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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1332 DELLA COMMISSIONE, 17 maggio 2024

G.U.U.E. 21 maggio 2024, Serie L

Regolamento recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 maggio 2024

Applicabile dal: 24 maggio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Detto regolamento dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l'approvazione dello status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessaria la modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di approvare lo status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone e di revocare l'approvazione per alcune zone degli Stati membri in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e per approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.

4) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, la diarrea virale bovina (BVD), l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), la setticemia emorragica virale (SEV) e la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione l'approvazione dello status di indenne da malattia o di modifiche dei programmi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Uno Stato membro ha inoltre notificato focolai di infezione da BTV, il che deve ugualmente riflettersi nel pertinente allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

5) Per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Agrigento della regione Sicilia. A seguito della valutazione della Commissione, la domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per il riconoscimento dello status di indenne da malattia. Pertanto tale provincia dovrebbe essere elencata nell'allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

6) Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nei circondari di Göttingen, Northeim e Stade nel Land della Bassa Sassonia e nel circondario di Kleve nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.

7) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Spagna ha notificato alla Commissione un focolaio di infezione da BTV sierotipo 4 nella provincia di Alicante della comunità autonoma di Valencia. Poiché tale provincia ha lo status di indenne da malattia ed è elencata nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare l'approvazione dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco.

8) La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l'ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l'infezione da BTV già approvato per la zona elencata nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 con l'aggiunta di una zona comprendente la provincia di Alicante della comunità autonoma di Valencia. E' pertanto opportuno aggiungere tale area alla voce relativa alla Spagna nell'allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma di eradicazione per l'infezione da BTV.

9) Per la SEV, la Danimarca e l'Estonia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la SEV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, in entrambi i casi, per l'intero territorio. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la SEV. Pertanto l'intero territorio di tali Stati membri dovrebbe essere elencato nell'allegato XII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto avente lo status di indenne da malattia per la SEV.

10) Per la NEI, l'Estonia e la Finlandia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la NEI stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, rispettivamente, per l'intero territorio e per un compartimento. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la NEI. Pertanto l'intero territorio dell'Estonia e un compartimento della Finlandia dovrebbero essere elencati nell'allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la NEI.

11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).

Art. 1

Gli allegati I, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte I, capitolo 1, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Italia

Regione Abruzzo: province di Pescara, Teramo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Calabria: provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli - Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Siciliana: provincia di Agrigento

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta

Regione Veneto»

.

b) nella parte II, capitolo 1, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Italia

Regione Abruzzo: province dell'Aquila, Chieti

Regione Basilicata: provincia di Potenza

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: province di Caserta, Salerno

Regione Molise: provincia di Isernia

Regione Puglia: province di Foggia, Taranto

Regione Sicilia, ad eccezione della provincia di Agrigento»

.

2) l'allegato VII è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen, ad eccezione di Landkreis Cuxhaven e Oldenburg

Bundesland Nordrhein-Westfalen, ad eccezione di Kreis Borken, Gütersloh, Höxter Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein, ad eccezione di Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen»

.

b) nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
«Germania

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen: Landkreis Cuxhaven e Oldenburg

Bundesland Nordrhein-Westfalen: Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein: Kreis Rendsburg-Eckernförde 

21 febbraio 2022»

.

3) l'allegato VIII è così modificato:

a) nella parte I, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Spagna

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de las Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle aree seguenti:

provincia di A'vila

provincia di Salamanca

Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Castellón e provincia di Valencia»

.

b) la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per l'infezione da BTV

Stato membro Territorio Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689
Spagna

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione della provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

provincia di A'vila

provincia di Salamanca

Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autonoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Alicante 

21 febbraio 2022»

.

4) l'allegato XII è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

i) la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Danimarca Intero territorio»

.

ii) la voce seguente relativa all'Estonia è inserita tra la voce relativa alla Danimarca e quella relativa all'Irlanda:

Stato membro Territorio
«Estonia Intero territorio»

.

b) nella parte II, la voce relativa all'Estonia è soppressa;

5) l'allegato XIII è così modificato:

a) la parte I è così modificata:

i) la voce seguente relativa all'Estonia è inserita prima della voce relativa all'Irlanda:

Stato membro Territorio
«Estonia Intero territorio»

.

ii) la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

Stato membro Territorio
«Finlandia Intero territorio, ad eccezione del compartimento costiero costituito dalle parti dei comuni di Eckerö e Hammarland che si trovano all'interno di una circonferenza del raggio di 10 km con il centro sulle coordinate WGS84: Lat 60,207175390 °, Lon 19,507907780°"

.

b) nella parte II, la voce relativa all'Estonia è soppressa.