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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1401 DELLA COMMISSIONE, 7 marzo 2024

G.U.U.E. 21 maggio 2024, Serie L

Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 10 giugno 2024

Applicabile dal: 10 giugno 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione (2) stabilisce le caratteristiche degli oli di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII, punti da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2) I valori limite per le caratteristiche dell'olio d'oliva di cui al regolamento delegato (UE) 2022/2104 tengono conto della norma commerciale per l'olio d'oliva e l'olio di sansa di oliva del Consiglio oleicolo internazionale (COI) (3) (di seguito «norma commerciale del COI»).

3) In occasione della sua 116 a sessione, tenutasi il 30 novembre 2022, il COI ha adottato la decisione DEC-III.2/116-VI/2022 che modifica la norma commerciale del COI per quanto riguarda il limite di Δ-7-stigmastenolo per tutte le categorie di olio d'oliva. L'Unione ha votato a favore di tale modifica conformemente alla decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio (4).

4) Al fine di garantire l'attuazione a livello dell'Unione della più recente norma internazionale sui valori limite per il parametro Δ-7-stigmastenolo stabilita dal COI, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/2104,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (GU L 284 del 4.11.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj).

(3)

https://www.internationaloliveoil.org/what-we-do/chemistry-standardisation-unit/standards-and-methods/

(4)

Decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva (GU L 316 dell'8.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2391/oj).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 è così modificato:

1) L'allegato I è così modificato:

a) la tabella B è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato I del presente regolamento;

b) l'appendice è soppressa;

2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN