
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1232 DELLA COMMISSIONE, 5 marzo 2024
G.U.U.E. 8 maggio 2024, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 maggio 2024
Applicabile dal: 28 maggio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2371 istituisce meccanismi e strutture per il coordinamento della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tra cui le relazioni sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta.
2) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e alle agenzie e agli organismi competenti dell'Unione una relazione aggiornata sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta e sull'attuazione a livello nazionale e, se del caso, ai livelli interregionale e transfrontaliero entro il 27 dicembre 2023 e successivamente ogni tre anni. Le informazioni contenute in tale relazione sono raccolte attraverso le risposte fornite utilizzando il modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808 della Commission (2) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ne tiene conto nel valutare lo stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e il loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371. Tali valutazioni si basano su una serie di indicatori concordati e sono eseguite in cooperazione con le agenzie e gli organismi competenti dell'Unione, e mirano a valutare la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello nazionale per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371.
3) La procedura di valutazione dell'ECDC dovrebbe essere organizzata in fasi, che dovrebbero comprendere un esame documentale e una visita nel paese, seguite da una relazione di valutazione dell'ECDC. Nella misura in cui le valutazioni riguardano settori di competenza della Commissione o di altre agenzie o organismi dell'Unione, l'ECDC dovrebbe cooperare strettamente con la Commissione e tali agenzie o organismi dell'Unione. L'ECDC può chiedere il sostegno dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa e di esperti di altri Stati membri previo accordo con lo Stato membro valutato.
4) E' opportuno che le norme e i criteri da utilizzare per le valutazioni dell'ECDC siano basati sulle capacità indicate nel modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808. Tali capacità sono necessarie per garantire un'adeguata pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta.
5) Nell'effettuare le valutazioni, l'ECDC dovrebbe utilizzare i criteri con i livelli degli indicatori associati e le risposte alle domande aperte contenute nel modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808.
6) Ai fini delle valutazioni dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione, è opportuno che l'ECDC applichi un approccio qualitativo,
7) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2371, l'ECDC presenta agli Stati membri e alla Commissione raccomandazioni, basate sulle sue valutazioni delle norme e dei criteri, rivolte agli Stati membri tenendo conto delle rispettive situazioni nazionali. Tali raccomandazioni possono comprendere azioni di follow-up proposte allo Stato membro. Gli Stati membri danno seguito a tali raccomandazioni nell'ambito di un piano d'azione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 314 del 6.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808 della Commissione, del 21 settembre 2023, che stabilisce il modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 del 22.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1808/oj).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le procedure, le norme e i criteri per le valutazioni, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione.
Procedure
Le procedure per le valutazioni da parte dell'ECDC dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione figurano nell'allegato I.
Norme e criteri
L'ECDC valuta lo stato di attuazione dei piani di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e il loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione rispetto alle norme e sulla base dei criteri di cui all'allegato II.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Procedure per la valutazione dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) avvia le procedure di valutazione mediante una discussione generale preliminare con ciascuno Stato membro. La procedura di valutazione è organizzata in fasi, che comprendono un esame documentale e una visita nel paese, seguite da una relazione di valutazione dell'ECDC, che può contenere raccomandazioni. Nella misura in cui le valutazioni riguardano settori di competenza della Commissione o di altre agenzie o organismi dell'Unione, l'ECDC coopera strettamente con la Commissione e tali agenzie o organismi dell'Unione. L'ECDC può chiedere il sostegno dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa e di esperti di altri Stati membri previo accordo con lo Stato membro valutato.
L'esame documentale comprende la raccolta e l'analisi dei documenti pertinenti prima della discussione con gli esperti.
La visita nel paese comprende discussioni con gli esperti e i pertinenti portatori di interessi dello Stato membro valutato per l'accertamento dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta sulla base delle relazioni fornite a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/2371 e dell'esame documentale. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari durante la valutazione.
La visita nel paese si articola in due parti:
a) una discussione iniziale riguardante tutte le capacità indicate nel modello per fornire informazioni in materia di pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808;
b) una seconda parte incentrata su capacità specifiche, che possono essere diverse in ogni ciclo, in considerazione delle rispettive situazioni nazionali.
La relazione di valutazione dell'ECDC fornisce i risultati delle valutazioni con una panoramica della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta di ciascuno Stato membro a livello nazionale sulla base dei risultati del processo di esame documentale, della visita nel paese e di altre informazioni fornite dagli Stati membri durante il processo di valutazione, applicando in tal modo le norme e i criteri di cui all'allegato II.
L'ECDC condivide una relazione di valutazione preliminare con lo Stato membro valutato e tiene conto delle osservazioni dello Stato membro in fase di preparazione della relazione di valutazione finale. La decisione di rendere pubblica, in tutto o in parte, la relazione di valutazione dell'ECDC è lasciata alla discrezione dello Stato membro valutato.