
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 luglio 2024
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 27 agosto 2024, n. 200
Riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l'anno 2023, destinato alla promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
VISTO, in particolare, l'articolo 30-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", il quale prevede, ai commi 1 e 2, la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;
VALUTATO che, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 30-ter, le agevolazioni ivi previste consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al menzionato comma 2 e per i tre anni successivi, e che la misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al cento per cento dell'importo;
VISTO il comma 6 del summenzionato articolo 30-ter, il quale dispone che i comuni di cui al citato comma 1 istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un Fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al richiamato comma 5 e che, a tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022, e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
VISTO l'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026", secondo il quale le risorse di cui all' articolo 30-ter precitato sono ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027;
PRESO ATTO che, dal combinato disposto delle norme di cui ai due precedenti visti, risulta che la dotazione finanziaria del menzionato Fondo per l'anno 2023 è pari a 20 milioni di euro, conservati nel conto dei residui del Capitolo 7267 del bilancio del Ministero dell'interno;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 6 dell'articolo 30-ter, il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
VISTO, altresì, il comma 9 del menzionato articolo 30-ter, il quale stabilisce che i soggetti che intendono usufruire delle relative agevolazioni devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai richiamati commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base ad un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti, e che il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente per i tributi, determina la misura del contributo spettante, con le modalità ed i criteri ivi specificati;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, con il quale si è proceduto ad assegnare il Fondo per le annualità 2020 e 2021 e a stabilire i criteri e le modalità di riparto delle relative risorse anche per gli anni successivi, prevedendo:
- che le ulteriori dotazioni annue sono ripartite con analoghi provvedimenti, attribuendo a ciascun ente l'importo complessivo annuo delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 30-ter, certificato dagli enti interessati al Ministero dell'interno con procedura telematica;
- che a tal fine il Ministero dell'interno rende disponibile entro il 31 marzo di ciascun anno decorrente dal 2023, sul proprio sito internet istituzionale, alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, la certificazione telematica concernente l'importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui all'articolo 30- ter, comma 2;
- che la certificazione è trasmessa a cura del responsabile del servizio finanziario dell'ente tramite le modalità di cui sopra, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno decorrente dal 2023;
VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023, recante il riparto del Fondo per la promozione dell'economia locale relativo all'anno 2022;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";
CONSIDERATO che il contributo in argomento non si applica ai comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto l'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'abrogare gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ha sancito la rinuncia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini concordati nell'ambito dell'Accordo del 30 novembre 2009 (c.d. Accordo di Milano), alla partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle leggi di settore riguardanti tutte le regioni e che, ai sensi del punto 1 del successivo Accordo tra MEF, Regione TAA e le citate Province autonome, del 25 settembre 2023, a decorrere dall'anno 2023 resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate a titolo di legge di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano in difformità dalla previsione di cui al richiamato comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009;
VISTO il comunicato del 28 marzo 2024, pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e la relativa circolare in data 29 marzo 2024, indirizzata a tutti i comuni interessati con popolazione fino a 20.000 abitanti, con i quali è stata resa nota l'attivazione della procedura informatica finalizzata ad acquisire le certificazioni attestanti l'importo complessivo delle agevolazioni riconosciute per l'anno 2023 ai sensi del menzionato articolo 30-ter;
ESAMINATE le certificazioni pervenute e accertato che gli importi dei predetti contributi, riconosciuti dai comuni interessati a titolo di agevolazioni per la promozione dell'economia locale ai soggetti esercenti le attività e per le iniziative sopra richiamate, ammontano complessivamente a 86.308,05 euro per l'anno 2023;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riparto parziale, per l'anno 2023, del fondo in argomento sulla base degli importi dei contributi certificati dai comuni;
SENTITA la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 27 giugno 2024;
Decreta:
Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2023
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, il Fondo per la promozione dell'economia locale di 20 milioni di euro per l'anno 2023, Il conservato nel conto dei residui del Capitolo 7267 del bilancio del Ministero dell'interno, è parzialmente ripartito a favore dei 38 comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che hanno validamente certificato al Ministero dell'interno, con la procedura telematica richiamata in premessa, la concessione nel medesimo anno delle relative agevolazioni.
2. Il riparto viene effettuato assegnando a ciascun comune di cui al primo comma un contributo di importo pari delle agevolazioni certificate per l'anno 2023, secondo le misure indicate pro quota nell'allegato A "Piano di riparto", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 86.308,05.
3. Gli importi assegnati ai comuni della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta vengono erogati per il tramite delle predette regioni.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2024
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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