorità competenti degli Stati membri hanno evidenziato ripetute non conformità a determinate prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda le partite di cani, gatti e furetti che entrano nell'Unione dalla Bielorussia e dalla Russia, in particolare per quanto riguarda le misure preventive per la rabbia e la loro certificazione. A seguito di tali non conformità, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130 della Commissione (7) ha aggiornato l'elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (8), in provenienza dai quali non è obbligatoria una prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia per cani, gatti e furetti che entrano nell'Unione, al fine di sopprimere da tale elenco le voci relative alla Bielorussia e alla Russia.

10) Per conformarsi all'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2020/692, a fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, è necessario tenere conto dei recenti aggiornamenti apportati all'elenco di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative alla Bielorussia e alla Russia, indicando nella colonna 5 della tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 la condizione specifica per cani, gatti e furetti di essere sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia prima di entrare nell'Unione dalla Bielorussia e dalla Russia. Tali modifiche dell'allegato VIII, parte 1, del regolamento (UE) 2021/404 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 16 settembre 2024, che è la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130.

11) Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati. In tale allegato figurano alcuni Stati del Brasile da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di bovini.

12) Il Brasile ha informato la Commissione del fatto che alcuni degli Stati del Brasile attualmente elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini con la condizione specifica «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» nella colonna 5 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 hanno cessato di vaccinare gli animali in questione contro l'afta epizootica a motivo di una situazione epidemiologica favorevole per quanto riguarda tale malattia e che tali Stati sono stati riconosciuti a livello internazionale indenni da afta epizootica senza vaccinazione, conformemente alla procedura della WOAH per il riconoscimento ufficiale dello stato sanitario (9).

13) A seguito di un audit della Commissione, effettuato dal 10 al 27 ottobre 2023 al fine di valutare il sistema di controllo della sanità animale, in particolare per quanto riguarda l'afta epizootica in Brasile (10), e di ulteriori scambi con tale paese terzo, le condizioni stabilite nel diritto dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di bovini applicabili a un paese terzo o un territorio o una loro zona in cui non è effettuata la vaccinazione contro l'afta epizootica sono state rispettate da alcuni Stati brasiliani, che hanno interrotto la vaccinazione e che sono stati riconosciuti indenni da afta epizootica senza vaccinazione da parte della WOAH. La condizione specifica «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione», indicata nella colonna 5 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, dovrebbe pertanto essere sostituita dalla condizione specifica «Nessuna vaccinazione effettuata» per gli Stati ivi figuranti.

14) Inoltre la descrizione della condizione specifica «Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione» di cui all'allegato XIII, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere resa più chiara mediante un riferimento alle situazioni in cui l'autorità competente di un paese terzo o un territorio o una loro zona ha cessato di vaccinare gli animali contro l'afta epizootica a motivo di una situazione epidemiologica favorevole per quanto riguarda tale malattia.

15) Infine, è opportuno rendere più chiara la descrizione della condizione specifica «Nessuna vaccinazione effettuata» di cui all'allegato XIII, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sopprimendo il riferimento alla «regolare sorveglianza sierologica», in quanto l'autorità competente di un paese terzo o territorio può anche ricorrere ad altri metodi di sorveglianza per dimostrare l'assenza del virus dell'afta epizootica.

16) Nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

17) La Moldova ha chiesto alla Commissione di essere inserita nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e ha fornito garanzie riguardanti la conformità alle prescrizioni in materia di notifica e comunicazione delle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le carni fresche di pollame, nonché garanzie riguardanti la conformità alle pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sanità animale, o a prescrizioni equivalenti. Nel novembre 2023 la Commissione ha effettuato un audit (11) in Moldova al fine di valutare l'applicazione delle misure di controllo delle malattie per l'esportazione nell'Unione di carni fresche di pollame. Dall'esito di tale audit è emerso che la Moldova ha compiuto notevoli progressi in risposta alle raccomandazioni precedenti. L'autorità competente della Moldova ha inoltre presentato un piano d'azione soddisfacente per le raccomandazioni formulate nella relazione di audit.

18) Dal 29 dicembre 2023 la Moldova ha tuttavia notificato alla Commissione la comparsa di vari focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame. A seguito della comparsa di tali focolai, la Moldova ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell"HPAI e di limitare la diffusione di tale malattia.

19) La Moldova ha inoltre fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell"HPAI. Sulla base della valutazione della Commissione e al fine di proteggere lo stato zoosanitario dell'Unione, è opportuno autorizzare l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame dall'intero territorio della Moldova, a eccezione dei distretti interessati dai recenti focolai di HPAI. Poiché in tale paese terzo si applica la regionalizzazione, la zona MD-1 dovrebbe pertanto essere indicata nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e una voce relativa alla Moldova recante una descrizione di tale zona dovrebbe essere inserita nella tabella di cui alla parte 2 di detto allegato.

20) Nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Al Montenegro, che figura in tale allegato per quanto riguarda i prodotti a base di carne di suini, detenuti o selvatici, è assegnato il trattamento specifico di riduzione dei rischi D di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

21) Nel gennaio 2024 il Montenegro ha notificato alla Commissione la comparsa di un primo caso di peste suina africana, che è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici, in un cinghiale. Tenuto conto della nuova situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Montenegro e considerato che la temperatura minima di 70 °C indicata nel trattamento di riduzione dei rischi D non è efficace per inattivare il virus della peste suina africana, al Montenegro dovrebbe essere assegnato il trattamento di riduzione dei rischi C, più rigoroso, per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne di suini detenuti in provenienza da tale paese terzo. Inoltre il ricorso al trattamento di riduzione dei rischi D dovrebbe essere limitato per il Montenegro al trattamento per il prosciutto crudo consistente in una fermentazione naturale e una maturazione di almeno nove mesi che produca come risultato determinate caratteristiche, quali indicate nella descrizione del trattamento D di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

22) A motivo di un rischio più elevato di trasmissione della malattia attraverso i prodotti a base di carne di suini selvatici, è altresì opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione dal Montenegro di partite di tali prodotti a base di carne di suini selvatici, a eccezione delle razze domestiche. La voce relativa a tale paese terzo nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe quindi essere modificata.

23) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati IV, VIII, XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

24) In aggiunta, nell'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. I riferimenti errati alle colonne relative alle condizioni specifiche e alle garanzie in materia di sanità animale indicati nella tabella di cui alla parte 1, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere rettificati nei titoli delle parti 3 e 4 del medesimo allegato.

25) E' pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(4)

DG(SANTE) 2022-7514, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4650.

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/351 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati sanitari/ufficiali, i modelli di dichiarazioni e i modelli di dichiarazioni ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (GU L, 2024/351, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/351/oj).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130 della Commissione, del 19 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1130, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/2021-01-01).

(9)

https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/#ui-id-2

(10)

DG(SANTE) 2023-7917, https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4720.

(11)

DG(SANTE) 2023-8070.

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati IV, VIII, XIII, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte A, del presente regolamento.

Art. 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

L'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente all'allegato, parte B, del presente regolamento.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La parte A, punto 2, lettere a) e b), dell'allegato si applica a decorrere dal 16 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN