
REGOLAMENTO (UE) 2024/1487 DELLA COMMISSIONE, 29 maggio 2024
G.U.U.E. 30 maggio 2024, Serie L
Regolamento che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 giugno 2024
Applicabile dal: 19 giugno 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 26,
considerando quanto segue:
1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti devono essere approvati se sono soddisfatti i criteri di approvazione delle sostanze attive, di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento. Inoltre, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le norme generali applicabili alla procedura di approvazione delle sostanze attive, o al suo rinnovo, di cui agli articoli da 5 a 21 del medesimo regolamento, si applicano anche agli antidoti agronomici e ai sinergizzanti. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del suddetto regolamento, per l'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti dovrebbero inoltre essere definiti requisiti relativi ai dati analoghi a quelli applicabili all'approvazione delle sostanze attive.
2) Come disposto dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbe inoltre essere stabilito un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato. Per garantire l'allineamento con la deroga prevista dall'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, tali procedure dovrebbero consentire il riesame dei suddetti antidoti agronomici e sinergizzanti entro cinque anni dall'adozione di tale programma di lavoro.
3) Al fine di garantire che tutti gli antidoti agronomici e i sinergizzanti già presenti sul mercato possano essere riesaminati, è opportuno stabilire innanzitutto un elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato, le procedure che devono essere utilizzate dai possibili richiedenti per comunicare il loro interesse a presentare domande di approvazione di tali antidoti agronomici e sinergizzanti, il termine di presentazione di tali domande e le procedure per la valutazione della loro ammissibilità.
4) Per garantire la coerenza con le condizioni specifiche per le valutazioni scientifiche stabilite a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è opportuno prevedere disposizioni simili per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti. Di conseguenza è opportuno stabilire norme che definiscano il processo per la presentazione di domande congiunte e specifichino le procedure per le consultazioni prima della presentazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») in merito ai test e agli studi previsti volti a garantire l'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, unitamente alle necessarie notifiche degli studi avviati o realizzati dai richiedenti potenziali a sostegno delle loro domande.
5) Al fine di ridurre al minimo la sperimentazione animale, i richiedenti dovrebbero, ove possibile, adottare misure volte a evitarla e informare l'Autorità, nell'ambito della notifica degli studi commissionati o realizzati, qualora uno studio commissionato o realizzato contempli l'utilizzo di metodi di sperimentazione alternativi.
6) Al fine di garantire una gestione adeguata della condivisione dei dati e di salvaguardare i diritti e gli interessi dei richiedenti e di altri portatori di interessi per quanto riguarda l'accesso del pubblico alle informazioni, è essenziale che al programma di lavoro siano applicate le norme in materia di protezione dei dati e riservatezza stabilite nel regolamento (CE) n. 1107/2009. Conformemente ai principi di protezione dei dati e riservatezza definiti in tale regolamento, durante la definizione e l'attuazione del programma di lavoro è opportuno adottare misure per proteggere le informazioni presentate dai richiedenti.
7) Per l'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti dovrebbero essere definiti requisiti relativi ai dati analoghi a quelli applicabili all'approvazione delle sostanze attive. Oltre ai requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione delle sostanze attive, è opportuno richiedere determinati dati supplementari, in particolare relativi alla dimostrazione dell'efficacia degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti.
8) In considerazione dei legami sostanziali tra i conferimenti di potere di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda la definizione dei requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, e di cui all'articolo 26 del medesimo regolamento per quanto riguarda l'istituzione di un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato, in particolare l'applicabilità degli stessi requisiti relativi ai dati, è opportuno che tali norme siano stabilite congiuntamente nello stesso atto.
9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 309 del 24.11.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/2022-11-21.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a) il programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari al 19 giugno 2024 e le procedure relative a tale programma;
b) i requisiti relativi ai dati che devono essere soddisfatti dalle domande di approvazione degli antidoti agronomici o dei sinergizzanti.
CAPO 2
DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO PER IL RIESAME GRADUALE DEGLI ANTIDOTI AGRONOMICI E DEI SINERGIZZANTI GIA' SUL MERCATO, RELATIVO ELENCO E PROCEDURE PER IL RIESAME GRADUALE
Definizione del programma di lavoro
E' stabilito il programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già utilizzati nei prodotti fitosanitari al 19 giugno 2024, di cui all'allegato I.
Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti già sul mercato
1. Entro il 19 luglio 2024 la Commissione pubblica, per via elettronica e in modo accessibile al pubblico, un elenco di tutte le sostanze o di tutti i preparati che sa essere utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in almeno un prodotto fitosanitario la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.
2. Entro il 19 dicembre 2024 le eventuali parti interessate possono trasmettere una notifica relativa a ulteriori sostanze o preparati potenzialmente utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata in almeno uno Stato membro al 19 giugno 2024.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni di cui alla parte A, sezioni 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7, dell'allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (1), nonché prove del fatto che la sostanza o il preparato notificati sono utilizzati come antidoti agronomici o sinergizzanti in almeno un prodotto fitosanitario autorizzato in almeno uno Stato membro.
La notifica è trasmessa alla Commissione per via elettronica al seguente indirizzo: sante-secteur-ppp@ec.europa.eu.
4. La Commissione fornisce agli Stati membri e all'Autorità una sintesi delle notifiche ricevute.
Gli Stati membri e l'Autorità possono trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni entro due mesi dalla data in cui sono stati informati dalla Commissione.
5. Entro il 19 marzo 2025 la Commissione aggiorna l'elenco di cui al paragrafo 1 tenendo conto degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nei prodotti fitosanitari la cui immissione sul mercato è autorizzata negli Stati membri al 19 giugno 2024. (2)
Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/283/oj).
Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 agosto 2024, Serie L.
Richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale
1. Le parti interessate che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, desiderano presentare una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante incluso nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono presentare una richiesta di inclusione di tale antidoto agronomico o sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale entro il 19 giugno 2025.
La richiesta contiene le informazioni di cui all'allegato II ed è trasmessa elettronicamente alla Commissione al seguente indirizzo: sante-secteur-ppp@ec.europa.eu.
2. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale, la Commissione indica, nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, che per la rispettiva sostanza o il rispettivo preparato è stata presentata una richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione comunica inoltre alle parti che hanno richiesto l'inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel riesame graduale i recapiti delle altre parti che hanno presentato una richiesta di inclusione nel riesame dello stesso antidoto agronomico o dello stesso sinergizzante.
Mancata inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante nel programma di lavoro per il riesame graduale
Se entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non è pervenuta alcuna richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale di un antidoto agronomico o di un sinergizzante incluso nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che dichiara che tale antidoto agronomico o sinergizzante non è incluso nel programma di lavoro per il riesame graduale.
Adozione del programma di lavoro
1. A decorrere dal 19 luglio 2025, per le sostanze o i preparati per i quali la Commissione ha indicato nell'elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che è stata ricevuta una richiesta di inclusione nel programma di lavoro per il riesame graduale, la persona o le persone che hanno richiesto l'inclusione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante sono considerate individualmente o collettivamente come il richiedente l'approvazione di tale antidoto agronomico o sinergizzante ai sensi degli articoli da 7 a 13 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Entro il 19 dicembre 2025, previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione adotta il programma di lavoro modificando l'allegato I del presente regolamento, specificando gli antidoti agronomici e i sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro e designando per ciascuno di essi uno Stato membro relatore e uno Stato membro correlatore.
Condivisione dei dati, notifica degli studi previsti e orientamenti prima della presentazione
1. I richiedenti l'approvazione dello stesso antidoto agronomico o dello stesso sinergizzante compiono ogni ragionevole sforzo per presentare una domanda congiunta, o per condividere i dati scientifici pertinenti.
2. A seguito della modifica dell'allegato I del presente regolamento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, i richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante notificano senza indugio all'Autorità, conformemente all'articolo 32 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il titolo e la portata di tutti gli studi da essi commissionati o realizzati a sostegno di una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante, nonché il laboratorio o la struttura incaricata di effettuare test in cui è effettuato lo studio e le date previste di inizio e fine.
I richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante adottano, ove possibile, misure volte a ridurre al minimo la sperimentazione animale. Nell'ambito della procedura di notifica di cui al precedente comma, i richiedenti informano l'Autorità qualora uno studio realizzato o commissionato contempli l'utilizzo di metodi di sperimentazione alternativi. La notifica contiene informazioni sui metodi alternativi impiegati e sui motivi del loro utilizzo.
3. I richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante possono richiedere all'Autorità, conformemente all'articolo 32 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, orientamenti prima della presentazione fino alla presentazione completa della domanda. L'Autorità informa della richiesta lo Stato membro relatore, congiuntamente al quale fornisce orientamenti generali.
Presentazione e contenuto delle domande di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale
1. Entro il 19 giugno 2028 i richiedenti l'approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante presentano, individualmente o collettivamente, la domanda di approvazione dell'antidoto agronomico o del sinergizzante allo Stato membro relatore. La domanda è presentata nel formato standard di dati IUCLID attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (1).
2. La domanda contiene i dati richiesti per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti di cui all'articolo 11.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1740/oj).
Procedura per la valutazione dell'ammissibilità delle domande per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti nel programma di lavoro per il riesame graduale
1. Lo Stato membro relatore considera ammissibile una domanda se soddisfa i criteri seguenti:
a) è stata presentata entro il termine stabilito, nel formato e utilizzando il sistema di presentazione centrale di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
b) contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 11;
c) contiene integralmente tutti gli studi che sono stati precedentemente notificati conformemente all'articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002;
d) sono state pagate le pertinenti tasse stabilite dallo Stato membro relatore conformemente all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Entro 45 giorni dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità in merito alla data di ricevimento della domanda e alla sua ammissibilità.
3. Se la domanda non è presentata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro relatore informa immediatamente il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l'Autorità del fatto che la domanda è considerata inammissibile a causa del mancato rispetto di un termine.
4. Se una domanda è presentata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ma non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b) o d), entro un mese dalla data di ricevimento della domanda lo Stato membro relatore informa il richiedente degli specifici elementi mancanti e fissa un termine di 14 giorni per la presentazione di tali elementi attraverso il sistema di presentazione centrale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
5. Se una domanda è presentata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ma non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), entro un mese dalla data di ricevimento della domanda lo Stato membro relatore, in cooperazione con l'Autorità, informa il richiedente. Al richiedente sono concessi 14 giorni per fornire una giustificazione valida di tale non conformità.
6. Se gli elementi mancanti di cui al paragrafo 4 o la giustificazione valida di cui al paragrafo 5 non sono forniti entro il termine di 14 giorni, la domanda è considerata inammissibile e si applica l'articolo 32 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.
7. In caso di una tale inammissibilità, lo Stato membro relatore informa tempestivamente il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione, gli altri Stati membri e l'Autorità del fatto che la domanda è considerata inammissibile e dei motivi dell'inammissibilità.
8. La valutazione dell'ammissibilità di una domanda ripresentata comincia solo dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui all'articolo 32 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 a seguito della notifica degli studi necessari e/o della presentazione degli studi, a seconda dei casi.
Protezione dei dati e riservatezza
1. Quando presenta le relazioni dei test e degli studi nell'ambito di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente un antidoto agronomico o un sinergizzante, il richiedente può richiedere la protezione dei dati a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Si applica l'articolo 59, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Nel presentare la domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante, i richiedenti, a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, possono chiedere che determinate informazioni, comprese alcune parti del fascicolo, siano considerate riservate, e indicano le versioni riservate e non riservate delle informazioni presentate.
Si applica l'articolo 63, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Requisiti relativi ai dati per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti
Oltre ai requisiti relativi ai dati di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante include:
a) i dati richiesti per le sostanze attive a norma del regolamento (UE) n. 283/2013 e i dati supplementari di cui all'allegato III del presente regolamento;
b) i dati richiesti per i prodotti fitosanitari a norma del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione (1) e i dati supplementari di cui all'allegato III del presente regolamento;
c) se pertinente, l'identificazione e la proposta di una definizione di residuo ai fini della valutazione del rischio;
d) se pertinente, una proposta di classificazione in una o più classi di pericolo conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
e) se pertinente, la giustificazione di eventuali errori riscontrati durante il controllo del Validation Assistant (assistente di convalida) di IUCLID;
f) le sintesi e i risultati della letteratura scientifica revisionata disponibile di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
g) una valutazione di tutte le informazioni presentate in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;
h) l'individuazione e la proposta di eventuali misure di mitigazione del rischio necessarie e opportune;
i) tutte le informazioni pertinenti relative alla notifica degli studi come richiesto conformemente all'articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002.
Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/284/oj.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Elenco degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti inclusi nel programma di lavoro per il riesame graduale di cui all'articolo 6, paragrafo 2
Antidoti agronomici | Stato membro relatore | Stato membro correlatore |
Sinergizzanti | Stato membro relatore | Stato membro correlatore |
.
ALLEGATO II
Contenuto della notifica dell'interesse a presentare una domanda di approvazione di un antidoto agronomico o di un sinergizzante di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. Dati per l'identificazione della parte notificante
1.1. Fabbricante della sostanza (nome e indirizzo, compresa l'ubicazione dello stabilimento);
1.2. società notificante (denominazione, indirizzo ecc.); (se diversa dal punto 1.1):
1.2.1. agisce come unico rappresentante designato dal fabbricante? Sì/No;
1.3. identificazione della persona di contatto responsabile della notifica e di ulteriori adempimenti:
1.3.1. nome
1.3.1.1. indirizzo postale;
1.3.1.2. e-mail;
1.3.1.3. numero di telefono principale;
1.3.1.4. numero di telefono alternativo.
2. Identificazione dell'antidoto agronomico o del sinergizzante
2.1. Denominazione dell'antidoto agronomico o del sinergizzante;
2.2. numero CAS dell'antidoto agronomico o del sinergizzante;
2.3. numero CE dell'antidoto agronomico o del sinergizzante.
ALLEGATO III
Requisiti relativi ai dati supplementari per la presentazione di domande di approvazione di antidoti agronomici o sinergizzanti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b)
1. Una descrizione della finalità prevista dell'uso dell'antidoto agronomico o del sinergizzante, nonché della dose e della modalità d'uso o dell'uso proposto.
2. Una valutazione della natura e della portata dei benefici derivanti dalla presenza dell'antidoto agronomico o del sinergizzante a seguito dell'uso del prodotto fitosanitario, rispetto a un controllo non trattato e all'uso dello stesso prodotto fitosanitario non contenente l'antidoto agronomico o il sinergizzante.
3. Se richiesto dall'autorità competente, relazioni sintetiche sull'esecuzione di test preliminari, comprendenti studi in pieno campo e in serra, per la valutazione dell'attività o della determinazione dei dosaggi degli antidoti agronomici o dei sinergizzanti contenuti in un prodotto fitosanitario. Tali relazioni devono fornire all'autorità competente informazioni supplementari al fine di giustificare la dose raccomandata dell'antidoto agronomico o del sinergizzante e, qualora ne siano utilizzati diversi, il loro rapporto.
4. Informazioni sufficienti per permettere di valutare il livello, la durata e l'uniformità del controllo o della protezione o di altri effetti previsti del prodotto fitosanitario.
4.1. Nel caso degli antidoti agronomici, i seguenti tre tipi di studi:
a) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con un prodotto fitosanitario contenente l'antidoto agronomico in questione in relazione al controllo della coltura bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati;
b) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario non contenente l'antidoto agronomico in questione in relazione al controllo della coltura bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, al fine di dimostrare che l'antidoto agronomico elimina o riduce gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario;
c) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario contenente l'antidoto agronomico in questione ma nessuna sostanza attiva, al fine di dimostrare che l'antidoto agronomico non è efficace da solo.
4.2. Nel caso dei sinergizzanti, i seguenti tre tipi di studi:
a) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con un prodotto fitosanitario contenente il sinergizzante in questione in relazione al controllo dell'organismo bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati;
b) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario non contenente il sinergizzante in questione in relazione al controllo dell'organismo bersaglio e all'effetto sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, al fine di dimostrare che il sinergizzante aumenta l'efficacia del prodotto contro gli organismi nocivi trattati;
c) un'analisi degli effetti di un trattamento su un impiego rappresentativo con lo stesso prodotto fitosanitario contenente il sinergizzante in questione ma nessuna sostanza attiva, al fine di dimostrare che il sinergizzante non è efficace da solo.