Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: Il presente regolamento è sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1321 DELLA COMMISSIONE, 8 maggio 2024

G.U.U.E. 13 maggio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: Il presente regolamento è sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 maggio 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

N.d.R.: Il presente regolamento è sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, terzo comma, e l'articolo 30 septies, paragrafo 1 e paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) In seguito alla modifica della direttiva 2003/87/CE operata con direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), occorre modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (3) per incorporarvi le norme che si applicano alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. Per garantire un approccio armonizzato in tutti gli impianti che svolgono attività di combustione, alla verifica degli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani dovrebbero applicarsi le stesse prescrizioni che valgono per gli altri impianti di combustione. Negli Stati membri in cui gli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani non sono tenuti a disporre di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe concentrarsi sulla valutazione del rispetto del piano di monitoraggio.

2) La direttiva (UE) 2023/959 ha ampliato la gamma di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la produzione di petrolio, ferro, alluminio e allumina e idrogeno, nonché il trasporto di biossido di carbonio con mezzi diversi dalle condutture. Ai fini dell'allineamento tra l'allegato I della direttiva 2003/87/CE e l'ambito delle attività per le quali il verificatore dovrebbe essere accreditato onde poter effettuare la verifica nei settori in questione, bisogna aggiornare l'ambito di accreditamento di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.

3) Dopo l'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE, che subordina l'assegnazione gratuita all'attuazione di misure che migliorano l'efficienza energetica, sono state incluse nuove disposizioni nel regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4) per stabilire quando si considerano attuate le raccomandazioni delle relazioni di audit energetico o dei sistemi di gestione dell'energia certificati conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Un presupposto fondamentale per dimostrare l'attuazione di tali raccomandazioni è la conferma da parte del verificatore, in sede di verifica della comunicazione dei dati di riferimento o, se del caso, della comunicazione annuale concernente il livello di attività, del fatto che le raccomandazioni sull'efficienza energetica sono state attuate integralmente. E' pertanto essenziale definire una serie di norme armonizzate sui controlli che il verificatore deve effettuare per confermare l'attuazione integrale delle raccomandazioni sull'efficienza energetica.

4) In conformità all'articolo 22 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, laddove le raccomandazioni sull'efficienza energetica non siano state attuate integralmente il verificatore controlla se si applica un'eccezione alla condizionalità di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento delegato. Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento in casi equiparabili, è necessario stabilire norme armonizzate circa la valutazione dell'applicazione di tali eccezioni effettuata dal verificatore.

5) Affinché il verificatore possa svolgere i controlli necessari riguardo all'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica o all'applicazione delle eccezioni alla condizionalità, il gestore dovrebbe fornirgli elementi e informazioni utili inerenti a questi due aspetti nelle fasi pertinenti della verifica.

6) Per dare all'autorità competente le informazioni necessarie a decidere se sussistono le condizioni per l'assegnazione gratuita in conformità all'articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331 e se occorre ridurre le quote di emissione assegnate, bisogna introdurre norme specifiche riguardanti la comunicazione dell'esito dei controlli di conferma a opera del verificatore e di eventuali osservazioni formulate nel corso di tali controlli.

7) L'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE consente ai gestori di annullare la riduzione dell'assegnazione gratuita una volta attuate integralmente le raccomandazioni sull'efficienza energetica. Condizione preliminare è che il verificatore confermi, nell'ambito della verifica della comunicazione annuale concernente il livello di attività, che le raccomandazioni sull'efficienza energetica sono state attuate integralmente. Affinché si instauri un ciclo annuale, è importante dare seguito alle osservazioni formulate dal verificatore nel corso delle verifiche precedenti riguardo all'attuazione delle raccomandazioni, aspetto che questi dovrebbe poi controllare nelle verifiche successive.

8) Gli articoli 4 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/331 prescrivono che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente. Le disposizioni relative alla convalida della metodologia di monitoraggio da parte del verificatore in assenza dell'approvazione dell'autorità competente sono diventate obsolete e dovrebbero pertanto essere soppresse.

9) Dall'esperienza acquisita applicando del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è emersa la necessità di chiarire l'obbligo per il verificatore di controllare la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) laddove siano in uso combustibili da biomassa. A fini di chiarezza è opportuno introdurre una disposizione che imponga ai verificatori di controllare la conformità a tali criteri.

10) L'esperienza ha messo in luce la necessità di chiarire quando e per quale motivo si procede a visite in sito, nonché quando è stata effettuata l'ultima visita fisica in loco. Queste informazioni permettono alle autorità competenti e agli organismi nazionali di accreditamento di monitorare il rispetto delle prescrizioni in materia di visite virtuali. Per motivi di chiarezza e trasparenza, dette informazioni dovrebbero essere incluse nella dichiarazione di verifica.

11) Nell'interesse della chiarezza è importante allineare l'approccio seguito dal verificatore per individuare i miglioramenti connessi alle prestazioni del gestore in termini di monitoraggio e comunicazione dei dati sulle assegnazioni all'approccio adottato per individuare possibilità di miglioramento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni. Le raccomandazioni in materia di dati sulle assegnazioni dovrebbero contemplare miglioramenti volti a conseguire il massimo livello di accuratezza per quanto riguarda le fonti dei dati elencate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/331.

12) L'esperienza maturata nell'applicazione delle condizioni per la rinuncia alle visite in sito a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 dimostra che gli impianti di categoria A e B che usano gas naturale oppure uno o più flussi di fonti de minimis, con monitoraggio del gas naturale tramite misurazione fiscale e uso di valori standard per i fattori di calcolo pertinenti, presentano rischi simili alle situazioni in cui i fattori di calcolo sono determinati dal trasportatore di gas senza alcun input o elaborazione da parte del gestore. E' pertanto opportuno autorizzare la rinuncia alle visite in sito anche nei casi in cui il fattore di calcolo è determinato dal trasportatore di gas utilizzando analizzatori online soggetti a un regime giuridico adeguato di controllo degli analizzatori fiscali, senza alcun input da parte del gestore.

13) In seguito alla modifica della direttiva 2003/87/CE operata con direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono state introdotte nuove norme per l'assegnazione gratuita di quote agli operatori aerei. L'assegnazione non si baserà più sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati. Tutte le disposizioni riguardanti la verifica di tali dati sono pertanto diventate obsolete e dovrebbero essere soppresse per ridurre l'onere amministrativo.

14) Sulla scorta delle modifiche apportate con la direttiva (UE) 2023/958, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (8) fissa norme di monitoraggio e comunicazione per quanto concerne l'attribuzione dei carburanti sostenibili per l'aviazione e delle relative emissioni ai voli o, qualora non possano essere fisicamente attribuiti a un volo specifico, l'attribuzione proporzionale ai voli in partenza da un aeroporto. A fini di certezza del diritto e integrità ambientale, è opportuno stabilire una serie di norme armonizzate affinché i verificatori controllino che i carburanti sostenibili per l'aviazione e le relative emissioni siano attribuiti correttamente e che le prescrizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 siano soddisfatte.

15) I dati nel settore del trasporto aereo sono elaborati e registrati in larga misura in sistemi automatizzati, il che rende possibile accedervi a distanza. Ciò giustifica il ricorso, in questo settore, a visite in loco virtuali anche al di fuori delle circostanze di forza maggiore. Onde garantire l'attendibilità della verifica, le visite virtuali dovrebbero essere autorizzate solo a condizioni rigorose. L'applicazione di queste condizioni e le prestazioni dei verificatori nel corso di tali visite dovrebbero essere monitorate dagli organismi nazionali di accreditamento nel quadro della vigilanza annuale sui verificatori.

16) La direttiva (UE) 2023/959 ha introdotto un sistema di scambio di quote di emissioni separato ma parallelo, applicabile ai combustibili immessi in consumo nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori che corrispondono alle attività industriali non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE («settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori»). Nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono state introdotte nuove disposizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni in questi settori. Alla luce di tali modifiche, è opportuno prevedere norme armonizzate in materia di verifica delle emissioni in questi settori e di accreditamento dei verificatori che effettuano detta verifica. Le norme e le disposizioni esistenti in materia di verifica delle emissioni dovrebbero essere modificate di conseguenza.

17) La verifica delle emissioni di gas a effetto serra e l'accreditamento dei verificatori conformemente agli articoli 15 e 30 septies della direttiva 2003/87/CE e all'allegato V della medesima, come pure le definizioni di cui all'articolo 3, l'obbligo sancito all'articolo 4 e l'applicazione delle prescrizioni dei capi II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, dovrebbero essere estesi alla verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato, a meno che le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni applicabile ai combustibili immessi in consumo nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori rendano necessaria una regolamentazione diversa o più mirata. Analogamente, a tale sistema separato per lo scambio di quote di emissioni dovrebbero applicarsi anche le prescrizioni sull'accreditamento dei verificatori sancite al capo V del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e quelle in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra organismi nazionali di accreditamento e autorità competenti sancite al capo VI del predetto regolamento.

18) E' importante delineare i ruoli e le responsabilità del verificatore e dell'autorità competente con riferimento alla verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato. In linea con i principi di cui all'allegato V della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe valutare la completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni del soggetto regolamentato e la loro conformità a quanto prescritto negli allegati X e X ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; egli dovrebbe valutare altresì le possibilità di miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione e l'accuratezza dei dati sulle emissioni. Analogamente a quanto avviene nella verifica della comunicazione del gestore, il verificatore dovrebbe muovere dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e valutare la conformità del soggetto regolamentato a tale piano. Se il piano di monitoraggio non è approvato, è incompleto o ha subito modifiche significative che non sono state approvate, è importante che il soggetto regolamentato ottenga l'approvazione dell'autorità competente. Tutte le inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che il verificatore ha individuato nel piano di monitoraggio e che non sono state corrette dal soggetto regolamentato prima della presentazione della relazione di verifica dovrebbero figurare in tale relazione.

19) Conformemente all'allegato V, parte C, punti da 1 a 5 e punto 7, della direttiva 2003/87/CE, il verificatore conduce una visita in sito per controllare i limiti del sistema di monitoraggio del soggetto regolamentato, valutare il funzionamento dei dispositivi, dei sistemi e dei processi di misurazione che questi utilizza per determinare i quantitativi di combustibili immessi in consumo, tenere colloqui e svolgere altre attività. E' opportuno includere una definizione specifica di «sito» affinché i verificatori non debbano recarsi in visita presso serbatoi o impianti di stoccaggio dove i quantitativi di combustibile immessi in consumo sono determinati, elaborati e controllati da terzi, o dove i risultati delle misurazioni non sono usati per determinare ed elaborare i dati relativi alle emissioni del soggetto regolamentato. E' l'analisi dei rischi a cura del verificatore che determina quali parti del sito del soggetto regolamentato dovrebbero essere oggetto di una visita. Il verificatore dovrebbe rinunciare alla visita in sito solo a determinate condizioni.

20) Lo scambio di informazioni utili tra il soggetto regolamentato e il verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell'analisi strategica a opera del verificatore e durante la verifica. E' necessario stabilire requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale scambio di informazioni tra il soggetto regolamentato e il verificatore.

21) Allo scopo di evitare il doppio conteggio delle emissioni coperte dal sistema per lo scambio di quote per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori e dal sistema per lo scambio di quote per gli impianti fissi e i trasporti aerei e marittimi conformemente all'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, i soggetti regolamentati sono tenuti, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, a servirsi del proprio processo di monitoraggio e comunicazione deducendo dal totale di combustibili immessi in consumo i quantitativi utilizzati nello stesso anno di comunicazione per attività contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE. Le informazioni trasmesse da gestori, operatori aerei e società di navigazione circa i combustibili forniti e la catena di fornitura in conformità all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono essenziali per determinare il quantitativo di combustibile da dedurre dal totale immesso. Affinché il soggetto regolamentato e il verificatore che ne verifica la comunicazione possano confidare a sufficienza nell'accuratezza delle informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, è opportuno che i verificatori delle comunicazioni dell'operatore o del gestore aereo valutino tali informazioni nell'ambito della verifica di dette comunicazioni e confermino che i quantitativi di combustibili di un dato fornitore utilizzati non superano i quantitativi che il gestore o l'operatore aereo ha acquistato da quel fornitore, tenuto conto dei quantitativi immagazzinati stando alla metodologia indicata nel piano di monitoraggio approvato.

22) Nell'interesse della totale trasparenza riguardo all'accuratezza delle informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, è essenziale che il verificatore che verifica la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo riferisca sull'esito della valutazione delle suddette informazioni e riporti eventuali osservazioni nella dichiarazione di verifica, ivi comprese inesattezze individuate che non sono state corrette, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o raccomandazioni di miglioramento. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe mettere tali informazioni a disposizione del soggetto regolamentato interessato insieme alle informazioni di cui all'allegato X bis, conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

23) Ciò consente al verificatore che verifica la comunicazione del soggetto regolamentato di controllare la coerenza tra le informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le informazioni sui combustibili consumati di cui all'allegato X ter del medesimo regolamento, e di determinare quindi se i quantitativi di combustibili dedotti conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 4, dello stesso sono accurati e se le emissioni totali di gas a effetto serra comunicate dal soggetto regolamentato non sono viziate da inesattezze rilevanti. Servono dunque norme armonizzate sui controlli da eseguire nell'ambito della verifica dei dati e della valutazione della metodologia di monitoraggio e del fattore settoriale.

24) Al fine di pianificare la verifica della comunicazione del soggetto regolamentato e agevolare la valutazione del verificatore circa l'eventuale impatto rilevante di un'inesattezza, non conformità o inosservanza sui dati relativi alle emissioni, è opportuno definire un'adeguata soglia di rilevanza per la verifica della comunicazione del soggetto regolamentato. Nell'intento di ridurre l'onere amministrativo garantendo comunque l'integrità ambientale del sistema e l'attendibilità della verifica, si applica una soglia di rilevanza più stringente soltanto ai soggetti regolamentati con i livelli di emissioni più elevati, vale a dire con emissioni annue superiori a 500 kt di CO2.

25) Come nel caso della verifica delle comunicazioni del gestore, spetta al verificatore valutare se l'inesattezza, la non conformità o l'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza applicabile e dovrebbe pertanto essere considerata rilevante. Anche laddove non sia superata la soglia di rilevanza, il verificatore dovrebbe determinare se la problematica ha un impatto rilevante considerate la sua natura, la sua entità e le circostanze specifiche.

26) Per assicurare il buon funzionamento del processo di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che, nell'ambito delle sue attività di verifica, il verificatore formuli raccomandazioni per il miglioramento continuo del monitoraggio e della comunicazione da parte del soggetto regolamentato.

27) E' importante che il verificatore abbia le competenze per verificare le comunicazioni del soggetto regolamentato. Affinché il verificatore possa valutare i limiti del sistema di monitoraggio e comunicazione e gli aspetti del soggetto regolamentato connessi al sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno definire criteri specifici di competenza dei verificatori che verificano le comunicazioni dei soggetti regolamentati. A tal fine è opportuno creare un ambito di accreditamento a sé stante, così che gli organismi di accreditamento possano valutare le competenze e le prestazioni del verificatore a fronte di detti criteri specifici e accreditare il verificatore per quell'ambito particolare.

28) Per ridurre i rischi per l'imparzialità del verificatore, l'auditor responsabile del gruppo di audit dovrebbe cambiare dopo aver svolto la verifica della comunicazione dello stesso soggetto regolamentato per cinque anni consecutivi. Quest'obbligo non dovrebbe impedire al verificatore di prendere misure supplementari volte a ridurre i rischi per la sua imparzialità.

29) Il monitoraggio e la comunicazione per il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori inizieranno il 1° gennaio 2025. Conformemente all'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, la prima comunicazione verificata del soggetto regolamentato, riferita all'anno di comunicazione 2025, deve essere trasmessa all'autorità competente entro il 30 aprile 2026. E' pertanto opportuno che le disposizioni pertinenti in materia di verifica della comunicazione del soggetto regolamentato per il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni diventino applicabili alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra del soggetto regolamentato generate dal 1° gennaio 2025. Analogamente le disposizioni pertinenti che disciplinano la verifica delle informazioni di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero anch'esse diventare applicabili a decorrere dall'anno di comunicazione 2025.

30) Le modifiche che interessano la verifica dei dati di riferimento e i controlli del verificatore sull'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica e sull'applicazione delle eccezioni alla condizionalità dovrebbero entrare in vigore con urgenza, dal momento che le comunicazioni verificate dei dati di riferimento, parte della domanda di assegnazione gratuita, devono essere trasmette entro il 30 maggio 2024 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331; il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 275 del 25.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.

(2)

Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

(5)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).

(6)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(7)

Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).

(8)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

N.d.R.: Il presente regolamento è sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così modificato:

1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento stabilisce altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi degli articoli 15 e 30 septies della direttiva 2003/87/CE.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a) alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal 1° gennaio 2019, comunicate a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell'assegnazione gratuita agli impianti, a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva;

b) alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal 1° gennaio 2025 e comunicate dal soggetto regolamentato a norma dell'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE.»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) "accreditamento": l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per svolgere la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato a norma del presente regolamento;»;

b) i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

«5) "inesattezza": un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato, ad esclusione dell'incertezza ammissibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

6) "inesattezza rilevante": un'inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato da parte dell'autorità competente;»;

c) è inserito il punto 6 ter) seguente:

«6 ter) "comunicazione del soggetto regolamentato": la comunicazione annuale delle emissioni presentata dal soggetto regolamentato ai sensi dell'articolo 75 septdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;»;

d) il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7) "comunicazione del gestore o dell'operatore aereo": la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l'operatore aereo deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la comunicazione dei dati di riferimento presentata dal gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (*1), la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento o la comunicazione annuale concernente il livello di attività;»;

____________

(*1) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).";"

e) i punti 11) e 12) sono sostituiti dai seguenti:

«11) "sistema di controllo": la valutazione dei rischi da parte del gestore, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che il gestore, l'operatore aereo o il soggetto regolamentato definisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell'articolo 59 o dell'articolo 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dei casi;

12) "attività di controllo": le azioni compiute o le misure adottate dal gestore, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato per attenuare i rischi intrinseci;»;

f) al punto 13), le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore o di un soggetto regolamentato, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore o dal soggetto regolamentato in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;

b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore aereo in violazione degli obblighi previsti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;»;

g) il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14) "sito":

a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni utili;

b) ai fini della verifica della comunicazione di un soggetto regolamentato, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui sono determinati, controllati e archiviati i dati e le informazioni utili sui quantitativi di combustibile immessi in consumo dal soggetto regolamentato per le attività elencate nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE;»;

h) i punti da 15) a 19) sono sostituiti dai seguenti:

«15) "ambiente di controllo": il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni del personale dirigente del gestore, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato volte a far conoscere detto sistema di controllo interno;

16) "rischio intrinseco": la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o nella comunicazione del soggetto regolamentato presenti delle inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o aggregate con altre, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;

17) "rischio di controllo": la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o nella comunicazione del soggetto regolamentato presenti delle inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o aggregate con altre, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;

18) "rischio di verifica": il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o la comunicazione del soggetto regolamentato è viziata da inesattezze rilevanti;

19) "garanzia ragionevole": un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o la comunicazione del soggetto regolamentato oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;»;

i) i punti 21), 22) e 23) sono sostituiti dai seguenti:

«21) "documentazione interna di verifica": l'intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato;

22) "auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS": un auditor dell'EU ETS (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile della verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato e dell'elaborazione della relazione in merito;

23) "auditor dell'EU ETS": un membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato che non è l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS;»;

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate - quali definite all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 - o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 22, dell'articolo 27, paragrafo 1, degli articolo 28, 31 e 32, dell'articolo 43 ter, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 43 tervicies e 43 quatervicies del presente regolamento, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II, III e III bis del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni.»;

5) il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«CAPO II

VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DEL GESTORE O DELL'OPERATORE AEREO»;

6) all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Una comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o una comunicazione annuale concernente il livello di attività che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.»;

7) all'articolo 7, il paragrafo 4 è così modificato:

a) il primo comma è così modificato:

i) è inserita la lettera a bis) seguente:

«a bis) tutte le informazioni contenute nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono complete e soddisfano le prescrizioni ivi stabilite;»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il gestore o l'operatore aereo ha agito in conformità a quanto previsto nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore, e a quanto previsto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni di un operatore aereo;»;

b) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«In deroga alla lettera b), il verificatore valuta se il gestore di un impianto per l'incenerimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE ha agito in conformità al piano di monitoraggio qualora lo Stato membro non richieda che l'impianto disponga di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE.

Ai fini della lettera d), il verificatore ottiene dal gestore o dall'operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate o dei dati pertinenti comunicati ai fini dell'assegnazione gratuita, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.»;

8) all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'ubicazione delle informazioni e dei dati concernenti le emissioni di gas a effetto serra oppure dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.»;

9) l'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio del gestore nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;»;

b) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g) le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;

h) la comunicazione annuale delle emissioni, la comunicazione dei dati di riferimento, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o la comunicazione annuale concernente il livello di attività del gestore o dell'operatore aereo, a seconda dei casi;»;

c) sono inserite le lettere l ter), l quater) e l quinquies) seguenti:

«l ter) ove applicabile, le relazioni di audit energetici o sistemi di gestione dell'energia certificati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 che contengono le raccomandazioni scaturite da tali audit o sistemi di gestione;

l quater) ove applicabile, elementi utili a dimostrare l'attuazione delle raccomandazioni scaturite da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia certificati conformemente all'articolo 22 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331, compresa la procedura per attuare tali raccomandazioni ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

l quinquies) elementi utili a riprova del fatto che sussiste una delle condizioni di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331;»;

10) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 3, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo, le dimensioni e la natura dell'operatore aereo, la distribuzione delle informazioni in vari luoghi nonché il numero e la tipologia dei voli;

c) il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio definite nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;

d) la natura, l'entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché l'apparecchiatura e i processi che hanno permesso di calcolare le emissioni o i dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita, compresa l'apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e le altre fonti primarie di dati;»;

b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio trasmessogli è la versione più recente e se è stato approvato dall'autorità competente;»;

11) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo o i dati aggregati utili ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito riportati nella comunicazione dei dati di riferimento, nella comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o nella comunicazione annuale concernente il livello di attività del gestore.»;

12) l'articolo 16, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo, la completezza dei voli che rientrano in un'attività di trasporto aereo elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE per la quale l'operatore aereo è responsabile nonché la completezza dei dati relativi alle emissioni;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo, la coerenza tra i dati comunicati e la documentazione sulla massa e sul bilanciamento;»;

c) la lettera f bis) è sostituita dalla seguente:

«f bis) allo scopo di verificare la comunicazione annuale concernente il livello di attività, l'accuratezza dei parametri di cui all'articolo 16, paragrafo 5, o agli articoli 19, 20 o 21 del regolamento delegato (UE) 2019/331 nonché dei dati richiesti a norma dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842;»;

d) è inserita la lettera h bis) seguente:

«h bis) allo scopo di valutare le informazioni contenute nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo ai sensi dell'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, la coerenza tra dette informazioni e le prove addotte dal gestore o dall'operatore aereo, ad esempio fatture relative ai combustibili, bolle di consegna e contratti con i fornitori di combustibili;»;

13) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) se il valore dei parametri elencati all'articolo 16, paragrafo 5, o agli articoli 19, 20 o 21 del regolamento delegato (UE) 2019/331 si basi su una corretta applicazione di tale regolamento;»;

b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, nell'ambito del controllo di cui al paragrafo 1 il verificatore controlla le prove addotte dal gestore che dimostrano la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nell'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001

;

c) è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. Se il biocarburante o il carburante ammissibile per l'aviazione può essere fisicamente attribuito a un volo che figura nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, il verificatore controlla che il rispettivo quantitativo sia attribuito correttamente al volo subito dopo il rifornimento.

Se sono effettuati vari voli successivi senza rifornimento di carburante tra gli stessi, il verificatore controlla se il quantitativo di biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione è assegnato a tali voli in modo proporzionale secondo l'approccio indicato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e la procedura scritta che l'operatore aereo attua per garantire la corretta attribuzione del biocarburante o del carburante ammissibile per l'aviazione.

Se il biocarburante o il carburante ammissibile per l'aviazione non può essere fisicamente attribuito in un aerodromo a un volo specifico, il verificatore controlla:

a) che, nella comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo, il biocarburante o il carburante ammissibile per l'aviazione sia assegnato correttamente a coppie di aerodromi;

b) che il quantitativo totale di biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione non superi il totale del carburante comunicato da quell'operatore aereo per voli per i quali devono essere restituite quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, provenienti dall'aerodromo al quale è fornito il biocarburante o il carburante ammissibile per l'aviazione;

c) che il quantitativo totale di biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione per il quale devono essere restituite quote conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE non superi il quantitativo totale di biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione acquistato dal quale è sottratto il quantitativo totale di biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione venduto a terzi;

d) che la frazione di biomassa nel biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione attribuito a voli aggregati per coppia di aerodromi non superi, ove applicabile, il limite massimo di miscelazione per quel biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione certificato secondo una norma internazionale riconosciuta;

e) che la frazione di biomassa aggregata nel biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione non superi il quantitativo di biomassa per il quale è dimostrata la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti nell'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;

f) che i medesimi quantitativi di biocarburante o carburante ammissibile per l'aviazione non siano stati conteggiati in una relazione precedente, in un altro sistema o da un altro soggetto.»

;

d) è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7. Allo scopo di valutare le informazioni nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo ai sensi dell'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore valuta e conferma:

a) quando i combustibili non sono utilizzati nello stesso anno di comunicazione, se è stata applicata correttamente la metodologia per assegnare i quantitativi di combustibile ai diversi fornitori indicata nel piano di monitoraggio approvato;

b) se i quantitativi di combustibile di un dato un fornitore utilizzati dal gestore o dall'operatore aereo non superano i quantitativi acquistati da quel fornitore, tenuto conto dei quantitativi immagazzinati calcolati secondo la metodologia indicata nel piano di monitoraggio approvato.»

;

14) sono inseriti gli articoli 17 bis e 17 ter seguenti:

«Articolo 17 bis

Controlli inerenti alle raccomandazioni sull'efficienza energetica

1. In applicazione della condizionalità a norma dell'articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, il verificatore controlla l'attuazione delle raccomandazioni scaturite da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia certificati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, del predetto regolamento delegato e conferma che sono state attuate integralmente.

2. Allo scopo di confermare l'attuazione integrale delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla:

a) se la procedura per attuare le raccomandazioni di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 è stata seguita, documentata a sufficienza e mantenuta correttamente;

b) se il gestore ha adottato misure concrete per attuare le raccomandazioni;

c) se esistono prove dell'attuazione integrale, segnatamente se le raccomandazioni sono state indicate come attuate integralmente nella procedura di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Articolo 17 ter

Controllo dell'applicazione delle deroghe elencate all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331

1. Se le raccomandazioni di cui all'articolo 17 bis del presente regolamento non sono state attuate integralmente, il verificatore valuta le prove addotte dal gestore e controlla:

a) se le raccomandazioni sull'efficienza energetica di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/331 sono state formulate nei primi quattro anni del periodo di riferimento;

b) se le raccomandazioni determinerebbero risparmi energetici entro i limiti di sistema del processo industriale svolto nell'impianto;

c) se il tempo di ammortamento di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/331 è superiore a tre anni;

d) se non si sono ancora verificate le condizioni operative specifiche dell'impianto, compresi i periodi di manutenzione programmati o non programmati, in base alle quali è stato determinato il periodo di ammortamento;

e) se i costi di investimento delle raccomandazioni sono superiori alle soglie elencate nell'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/331;

f) se durante o dopo il periodo di riferimento pertinente sono state attuate altre misure che hanno determinato riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate per l'impianto nella relazione di audit energetico o nel sistema di gestione dell'energia certificato.

2. Quando il tempo di ammortamento di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/331 non è precisato nella relazione di audit energetico, nel sistema di gestione dell'energia certificato o in una dichiarazione giurata dell'auditor dell'energia, il verificatore controlla:

a) la validità delle informazioni usate per determinare il tempo di ammortamento;

b) la corretta applicazione del metodo usato per determinare il tempo di ammortamento.

3. Allo scopo di valutare le misure di attuazione di cui al paragrafo 1, lettera f), il verificatore controlla e conferma:

a) se l'operatore ha attuato misure alternative e se l'attuazione è stata integrale;

b) se sono state ottenute le riduzioni equivalenti delle emissioni di gas serra di cui al paragrafo 1, lettera f).»

;

15) all'articolo 22, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni totali comunicate o sui dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita. Nel valutare la rilevanza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.»;

16) all'articolo 23, il paragrafo 3 è soppresso;

17) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni comunicate o sui dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.»;

18) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta al gestore o all'operatore aereo, per ciascuna comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o comunicazione annuale concernente il livello di attività sottoposta a verifica, una dichiarazione di verifica in cui formula uno dei seguenti pareri:

a) la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;

b) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

c) l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere sulla verifica che attesti con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;

d) le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una chiarezza sufficiente e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.

Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo se non è viziata da inesattezze rilevanti.»

;

b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

«2 bis. Quando mette a disposizione del soggetto regolamentato le informazioni pertinenti elencate nell'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il gestore o l'operatore aereo mette a sua disposizione anche le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 3, lettere l), o), r sexies) e s) del presente articolo.»

;

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la lettera f) è soppressa;

ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) qualora la verifica riguardi la comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, le emissioni aggregate per attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e per impianto o operatore aereo;»;

iii) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate, incluse le date delle visite virtuali e, ove si applichino gli articoli 34 bis e 34 ter, le date dell'ultima visita fisica;»;

iv) è inserita la lettera n bis) seguente:

«n bis) informazioni in merito all'eventuale svolgimento di visite in loco virtuali e le relative motivazioni nonché, se applicabile, la data di approvazione da parte dell'autorità competente;»;

v) la lettera r bis) è sostituita dalla seguente:

«r bis) se il verificatore ha constatato variazioni rilevanti dei parametri elencati all'articolo 16, paragrafo 5, o agli articoli 19, 20 o 21 del regolamento delegato (UE) 2019/331 o variazioni dell'efficienza energetica a norma dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, una descrizione di tali variazioni e le relative osservazioni;»;

vi) sono inserite le lettere r quater) e r quinquies) seguenti:

«r quater) la conferma del fatto che il verificatore ha controllato l'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica di cui all'articolo 17 bis e che tale attuazione è risultata integrale, compresa, se del caso, la descrizione di eventuali rilievi e osservazioni;

r quinquies) la conferma del fatto che il verificatore ha espletato i controlli di cui all'articolo 17 ter e la conferma dell'eventuale applicazione di una delle condizioni di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331, compresa, se del caso, la descrizione di eventuali rilievi e osservazioni;»;

vii) è inserita la lettera r sexies) seguente:

«r sexies) la conferma del fatto che il verificatore ha espletato i controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera h bis), e all'articolo 17, paragrafo 7, e che i quantitativi di combustibili di un dato fornitore utilizzati non superano i quantitativi che il gestore o l'operatore aereo ha acquistato da quel fornitore, tenuto conto dei quantitativi immagazzinati calcolati secondo la metodologia indicata nel piano di monitoraggio approvato, con la descrizione di eventuali altri rilievi o osservazioni;»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della verifica delle comunicazioni delle emissioni, qualora uno Stato membro chieda al verificatore, in aggiunta agli elementi elencati al paragrafo 3, informazioni sul processo di verifica che non sono necessarie per comprendere il parere sulla verifica, per ragioni di efficienza il gestore o l'operatore aereo può trasmettere tali informazioni aggiuntive all'autorità competente separatamente dalla dichiarazione di verifica e in una data diversa, ma non successiva al 15 maggio dello stesso anno.»

;

19) all'articolo 28, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il piano della metodologia di monitoraggio non è stato approvato dall'autorità competente.»;

20) all'articolo 30, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, anche in relazione al conseguimento di livelli più elevati, alla riduzione dei rischi e al miglioramento dell'efficienza del monitoraggio e della comunicazione;

e) il monitoraggio e la comunicazione dei dati per le comunicazioni dei dati di riferimento, le comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti e le comunicazioni annuali concernenti il livello di attività, anche in relazione al conseguimento del massimo livello di accuratezza per quanto riguarda le fonti di dati elencate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/331, alla riduzione dei rischi e al miglioramento dell'efficienza del monitoraggio e della comunicazione.»;

21) è inserito l'articolo 30 bis seguente:

«Articolo 30 bis

Seguito dato alle osservazioni in merito all'attuazione delle raccomandazioni sull'efficienza energetica

Quando la dichiarazione di verifica contiene le osservazioni o i rilievi di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera r quater), il verificatore controlla, in sede di verifica della comunicazione annuale concernente il livello di attività nell'anno successivo, quali azioni ha intrapreso il gestore sulla scorta di tali osservazioni e se ciò incide sulla conferma data dal verificatore dell'attuazione integrale delle raccomandazioni in sospeso ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331.»;

22) all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) si applicano i valori standard per i fattori di calcolo del gas naturale oppure i fattori di calcolo del gas naturale sono determinati direttamente da un trasportatore esterno di gas, senza ulteriori elaborazioni da parte del gestore, utilizzando analizzatori online soggetti a un regime giuridico adeguato di controllo degli analizzatori fiscali;»;

23) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un operatore aereo che fa uso degli strumenti semplificati di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 se ritiene, sulla base dell'analisi dei rischi, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili.»

;

24) all'articolo 34 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 34 bis

Visite in loco virtuali per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo»;

25) è inserito l'articolo 34 ter seguente:

«Articolo 34 ter

Visite in loco virtuali per la verifica delle comunicazioni delle emissioni dell'operatore aereo

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, il verificatore può decidere di effettuare una visita in loco virtuale per verificare la comunicazione dell'operatore aereo anche in casi diversi da quelli contemplati all'articolo 34 bis. La decisione di effettuare una visita in loco virtuale è presa in base all'esito dell'analisi dei rischi dopo aver appurato che il verificatore può accedere a distanza a tutti i dati utili. Il verificatore informa senza indugio l'operatore aereo della propria decisione di effettuare una visita in loco virtuale.

2. Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione dell'operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti.

3. In casi diversi da quelli contemplati all'articolo 34 bis, il verificatore effettua sempre una visita fisica in loco nelle situazioni seguenti:

a) quando verifica per la prima volta una comunicazione delle emissioni dell'operatore aereo;

b) se non ha effettuato visite fisiche in loco nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori a quello in corso;

c) se durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative al piano di monitoraggio, incluse le modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

d) se per il periodo di comunicazione precedente il valore relativo allo stato di adempimento di cui all'allegato XIII, tabella XIV-I, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (*2) che figura nel registro dell'Unione è diverso da A.

4. Il paragrafo 3, lettera d), non si applica quando l'operatore aereo è ammissibile alla verifica semplificata conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.

____________

(*2) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).»;"

26) all'articolo 36, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il valutatore competente osserva detti auditor durante la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato nel sito dell'impianto, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato, a seconda dei casi, per stabilire se gli auditor soddisfino i criteri di competenza.»;

27) all'articolo 37, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5. La squadra di verifica comprende almeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici di monitoraggio e comunicazione connessi alle attività di cui all'allegato I svolte dall'impianto, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato. La squadra di verifica comprende inoltre una persona in grado di comunicare nella lingua necessaria per verificare la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nello Stato membro in cui il verificatore esegue la verifica di cui trattasi.»

;

28) all'articolo 38, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) è in grado di svolgere attività connesse alla verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato secondo i requisiti previsti al capo II;»;

29) è inserito il capo III bis seguente:

«CAPO III bis

VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DEL SOGGETTO REGOLAMENTATO

Articolo 43 bis

Affidabilità della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato

1. La comunicazione di un soggetto regolamentato che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

2. Il processo di verifica della comunicazione di un soggetto regolamentato è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il soggetto regolamentato può intervenire per migliorare le proprie prestazioni nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni.

Articolo 43 ter

Obblighi generali del verificatore

1. Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica che affermi con garanzia ragionevole che la comunicazione del soggetto regolamentato non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale, con la consapevolezza che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione del soggetto regolamentato.

3. Il verificatore esegue la verifica nell'interesse pubblico ed è indipendente rispetto al soggetto regolamentato e alle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

4. In occasione della verifica, il verificatore valuta se:

a) la comunicazione del soggetto regolamentato è completa e soddisfa le prescrizioni di cui agli allegati X e X ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

b) il soggetto regolamentato ha agito in conformità a quanto previsto nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;

c) i dati riportati nella comunicazione del soggetto regolamentato non sono viziati da inesattezze rilevanti;

d) possono essere fornite informazioni a sostegno del flusso dei dati, del sistema di controllo e delle procedure associate del soggetto regolamentato per migliorare i risultati del monitoraggio e della comunicazione di quest'ultimo.

Ai fini della lettera c), il verificatore ottiene dal soggetto regolamentato elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate comunicate, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del soggetto regolamentato.

5. Il verificatore raccomanda al soggetto regolamentato di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente qualora:

a) il piano di monitoraggio non sia stato approvato dall'autorità competente in applicazione dell'articolo 75 ter, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

b) il piano di monitoraggio sia incompleto;

c) durante il periodo di comunicazione siano state apportate modifiche significative ai sensi dell'articolo 75 ter, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che l'autorità competente non ha approvato.

In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica. Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta dichiarazione.

6. Qualora rilevi che il soggetto regolamentato non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il piano di monitoraggio in questione è stato approvato dall'autorità competente.

Articolo 43 quater

Obblighi precontrattuali

1. Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul soggetto regolamentato e valuta se è in grado di procedere alla verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:

a) valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica concernente la comunicazione del soggetto regolamentato in conformità al presente regolamento;

b) esamina le informazioni fornite dal soggetto regolamentato per stabilire l'ambito della verifica;

c) valuta se l'incarico rientra nel proprio ambito di accreditamento;

d) valuta se possiede le competenze, il personale e le risorse necessarie per selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità delle attività del soggetto regolamentato e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti;

e) valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone possieda le competenze e il personale necessari per svolgere le attività di verifica relative al soggetto regolamentato interessato;

f) determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, la tempistica necessaria per condurre la verifica in maniera appropriata.

2. Il soggetto regolamentato fornisce al verificatore tutte le informazioni utili che lo mettono in condizione di svolgere le attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 43 quinquies

Tempistica

1. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all'articolo 43 quater, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:

a) la complessità del soggetto regolamentato;

b) il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;

c) la soglia di rilevanza richiesta;

d) la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del soggetto regolamentato;

e) l'ubicazione delle informazioni e dei dati connessi alle emissioni di gas a effetto serra.

2. Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere necessario includono almeno le seguenti:

a) quando, durante la verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del soggetto regolamentato sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto;

b) quando, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati.

3. Il verificatore registra il tempo impiegato nella documentazione interna di verifica.

Articolo 43 sexies

Informazioni fornite dal soggetto regolamentato

1. Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il soggetto regolamentato fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:

a) la propria autorizzazione a emettere gas a effetto serra;

b) la versione più recente del proprio piano di monitoraggio nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;

c) una descrizione delle proprie attività riguardanti il flusso di dati;

d) la propria valutazione dei rischi di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;

e) le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;

f) la comunicazione del soggetto regolamentato, che include le informazioni elencate nell'allegato X ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

g) le informazioni elencate nell'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, se il soggetto regolamentato ha ricevuto le informazioni contenute nella comunicazione del gestore, dell'operatore aereo o della società di navigazione conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione;

h) se il soggetto regolamentato ha ricevuto le informazioni contenute nella comunicazione del gestore, dell'operatore aereo o della società di navigazione ai sensi dell'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, eventuali osservazioni o rilievi inerenti al soggetto regolamentato formulati nella dichiarazione di verifica del verificatore che verifica la comunicazione del gestore, dell'operatore aereo o della società di navigazione in conformità all'articolo 27, paragrafo 3, lettere l), o), r sexies) e s), del presente regolamento;

i) ove applicabile, il piano di campionamento del soggetto regolamentato di cui all'articolo 33 e all'articolo 75 duodecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente;

j) qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, l'elenco di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 75 ter, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

k) ove applicabile, le comunicazioni di cui all'articolo 75 octodecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

l) qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per il soggetto regolamentato nell'anno precedente, la dichiarazione di verifica dell'anno precedente;

m) tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio e le correzioni dei dati comunicati;

n) ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente in merito alla rinuncia alle visite in sito a norma degli articoli 43 tervicies e 43 quatervicies del presente regolamento;

o) le prove addotte dal soggetto regolamentato che dimostrano la conformità alle soglie di incertezza per i livelli contemplati nel piano di monitoraggio;

p) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il soggetto regolamentato gli fornisce la propria comunicazione definitiva autorizzata e convalidata internamente.

Articolo 43 septies

Analisi strategica

1. All'inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano il soggetto regolamentato.

2. Per comprendere le attività svolte dal soggetto regolamentato, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:

a) le informazioni di cui all'articolo 43 sexies, paragrafo 1;

b) la soglia di rilevanza richiesta;

c) le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per il medesimo soggetto regolamentato.

3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta quanto meno:

a) la categoria del soggetto regolamentato e le attività settoriali per le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili;

b) la complessità della catena di fornitura dei combustibili nonché il numero e il tipo di consumatori che li utilizzano;

c) il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, unitamente alle specifiche della metodologia di monitoraggio e al fattore settoriale ivi definiti, in applicazione del capo VII bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

d) la natura, l'entità e la complessità dei flussi di combustibili nonché l'apparecchiatura, le fonti di dati e i processi usati per determinare i quantitativi di combustibile immessi, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e altre fonti primarie di dati;

e) le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo.

4. Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:

a) se il piano di monitoraggio trasmessogli è la versione più recente e, ove necessario, se è stato approvato dall'autorità competente;

b) se sono intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione;

c) ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 75 ter, paragrafo 1, o dell'articolo 75 octies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 75 ter, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione.

Articolo 43 octies

Analisi dei rischi

1. Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace:

a) i rischi intrinseci;

b) le attività di controllo;

c) qualora siano state effettuate attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l'efficacia di tali attività di controllo.

2. Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno:

a) i risultati dell'analisi strategica di cui all'articolo 43 septies, paragrafo 1;

b) le informazioni di cui all'articolo 43 sexies e all'articolo 43 septies, paragrafo 2, lettera c);

c) la soglia di rilevanza di cui all'articolo 43 septies, paragrafo 2, lettera b).

3. Se accerta che il soggetto regolamentato non è riuscito a individuare, nella valutazione dei rischi, i rischi intrinseci e i rischi di controllo pertinenti, il verificatore ne informa il soggetto regolamentato.

4. Se del caso, in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l'analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.

Articolo 43 nonies

Piano di verifica

1. Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi, che comprenda quanto meno:

a) un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;

b) un piano di collaudo che fissi l'ambito di applicazione e la metodologia di collaudo delle attività di controllo, nonché delle relative procedure;

c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione del soggetto regolamentato.

2. Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui all'articolo 43 ter, paragrafo 4, lettere b) e c).

Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi:

a) i rischi intrinseci;

b) l'ambiente di controllo;

c) le attività di controllo pertinenti;

d) l'esigenza di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole.

3. Nel determinare le dimensioni del campione e le attività di campionamento per i dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:

a) i rischi intrinseci e i rischi di controllo;

b) i risultati delle procedure di analisi;

c) l'obbligo di emettere un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole;

d) la soglia di rilevanza;

e) la rilevanza del contributo di un singolo dato per l'insieme dei dati.

4. Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per poter conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione del soggetto regolamentato non è viziata da inesattezze rilevanti.

5. Durante la verifica il verificatore aggiorna l'analisi dei rischi e il piano di verifica e adatta le attività di verifica qualora individui rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o ritenga che il rischio effettivo sia inferiore alle attese iniziali.

Articolo 43 decies

Attività di verifica

Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.

A tal fine, il verificatore effettua quanto meno verifiche sostanziali costituite da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:

a) le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;

b) che le attività di controllo del soggetto regolamentato siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci;

c) che le procedure elencate nel piano di monitoraggio siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute.

Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della comunicazione del soggetto regolamentato.

Articolo 43 undecies

Procedure di analisi

1. Il verificatore applica procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del soggetto regolamentato evidenzino l'esigenza di tali procedure.

2. Nell'attuare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare potenziali ambiti di rischio e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:

a) valutare la plausibilità di oscillazioni e andamenti tendenziali nel tempo o tra elementi paragonabili;

b) individuare valori palesemente anomali, dati inattesi e lacune nei dati.

3. Nell'applicare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore esegue:

a) procedure di analisi preliminari sui dati aggregati prima di svolgere le attività di cui all'articolo 43 decies, al fine di comprendere la natura, la complessità e la rilevanza dei dati comunicati;

b) procedure di analisi sostanziali sui dati aggregati e sui punti di rilevamento su cui gli stessi si basano al fine di individuare potenziali errori strutturali e valori palesemente anomali;

c) procedure di analisi finali sui dati aggregati per garantire che tutti gli errori individuati durante il processo di verifica siano stati risolti in maniera corretta.

4. Ove individui valori anomali, oscillazioni, tendenze, lacune nei dati o dati incoerenti con altre informazioni pertinenti o che si discostano in misura significativa dai valori o dai rapporti attesi, il verificatore ottiene spiegazioni dal soggetto regolamentato suffragate da ulteriori prove utili.

In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l'impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere.

Articolo 43 duodecies

Verifica dei dati

1. Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione del soggetto regolamentato effettuando un controllo dettagliato dei dati, che includa il loro tracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.

2. Nel verificare i dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla quanto segue:

a) i limiti del sistema di monitoraggio del soggetto regolamentato, compresi i luoghi dai quali il combustibile è immesso in consumo per il consumatore;

b) la completezza dei flussi di combustibili immessi descritti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente nonché i quantitativi di combustibile e i dati sulle emissioni associati;

c) la coerenza tra i quantitativi aggregati di combustibile immesso e i dati sul combustibile acquistato o fornito in altro modo al soggetto regolamentato;

d) la coerenza tra i dati aggregati riportati nella comunicazione del soggetto regolamentato e i dati provenienti da fonti primarie;

e) l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.

Articolo 43 terdecies

Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio

1. Il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall'autorità competente nel piano di monitoraggio, compresi i dettagli specifici di detta metodologia.

2. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento di cui agli articoli 33 e 75 duodecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente.

3. Se in osservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 il soggetto regolamentato è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi alle attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato.

4. Nel controllare la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del metodo per determinare il fattore settoriale indicato nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, conformemente al capo VII bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

5. Il verificatore controlla le prove addotte dal soggetto regolamentato che dimostrano se il combustibile è stato immesso in consumo in settori soggetti al capo III della direttiva 2003/87/CE.

6. Allo scopo di valutare se i combustibili immessi in consumo in settori soggetti al capo III della direttiva 2003/87/CE sono utilizzati nello stesso anno di comunicazione e possono essere dedotti conformemente all'articolo 75 tervicies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla la coerenza tra le informazioni di cui all'articolo 43 sexies, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento e quelle contenute nella comunicazione del soggetto regolamentato di cui all'allegato X ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Articolo 43 quaterdecies

Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

1. Qualora siano stati utilizzati i metodi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente per completare dati mancanti a norma degli articoli 66 e 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.

Qualora il soggetto regolamentato abbia ottenuto l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di metodi diversi da quelli di cui al primo comma, a norma degli articoli 66 e 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore controlla che l'approccio approvato sia stato applicato correttamente e documentato in modo adeguato.

Qualora il soggetto regolamentato non riesca a ottenere per tempo tale approvazione, il verificatore si accerta che l'approccio utilizzato dal soggetto regolamentato per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e che non comporti inesattezze rilevanti.

2. Il verificatore controlla l'efficacia delle attività di controllo attuate dal soggetto regolamentato per evitare la mancanza di dati di cui agli articoli 66 e 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Articolo 43 quindecies

Campionamento

1. Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui all'articolo 43 decies, lettere b) e c), oppure nell'effettuare i controlli di cui agli articoli 43 undecies e 43 duodecies, il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per il soggetto regolamentato purché il campionamento sia giustificato in base all'analisi dei rischi.

2. Qualora, in sede di campionamento, il verificatore individui una non conformità o un'inesattezza, chiede al soggetto regolamentato di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. In base all'esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se occorra aumentare le dimensioni del campione e quale parte dell'insieme dei dati debba essere corretta dal soggetto regolamentato.

3. Il verificatore documenta l'esito dei controlli di cui agli articoli da 43 decies a 43 terdecies, compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica.

Articolo 43 sexdecies

Trattamento di inesattezze, non conformità e inosservanze

1. Qualora, nel corso della verifica, rilevi inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore ne informa tempestivamente il soggetto regolamentato e chiede che vengano effettuate le correzioni opportune. Il soggetto regolamentato corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata.

Qualora sia rilevata un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il soggetto regolamentato ne dà comunicazione all'autorità competente e corregge l'inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo.

2. Il verificatore documenta e segnala come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 che sono state corrette dal soggetto regolamentato durante la verifica.

3. Qualora il soggetto regolamentato non corregga le inesattezze o le non conformità comunicategli dal verificatore a norma del paragrafo 1 prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo chiede al soggetto regolamentato di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza, al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati.

Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni totali comunicate. Nel valutare la rilevanza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.

Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.

Qualora il soggetto regolamentato non corregga le inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 a norma del paragrafo 1 prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.

Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o aggregate con altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 43 septdecies, ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.

Articolo 43 septdecies

Soglia di rilevanza

1. Per i soggetti regolamentati le cui emissioni annue associate ai combustibili immessi in consumo sono pari o inferiori a 500 000 tonnellate di CO2e, la soglia di rilevanza, ai fini della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato, è fissata al 5 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica.

2. Per i soggetti regolamentati le cui emissioni annue associate ai combustibili immessi in consumo sono superiori a 500 000 tonnellate di CO2e, la soglia di rilevanza, ai fini della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato, è fissata al 2 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione oggetto di verifica.

Articolo 43 octodecies

Conclusioni tratte dalla verifica, riesame indipendente e registri

1. Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la stessa, il verificatore:

a) controlla i dati definitivi provenienti dal soggetto regolamentato, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica;

b) esamina le motivazioni addotte dal soggetto regolamentato per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza;

c) esamina l'esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta;

d) valuta se il rischio di verifica si collochi a un livello accettabilmente basso per poter fornire una garanzia ragionevole;

e) si assicura di aver raccolto prove sufficienti per poter emettere un parere sulla verifica, che confermi con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;

f) si assicura che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che sia possibile esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica.

2. Il verificatore svolge un riesame indipendente conformemente all'articolo 25.

3. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:

a) i risultati delle attività di verifica svolte;

b) l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;

c) informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per i giudizi espressi in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni comunicate.

Ai fini della verifica delle comunicazioni del soggetto regolamentato si applica l'articolo 26, paragrafi 2 e 3.

Articolo 43 novodecies

Dichiarazione di verifica

1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al soggetto regolamentato per ciascuna comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica. La dichiarazione di verifica indica se:

a) la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;

b) la comunicazione del soggetto regolamentato contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

c) l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 43 vicies e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere un parere sulla verifica che attesti con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;

d) le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una chiarezza sufficiente e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del soggetto regolamentato non è viziata da inesattezze rilevanti.

Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del soggetto regolamentato può essere giudicata soddisfacente solo se non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. Il soggetto regolamentato trasmette la dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla propria comunicazione.

3. La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome del soggetto regolamentato;

b) gli obiettivi della verifica;

c) l'ambito di applicazione della verifica;

d) un riferimento alla comunicazione del soggetto regolamentato sottoposta a verifica;

e) i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del soggetto regolamentato, compresa l'autorizzazione e le versioni del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente nonché il periodo di validità di ciascun piano;

f) le emissioni aggregate associate al combustibile immesso in consumo per attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE e per soggetto regolamentato;

g) il periodo di comunicazione sottoposto a verifica;

h) le responsabilità del soggetto regolamentato, dell'autorità competente e del verificatore;

i) la dichiarazione relativa al parere sulla verifica;

j) una descrizione di ciascuna inesattezza e non conformità individuata che non è stata corretta prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

k) le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate, incluse le date delle visite virtuali;

l) informazioni in merito all'eventuale rinuncia a una visita in sito e i motivi di tale rinuncia;

m) informazioni in merito all'eventuale svolgimento di visite in loco virtuali e le relative motivazioni nonché la data di approvazione da parte dell'autorità competente;

n) la conferma del fatto che il verificatore ha espletato i controlli di cui all'articolo 43 terdecies, paragrafo 6, del presente regolamento e che le informazioni di cui all'articolo 43 sexies, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento sono coerenti con quelle contenute nella comunicazione del soggetto regolamentato di cui all'allegato X ter del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

o) eventuali inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 emerse nel corso della verifica;

p) qualora non si possa ottenere per tempo l'approvazione dell'autorità competente per il metodo utilizzato per completare i dati mancanti a norma dell'articolo 43 quaterdecies, paragrafo 1, terzo comma, la conferma che il metodo impiegato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti;

q) ove opportuno, raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti;

r) i nominativi dell'auditor responsabile gruppo di audit dell'EU ETS, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell'auditor dell'EU ETS e dell'esperto tecnico coinvolti nella verifica della comunicazione del soggetto regolamentato;

s) la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo.

4. Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al soggetto regolamentato e all'autorità competente di comprendere quanto segue:

a) l'entità e la natura dell'inesattezza, della non conformità o dell'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

b) il motivo per cui l'inesattezza ha o meno un effetto rilevante;

c) quale elemento della comunicazione del soggetto regolamentato è interessato dall'inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio è interessato dalla non conformità;

d) a quale articolo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è riconducibile l'inosservanza.

Articolo 43 vicies

Limiti dell'ambito di applicazione

Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 43 novodecies, paragrafo 1, lettera c), è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:

a) la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove richieste per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;

b) il piano di monitoraggio non è approvato dall'autorità competente;

c) il piano di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;

d) il soggetto regolamentato non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica.

Articolo 43 unvicies

Trattamento delle non conformità non rilevanti non rettificate

1. Il verificatore valuta se il soggetto regolamentato ha corretto le non conformità segnalate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, in conformità agli obblighi del soggetto regolamentato di cui all'articolo 75 octodecies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ove pertinenti.

Qualora il soggetto regolamentato non abbia corretto le non conformità a norma dell'articolo 75 octodecies, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il verificatore appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.

Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal soggetto regolamentato.

2. Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal soggetto regolamentato durante la verifica.

Articolo 43 duovicies

Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione

1. Qualora individui ambiti di miglioramento della prestazione del soggetto regolamentato in relazione alle lettere da a) a d) in appresso, il verificatore include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del soggetto regolamentato riguardo a detti elementi, ossia:

a) la valutazione dei rischi eseguita dal soggetto regolamentato;

b) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo nonché la valutazione del sistema di controllo;

c) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle procedure per le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo nonché altre procedure che il soggetto regolamentato deve istituire ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

d) il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, anche in relazione al conseguimento di livelli più elevati, alla riduzione dei rischi e al miglioramento dell'efficienza del monitoraggio e della comunicazione.

2. Durante la verifica effettuata l'anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglioramento nella dichiarazione di verifica, il verificatore controlla che il soggetto regolamentato abbia dato seguito a dette raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto.

Qualora il soggetto regolamentato non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.

Articolo 43 tervicies

Visite in sito e verifica semplificata

1. Una o più volte, in momenti idonei, il verificatore conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, per svolgere le attività previste dal presente capo, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del soggetto regolamentato non è viziata da inesattezze rilevanti.

Quando effettua le visite in sito conformemente al primo comma, il verificatore valuta anche la completezza dei flussi di combustibili immessi così come i quantitativi di combustibile immessi.

2. Il soggetto regolamentato dà al verificatore l'accesso ai propri siti.

3. Per verificare la comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato, il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite in ulteriori luoghi, anche quando parti significative delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo sono svolte altrove, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.

4. In deroga al paragrafo 1, il verificatore può decidere di rinunciare alle visite in sito per il soggetto regolamentato. La decisione è presa in base ai criteri seguenti:

a) l'esito dell'analisi dei rischi;

b) la conferma del fatto che il verificatore può accedere a distanza a tutti i dati utili;

c) la conferma del fatto che sussistono le condizioni pertinenti per rinunciare alle visite in sito a norma dell'articolo 43 quatervicies;

d) la conferma del fatto che al soggetto regolamentato non si applica l'obbligo di visite in sito a norma del paragrafo 7.

Il verificatore informa senza indugio il soggetto regolamentato della propria decisione.

5. Il soggetto regolamentato presenta una domanda all'autorità competente affinché essa approvi la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito. Nella domanda figura almeno quanto segue:

a) l'esito dell'analisi dei rischi;

b) elementi a riprova del fatto che è possibile accedere a distanza ai dati utili;

c) elementi a riprova del fatto che sussistono le condizioni per rinunciare alle visite in sito a norma dell'articolo 43 quatervicies;

d) elementi a riprova del fatto che al soggetto regolamentato non si applica l'obbligo di visite in sito a norma del paragrafo 7.

Per i soggetti regolamentati a basse emissioni ai sensi dell'articolo 75 quindecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 non è richiesta l'approvazione dell'autorità competente.

6. Tenuto conto delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), l'autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

La decisione del verificatore si considera approvata se l'autorità competente non risponde alla domanda del soggetto regolamentato in applicazione del paragrafo 5 entro due mesi dal ricevimento.

7. Il verificatore effettua sempre visite in sito nelle situazioni seguenti:

a) quando verifica per la prima volta una comunicazione delle emissioni del soggetto regolamentato;

b) se non ha effettuato visite in sito nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori a quello in corso;

c) se durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative al piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 75 ter, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Articolo 43 quatervicies

Condizioni per la rinuncia alla conduzione di visite in sito

La rinuncia alla conduzione di visite in sito presuppone che si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. la verifica riguarda la comunicazione di soggetto regolamentato di categoria A ai sensi dell'articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, e:

a) i flussi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato sono combustibili commerciali standard;

b) si applicano i valori standard per i fattori di calcolo;

c) a ciascun flusso di combustibile si applica un fattore settoriale pari a 1 a norma dell'articolo 75 terdecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

2. la verifica riguarda la comunicazione di un soggetto regolamentato a basse emissioni, come definito all'articolo 75 quindecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

3. la verifica riguarda la comunicazione di un soggetto regolamentato di categoria A, ai sensi dell'articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o di categoria B, ai sensi dell'articolo 75 sexies, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e:

a) il soggetto regolamentato in questione corrisponde a un soggetto cui incombono obblighi di comunicazione a norma della legislazione nazionale che recepisce le direttive 2003/96/CE (*3) e (UE) 2020/262 (*4) del Consiglio stando ai metodi di misurazione in uso ai fini di tali direttive, ove questi siano basati su controlli metrologici nazionali;

b) i flussi di combustibili interessati corrispondono a prodotti energetici soggetti alla legislazione nazionale che recepisce le direttive 2003/96/CE e (UE) 2020/262 stando ai metodi di misurazione in uso ai fini di tali direttive, ove questi siano basati su controlli metrologici nazionali;

c) si applicano i valori standard per i fattori di calcolo;

d) a ciascun flusso di combustibile si applica un fattore settoriale pari a 1 a norma dell'articolo 75 terdecies, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

Articolo 43 quinvicies

Piano per le verifiche semplificate e visite in loco virtuali

Alla verifica delle emissioni dei soggetti regolamentati che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano gli articoli 34 e 34 bis del presente regolamento. A tal fine tutti i riferimenti a gestori, impianti e operatori aerei si intendono fatti ai soggetti regolamentati.

Articolo 43 sexvicies

Ambito di accreditamento

Il verificatore presenta una dichiarazione di verifica solo al soggetto regolamentato che svolga un'attività che rientra nel gruppo di attività n. 1c di cui all'allegato I del presente regolamento e per la quale il verificatore ha ottenuto un accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e al presente regolamento.

Articolo 43 septvicies

Procedure e documentazione del verificatore

1. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene una o più procedure per le attività di verifica di cui al capo III bis, nonché le procedure e i processi previsti all'allegato II del presente regolamento. Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività elencate nell'allegato II del presente regolamento conformemente alla norma armonizzata di cui al medesimo allegato.

2. Alla verifica delle emissioni dei soggetti regolamentati che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE si applicano l'articolo 41, paragrafo 2, e l'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del soggetto regolamentato e delle altre parti interessate, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 43 septvicies bis

Imparzialità e indipendenza

1. Il verificatore è indipendente dal soggetto regolamentato ed è imparziale nell'esecuzione delle attività di verifica.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non sono un soggetto regolamentato, né sono proprietari di un soggetto regolamentato o di proprietà di questi, né intrattengono con il soggetto regolamentato relazioni che possano compromettere l'indipendenza e l'imparzialità del verificatore. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.

2. Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti relativi alla struttura e all'organizzazione del verificatore stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

3. Il verificatore non svolge attività di verifica per un soggetto regolamentato se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella verifica della comunicazione di un soggetto regolamentato, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità della verifica. A tal fine, il verificatore monitora i rischi per l'imparzialità e adotta le misure appropriate per affrontarli.

Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interessi di cui alla prima frase del primo comma segnatamente in uno dei casi seguenti:

a) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della comunicazione del soggetto regolamentato e la stesura del piano di monitoraggio;

b) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema impiegato per monitorare e comunicare le emissioni.

4. Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con il soggetto regolamentato segnatamente in uno dei casi seguenti:

a) qualora la relazione tra il verificatore e il soggetto regolamentato si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune;

b) qualora il soggetto regolamentato abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 3, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un'altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l'imparzialità.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.

5. Il verificatore non affida all'esterno la conclusione dell'accordo tra il soggetto regolamentato e il verificatore, il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica. Ai fini del presente regolamento, in caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie agli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

Tuttavia, l'assunzione di persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell'effettuare tale assunzione, si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica effettuate dal personale assunto. Quando assume persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica, il verificatore esige da tali persone la firma di un accordo scritto in merito alla loro conformità alle procedure del verificatore e all'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento di tali attività di verifica.

6. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 4, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

6 bis. Qualora effettui la verifica dello stesso soggetto regolamentato dell'anno precedente, il verificatore tiene conto dei rischi in materia di imparzialità e adotta misure per ridurli.

7. A partire dal 2026, se l'auditor responsabile gruppo di audit dell'EU ETS svolge per cinque anni consecutivi la verifica annuale delle emissioni che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE per un determinato soggetto regolamentato, successivamente si astiene dal fornire servizi di verifica al medesimo soggetto regolamentato per tre anni consecutivi.»;

____________

(*3) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj)."

(*4) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj)."

30) all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore, all'operatore aereo o al soggetto regolamentato è accreditato per l'ambito delle attività di cui all'allegato I per le quali il verificatore effettua la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato.»;

31) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Obiettivi dell'accreditamento

Durante il processo di accreditamento e il monitoraggio dei verificatori accreditati, ciascun organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:

a) dispongano delle competenze per eseguire la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato in conformità al presente regolamento;

b) eseguano la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato in conformità al presente regolamento;

c) soddisfino i requisiti di cui al capo III e, ai fini della verifica della comunicazione del soggetto regolamentato, agli articoli da 43 sexvicies a 43 septvicies bis.»;

32) all'articolo 48, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'osservazione diretta di una parte rappresentativa dell'ambito di accreditamento richiesto, nonché delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo degli addetti del verificatore coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato al fine di assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.»;

33) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 o dell'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE, esso ricorre all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro.»;

34) all'articolo 58, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 negli aspetti pertinenti per l'ambito di accreditamento e dotata delle competenze e delle conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica presso l'impianto, l'operatore aereo o il soggetto regolamentato per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali in materia.»;

35) all'articolo 62, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall'autorità competente, dal gestore, dall'operatore aereo, dal soggetto regolamentato oppure da altre parti interessate, l'organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:»;

36) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione

1. Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici o specifici formati di file per le dichiarazioni di verifica conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, o all'articolo 75 duovicies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/331.

2. Modelli elettronici standardizzati o specifiche di formato dei file per altre tipologie di comunicazione tra il gestore, l'operatore aereo, il soggetto regolamentato, il verificatore, l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento possono essere resi disponibili conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, o all'articolo 75 duovicies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

;

37) all'articolo 71, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i tempi e i luoghi previsti per la verifica, indicando anche se saranno condotte visite in loco fisiche o virtuali;»;

38) all'articolo 73, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) i risultati utili ottenuti dal controllo della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato e delle corrispondenti dichiarazioni di verifica, in particolare in merito a eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;

b) i risultati dell'ispezione del gestore, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato qualora siano rilevanti per l'organismo nazionale di accreditamento ai fini dell'accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino eventuali inosservanze del presente regolamento da parte del verificatore in questione;»;

39) all'articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli organismi nazionali di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di cui all'articolo 55, paragrafo 2, istituiscono e gestiscono una banca di dati e permettono agli altri organismi nazionali di accreditamento, alle autorità nazionali, ai verificatori, ai gestori, agli operatori aerei, ai soggetti regolamentati e alle autorità competenti di accedervi.

L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei, i soggetti regolamentati e le autorità competenti, e può raggruppare tali banche di dati in un'unica banca di dati centralizzata.»

;

40) l'articolo 77, paragrafo 1, è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare, indicando anche se saranno condotte visite in loco fisiche o virtuali;

b) l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o dei livelli annuali di attività è oggetto di verifica;»;

b) è inserita la lettera b bis) seguente:

«b bis) l'indirizzo e i recapiti dei soggetti regolamentati la cui comunicazione delle emissioni è oggetto di verifica;»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientra l'attività del gestore, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato.»;

41) gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 4), punto 7), lettera a), punto i), punto 12), lettera d), punto 13), lettera d), punto 18), lettera b), punto 18), lettera c), punto vii), punti da 26) a 29), punto 38) e punto 40), lettere b) e c), e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 maggio 2024

Per la Commissione

La president

URSULA VON DER LEYEN

N.d.R.: Il presente regolamento è sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2024, Serie L.

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'ambito di accreditamento dei verificatori è indicato nel certificato di accreditamento in base ai seguenti gruppi di attività, a norma dell'allegato I e del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, e di altre attività a norma degli articoli 10 bis e 24 della direttiva 2003/87/CE. Tali disposizioni si applicano altresì ai verificatori certificati da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

b) la tabella è così modificata:

i) è inserita la riga 1c seguente:

«1c Verifica delle emissioni che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE»;

.

ii) (non riguarda la lingua italiana);

iii) la quarta riga è sostituita dalla seguente:

«3

- Produzione di coke

- Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metalliferi (tra cui i minerali sulforati)

- Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua»;

.

iv) la sesta riga è sostituita dalla seguente:

«5 Produzione di alluminio primario o di allumina (emissioni di CO2 e PFC)»;

.

v) la nona riga è sostituita dalla seguente:

«8

- Produzione di nerofumo (carbon black)

- Produzione di ammoniaca

- Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili

- Produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi

- Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3) e bicarbonato di sodio (NaHCO3)»

.

vi) l'undicesima riga è sostituita dalla seguente:

«10

- Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE

- Trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attività che figura nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE»;

.

vii) la tredicesima riga, riguardante il gruppo di attività n. 12, è sostituita dalla seguente:

«12 Attività di trasporto aereo (dati sulle emissioni)»

.

2) l'allegato II è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un processo e una politica per la comunicazione con il gestore, l'operatore aereo o il soggetto regolamentato e altre parti interessate;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) un processo per la presentazione di una dichiarazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella dichiarazione di verifica, nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o nella comunicazione del soggetto regolamentato dopo che il verificatore ha trasmesso la dichiarazione di verifica al gestore, all'operatore aereo o al soggetto regolamentato per l'inoltro all'autorità competente;».