
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE DOMANDA ED EFFICIENZA ENERGETICA
DECRETO 17 dicembre 2024
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 15 gennaio 2025, n. 11
Approvazione della convenzione con il GSE e delle regole operative per la misura di incentivazione alla riconversione delle raffinerie tradizionali in bioraffinerie.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in particolare l'articolo 39, sull'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti così come modificato dal decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivamente dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" che, con l'articolo 6-bis, ha modificato l'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungendo:
a) il comma 1-bis con il quale, a decorrere dal 2023, in aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1 dello stesso articolo, è gradualmente aumentata la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati, ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi;
b) il comma 3-bis del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che incentiva la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3- ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter;
c) il comma 3-ter che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024, altresì prevedendo che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis;
VISTO il decreto ministeriale 17 giugno 2024 recante Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024, n. 182 (di seguito il Decreto), che in attuazione dell'articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., definisce i criteri e le modalità di assegnazione di un contributo in conto capitale per la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle medesime raffinerie e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale:
i. il soggetto gestore per l'attuazione della misura è il GSE;
ii. con apposita Convenzione sottoscritta tra il Ministero e il GSE sono definiti i compiti dell'amministrazione centrale e del soggetto gestore;
iii. alla copertura dei costi connessi all'accordo si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi al beneficio, quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante "Direttiva generale concernente le attività facenti capo alla Società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per gli anni 2024-2026" del 24 gennaio 2024;
VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
VISTI i Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e posto norme in materia di danno ambientale;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone in materia di indirizzo politico amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo ad esso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già esercitate a qualunque titolo dal Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 1 lettera c) che ha modificato la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026", registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;
VISTA la direttiva generale recante gli indirizzi per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, approvata con decreto ministeriale 14 marzo 2024, n. 100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055;
VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024 al n. 84, con il quale viene conferito, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento Energia (DiE) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al dott. Federico Boschi, estraneo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 e 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata su G.U., Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40;
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2023 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;
VISTO l'articolo 1 del DM n. 22 del 16 gennaio 2024 recante "Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024";
VISTO il D.P.C.M. del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito al dott. Andrea Maria Felici l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale domanda ed efficienza energetica, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 17 giugno 2024 al n. 2248;
VISTA la direttiva di secondo livello del Dipartimento energia approvata con Decreto n. 283 del Capo del dipartimento energia del 11 luglio 2024, registrata in pari data dall'UCB presso il MASE, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 al n. 12016, con la quale sono stati assegnati ai Direttori generali gli obiettivi operativi annuali e gli ulteriori obiettivi finalizzati al miglioramento dell'attività istituzionale, nonché le risorse umane e strumentali e le risorse finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza, nonché il decreto n. 287 del capo del dipartimento energia del 1 agosto 2024, che modifica l'Allegato B "Risorse finanziarie" del DD del 11 luglio 2024, n. 283, con nulla osta dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MASE del 2 agosto 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011;
VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2024, n. 379, di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari a favore del GSE S.p.a., previsti dal sopra citato Decreto 17 giugno 2024;
VISTA la Convenzione stipulata tra la Direzione generale domanda ed efficienza energetica ed il GSE S.p.A, trasmessa dal GSE con nota prot. MASE n. 0194759 del 25 ottobre 2024 e successivamente firmata e protocollata con il n. 13 del registro accordi e contratti in data 9 dicembre 2024, avente ad oggetto la definizione dei compiti in capo al Ministero e al GSE ai fini dell'attuazione della misura di cui all'articolo 39, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
VISTE le Regole operative trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto, acquisite con prot. MASE n. 0194759 del 25 ottobre 2024;
Decreta:
Approvazione della Convenzione tra DGDEE e GSE S.p.A.
1. E' approvata la Convenzione stipulata tra la Direzione generale domanda ed efficienza energetica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il GSE S.p.A. per l'attività di gestione della misura di cui all'articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La Convenzione è allegata al presente decreto direttoriale ("Allegato 1") del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Approvazione delle Regole operative GSE S.p.A.
1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2024, allegate al presente decreto direttoriale ("Allegato 2"), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.
Il Direttore Generale
ANDREA MARIA FELICI