
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1474 DELLA COMMISSIONE, 24 maggio 2024
G.U.U.E. 27 maggio 2024, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 maggio 2024
Applicabile dal: 28 maggio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
1) L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (di seguito «regolamento sul controllo») stabilisce norme e misure relative al margine di tolleranza autorizzato nelle stime registrate nel giornale di pesca dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo dei pescherecci.
2) Al fine di far fronte alle difficoltà di stimare correttamente a bordo le catture per specie, l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede una deroga al margine di tolleranza esistente che può essere concesso per gli sbarchi non sottoposti a cernita della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo. La stessa deroga si applica alle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
3) Tale deroga può essere concessa solo se le specie catturate nell'ambito di detti tipi di pesca sono sbarcate o trasbordate in porti inseriti nell'apposito elenco sulla base di domande presentate dagli Stati membri. La pesatura di tali catture dovrebbe inoltre essere effettuata nel rispetto di determinate condizioni uniformi per garantire la correttezza della dichiarazione delle catture. E' pertanto necessario stabilire norme riguardanti le condizioni relative allo sbarco, al trasbordo e alla pesatura delle catture oggetto di tale deroga e l'elenco dei porti in cui devono avvenire lo sbarco, il trasbordo e la pesatura delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca previsti all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo.
4) Le norme sulle condizioni relative allo sbarco, al trasbordo e alla pesatura delle catture oggetto dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo dovrebbero essere distinte a seconda dei tipi di pesca specifici e tra i porti dell'Unione e i porti dei paesi terzi, in particolare per l'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione, per i quali può essere necessaria la cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato.
Per i porti dell'Unione inseriti nell'elenco, è opportuno stabilire requisiti per l'adozione dei sistemi, delle attrezzature e delle procedure necessari per garantire la correttezza della pesatura e della dichiarazione delle catture allo sbarco.
5) Poiché la deroga al margine di tolleranza introduce rischi significativi per quanto riguarda la correttezza della registrazione e della dichiarazione delle catture, sono necessarie misure di salvaguardia, che dovrebbero includere l'uso di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o altre tecnologie equivalenti al fine di garantire il controllo delle condizioni relative allo sbarco, al trasbordo e alla pesatura delle catture oggetto della deroga al margine di tolleranza.
6) Il trattamento, lo scambio, il controllo incrociato e l'archiviazione ad opera delle autorità competenti degli Stati membri dei dati raccolti mediante l'uso di tali sistemi e tecnologie a fini di controllo stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere conformi alle norme stabilite nel regolamento sul controllo, comprese quelle in materia di protezione dei dati personali. I sistemi di monitoraggio elettronico a distanza o altra tecnologia equivalente utilizzati ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere utilizzati in modo da escludere le immagini e l'identificazione di persone fisiche nel materiale video registrato. A tal fine, tali sistemi e tecnologie dovrebbero essere posizionati in modo da consentire solo il monitoraggio di parti specifiche dei pescherecci e delle zone, dei sistemi o degli impianti in cui avvengono lo sbarco, il trasbordo e la pesatura delle catture oggetto della deroga al margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo. Le immagini di persone fisiche che siano comunque registrate e rilevate rendendo tali persone direttamente o indirettamente identificabili dovrebbero essere rese anonime senza indebito ritardo.
7) Per garantire che le operazioni di pesatura nei porti inseriti nell'elenco forniscano risultati precisi, i pesatori terzi indipendenti accreditati dovrebbero essere responsabili della pesatura di tutte le catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca oggetto della deroga al margine di tolleranza. Nei porti dell'Unione gli Stati membri costieri possono prevedere l'uso di mezzi alternativi per garantire la correttezza della pesatura e della dichiarazione delle catture. L'uso di tali mezzi alternativi non potrebbe essere esteso automaticamente ai porti inseriti nell'elenco situati nel territorio di un paese terzo, in quanto ciò comporterebbe obbligatoriamente il coinvolgimento o il ricorso ad autorità nazionali o l'uso di determinati strumenti di controllo.
8) Per i pescherecci dell'Unione che effettuano sbarchi o trasbordi in porti di paesi terzi non dovrebbe essere consentita alcuna deroga al margine di tolleranza se in tali porti non sono disponibili i livelli di controllo e le risorse necessari per garantire la correttezza della dichiarazione delle catture o se, in relazione al paese terzo, si verificano attività di pesca non sostenibili e attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
9) L'inserimento dei porti nell'elenco dovrebbe essere subordinato alla presentazione di prove adeguate che dimostrino che sono soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo.
10) E' inoltre necessario stabilire la procedura per l'inserimento di un porto nell'elenco dei porti che la Commissione deve adottare e la radiazione da tale elenco, compresi i termini per la presentazione delle domande di inserimento dei porti nell'elenco, il loro contenuto e la valutazione che la Commissione deve effettuare.
11) Per garantire un controllo adeguato della deroga al margine di tolleranza autorizzato nei porti inseriti nell'elenco, è necessario stabilire condizioni supplementari per i comandanti dei pescherecci dell'Unione, gli Stati membri costieri e gli Stati membri di bandiera. Tali condizioni dovrebbero riguardare aspetti relativi allo sbarco, al trasbordo, alla pesatura e alla registrazione delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca oggetto della deroga, quali l'uso di sistemi di pesatura certificati che comunicano elettronicamente i dati, i piani di campionamento e i requisiti di monitoraggio per le operazioni di pesatura. Esse dovrebbero inoltre includere misure di salvaguardia, ulteriori misure di controllo e ispezione e obblighi di comunicazione per gli Stati membri.
12) E' necessario stabilire livelli minimi e armonizzati di ispezioni tenendo conto delle conseguenze negative, comprese gravi inesattezze nella comunicazione, che potrebbero derivare dall'inosservanza delle condizioni da stabilire per la deroga al margine di tolleranza di cui al presente regolamento. Tali livelli di ispezione dovrebbero essere coerenti con l'approccio già seguito dall'Unione e dai suoi Stati membri in forza delle norme della politica comune della pesca (PCP), ad esempio nel contesto del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3), e delle norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono vincolanti per l'Unione, comprese quelle relative alle ispezioni in porto di cui al regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nell'Oceano Indiano.
13) A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo, solo i pescherecci che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento possono beneficiare della deroga al margine di tolleranza. Per garantire il necessario controllo di tali condizioni, è opportuno che gli Stati membri redigano un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che soddisfano le condizioni stabilite dal presente regolamento. Tale elenco dovrebbe essere tenuto aggiornato, in particolare in caso di inosservanza di dette condizioni da parte di un peschereccio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che siano adottate misure di follow-up adeguate nei confronti delle persone o dei soggetti responsabili del mancato rispetto di tali condizioni. Al fine di garantire la trasparenza e consentire alle autorità nazionali di controllo dei porti inseriti nell'elenco di sapere quali pescherecci potrebbero beneficiare della deroga al margine di tolleranza, l'elenco dovrebbe essere messo a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione.
14) Le condizioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi fatti salvi le condizioni e i requisiti in materia di sbarco, pesatura e trasbordo e le altre norme della politica comune della pesca quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento sul controllo, compresi gli obblighi internazionali applicabili adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e quelli adottati nel contesto di accordi di partenariato per una pesca sostenibile o di altri accordi di pesca conclusi dall'Unione con paesi terzi.
15) Il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 343 del 22.12.2009.
Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011).
Regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 311 del 2.12.2022).
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per l'applicazione della deroga relativa ai margini di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo nella stima delle catture che sono sbarcate o trasbordate senza essere sottoposte a cernita, per i) i tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e ii) la pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo. Tali condizioni riguardano:
a) l'elenco dei porti dell'Unione e dei paesi terzi in cui devono avvenire lo sbarco, il trasbordo e la pesatura delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo, se si applica la deroga al margine di tolleranza ai sensi di tale articolo; e
b) lo sbarco, il trasbordo e la pesatura delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo, al fine di garantire una corretta dichiarazione delle catture, e i necessari controlli e garanzie da rispettare in caso di applicazione della deroga al margine di tolleranza nei porti di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre la procedura per l'approvazione e la radiazione di un porto dall'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo.
3. Il presente regolamento non pregiudica le condizioni e i requisiti in materia di sbarco, pesatura e trasbordo e le altre norme della politica comune della pesca quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento sul controllo, compresi gli obblighi internazionali applicabili adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e quelli adottati nel contesto di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) o di altri accordi di pesca conclusi dall'Unione con paesi terzi.
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Condizioni per i sistemi di pesatura, le attrezzature e gli strumenti di controllo
1. Un porto può essere inserito nell'elenco a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo solo se, per garantire la correttezza della dichiarazione delle catture e il controllo necessario, è dotato di tutti i sistemi di pesatura, di tutte le attrezzature e di tutti gli strumenti di controllo seguenti:
a) un sistema di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) che consenta alle autorità competenti dello Stato membro costiero di monitorare lo sbarco, il trasbordo e la pesatura di tutte le catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo;
b) una pesa a ponte o un sistema di pesatura per gru da utilizzare per la pesatura di tutte le catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo;
c) uno o più separatori d'acqua per consentire la rimozione dell'acqua dalle catture al momento dello sbarco prima della pesatura per i tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e
d) uno scivolo per il campionamento automatizzato o semiautomatizzato accessibile sia agli operatori che agli ispettori per garantire l'imparzialità dei campioni prelevati conformemente alle procedure di pesatura applicabili ai tipi di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. In deroga al paragrafo 1, i sistemi di pesatura, le attrezzature e gli strumenti di controllo di cui al medesimo paragrafo possono essere sostituiti da una tecnologia o da un sistema equivalenti con un'attrezzatura in grado di garantire lo stesso livello di correttezza della pesatura e della registrazione delle catture allo sbarco o al trasbordo.
Per l'identificazione della tecnologia o del sistema equivalenti, possono essere presi in considerazione aspetti quali le dimensioni del porto, il suo uso stagionale, i piccoli quantitativi di catture sbarcate e il contenuto di un piano di controllo o di un programma di controllo comune approvato dalla Commissione.
Condizioni specifiche per una pesatura corretta
1. Un porto può essere inserito nell'elenco a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo solo se dispone di procedure che garantiscano la corretta pesatura di tutte le catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo sbarcate o trasbordate in un porto inserito nell'elenco e la conformità ai requisiti stabiliti nel presente articolo.
2. La pesatura di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo una delle opzioni seguenti:
a) sotto il controllo delle autorità competenti dello Stato membro costiero, che monitorano integralmente la correttezza della pesatura di ogni sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a);
b) sotto la responsabilità di pesatori terzi indipendenti, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4; o
c) sotto la responsabilità di altre persone fisiche o giuridiche incaricate della pesatura, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5.
3. Il pesatore terzo indipendente di cui al paragrafo 2, lettera b), monitora integralmente la correttezza della pesatura di ogni sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e soddisfa i requisiti minimi seguenti:
a) è accreditato conformemente alla norma ISO 17020 di tipo A o a norme più rigorose che ne confermino l'indipendenza del pesatore terzo;
b) è autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro costiero;
c) è imparziale, esente da qualsiasi conflitto d'interessi e, in particolare, si astiene da qualsiasi coinvolgimento in situazioni che potrebbero compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale nell'esecuzione dei suoi compiti;
d) tiene un registro della taratura dei sistemi utilizzati per la pesatura, compresa una copia dei certificati di taratura;
e) dispone di personale qualificato con una formazione applicata adeguata nel settore di competenza, compreso, se del caso, personale di supporto; e
f) ha accesso all'infrastruttura e alle attrezzature per svolgere i compiti che gli sono assegnati.
4. I pesatori terzi indipendenti di cui al paragrafo 2, lettera b), compilano un registro di pesatura per ciascuno sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo e lo trasmettono all'operatore interessato e alle autorità competenti dello Stato membro costiero.
5. Le altre persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, lettera c), sono autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro costiero e monitorano integralmente la correttezza della pesatura di ogni sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), mediante l'uso del sistema elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o di qualsiasi tecnologia equivalente e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro costiero l'accesso ai dati di monitoraggio.
Condizioni generali
Un porto di un paese terzo può essere inserito nell'elenco solo se:
a) è situato nel territorio di una parte contraente dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1);
b) non è situato nel territorio di un paese identificato come paese terzo non cooperante o al quale sia stata notificata la possibilità di essere identificato come tale conformemente al capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (2);
c) non è situato nel territorio di un paese identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); e
d) è un porto designato per le attività di sbarco nell'ambito di APPS o di altri accordi bilaterali conclusi dall'Unione e da paesi terzi o nell'ambito di ORGP, a seconda dei casi.
GU L 203 del 6.8.2011.
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008).
Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012).
Condizioni specifiche per una pesatura corretta
1. Un porto situato nel territorio di un paese terzo può essere inserito nell'elenco solo se sono in atto procedure che garantiscano:
a) la pesatura corretta di tutte le catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo, al momento dello sbarco o del trasbordo nel suo porto;
b) che la pesatura di cui alla lettera a) sia effettuata sotto la responsabilità di un pesatore terzo indipendente che soddisfi i requisiti minimi di cui al paragrafo 2; e
c) che i pesatori terzi indipendenti compilino un registro di pesatura per ciascuno sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo e lo trasmettano all'operatore e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio interessato.
2. Il pesatore terzo indipendente monitora integralmente la correttezza della pesatura di ciascun sbarco e trasbordo delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e soddisfa i requisiti minimi seguenti:
a) è accreditato conformemente alla norma ISO 17020 di tipo A o ad altre norme equivalenti o più rigorose che ne confermino l'indipendenza;
b) è autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera a procedere alla pesatura e alla registrazione corrette delle catture;
c) è imparziale, esente da qualsiasi conflitto d'interessi e, in particolare, non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale nell'esecuzione dei suoi compiti;
d) tiene un registro della taratura dei sistemi utilizzati per la pesatura, compresa una copia dei certificati di taratura;
e) dispone di personale qualificato con una formazione applicata adeguata nel settore di competenza, compreso, se del caso, personale di supporto; e
f) ha accesso all'infrastruttura e alle attrezzature per svolgere i compiti che gli sono assegnati.
CAPO III
PROCEDURA DI APPROVAZIONE PER L'INSERIMENTO DEI PORTI NELL'ELENCO E PER LA REVOCA DELL'APPROVAZIONE
Presentazione delle domande da parte degli Stati membri
Uno Stato membro («Stato membro richiedente») può presentare alla Commissione una domanda di inserimento di un porto situato nel suo territorio o nel territorio di un paese terzo nell'elenco dei porti approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo.
Le domande presentate recano almeno le informazioni seguenti:
a) il nome e l'ubicazione del porto che si propone di inserire nell'elenco;
b) i recapiti dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della domanda;
c) i recapiti dell'autorità del paese terzo responsabile del controllo della pesca, se del caso; e
d) elementi di prova specifici, affidabili e verificabili che dimostrino il rispetto di tutte le condizioni di cui al capo II per ciascun porto che si propone di inserire nell'elenco.
Lo Stato membro richiedente può includere qualsiasi altra informazione che ritenga pertinente.
Valutazione da parte della Commissione
1. Entro il 1° novembre di ogni anno la Commissione valuta le domande presentate a norma dell'articolo 6 e ricevute entro il 1° settembre dello stesso anno per stabilire se le condizioni di cui al capo II siano state soddisfatte.
2. Se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 ritiene che manchino le informazioni richieste a norma dell'articolo 6, la Commissione chiede allo Stato membro richiedente di completare la domanda entro un termine ragionevole e in ogni caso non oltre 60 giorni dal momento della richiesta. Se lo Stato membro richiedente non completa la domanda entro tale termine, la Commissione la respinge e ne informa lo Stato membro richiedente. Una nuova domanda può essere presentata nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente articolo.
3. Se ritiene che le condizioni di cui al capo II sono state soddisfatte, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro richiedente e procede all'inserimento del porto nell'elenco conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo.
4. Se ritiene che le condizioni di cui al capo II non sono state soddisfatte, in tutto o in parte, o che le prove presentate non sono sufficienti per valutare il rispetto di tali condizioni, la Commissione respinge la domanda e ne informa lo Stato membro richiedente, spiegando i motivi del rigetto.
5. La Commissione può chiedere ai paesi terzi o agli Stati membri di bandiera interessati da una domanda presentata a norma dell'articolo 6 di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti, a seconda dei casi. Tali informazioni o chiarimenti possono essere presi in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione prevista dal presente articolo.
Revoca da parte della Commissione dell'approvazione di un porto inserito nell'elenco
1. La Commissione revoca la propria approvazione e modifica l'elenco dei porti adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo se:
a) è in possesso di prove che un porto inserito nell'elenco non soddisfa più le condizioni di cui al capo II; o b) ritiene che le informazioni presentate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui al capo II.
2. La Commissione notifica la sua intenzione di revocare l'approvazione di un porto inserito nell'elenco allo Stato membro richiedente e agli Stati membri di bandiera dei pescherecci che utilizzano tale porto, che dispongono di 30 giorni per fornirle le informazioni e le prove del rispetto delle condizioni di cui al capo II. Trascorso tale periodo, la Commissione procede alla revoca dell'approvazione e ne informa gli Stati membri interessati con almeno un mese di anticipo se:
a) non vi sono prove sufficienti del rispetto di tali condizioni;
b) le informazioni presentate non sono sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui al capo II; o
c) lo Stato membro richiedente o lo Stato membro di bandiera dei pescherecci che utilizzano il porto inserito nell'elenco interessato non hanno fornito alcuna informazione.
3. La Commissione può revocare la propria approvazione e modificare l'elenco dei porti adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sul controllo anche su richiesta motivata dello Stato membro richiedente.
CAPO IV
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL CONTROLLO E ALLE GARANZIE NECESSARI PER LO SBARCO, LA PESATURA O IL TRASBORDO DELLE CATTURE EFFETTUATE NELL'AMBITO DEI TIPI DI PESCA DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
Condizioni generali
1. Per quanto riguarda le catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo sbarcate o trasbordate nei porti inseriti nell'elenco, i comandanti dei pescherecci dell'Unione sbarcano o trasbordano tutte le catture della stessa bordata di pesca solo nei porti inseriti nell'elenco.
2. Per quanto riguarda le catture di tonnidi tropicali effettuate con cianciolo da sbarcare o trasbordare in un porto inserito nell'elenco situato nel territorio di un paese terzo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché la cernita, il campionamento e la pesatura di tali catture a bordo siano sempre controllati da sistemi di monitoraggio elettronico a distanza dotati di telecamere a circuito chiuso (CCTV) o da tecnologie equivalenti che garantiscano lo stesso livello di precisione del controllo.
Piani di campionamento
1. Nei porti dell'Unione inseriti nell'elenco gli Stati membri provvedono affinché la determinazione della composizione delle catture effettuate nell'ambito dei tipi di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul controllo sbarcate o trasbordate in un porto inserito nell'elenco da pescherecci battenti la loro bandiera si basi su piani di campionamento adottati o approvati dalla Commissione, a seconda dei casi.
2. Per le catture di tonnidi tropicali, la composizione delle catture è determinata mediante cernita e pesatura per specie.
3. In deroga al paragrafo 2, la composizione delle catture di esemplari di tonno albacora (Thunnus albacares) e tonno obeso (Thunnus obesus) di peso inferiore a 5 kg sbarcate o trasbordate nel porto di un paese terzo inserito nell'elenco può essere determinata secondo una metodologia di campionamento stabilita dallo Stato membro di bandiera nelle condizioni dell'autorizzazione di pesca del peschereccio.
Informazioni sui pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga al margine di tolleranza
1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a beneficiare della deroga al margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo in un porto inserito nell'elenco.
2. Gli Stati membri provvedono affinché solo i pescherecci inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che soddisfano le condizioni di cui al presente capo beneficino della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
A tal fine, gli Stati membri esercitano su tali pescherecci il livello di controllo necessario, in linea con il titolo VIII del regolamento sul controllo, e provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso la violazione delle condizioni di cui al presente capo o le persone giuridiche ritenute responsabili di tale violazione siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la radiazione temporanea o permanente dei pescherecci non conformi dall'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Ogni Stato membro mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l'elenco di cui al paragrafo 1 e lo tengono aggiornato.
Controllo e ispezione nei porti dell'Unione
1. Gli Stati membri costieri dei porti inseriti nell'elenco situati nei loro territori provvedono affinché siano messe in atto misure per controllare efficacemente la correttezza della dichiarazione delle catture dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente capo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono parametri minimi per le attività di ispezione basati sulla gestione del rischio, quale definita all'articolo 4, punto 18), del regolamento sul controllo, e riveduti periodicamente.
Tali parametri di riferimento non sono inferiori al 5 % del numero totale di sbarchi e trasbordi e al 7,5 % dei quantitativi sbarcati e trasbordati dai pescherecci dell'Unione inseriti nell'elenco che beneficiano della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo su base annua.
Controllo e ispezione nei porti di paesi terzi
1. Gli Stati membri di bandiera dei pescherecci che beneficiano della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo provvedono affinché siano messe in atto misure per controllare efficacemente la correttezza delle dichiarazioni di cattura di tali pescherecci e verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente capo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono parametri minimi per le attività di ispezione basati sulla gestione del rischio, quale definita all'articolo 4, punto 18), del regolamento sul controllo, e riveduti periodicamente.
Tali parametri di riferimento non sono inferiori al 5 % del numero totale di sbarchi e trasbordi e al 7,5 % dei quantitativi sbarcati e trasbordati dai pescherecci dell'Unione inseriti nell'elenco che beneficiano della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo su base annua.
3. Il presente articolo si applica solo quando l'accesso al porto inserito nell'elenco e agli impianti del paese terzo interessato a fini di controllo e ispezione è consentito nel quadro di un APPS, di altri accordi bilaterali conclusi dall'Unione con il paese terzo o in qualsiasi altro caso in cui, a norma del diritto internazionale, sia consentito ai funzionari, quali definiti all'articolo 4, punto 6), del regolamento sul controllo, di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione può chiedere al paese terzo interessato di consentire l'accesso dei funzionari al suo porto e ai suoi impianti a fini di controllo e ispezione caso per caso.
Obblighi di comunicazione
1. Ogni anno gli Stati membri richiedenti riesaminano le informazioni di cui all'articolo 6 e comunicano alla Commissione qualsiasi modifica pertinente.
2. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi non conformità rilevata o confermata alle condizioni stabilite ai sensi dei capi II e IV del presente regolamento, compresi:
a) i risultati delle ispezioni effettuate a norma degli articoli 12 e 13; e
b) i risultati dell'analisi e del controllo incrociato dei dati raccolti mediante l'uso di sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o altre tecnologie equivalenti ai sensi del presente regolamento.
3. Tale comunicazione dovrebbe includere le azioni di follow-up adottate in relazione al mancato rispetto delle condizioni di cui ai capi II e IV del presente regolamento.
Gestione dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché ai dati raccolti a norma del presente regolamento si applichino le stesse norme in materia di analisi, accesso, trattamento, scambio e archiviazione dei dati di cui agli articoli 109, 110, 111 e 113 del regolamento sul controllo.
Protezione e trattamento dei dati personali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali raccolti a norma del presente regolamento possano essere trattati solo in conformità delle norme stabilite all'articolo 112 del regolamento sul controllo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) o altra tecnologia equivalente utilizzati ai fini del presente regolamento siano gestiti in modo da escludere l'identificazione delle persone fisiche nel materiale videoregistrato. A tal fine tali sistemi e tecnologie dovrebbero essere posizionati in modo da consentire il monitoraggio solo di parti specifiche dei pescherecci e delle zone, dei sistemi o degli impianti in cui sono effettuati lo sbarco, il trasbordo e la pesatura delle catture oggetto della deroga al margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
3. Le immagini di persone fisiche che siano comunque registrate e rilevate rendendo tali persone direttamente o indirettamente identificabili dovrebbero essere rese anonime senza indebito ritardo.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN