
REGOLAMENTO (UE) 2024/1352 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 14 maggio 2024
G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L
Regolamento recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 giugno 2024
Applicabile dal: 12 giugno 2026
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede l'identificazione o la verifica dell'identità, controlli di sicurezza, controlli preliminari sullo stato di salute e controlli preliminari sulle vulnerabilità relativamente ai cittadini di paesi terzi che sono presenti alle frontiere esterne o nel territorio degli Stati membri, che non sono stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne degli Stati membri, nonché ai cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale ai valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni di ingresso stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento (UE) 2024/1356 introduce norme uniformi che consentono la rapida individuazione o verifica dell'identità dei cittadini di paesi terzi ed il loro indirizzamento verso le procedure applicabili. Mira a rafforzare il controllo dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne e a disporre la consultazione dei pertinenti sistemi d'informazione e banche dati dell'Unione al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.
2) Il regolamento (UE) 2024/1356 stabilisce che la verifica delle persone sottoposte agli accertamenti ai fini di sicurezza sia effettuata sulla base degli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). In particolare, il regolamento (UE) 2024/1356 stabilisce che i dati personali delle persone sottoposte agli accertamenti debbano essere verificati con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto concerne le persone condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi.
3) L'accesso a ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità preposte agli accertamenti, quali definite dal regolamento (UE) 2024/1356 possano stabilire se una persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.
4) Un riscontro positivo rilevato da ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo interessato, quale definito nel regolamento (UE) 2019/816, è stato condannato negli Stati membri che sono indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziali degli Stati membri interessati.
5) Il regolamento (UE) 2024/1356 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240 (7) e (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che costituiscono anche uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel settore delle frontiere, per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, ai dati contenuti nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES) e nell'ETIAS. La modifica parallela del regolamento (UE) 2019/816 per accordare i diritti d'accesso, ai fini degli accertamenti, ai dati contenuti in ECRIS-TCN non poteva tuttavia rientrare nel regolamento (UE) 2024/1356 per motivi di geometria variabile, poiché il regolamento (UE) 2019/816 non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen. Il regolamento (UE) 2019/816 dovrebbe quindi essere modificato da un atto giuridico distinto.
6) Il regolamento (UE) 2024/1356 prevede norme specifiche per l'identificazione o la verifica dell'identità dei cittadini di paesi terzi mediante la consultazione dell'archivio comune di dati di identità («CIR») istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) al fine di agevolare e aiutare nella corretta identificazione o verifica dell'identità delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità.
7) Considerato che l'accesso ai dati conservati nel CIR ai fini di identificazione o verifica dell'identità è indispensabile per le autorità preposte agli gli accertamenti, il regolamento (UE) 2024/1356 modifica il regolamento (UE) 2019/817. Per motivi di geometria variabile non è stato possibile modificare il regolamento (UE) 2019/818 nello stesso regolamento, poiché il regolamento (UE) 2019/818 non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen. Il regolamento (UE) 2019/818 dovrebbe quindi essere modificato da un atto giuridico distinto.
8) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire consentire alle autorità per gli accertamenti l'accesso ai dati contenuti nell'ECRIS-TCN o in CIR ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità e dei controlli di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1356, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
10) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.
Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).
Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008).
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017).
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018).
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019).
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019).
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«f) le condizioni alle quali i dati di ECRIS-TCN possono essere usati dalle autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per effettuare un controllo di sicurezza al fine di valutare se un cittadino di paese terzo possa costituire una minaccia per la sicurezza interna di cui all'articolo 15 di tale regolamento.
___________________
(*1) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"
2) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«d) consente l'accesso a ECRIS-TCN ai fini dello svolgimento del controllo di sicurezza stabilito dal regolamento (UE) 2024/1356.»
;
3) all'articolo 3, il punto 6) è sostituito dal seguente:
«6) "autorità competenti", le autorità centrali, Eurojust, Europol, EPPO, le autorità designate del VIS di cui all'articolo 9 quinquies e all'articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008, e l'unità centrale ETIAS e le autorità preposte agli accertamenti definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 che sono competenti ad accedere a ECRIS-TCN o ad interrogarlo a norma del presente regolamento;»
;
4) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) un indicatore che segnali, ai fini dei regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) 2018/1240 e degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni conformemente al diritto nazionale, tra cui il codice dello Stato membro di condanna.»
;
b) al paragrafo 7, primo comma, è inserita la lettera seguente:
«c) le autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356, per valutare se il cittadino di un paese terzo possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna nel caso in cui emergano riscontri positivi a seguito del controllo di sicurezza di cui agli articoli 15 e 16 di tale regolamento.»
;
5) all'articolo 7, paragrafo 7, è aggiunta la lettera seguente:
«e) sostenere l'obiettivo di valutare se un cittadino di paese terzo soggetto a un controllo di sicurezza possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, conformemente al regolamento (UE) 2024/1356.»
;
6) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 7 quater
Utilizzo di ECRIS-TCN ai fini degli accertamenti
Le autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno il diritto di accedere ai dati di ECRIS-TCN e di interrogarlo, tramite il portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818, ai fini dell'esercizio dei compiti loro conferiti dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356.
Al fine dell'esercizio di tali compiti, le autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno diritto di accedere solo alle registrazioni di dati di ECRIS-TCN nel CIR cui è stato apposto un indicatore conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
In caso di riscontro positivo la consultazione dei casellari giudiziali nazionali in base ai dati di ECRIS-TCN cui è stato apposto un indicatore avviene conformemente al diritto nazionale e usando canali nazionali di comunicazione. Le autorità nazionali rilevanti dello Stato membro di condanna trasmettono un parere alle autorità preposte agli accertamenti, quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356, relativamente al fatto che la presenza di tale persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, entro due giorni se gli accertamenti hanno luogo sul territorio dello Stato membro o entro tre giorni se gli accertamenti hanno luogo alle frontiere esterne. Se le autorità nazionali competenti dello Stato membro di condanna non forniscono il suddetto parere entro tali termini, deve intendersi che non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto. I casellari giudiziali nazionali sono consultati dalle competenti autorità nazionali dello Stato membro di condanna prima di fornire un parere alle autorità preposte agli accertamenti, quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356. Se, a seguito di un riscontro positivo, non è stato espresso alcun parere e non vi sono motivazioni di sicurezza di cui tenere conto, tale assenza di parere e di motivazioni di sicurezza sono registrate nel modulo consuntivo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2024/1356.»
;
7) all'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«d) sostenere l'obiettivo di valutare se un cittadino di paese terzo soggetto a un controllo di sicurezza possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, conformemente al regolamento (UE) 2024/1356.».
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:
1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità dello Stato membro e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, conformemente ai rispettivi diritti di accesso di cui agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.»
;
2) l'articolo 17 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione o verifica dell'identità delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'EURODAC, quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un CIR che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.»
;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identificazione di una persona conformemente all'articolo 20 o ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità di una persona conformemente all'articolo 20 bis, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'articolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell'articolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.»
;
3) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e ai sensi del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.»
;
4) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 20 bis
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell'identità in conformità del regolamento (UE) 2024/1356
1. Le autorità preposte agli accertamenti, quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), interrogano il CIR unicamente al fine di identificare o di verificare l'identità di una persona a norma dell'articolo 14 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.
2. Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, le autorità preposte agli accertamenti, quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356, hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento nonché dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio.
___________________
(*2) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"
5) l'articolo 24 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/816, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 2 bis, 3 e 4 del presente articolo.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR ai sensi dell'articolo 20 bis. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:
a) lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;
b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
c) la data e l'ora dell'interrogazione;
d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
e) i risultati dell'interrogazione.»
;
c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22.».
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024
Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB