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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 17 giugno 2024

G.U.R.I. 5 agosto 2024, n. 182

Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

Testo con annotazioni alla data 17 dicembre 2024

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in particolare l'art. 39, sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica che con l'art. 6-bis modifica l'art. 39, comma 1-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e aggiunge, a decorrere dal 2023, alla quota percentuale di cui al comma 1 dello stesso articolo, una quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che con l'art. 6-bis modifica l'art. 39, comma 3-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e incentiva la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che con l'art. 6-bis modifica l'art. 39, comma 3-ter del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per le finalità di cui allo stesso comma 3-bis e istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024, altresì prevedendo che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che con l'art. 6-bis modifica all'art. 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e prevede che gli obiettivi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono raggiunti tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonchè secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed, in particolare, il comma 5-sexies, per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.a.; e inoltre prevede che «è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo (di seguito anche "Comitato") composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.a., con oneri a carico dello stesso Gestore»;

Considerato che il GSE è presente in seno al Comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con n. 3 membri, e che a partire dal 2013 gestisce operativamente, a supporto del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), il sistema dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti per i fornitori di benzina e gasolio carburanti fossili e verifica, ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021, la sostenibilità dei biocarburanti, biocombustibili e carburanti da biomassa nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa europea e nazionale di settore;

Tenuto conto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica necessita di supporto tecnico-operativo nell'esercizio delle funzioni in capo alla competente Direzione generale per l'attuazione della misura in conformità all'art. 39, comma 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Visto il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante «Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Società Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. per gli anni 2024-2026» del 24 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 novembre 2019, recante l'istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi che al fine di accertare la sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi, stabilisce tra l'altro le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 marzo 2023, n. 107, recante condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF che introduce, dall'anno di immissione in consumo 2023, le nuove condizioni, i nuovi criteri e le nuove modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 e facendo riferimento in particolare all'art 4, «Soglie di notifica», che stabilisce che il regolamento non si applica agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente entro la soglia limite di 30 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento;

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità di assegnazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, nonchè le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle medesime raffinerie, disponibili a legislazione vigente e iscritte, anche in conto residui, sul capitolo n. 7663 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «beneficiario»: soggetto giuridico titolare di una raffineria tradizionale esistente sul territorio italiano, che sostiene le spese per la riconversione della stessa e che ha diritto a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto;

b) «raffineria tradizionale esistente»: stabilimento di lavorazione e stoccaggio di oli minerali autorizzato all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che rientra nel codice ATECO 2022, n. 19.20.10 Raffinerie di petrolio;

c) «raffineria convertita totalmente in bioraffineria»: sostituzione degli impianti o modifica dei cicli produttivi tradizionali in esercizio, finalizzati alla produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, con relativo stoccaggio dedicato, con dismissione di tutte le linee produttive in esercizio dedicate alla lavorazione di oli minerali, da effettuarsi entro la data di entrata in esercizio dei nuovi impianti o degli impianti modificati;

d) «raffineria convertita parzialmente in bioraffineria»: sostituzione di impianti o modifica di uno o più cicli tradizionali in esercizio, finalizzati alla produzione di biocarburanti liquidi da utilizzare in purezza con relativo stoccaggio dedicato. Si configura altresì come conversione parziale la modifica dei cicli produttivi di lavorazione di oli minerali in esercizio, per la realizzazione di impianti per la trasformazione di materie prime idonee alla produzione di biocarburanti in purezza con relativo stoccaggio dedicato;

e) «biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza»: biocarburanti definiti all'art. 2 punto 33 della direttiva (UE) 2018/2001 e conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 ed ai relativi atti di esecuzione o delegati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Tali biocarburanti non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e sono quindi perfettamente sostituibili al carburante di origine fossile ad uso trasporti;

f) «soggetto gestore»: Gestore dei servizi energetici S.p.a. (di seguito, GSE), soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per garantire la corretta attuazione della misura del presente decreto;

g) «Ministero»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale amministrazione centrale titolare del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti;

h) «Comitato biocarburanti»: Comitato tecnico consultivo istituito ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, così come disciplinato ai sensi dell'art. 39, comma 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sue successive modifiche e integrazioni per l'esercizio delle competenze operative e gestionali del sistema di immissione in consumo dei biocarburanti;

i) «Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti»: fondo di cui al comma 3-ter dell'art. 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

j) «data di entrata in esercizio di un impianto»: data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto;

k) «periodo di avviamento e collaudo di un impianto»: periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

l) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: data, comunicata dal soggetto richiedente al Ministero, a decorrere dalla quale ha inizio la distribuzione commerciale del biocarburante liquido sostenibile da utilizzare in purezza.

Art. 3

Beneficiari

1. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che non hanno avviato gli interventi di cui all'art. 1 prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art. 7, e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della stessa graduatoria, la quale deve essere pubblicata entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

2. Ai fini del presente decreto, gli interventi di cui all'art. 1 si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1.

3. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01);

b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

d) alle imprese che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 4

Soggetto gestore e regole applicative

1. Il soggetto gestore per l'attuazione della misura è il GSE S.p.a. Con apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero e il GSE S.p.a. sono definiti i compiti dell'amministrazione centrale e del soggetto gestore. Alla copertura dei costi connessi all'accordo si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, quantificato secondo le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

2. Con provvedimento da emanarsi nei successivi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ne approva, su proposta del GSE, le regole applicative che disciplinano e recano, in particolare:

a) gli schemi di avviso pubblico per le procedure previste dall'art. 7 del presente decreto;

b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonchè delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'art. 7, per la valutazione dei progetti e la verifica del rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al presente decreto;

d) le tempistiche e le modalità di adozione dei provvedimenti che formalizzano la concessione dei contributi unitamente al format di atto d'obbligo con il quale il soggetto beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi e degli adempimenti riconnessi all'accettazione del contributo, all'attuazione del progetto a valere sulle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti e alle disposizioni, euro-unitarie e nazionali, di riferimento;

e) le tempistiche e le modalità di svolgimento della procedura per l'accesso al contributo, compatibili con i termini di perenzione delle somme stanziate dall'art. 39, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie;

f) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;

g) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari tra cui ricomprendere, ove pertinente:

1) l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero o alla Regione competente le variazioni dei progetti;

2) l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;

3) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;

4) l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo-contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;

5) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente;

6) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal GSE, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;

7) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonchè i casi di doppio finanziamento;

h) le modalità con le quali il GSE trasmette gli esiti dell'istruttoria al Ministero ai fini dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale di cui al presente decreto;

i) le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 10, ulteriori rispetto ai casi di revoca di cui all'art. 12, definite secondo criteri di proporzionalità in ragione dell'entità delle violazioni medesime. (1)

3. Il GSE aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet, il dettaglio degli incentivi in conto capitale impegnati ed erogati fino al raggiungimento dei contingenti annui di spesa previsti dal presente decreto.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 17 dicembre 2024, n. 86.

Art. 5

Contributo in conto capitale

1. Alle raffinerie di cui all'art. 1 che rispettano i requisiti stabiliti all'art. 6, e collocatesi in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 7, è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a un massimo di 30 milioni di euro per progetto d'investimento e per impresa e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie del citato fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui al presente comma, sono considerate come costituenti un unico progetto integrato tutte le componenti dell'investimento, relative sia alla produzione che allo stoccaggio.

Art. 6

Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 3, accedono agli incentivi di cui al presente decreto le raffinerie tradizionali esistenti sul territorio nazionale che rispettano i seguenti requisiti:

a) possesso del titolo abilitativo all'installazione e all'esercizio dell'impianto di raffineria tradizionale;

b) conformità del biocarburante liquido oggetto della produzione, da utilizzare in purezza, ai requisiti in materia di sostenibilità e di riduzione dei gas ad effetto serra stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE e dalla normativa nazionale attuativa di cui al Capo II del decreto legislativo n. 199 del 2021;

c) presentazione del progetto di massima/di fattibilità della riconversione totale o parziale della raffineria tradizionale;

d) la componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75% del suo contenuto di combustibile finito da impianti di produzione di biocarburanti collegati direttamente;

e) conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per le attività industriali, dalla Parte V, titolo I del medesimo provvedimento nel caso che i soggetti richiedenti svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biocarburante liquido sostenibile da utilizzare in purezza avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, di idrocarburi semplici (categoria 4.1.a).

Art. 7

Modalità di svolgimento della procedura per l'accesso al contributo e graduatoria

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi dando priorità ai progetti di riconversione totale delle raffinerie tradizionali esistenti e, in subordine, ai progetti di riconversione parziale delle stesse sulla base della percentuale di riconversione degli impianti. Nell'ambito delle tipologie di conversione indicate, i contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad eventuale esaurimento della disponibilità economica del fondo.

2. Il GSE ricevuta la documentazione di cui al comma 4:

a) riscontra la completezza dell'istanza di partecipazione entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa;

b) esamina i progetti presentati ed entro quarantacinque giorni dalla chiusura della procedura trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'elenco dei progetti ammessi, dando evidenza di quelli collocatisi in posizione utile ai fini dell'accesso agli incentivi identificati puntualmente dal CUP e, dopo l'approvazione del Ministero, provvede alla pubblicazione della graduatoria sul proprio sito internet.

3. La tempistica e le modalità di svolgimento della procedura, che si svolge in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, sono dettagliate nelle regole applicative di cui all'art. 4.

4. Ai fini dell'accesso alla procedura di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti trasmettono la documentazione e/o autodichiarano il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 8

Realizzazione degli interventi

1. I soggetti beneficiari, collocatisi in posizione utile nella graduatoria, entro quarantotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa garantiscono l'entrata in esercizio degli impianti incentivati. I termini di entrata in esercizio sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti.

2. I beneficiari di cui al comma 1 comunicano al GSE la data di entrata in esercizio entro i trenta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso.

3. E' fatto obbligo di non distogliere dall'uso previsto i beni agevolati per almeno dieci anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento.

4. In corso di realizzazione della riconversione e per almeno dieci anni a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto riconvertito, e comunque non prima della fine del periodo di ammortamento previsto per l'investimento, non può essere modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto della produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, pena la revoca del contributo e la sua restituzione, nei termini di cui all'art. 12.

5. In caso di mancata entrata in esercizio commerciale entro i termini di cui al comma 1, il soggetto titolare dell'impianto è tenuto alla restituzione completa degli incentivi percepiti.

Art. 9

Erogazione del contributo in conto capitale

1. Alla richiesta di corresponsione del contributo in conto capitale di cui all'art. 5 sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonchè la documentazione di dettaglio individuata ai sensi dell'art. 4. Il GSE esamina la documentazione trasmessa ai fini della valutazione delle spese ammissibili, determinando il contributo da erogare.

2. Sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:

a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione delle materie utilizzate nella bioraffineria per la produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, compresi i costi di adeguamento, ammodernamento e certificazione delle attrezzature esistenti al nuovo processo di produzione;

b) i costi di acquisto del suolo (nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile) e relative sistemazioni e indagini geognostiche;

c) i costi per opere murarie e assimilate;

d) i costi per infrastrutture specifiche aziendali, compresi i costi per sistemi logistici di ricezione, stoccaggio (iniziale, intermedio e finale) e spedizione nonchè i costi dei sistemi di interconnessione (tubazioni) tra sistemi logistici e impianti di produzione, nonchè tra le varie zone dell'impianto di produzione;

e) i costi per macchinari, impianti ed attrezzature «nuovi di fabbrica», quali ad esempio i catalizzatori; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni (sono comunque esclusi dalle agevolazioni i mezzi di trasporto targati di merci e/o persone);

f) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;

g) le spese di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi, certificazioni di qualità e ambientali, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.

3. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite strumenti di pagamento tracciabili e riportanti il CUP del progetto. Sono ammesse le sole spese quietanziate entro il 2027.

4. All'esito dell'istruttoria tecnica svolta dal GSE ai sensi del presente articolo, il Ministero provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi pubblici e secondo le modalità definite dalle regole applicative di cui all'art. 4.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA. Il relativo importo deve in ogni caso essere puntualmente tracciato nel sistema informativo utilizzato.

6. L'incentivo è erogato su stato avanzamento lavori secondo il seguente schema:

a) primo incentivo del 30% della spesa ammissibile sostenuta, fino a un massimo concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione di 1/3 dei lavori in progetto;

b) secondo incentivo del 30% della spesa ammissibile sostenuta e aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo concedibile di 9 milioni di euro, all'esecuzione dei 2/3 dei lavori in progetto;

c) terzo incentivo del 40% della spesa ammissibile sostenuta e aggiuntiva rispetto a quella precedente, fino a un massimo concedibile di 12 milioni di euro, al completamento dei lavori in progetto.

Art. 10

Verifiche e controlli

1. I controlli sugli impianti riconvertiti alla produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza sono eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze, dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti ai sensi dell'art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le attività di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito ove è ubicato l'impianto, anche prima dell'entrata in esercizio dell'impianto medesimo e senza preavviso, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa. Il produttore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinchè le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, nonchè agli organismi di certificazione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 14 novembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono nè sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili.

4. Le attività di cui al comma 1 verranno definite nella convenzione di cui all'art. 4 ed i relativi costi saranno inclusi nelle spese totali delle prestazioni effettuate dal GSE, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono cumulabili, nel limite massimo del costo totale dell'investimento, con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Nell'ipotesi in cui le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, si applica la disciplina di cui all'art. 8, paragrafo 3, lettera a) del regolamento Ue 651/2014.

Art. 12

Revoche

1. I contributi sono revocati dal Ministero, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) i beni agevolati siano distolti dall'uso previsto ovvero sia modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto della produzione dei biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8;

d) il soggetto beneficiario sia stato assoggettato a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale;

e) mancato rispetto di una o più disposizioni del presente decreto e in particolare degli obblighi previsti agli articoli 8 comma 5, 9 e 10;

f) in tutti i casi ulteriormente previsti dalle regole applicative di cui all'art. 4, nonchè dai provvedimenti di concessione e di erogazione.

2. La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, che deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisito all'erario.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2024

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2925